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Medicina legale di Stefano Civitelli

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Academic year: 2022

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Medicina legale di Stefano Civitelli

Questi appunti, che riassumono il libro "Compendio di medicina legale", sono una sintesi unica e completa dei principali argomenti attinenti allo studio della

medicina legale.

Si parte dall'intervento del medico in caso di morte, sia per quanto riguarda l'emissione del certificato di morte, sia per quanto riguarda i casi di omicidio. In

questa evenienza il medico legale si attiene ad una serie di analisi e pratiche disciplinate dalla normativa, per stabilire e definire le cause della morte e le

eventuali caratteristiche di lesioni e traumi riscontrati (lesioni da corpi contundenti, traumi, lesioni da arma da fuoco, lesioni da radiazioni ed energia,

asfissia). Il medico legale si occupa in caso anche dell'identificazione del cadavere.<br />

Altro settore di competenza è quello attinente agli esami di laboratorio condotti dal medico legale per stabilire casi di tossicodipendenza o alcolismo, piuttosto

che rilevare contaminazioni ambientali, epidemie, tossinfezioni alimentari.

L'attività del medico legale viene chiamata ad esprimersi, in base alla normativa vigente, nei casi di valenza penale in tribunale.<br />

Altro campo di interesse della medicina legale è legato al settore assicurativo, all'operato dell'INAIL e dell'INPS, dove vengono svolti i controlli del caso a

seguito delle segnalazioni.<br />

Gli appunti si concludono con una panoramica su quanto stabilito dal codice civile e penale, dalle leggi italiane e dal codice deontologico rispetto al lavoro del medico, in merito a responsabilità professionale e tutela: denuncia sanitaria,

donazione di organi, trattamento sanitario, trattamento dei malati di AIDS, segreto professionale, emissione di certificati e compilazione di cartelle

cliniche, doping, trattamento dei dati personali.<br />

Ottimi appunti per un ripasso dell'esame di Medicina legale.

Università: Università degli Studi di Firenze

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Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009 Titolo del libro: Compendio di medicina legale

Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M.

Di Luca e T. Feola

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1. Definizione di medicina legale

La medicina legale può essere definita come il complesso delle conoscenze biologico cliniche concernenti l’essere umano, suscettibili di proiezione o di applicazione entro tutto il sistema del diritto (costituisce il punto d’incontro fra il sapere medico e quello giuridico).

Stefano Civitelli Sezione Appunti

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2. Cenni storici di medicina legale

Le origini della medicina legale sono antichissime, poiché l’attività peritale veniva esercitata già presso gli egizi, quasi 3000 anni a.C., e presso i romani.

Lo sviluppo della disciplina deve molto al diritto canonico.

La necessità di disciplinare in modo organico l’istituto peritale nei processi penali diede vita ad una seri di studi che portarono a una sistemazione della materia.

Il monumentale seicentesco volume dello Zacchia rimase il testo ufficiale di medicina legale per quasi 200 anni.

Fu nell’800, il secolo della rivoluzione industriale, che la nostra scienza entro definitivamente nell’istituzione universitaria e nella prassi giudiziaria.

Si accentuò inoltre la sua valenza clinica, oltre a quella classica tanatologica.

Ciò perché la rivoluzione industriale comportò un incremento notevole degli infortuni connessi all’impiego delle macchine, dunque lo sviluppo della medicina previdenziale, della medicina infortunistica, della medicina assicurativa, della medicina del lavoro.

Sul finire dell’800 veniva prolungato il codice Zanardelli, con il quale l’istituto peritale e la medicina legale entrarono ufficialmente e definitivamente nelle aule di giustizia.

Nello stesso periodo, inoltre, venivano pubblicati gli studi di Cesare Lombroso sulla criminalità.

Ad Anversa, nel 1876, veniva fondato il primo manicomio giudiziario; nei primi anni del ‘900, l’Ottolenghi fondò il primo istituto di medicina legale e istituì, inoltre, la scuola superiore di polizia scientifica.

Per la prima volta, con la scuola positiva si iniziò a parlare di misure di difesa sociale, di pericolosità sociale, di pena finalizzata al recupero del delinquente, ecc…

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3. Sviluppo e complessità della medicina legale

La medicina legale ha avuto un notevole sviluppo in tutti i settori che classicamente la costituiscono:

1. etica medica e bioetica;

2. infortunistica e traumatologia forense;

3. ematologia e immunoematologia forense;

4. tossicologia forense;

5. balistica forense;

6. radiologia forense;

7. medicina previdenziale;

8. criminologia clinica;

9. psichiatria forense;

10. medicina delle assicurazioni private;

11. tanatologia;

12. identificazione personale;

13. responsabilità professionale;

14. valutazione del danno alla persona in responsabilità civile.

Della materia costituiscono il segno specificante soprattutto: la perizia e la consulenza tecnica, effettuate rispettivamente in sede penale o civile o nelle cause di lavoro.

Si comprende, pertanto, come, oltre quelli citati, costituiscano ulteriori settori importanti della nostra disciplina:

a. la medicina legale penalistica;

b. la medicina legale civilistica;

c. la medicina legale previdenziale e del lavoro.

Stefano Civitelli Sezione Appunti

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4. Esercizio della professione medico-legale

Al medico legale possono essere chieste relazioni peritali o di consulenza tecnica con valutazione del danno alla persona in responsabilità penale, in responsabilità civile, in ambito infortunistico INAIL, in ambito previdenziale INPS, in ambito di sicurezza sociale (riconoscimento dell’invalidità civile, ecc…), o in materia di controversie di lavoro od assicurative private (consulenze medico-assicurative, arbitrati).

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5. Il metodo medico-legale

Le regole fondamentali alle quali attenersi nella prestazione medico-legale sono due:

1. il rigorismo obiettivo del metodo: il principio di obiettività impone a ciascuno di essere rigorosamente aderente alla realtà dei dati clinici o tanatologici o di laboratorio o strumentali rilevati; la valutazione empirica dei dati stessi e la formulazione dei giudizi definitivi dovranno fondarsi su motivazioni logiche e plausibili, che tengano conto dei reperti, segni e dati obiettivi riscontrati; il metodo medico-legale si differenzia nettamente da quello proprio delle altre branche della medicina per essere condizionato dall’istituto della “prova” (non è consentito trasformare il dubbio in certezza e viceversa porre in dubbio, senza che ve ne sia fondamento, ciò che costituisce un dato di certezza);

2. la dominante conoscenza del rapporto giuridico cui il fatto si riferisce: il medico dovrà improntare ed orientale la sua indagine soprattutto tenendo conto delle norme giuridiche di volta in volta interessate dallo specifico caso in discussione.

Stefano Civitelli Sezione Appunti

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6. Il rapporto di causalità nella medicina legale

Il primo e più importante dei problemi che il medico legale si trova ad affrontare nella sua attività è la valutazione del rapporto di causalità.

Assai spesso, infatti, gli viene chiesto di stabilire se un dato evento biologico sia stato causato da un fatto o da una condotta umana.

Il rapporto di causalità deve essere concepito in generale “come una catena in cui ciascun anello trasmette a quello che segue un impulso verso un fine determinato, impulso che a sua volta ha ricevuto dall’anello precedente”.

Gli anelli più importanti di questa catena sono in genere l’ultimo, che costituisce l’evento finale di danno, e il primo, che rappresenta l’evento lesivo iniziale; ma in pratica sono importanti dal punto di vista giuridico e medico-legale tutti gli anelli intermedi, poiché in realtà ognuno di essi può essere stato innescato, agevolato o determinato da una condotta umana illecita.

La differenza tra la “causa” e la “concausa” sta nel fatto che pur trattandosi in entrambi i casi di antecedenti necessari, solo la causa è da sé sola sufficiente alla produzione dell’evento.

La valutazione del nesso causale, in quanto ricerca che mira all’identificazione di cause imputabili all’uomo, è sempre fondata sull’analisi di un duplice ordine di rapporto:

a. rapporto di causalità giuridico-materiale o anatomo-patologica, si tratta di studiare il rapporto fisico od oggettivo esistente fra una certa condotta illecita (attiva od omissiva), di rilevanza medica e giuridica, e un determinato evento dannoso, pur esso di rilevanza medica e giuridica ad un tempo (danno biologico); questo studio rientra tipicamente nel novero delle competenze del medico legale;

b. rapporto di causalità psichica, gli antichi giuristi parlavano distintamente in sede penale della imputatio facti per riferirsi alla causalità giuridico-materiale e della imputatio iuris per riferirsi alla causalità psichica;

con quest’ultima dizione si intende il rapporto psicologico soggettivo che intercorre tra la personalità del soggetto, autore della specifica condotta considerata, e l’insorgenza dell’evento dannoso in esame (imputabilità).

L’indagine medico legale, salvo rare eccezioni, può interessare non una sola persona e cioè il soggetto passivo del fatto illecito o del reato, ma anche il soggetto attivo.

Relativamente al primo si tratterà di accertare il rapporto di causalità giuridico-materiale (causazione del danno biologico obiettivato); relativamente al secondo il rapporto di causalità giuridico-psicologico (imputabilità e colpevolezza).

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7. Rapporto di causalità giuridico-materiale: articoli 40 e 41 c.p.

art. 40 c.p. (rapporto di causalità): “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Si parla, dunque, di conseguenza nel senso che: perché quel determinato fatto sia punito, occorre dimostrare che esso è stato effettivamente prodotto, cioè causato, dalla condotta del soggetto imputato.

art. 41 c.p. (concorso di cause): “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilità. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”.

Dal punto di vista medico legale per causa si intende l’antecedente da sé solo sufficiente e quindi adeguato e determinante alla produzione dell’evento dannoso.

Per concausa si intende invece uno degli antecedenti causali, pur esso di rilevanza medica e giuridica, che concorre con gli altri alla produzione dell’evento finale di danno.

In questo senso la concausa, anche se necessaria, non è da sé sola sufficiente e determinante a produrre l’effetto dannoso.

Nella pratica il medico legale si trova con maggiore frequenza di fronte ad eventi concausati piuttosto che causati: compito specifico del medico legale è stabilire con la massima accuratezza il peso specifico che quel determinato antecedente assume nei riguardi della produzione dell’evento finale di danno.

Da ciò la necessità del confronto, di una comparazione, fra quello stesso antecedente e gli altri.

L’art. 41 c.p. dispone espressamente che il rapporto di causalità non è escluso, ove alla produzione dell’evento dannoso o pericoloso abbiamo contribuito oltre all’antecedente giuridicamente rilevante considerato anche altre eventuali concause preesistenti, simultanee o sopravvenute, pure se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole.

Stefano Civitelli Sezione Appunti

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8. Il concetto di Concause preesistenti di lesione nella medicina legale

Un esempio può essere quello di un soggetto portatore di un aneurisma aortico che muore a causa di una emorragia da rottura dell’aneurisma stesso per un trauma contusivo toracico (ad esempio un pugno), sebbene di modesta efficienza lesiva.

L’aneurisma aortico nei riguardi dell’evento mortale finale va considerato come vera e propria concausa preesistente di lesione (se quella persona non avesse avuto l’aneurisma, probabilmente non sarebbe morto).

Poiché le concause preesistenti non escludono il nesso causale, quale che sia stata l’entità dell’insulto lesivo inferto, il colpevole risponderà comunque di omicidio.

Appare evidente che al magistrato, il quale dovrà applicare la sanzione penale (oscillante tra minimi e massimi stabiliti dalla norma), occorrerà fornire un quadro esatto della causazione del danno.

Il che significa che il medico dovrà saper distinguere quando determinati antecedenti assumono il significato di semplici antecedenti condizionali e quando invece quello di concause preesistenti.

Si consideri ancora titolo di esempio la seguente ipotesi: se Tizio sferra un calcio sui quadranti inferiori dell’addome di una donna gravida, causandone l’aborto, è facile riconoscere che lo stato gravidico è

“condizione necessaria” per il verificarsi dell’evento dannoso.

La gravidanza, di per sé, è una condizioni fisiologica e in assenza del trauma, l’aborto non si sarebbe verificato, ove il decorso di quella fosse stato normale.

Si capisce allora che la gravidanza in condizioni di normalità non ha avuto alcun ruolo causale o meglio concausale nella genesi dell’aborto.

La responsabilità di quest’ultimo è tutta da attribuire a chi ha inferto quel calcio e alle lesioni che esso ha prodotto.

Le concause preesistenti di lesione possono essere distinte in:

a. concause preesistenti anatomiche (decorso anomalo di un vaso, esistenza di organi ectopici, ecc…);

b. concause preesistenti fisiologiche (esistenza di una fragilità ossea costituzionale oppure di una fragilità ossea dovuta ad un fisiologico processo di invecchiamento: osteoporosi senile);

c. concause preesistenti patologiche, si possono distinguere a loro volta in generali o locali, statiche od evolutive, congenite od acquisite (aneurisma aortico, diabete mellito, echinococcosi epatica, neoplasie, emofilia, esiti di lesioni pregresse, ecc…).

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