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Medicina Legale

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Academic year: 2022

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(1)

Medicina Legale

Molteplici Competenze e Metodologia

A cura di

Prof. Massimo Martelloni

Direttore S.C. Medicina Legale e CRM Lucca Direttore S.C. Medicina Legale e CRM Lucca

Responsabile Gestione Sinistri Azienda USL NordOvest Regione Toscana

Presidente Nazionale della COMLAS

(2)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017

• Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015)

• (GU n.65 del 1832017 Suppl. Ordinario n. 15)

• Capo I

• Livelli essenziali di assistenza

• Art. 2

• Aree di attività della prevenzione collettiva e sanità pubblica

g) Attività medico legali per finalità pubbliche

(3)

MEDICINA LEGALE NEI LEA 2017

H. Attività medico legali per finalità

pubbliche

(4)
(5)

La qualità nella valutazione medico- legale dei sinistri e la prevenzione del

contenzioso

• A cura di Prof. Massimo Martelloni

• Direttore S.C. Medicina Legale Lucca e Gestione

• Direttore S.C. Medicina Legale Lucca e Gestione Aziendale Sinistri

• CRM Lucca

• Coordinatore Aziendale delle Attività di Medicina

Legale relative alla Gestione Sinistri

(6)

Art. 3 bis Art. 3 bis Art. 3 bis Art. 3 bis

Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività, le

aziende sanitarie, nell’ambito della loro organizzazione, senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l’analisi, studiano e adottano le necessarie soluzione per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il Ministero della Salute e le Regioni monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico”

La legge mette in stretta correlazione le tecniche di gestione del rischio con il

contenzioso sanitario e i costi assicurativi

(7)

LEGGE 24/2017 GELLI/BIANCO

• Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di

responsabilità professionale responsabilità professionale degli esercenti le professioni

sanitarie

(8)

Art. 3.

Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità

• 2. L’Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del

rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all’articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario alle cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico- scientifiche delle professioni sanitarie di cui all’articolo 5, di linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle

buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la

formazione e l’aggiornamento del personale esercente le

professioni sanitarie.

(9)

Art. 4.

Trasparenza dei dati

• 3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, verificati nell’ambito dell’esercizio della funzione di monitoraggio,

prevenzione e gestione del rischio sanitario (riskmanagement) di cui all’articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n.

208, come modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge.

208, come modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge.

4. All’articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.

285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 -bis . I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di

loro fiducia».

(10)

Dati sui riscontri diagnostici USL NORDOVEST 2017

• Struttura operativa: S.C. Medicina Legale di Lucca che opera presso l’Obitorio di Lucca

• Direzione Obitorio Lucca: S.C. Medicina Legale Lucca

36 riscontri diagnostici eseguiti nel primo quadrimestre dell'anno 2017.

• - 1 è stato richiesto dal medico necroscopo;

• - 6 sono stati richiesti dalla Direzione Medica di Presidio di Massa;

• - 6 sono stati richiesti dalla Direzione Medica di Presidio di Massa;

• - 4 sono stati richiesti dalla Direzione Medica di Presidio di Livorno;

• - 4 sono stati richiesti dalla Direzione Medica di Presidio dell'Ospedale Versilia;

• - 2 sono stati richiesti dalla Ostetricia-Ginecologia del PO San Luca (feti < 25 settimane);

• - 1 è stato richiesto da Terapia Intensiva di Lucca;

• - 6 sono stati richiesti dal Pronto Soccorso del PO di Lucca;

• - 12 sono stati richiesti dal 118 (Lucca e Valle del Serchio).

(11)

Art. 5.

Buone pratiche clinico-assistenziali e

raccomandazioni previste dalle linee guida

• 1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive,

diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del

medicina legale, si attengono, salve le specificità del

caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche

delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco

istituito e regolamentato con decreto del Ministro della

salute

(12)

System Migration to Unsafe Practices:Volumi

U N S A F E S P A C E

The

guidelines check name

Life Pressures

INDIVIDUAL BENEFITS

Only check at start of shift

Illegal normal

Only check on admission

= ‘Illegal- Illegal’

PERFORMANCE

ACCIDENT

V E R Y U N S A F E

check name band every time

Legal Normal

Belief Systems

normal Illegal’

space Perceived

Vulnerability

Reference Amalberti

Reference Almaberti

(13)

STUDY – Volume and outcome

Passare da sistemi basati sui volumi di attività

a sistemi basati sul valore della prestazione che misurino gli esiti (Ovretveit, 2013)

7650 interventi, Italia 2011; mortalità 30gg: 5,88

5,4 %

4.1 % 6,5 %

Perucci, 2012

(14)
(15)

Aderiscono a Slow Medicine

30 Società scientifiche

29 Liste pratiche a rischio di inappropriatezza

145 Raccomandazioni su esami, trattamenti e procedure

(16)
(17)

1

Non promuovere la cultura del “consenso informato” come mero strumento burocratico e di autotutela del professionista.

L’atto medico-chirurgico è subordinato al consenso della persona cui l’atto è destinato. L’informazione preventiva all’acquisizione del consenso deve essere resa in modo chiaro e comprensibile edèun dovere del medico adoperarsi per verificare che la persona abbia acquisito consapevolezza. Il Consenso Informato (CI), lungi dall’essere un mero strumento burocratico, deve servire a sostenere il processo di comunicazione tra medico e paziente. Sottoporre al paziente modulistica di CI in carenza di una adeguata preventiva informazione non è utile alla relazione medico-paziente né alla difesa del professionista in caso di contestazioni sul punto.

2

Non prescrivere accertamenti clinici e strumentali finalizzati alla valutazione della disabilità già clinicamente accertata.

Evitare simili prescrizioni significa non duplicare accertamenti pleonastici esercitando una medicina legale più rispettosa e giusta nei confronti delle persone con disabilità, evitando disagi inutili a loro e alle loro famiglie, non intasando le liste d’attesa con prestazioni inappropriate e non allocando in maniera scorretta le limitate risorse pubbliche, anche attraverso un unico accertamento medico-legale come chiave di accesso a tutti i benefici previsti dalle disposizioni nazionali e regionali, per semplificare i percorsi di presa in cura delle persone con disabilità.

3

Non favorire il ricorso a pratiche di medicina difensiva.

La disciplina medico-legale si adopera nella formazione accademica, nell’attività aziendale/ospedaliera, nell’esercizio libero-

3

La disciplina medico-legale si adopera nella formazione accademica, nell’attività aziendale/ospedaliera, nell’esercizio libero- professionale, nelle consulenze per l’Autorità giudiziaria, ecc., per supportare la cultura dell’appropriatezza clinica e dell’evidenza scientifica come criterio di riferimento della condotta professionale. La disciplina medico-legale si adopera in ogni ambito per contrastare prescrizioni cosiddette“a scopo medico-legale”.

4

Non redigere consulenze e perizie non aderenti alla criteriologia* medico- legale e incompleti nell’analisi tecnico-scientifica dei problemi clinici.

La medicina legle s’impegna a perseguire, in ogni ambito d’indagine e in particolar modo in ambito di responsabilità professionale sanitaria, un metodo di alto livello qualitativo, affidabile, rifuggendo da valutazioni personali, fideistiche, basate solo sull’esperienza. S’impegna anche ad erigere una griglia di sbarramento alle conoscenze scientifiche non affidabili a favore di evidenze certe, oggettive ed oggettivabili, ripetibili, verificabili e che abbiano il consenso della comunitàscientifica nazionale ed internazionale.

5

Non redigere pareri di parte in tema di responsabilità professionale sanitaria tali da indurre false aspettative nella parte assistita.

La medicina legale si adopera per perseguire un uguale e rigoroso impegno etico-scientifico in qualsiasi ambito sia espletata una consulenza medico-legale, rifuggendo da strumentalizzazioni e distorsioni del dato clinico e tecnico-scientifico, nella consapevolezza che consulenze non aderenti alla realtà, non solo sono strumenti non utili nella dialettica processuale, ma possono innescare non auspicabili meccanismi risarcitori da parte del committente, favorendo, in ultima analisi, ancora di piùil ricorso alla medicina difensiva da parte degli operatori sanitari.

(18)

L’atto medico-chirurgico è legittimo solo se subordinato al consenso della persona cui l’atto è destinato.

L’informazione preventiva all’acquisizione del consenso deve essere resa in modo chiaro e comprensibile ed è un dovere del medico adoperarsi per modo chiaro e comprensibile ed è un dovere del medico adoperarsi per verificare che la persona abbia acquisito consapevolezza (e superare Asimmetria Informativa).

Il Consenso Informato (CI), lungi dall’essere un mero strumento burocratico, deve servire a sostenere il processo di comunicazione tra medico e persona assistita.

Sottoporre al paziente modulistica di CI in carenza di una adeguata

preventiva informazione non è utile alla relazione medico-paziente né alla

difesa del professionista in caso di contestazioni sul punto.

(19)

Evitare simili prescrizioni significa non duplicare accertamenti

pleonastici esercitando una medicina legale più rispettosa e giusta nei

confronti delle persone con disabilità, evitando disagi inutili a loro e alle

confronti delle persone con disabilità, evitando disagi inutili a loro e alle

loro famiglie, non intasando le liste d’attesa con prestazioni

inappropriate e non allocando in maniera scorretta le limitate risorse

pubbliche, anche attraverso un unico accertamento medico-legale

come chiave di accesso a tutti i benefici previsti dalle disposizioni

nazionali e regionali, per semplificare i percorsi di presa in cura delle

persone con disabilità.

(20)

Al fine di evitare inutili visite di revisione con la Legge 9 marzo 2006, n.80, il Parlamento ha previsto che i soggetti portatori di menomazioni o

patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita

medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap.

Il Decreto applicativo del 2.08.2007 ha fissate 12 voci relative a condizioni

patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia

personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita

comunitaria.

(21)

La disciplina medico-legale si adopera nella formazione accademica,

nell’attività aziendale/ospedaliera, nell’esercizio libero-professionale,

nell’attività aziendale/ospedaliera, nell’esercizio libero-professionale,

nelle consulenze per l’Autorità giudiziaria, ecc., per supportare la

cultura dell’appropriatezza clinica e dell’evidenza scientifica come

criterio di riferimento della condotta professionale. La disciplina

medico-legale si adopera in ogni ambito per sviluppare una cultura

contraria alle prescrizioni cosiddette “a scopo medico-legale”.

(22)

La medicina legale s’impegna a perseguire, in ogni ambito d’indagine e in particolar modo in ambito di responsabilità professionale sanitaria, un metodo di alto livello qualitativo, affidabile, rifuggendo da valutazioni un metodo di alto livello qualitativo, affidabile, rifuggendo da valutazioni personali, fideistiche, basate solo sull’esperienza. S’impegna anche ad erigere una griglia di sbarramento alle conoscenze scientifiche non affidabili a favore di evidenze certe, oggettive ed oggettivabili, ripetibili, verificabili e che abbiano il consenso della comunità scientifica nazionale ed internazionale.

*Criteriologia:” Teoria dei mezzi e dei metodi di cui il pensiero dispone per distinguere il vero dal falso” (Dizionario Devoto-Oli).

(23)

La medicina legale si adopera per perseguire un uguale e rigoroso

impegno etico-scientifico in qualsiasi ambito sia espletata una

consulenza medico-legale, rifuggendo da strumentalizzazioni e

consulenza medico-legale, rifuggendo da strumentalizzazioni e

distorsioni del dato clinico e tecnico-scientifico, nella consapevolezza

che consulenze non aderenti alla realtà, non solo sono strumenti non

utili nella dialettica processuale, ma possono innescare non auspicabili

meccanismi risarcitori da parte del committente, favorendo, in ultima

analisi, ancora di più il ricorso alla medicina difensiva da parte degli

operatori sanitari.

(24)

La qualità nella valutazione medico-legale dei sinistri nella Az. USL NordOvest

OBIETTIVO DI BUDGET IN MEDICINA LEGALE

CRITERI PERITALI E AUTOVALUTAZIONE CON SISTEMA A SCORE

Deliberazione e Regolamento Aziendale

(25)

QUESITO

RICERCA DELLE EVIDENZE

CONTESTUALIZZAZIONE AL CASO DI SPECIE

EVIDENZE

INTERPRETAZIONE CRITICA DELLE

EVIDENZE

APPLICAZIONE DELLE

EVIDENZE

25

(26)

La metodologia medico - legale

Necessità di una

criteriologia che sia

1)scientificamente fondata

fondata

2)confermabile

3)oggettivabile

4)consenso generale della comunità

scientifica

(27)

LINEE GUIDA LINEE GUIDA

valutazione della «bontà»

INTERPRETAZIONE INTERPRETAZIONE

CRITICA CRITICA

DELLE EVIDENZE DELLE EVIDENZE

valutazione della «bontà»

della linea - guida

applicabilità concreta al caso specifico

Valutazione Valutazione medico

medico -- legale legale

(28)

Identificare mediante “Consensus”

l’impostazione ideale della CT

Uniformare la qualità degli elaborati Favorire l’autovalutazione dei

professionisti

Garantire “oggettività” alla peer review

(29)

Art. 6.

(Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria)

«Art. 590-sexies. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

• Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle

• Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida

risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

• 2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,

il comma 1 è abrogato.

(30)

SENTENZA FRANZESE

LA CERTEZZA DELLA PROVA LA CERTEZZA DELLA PROVA IL GIUDIZIO AL DI LA’ DI OGNI

RAGIONEVOLE DUBBIO

(31)

Art. 7.

(Responsabilità civile della struttura e dell’esercente

la professione sanitaria)

(32)

Art. 13.

(Obbligo di comunicazione all’esercente la

professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità)

responsabilità)

(33)

Art. 16.

1. All’articolo 1, comma 539, lettera a), della legge 28

dicembre 2015, n. 208, il se-condo periodo è sostituito dal seguente: «I verbali e gli atti conseguenti all’attività di

gestione del rischio clinico non possono es-sere acquisiti o utilizzati nell’ambito di pro-cedimenti giudiziari».

utilizzati nell’ambito di pro-cedimenti giudiziari».

• 2. All’articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n.

208, le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e

comprovata esperienza almeno triennale nel

settore».(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di responsabilità professionale del personale

sanitario)

(34)

Appropriatezza specifica

IL contributo della Medicina Legale nel Governo Clinico

Gestione dei reclami nel sistema sanitario

Gestione del contenzioso nel sistema sanitario

Corretta compilazione della cartella clinica

Corretta compilazione della cartella clinica

Studio medico-legale retrospettivo del contenzioso e Audit con la componente clinica

Mappatura delle inappropriatezze cliniche,

organizzative e relative ai diritti(cartella clinica, biodiritto, privacy)

Qualità in medicina legale

(35)

Parte lesa- richiedente risarcimento danni Parte lesa- richiedente risarcimento danni

Richiesta alla

ATTORI

parte lesa UOAALL

Direzione Ospedaliera UO interessate

Osservatorio medico legale UO Medicina Legale

ATTORI

parte lesa UOAALL

Direzione Ospedaliera UO interessate

Osservatorio medico legale UO Medicina Legale

U.O. AA LL

Avvocato scrive

Soluzione della relazione :

Riconoscimento danno risarcibile con

Invio relazione

Studio riserve

Riunione

CGS

UOML

Uff. Liq.

Sin

Transazione anche in presenza dei

consulenti se necessario

Resistenza in causa

Corsi di

aggiornamento, Audit,M&MR, Procedure, Valutazione, Autovalutazione della Cartella Clinica ed infermieristica, revisione consenso

informato,sistema a griglia ,art.33 NCDM.

Richiesta alla Direzione

Ospedaliera copia cartella clinica e relazione Direttore U.O.

Direzione Ospedaliera Direttore U.O.

Osservatorio Medico legale (

in base al

regolamento aziendale, come da tempi assegnati, visita l’interessato e studia il nesso di causalità)

La visita medico legale è un segno di attenzione da mettere in atto entro 30gg dal possesso di tutta la documentazione

Prevenzione delle

querele in casi di lesione personale Prevenzione delle

querele in casi di lesione personale

Report delle criticità

individuate nel prototipo monitoraggio medico legale , al CRM, al Direttore di

Struttura per Audit e M&M, AALL e URP per visione generale

Report delle criticità

individuate nel prototipo monitoraggio medico legale , al CRM, al Direttore di

Struttura per Audit e M&M, AALL e URP per visione generale

Invio copia CC , altri referti, relazione U.O.

Valutazione eventuale danno ingiusto con relazione finale

risarcibile con proposta transattiva

Reiezione per assenza del nesso di causa

Caso dubbio: proposta di resistenza in causa

L’altro elemento importante è il confronto tecnico, quando necessario, con il CTP della parte lesa in fase pretransattiva

La funzione di leader avviene ad ogni livello secondo le competenze La funzione di leader avviene ad ogni livello secondo le competenze La funzione di collaborazione è l’elemento leader

La funzione di collaborazione è l’elemento leader

(36)

-5 0 5 10 15

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valutazione media

Valut_Media

-35 -30 -25 -20 -15 -10

Valutazione media

Anni

Valut_Media

(37)

La qualità nella valutazione medico-legale dei sinistri nella Az. USL NordOvest

OBIETTIVO DI BUDGET IN MEDICINA LEGALE

LA MAPPATURA DELLE INAPPROPRIATEZZE

Deliberazione e Regolamento Aziendale

(38)

Appropriatezza

• Clinica

• Organizzativa

• Organizzativa

• Rispetto dei diritti dei cittadini

(39)

RICHIESTE RISARCITORIE ACCOLTE: N. 34

Appropriatezz a clinica

Appropriatezza organizzativa

Rispetto diritti del cittadino

UO ANATOMIA PATOLOGICA 2

UO CHIR GEN 4

UO GINECOLOGIA 2

CONTENZIOSO MEDICO-LEGALE AUSL -2 LUCCA GENNAIO-DICEMBRE 2015

UO GINECOLOGIA 2

UO NEFROLOGIA 1

UO MALATTIE INFETTIVE 1

UO OCULISTICA 1

UO ORTOPEDIA 11

UO PRONTO SOCCORSO 5

SPDC 1

UO RADIOLOGIA 3

UO UROLOGIA 1

UO ORL 1

118 1 1BIS

(40)

Aggiornamento 2016 elaborazioni n. sinistri dal SRGS

Aziende 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale Media ASL 1 - Massa Carrara 106 92 82 85 109 102 576 96

ASL 2 - Lucca 74 89 86 68 69 64 450 75

ASL 3 - Pistoia 78 95 98 90 88 87 536 89

ASL 4 - Prato 66 75 60 70 65 51 387 65

ASL 5 - Pisa 51 52 52 49 54 56 314 52

ASL 6 - Livorno 157 143 144 155 129 129 857 143

Numero richieste di risarcimento in gestione diretta per anno

ASL 6 - Livorno 157 143 144 155 129 129 857 143

ASL 7 - Siena 22 37 42 50 38 41 230 38

ASL 8 - Arezzo 124 123 97 103 147 117 711 119

ASL 9 - Grosseto 90 87 85 76 100 84 522 87

ASL 10 - Firenze 92 171 184 141 168 167 923 154

ASL 11 - Empoli 65 75 54 63 47 59 363 61

ASL 12 - Viareggio 88 92 75 68 64 78 465 78

A.O. Pisana 174 183 178 156 206 150 1047 175

A.O. Senese 52 92 68 82 92 100 486 81

A.O. Careggi 161 186 218 172 167 185 1089 182

A.O. Meyer 13 9 13 16 13 20 84 14

ISPO 3 1 3 0 2 0 9 2

Totale 1416 1602 1539 1444 1558 1490 9049 1508

(41)

L’importo totale delle valutazioni dei sinistri aperti è qui stimato in modo ponderato: vi

2010 2011 2012 2013 2014 2015

95% PROBABILI € 5.528.401,79 € 10.753.763,19 € 9.570.753,79 € 4.089.049,59 € 6.467.064,41 € 9.211.304,08 50%POSSIBILI € 3.965.314,69 € 16.101.198,89 € 8.768.365,11 € 11.621.767,40 € 12.428.149,90 € 17.875.690,06

5%REMOTI € 43.781,50 € 18.950,00 € 87.507,75 € 63.000,00 € 3.855,00 € 39.396,50

TOTALE RISERVE PONDERATE € 9.537.497,98 € 26.873.912,08 € 18.426.626,65 € 15.773.816,99 € 18.899.069,30 € 27.126.390,64

Aggiornamento 2016 elaborazioni val. II e val. III dal SRGS

modo ponderato: vi figurano i sinistri aperti (in II e III val.),

considerando le somme probabili al 95%,

possibili al 50%, remote al 5%. Negli anni meno recenti è maggiore la quota (non

rappresentata nel grafico) di sinistri liquidati.

Dati aggiornati al

07.07.2016

(42)

Aggiornamento 2016 elaborazioni dal SRGS

1732,8

1340,1

1062,2

729,5

479,4 430,8 577,1

366,2 322,3

0 500 1000 1500 2000

Giorni medi chiusura sinistri complessivi per anno arrivo richiesta di risarcimento

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1691

1199

801

585

321,5 320 332,5 328,5 278,5

0 500 1000 1500 2000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Giorni mediani chiusura sinistri complessivi

per anno arrivo richiesta di risarcimento

(43)

Pratiche sia in gestione diretta che assicurativa. Si evidenzia trend in diminuzione

Aggiornamento elaborazioni n. sinistri dal SRGS

(44)

QUERELE

• ANNO 2007: N.8

• ANNO 2008: N.9

• ANNO 2009: N.8

• ANNO 2010: N.5

• ANNO 2011: N.5

• ANNO 2011: N.5

• ANNO 2012: N.7

• ANNO 2013: N.0

• ANNO 2014: N. 2

• ANNO 2015: N. 3

• ANNO 2016: N.3

(45)

SPESA AUTOASSICURATIVA IN TOSCANA

2007: SPESA ASSICURATIVA DI 45 MILIONI DI EURO + 22%

IVA

2013:SPESA ASSICURATIVA POTENZIALE IN BASE AL 5% DI 2013:SPESA ASSICURATIVA POTENZIALE IN BASE AL 5% DI AUMENTO ANNUO + TRIPLICAZIONE FRANCHIGIE: 100

MILIONI DI EURO + 22% IVA

2015/2016: SPESA ASSICURATIVA POTENZIALE DI CIRCA 120 MILIONI DI EURO

2014/2015/2016: SPESA REALE AUTOASSICURATIVA DI 25

MILIONI DI EURO CASH + 25 MILIONI DI EURO A RISERVA

(46)
(47)

Falsi Invalidi Civili

Circa 1400 secondo Corte dei Conti

• 0,5°/°°(0,5 per mille)

• Su 2,7 milioni di invalidi

(48)

Il r u o lo d e ll a m e d ic in a l e g a le t ra t u te la d e l d ir it to a ll a s a lu te , a s s ic u ra b il it à

.

13 dicembre 2006

Il r u o lo d e ll a m e d ic in a l e g a le t ra t u te la d e l d ir it to a ll a s a lu te , a s s ic u ra b il it à d e l s is te m a e s ic u re z z a s o c ia le

Legge 3 marzo 2009, n 18

(49)

Il r u o lo d e ll a m e d ic in a l e g a le t ra t u te la d e l d ir it to a ll a s a lu te , a s s ic u ra b il it à

. Passando da un

modello medico/individuale ,

che vedeva nelle persone con disabilità "dei malati e dei minorati", a cui doveva essere garantita solo protezione sociale e cura, ad un

Modello bio-psico-sociale

della condizione di disabilità basata sul rispetto

dei diritti umani, la CRPD valorizza le diversità umane - di genere,

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2013 Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità. (13A10469) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2013)

Il r u o lo d e ll a m e d ic in a l e g a le t ra t u te la d e l d ir it to a ll a s a lu te , a s s ic u ra b il it à d e l s is te m a e s ic u re z z a s o c ia le

dei diritti umani, la CRPD valorizza le diversità umane - di genere, di orientamento sessuale, di cultura, di lingua, di condizione

psico-fisica e così via - e rileva che la condizione di disabilità non deriva da qualità soggettive delle persone, bensì dalla

relazione tra le caratteristiche delle persone e le modalità attraverso le quali la società organizza l'accesso

ed il godimento di diritti, beni e servizi.

(50)

CRITERI VALUTATIVI E

DESCRITTIVI/CLASSIFICATORI

DI TIPO QUANTITATIVO DELLA MENOMAZIONE

COME DANNO BASE

DI TIPO QUALITATIVO

GRIGLIE DESCRITTIVE/CLASSIFICATORIE CHE

TENGANO CONTO

DEI FATTORI SOCIO-AMBIENTALI DEI FATTORI SOCIO-AMBIENTALI

TUTELA SOCIALE

E INCLUSIONE

(51)

» GRA ZIE

GRAZIE

GRAZIE

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