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b) irreperibilità degli eredi

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 15 del 19 marzo 1986

Oggetto: Definizione contabile delle somme dovute per ratei di rendita maturati ante mortem dall'assicurato, non pagabili per mancanza o irreperibilità degli eredi.

I ratei di rendita maturati ante mortem dall'assicurato e non riscossi dal medesimo costituiscono, com'è noto, un diritto proprio del de cuius, entrato nel suo patrimonio, in modo che in materia diventano applicabili le norme successorie di diritto comune.

Nell'eventualità che dette somme non possano essere dall'Istituto pagate per mancanza di eredi a titolo testamentario o di successibili ex lege o per rifiuto opposto dagli eredi stessi, vanno distinte le seguenti ipotesi:

1) sono devolute ai sensi dell'articolo 586 c.c. allo Stato, che le acquisisce ipso jure, le somme in parola in caso di:

a) accertata mancanza di eredi a titolo testamentario o di successibili ex lege;

b) irreperibilità degli eredi;

c) rinuncia da parte degli eredi all'eredità globale;

2) sono acquisite dall'Istituto subito ed imputate al cap. 066.01 "Indennità assicurative, spese accessorie e rendite non dovute" in caso di:

d) rifiuto degli eredi limitato ai soli ratei di rendita;

3) sono acquisite dall'Istituto, mediante usucapione (articolo 1161 c.c.), le somme riaccreditate dalla banca a norma di convenzione - V. lettera circolare n. 76/1982, allegato A, appendice n.

4, prg. 8.4, lettera c -, (se trattasi di assegno circolare o di pagamento "per cassa") o dall'Amministrazione postale dietro richiesta avanzata nel biennio dalla data di emissione (se trattasi di assegno di c/c postale), ove gli eredi stessi non abbiano ne restituito ne negoziato il titolo e, interessati all'uopo dall'unità competente, manifestino inerzia che si protrae nel tempo.

Dette somme, inizialmente contabilizzate al capitolo 209.02, alla maturazione dell'usucapione debbono essere imputate, previa sistemazione della partita in sospeso, al capitolo 066.01.

Nell'ipotesi sub. I), l'Istituto nella veste di debitore ha l'obbligo di adempiere la prestazione nei confronti dello Stato, essendo quest'ultimo subentrato nella posizione del defunto assicurato, al fine di non incorrere, per comportamento omissivo in violazione degli articoli 1175 e 1176 del c.c., negli effetti pregiudizievoli relativi all'inadempimento delle obbligazioni.

A tal fine l'Istituto deve procedere, ai sensi dell'articolo 1220 c.c., ad effettuare offerta scritta non formale della prestazione al Ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro, previo invito a voler riscuotere le somme del de cuius disponibili presso l'Istituto.

A tale Amministrazione spetta, infatti, la funzione fondamentale di procedere all'acquisizione di tutte le entrate di natura extra-tributaria spettanti allo Stato.

Qualora l'offerta sia effettuata dall'Unita operativa dovrà essere rivolta al competente Ufficio provinciale del Tesoro, tenuto istituzionalmente a provvedere agli accertamenti e agli altri adempimenti necessari per le riscossioni delle entrate amministrate dalla Direzione generale del Tesoro.

Nell'offerta di cui sopra deve essere evidenziato, a titolo cautelativo, che la delazione ex articolo 586 c.c. è subordinata alla irreperibilità o all'assenza o alla rinuncia degli eredi ex lege o alla

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prescrizione del loro diritto ad accettare l'eredità.

L'azione di petizione dell'eredità da parte dello Stato e imprescrittibile ai sensi dell'articolo 533 c.c. "salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni" (V. articolo 1161 c.c. in materia di usucapione dei beni mobili). Da ciò discende che l'Istituto, una volta effettuata l'offerta non formale di cui sopra, ai sensi dell'articolo 1120 c.c. può considerare "rendite non dovute" i ratei non riscossi dai titolari di cui trattasi e quindi acquisire in entrata (al capitolo 066.01) le somme relative, quando queste sono usucapite dall'Istituto stesso allorché l'Amministrazione statale sia inerte nel riscuotere le somme di propria pertinenza.

Circa la procedura da seguire per l'eventuale reperimento degli eredi quando non sia nota all'Istituto la composizione familiare del defunto assicurato, in mancanza di espresse disposizioni in materia, l'unità operativa deve, nello spirito degli articoli 1175 e 1176 c.c., limitarsi ad accertare, secondo quanto è ragionevolmente possibile mediante ricerche anagrafiche, avvalendosi dei propri funzionari addetti ai servizi ispettivi, l'esistenza degli eredi.

Nell'ipotesi sub. 2), l'intenzione degli eredi di rimettere la somma all'Istituto si estrinseca o con la loro dichiarazione (ex articolo 1236 c.c.) o con la restituzione del titolo da parte dei medesimi all'Istituto (ex articolo 1237 c.c.), previo accertamento da parte dell'unità operativa, della insussistenza di pretese da parte degli eredi stessi.

L'ipotesi sub. 3) non necessita di alcun chiarimento.

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