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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

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Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Gestione Commissariale - D.P.G.R. N. 90 del 02.07.2013

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Procedura aperta per la fornitura e installazione di arredi per il laboratorio enogastronomico presso l’Istituto I.P.I.A “E. Loi”

sede di Sant’Antioco

ALLEGATO B) alla

Determinazione n°471_ES del 09.10.2013

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Sommario

Articolo 1 - Oggetto e importo dell'appalto ... 4

Articolo 2 - Descrizione della fornitura ... 5

Articolo 3 - Modalità di svolgimento della gara d'appalto ... 6

Articolo 4 – DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ... 6

Articolo 5 - Requisiti di partecipazione ... 8

Articolo 6 - Sopralluogo ... 10

Articolo 7 - Termine e modalità di presentazione delle offerte ... 10

Articolo 8 - Cauzione provvisoria ... 13

Articolo 9 - Criterio di aggiudicazione... 15

Articolo 10 - Clausola di salvaguardia per la Stazione appaltante... 15

Articolo 11 - Emissione ordine nelle more della stipula del contratto ... 16

Articolo 12 - Stipula del contratto ... 16

Articolo 13 - Garanzie e cauzioni – cauzione definitiva ... 17

Articolo 14 - Ordine d’acquisto ... 18

Articolo 15 - Modalità di effettuazione della fornitura ... 18

Articolo 16 - Durata, tempi di consegna e luogo di esecuzione ... 19

Articolo 17 - Installazione ... 20

Articolo 18 – Responsabile del procedimento - Direzione lavori ... 20

Articolo 19 - Collaudo ed accettazione ... 21

Articolo 20 - Servizi integrativi alla fornitura – Garanzie e servizio di manutenzione ... 21

Articolo 21 - Verifiche e controlli sulla fornitura ... 22

Articolo 22 - Fornitura dei pezzi di ricambio ... 22

Articolo 23 - Invariabilità dei prezzi ... 23

Articolo 24 - Corrispettivo, tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa ... 23

Articolo 25 - Obblighi dell’appaltatore ... 24

Articolo 26 - Obblighi verso il personale dipendente ... 25

Articolo 27 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili ... 25

Articolo 28 - Responsabilità della ditta appaltatrice in materia di prevenzione antinfortunistica e danni... 25

Articolo 29 - Tessera di riconoscimento del personale dell’appaltatore ... 26

Articolo 30 - Divieti ... 26

Articolo 31 - Responsabilità ... 27

Articolo 32 - Penali ... 27

Articolo 33 - Risoluzione del contratto e recesso ... 27

Articolo 34 - Documenti vincolanti ... 29

Articolo 35 - Spese ... 29

Articolo 36 - Trattamento dei dati ... 29

Articolo 37 - Foro competente ... 30

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Articolo 38 - Rinvio ... 30 Articolo 39 - Contatti con l’unità ordinante ... 30 Articolo 40 - Ulteriori informazioni ... 30

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Articolo 1 - Oggetto e importo dell'appalto

Il presente capitolato regolamenta la procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 82 del d.lgs. 163 del 2006, indetta dall’amministrazione provinciale di Carbonia Iglesias. Tale procedura è identificata con CIG [53603393AD] CPV [39150000-8] ai sensi della Legge n. 136 del 2010, e il Codice CUP [C69J13000200003] ai sensi della Legge n. 3 del 2003, per la fornitura e posa in opera di arredi per il laboratorio enogastronomico presso l’Istituto I.P.I.A “E. Loi” sito in Via XXIV Maggio in Sant’Antioco.

L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza, è pari a €. 39.150,00 (trentanovemila centocinquanta virgola zero zero) oltre IVA, così distinto:

- IMPORTO FORNITURA SOGGETTA A RIBASSO: € 37.000,00 (trentasettemila virgola zero zero).

- IMPORTO ONERI DI SICUREZZA :€ 2.150,00 (duemila centocinquanta virgola zero zero) ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 81 del 2008 ed ss.mm.ii., somma che, in base all’articolo 86 comma 3 bis e ter del d.lgs. 163 del 2006, non è soggetta a ribasso.

L’Amministrazione si riserva, in sede di aggiudicazione, la facoltà di aumentare la quantità della fornitura entro i limiti dell’importo posto a base di gara.

Ai fini dell’articolo 37, comma 2 del d.lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii. si precisa che la prestazione oggetto del presente appalto è unica e non è possibile distinguere tra prestazione principale e secondaria.

Le quantità e gli importi presunti della fornitura sono riportati a titolo puramente indicativo in base alla previsione delle necessità e non sono in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione che si riserva di determinare solo in corso di esecuzione, le effettive quantità da acquistare, potendo anche escludere del tutto una o più categorie di beni oggetto della fornitura o concentrare l’intera fornitura solamente su di una o più tipologia di arredi.

Ai sensi all'articolo 11 del R.D. 18 novembre 1923 numero 2440, l’Amministrazione si riserva la facoltà, in base alle esigenze sopravvenute e secondo le proprie necessità, di incrementare le forniture nel limite di un quinto del valore massimo della fornitura stessa, al fine di assicurare la prestazione, da parte del medesimo soggetto aggiudicatario, di forniture dello stesso tipo di quelle oggetto del presente appalto. Entro il limite suddetto, il soggetto si impegna a fornire gli arredi agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto d’appalto.

Tutti gli arredi dovranno avere le caratteristiche tecniche e costruttive indicate nelle schede tecniche predisposte dall’Amministrazione - Allegato E alla determinazione dirigenziale 471_ES del 09.10.2013 e dovranno essere conformi alle normative strutturali e di sicurezza UNI EN vigenti ed applicabili.

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Le forniture dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 81 del 2008 ed ss.mm.ii., pena il recesso del contratto.

La ditta aggiudicataria è responsabile per i danni derivanti da prodotti difettosi secondo tutte le norme nazionali ed europee vigenti, in particolare ai sensi del DPR n. 224 del 24/5/88, del d.lgs. 206 del 06/09/2005 e ss.mm.ii. e del Codice Civile.

L’importo complessivo della fornitura è pari all’importo del prezzo di aggiudicazione, derivante dalla sommatoria dei prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario per le quantità degli arredi ed attrezzature indicate in sede di gara, sino a concorrenza complessiva dell’importo posto a base di gara.

Ai fini dell’esecuzione del contratto, i prezzi unitari offerti costituiscono i prezzi contrattuali. I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell’offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base a propri calcoli, a proprie indagini e a proprie stime. Il corrispettivo complessivo e i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi del costo di ogni fornitura di materiale, degli oneri di imballo, carico, trasporto fino al luogo di destinazione, scarico e posa in opera.

L’aggiudicatario nulla avrà a pretendere oltre il pagamento dei servizi prestati ai prezzi e alle condizioni pattuite.

Articolo 2 - Descrizione della fornitura

L’aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura e all'installazione del materiale, specificatamente indicato nell’Allegato E

Con tale appalto si intende far proprio un carattere di innovatività, richiedendo in sede di gara, nell’offerta economica, che gli arredi forniti corrispondano a acquisti verdi nella misura pari al 20% del prezzo relativo all’offerta formulata per la fornitura e posa in opera.

Gli arredi devono essere realizzati in materiali di prima qualità e a perfetta regola d’arte, corredati di apposita scheda tecnica dettagliata rilasciata dal produttore.

I beni oggetto della fornitura devono essere conformi alle vigenti norme in materia di antinfortunistica, alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - d.lgs. 81 del 2008 e ss.mm.ii., possedere il requisito di sicurezza classe E1 relative all’emissione di formaldeide (UNI 717-2) e certificati UNI 9177 di resistenza al fuoco almeno in classe 2 in conformità alla normativa vigente.

Sono compresi i servizi necessari all’avvio del laboratorio medesimo, ivi compresi l’installazione di tutto il materiale e il collaudo dello stesso, l'imballaggio, il trasporto, il facchinaggio e le spese accessorie. Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario l'esecuzione di

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eventuali adeguamenti siano essi impiantistici, civili e/o strutturali necessari alla completa installazione della fornitura in oggetto.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento della gara d'appalto

Prima seduta pubblica - Apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” fissata il giorno 29 ottobre 2013 dalle ore 12.30 presso la sede della Provincia sita in via Mazzini n. 39 in Carbonia.

La Commissione di Gara procederà alla verifica del corretto confezionamento del plico, all’accertamento dei requisiti di ammissione dei concorrenti sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati.

Nel caso di esito negativo della valutazione la Commissione procederà a escludere i concorrenti dalla gara.

Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, la Commissione, ove lo ritenga opportuno o necessario, potrà effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche in un momento successivo alla conclusione della seduta.

La Commissione procederà all’apertura della busta “B – OFFERTA ECONOMICA” in seduta pubblica, il 30 ottobre 2013 alle ore 12.00 per l’individuazione del migliore offerente.

Le sedute di gara saranno pubbliche, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali degli operatori economici partecipanti, o persone munite di procura speciale da consegnare in originale al commissario verbalizzante, avranno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.

In ogni caso è fatto obbligo a coloro che si presentino per assistere alle sedute, di presentare un documento d’identità in corso di validità e farlo registrare al segretario verbalizzante.

Il verbale dell’aggiudicazione provvisoria verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet www.provincia.carboniaiglesias.it.

Articolo 4 – DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze L’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 86 comma 3-bis e 3-ter del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008 ed ss.mm.ii., valutata la sussistenza dei rischi da interferenza connessi alle prestazioni del contratto di fornitura, quantificando gli oneri per la sicurezza relativi come indicato nell’art. 3 del presente documento, ha elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), Allegato D determinazione dirigenziale 471_ES del 09.10.2013 per farne parte integrante e sostanziale.

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Ai fini dei requisiti di carattere generale in materia di sicurezza sul lavoro, è indispensabile, per la sottoscrizione del citato documento, che la ditta aggiudicataria produca contestualmente alle certificazioni di prodotto, i sotto-elencati documenti propedeutici:

1. documenti di nomina del Responsabile alla Sicurezza (RSPP) e copia dell'attestato/i di frequenza ai corsi di formazione

2. il nominativo dell'eventuale addetto alla prevenzione per gli interventi esterni alla sede aziendale (cantieri temporanei o mobili)

3. copia del documento di valutazione dei rischi per gli interventi esterni (quali trasporto, consegna, installazione, ritiro di eventuali materiali come ad esempio gli imballaggi destinati allo smaltimento) completato dall'elenco delle attrezzature impiegate ed il numero minimo di addetti previsti.

4. ogni altro documento previsto per legge ai fini della regolarità della prestazione.

La ditta aggiudicataria, che avrà inoltre provveduto all’adeguata informazione e formazione del suo personale così come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà confermare il rispetto delle norme e l'assunzione delle relative responsabilità, riportando, su ogni suo documento di trasporto, la seguente dicitura: "Consegne e installazioni, sono effettuate nella piena conoscenza e applicazione del DUVRI predisposto dall'Amministrazione committente, e secondo quanto indicato all’articolo 15 del Capitolato speciale d'appalto".

Quanto riportato nei documenti di valutazione dei rischi, fermo restando quanto disposto dall’art. 26 del d.lgs. 81 del 2008 e ss.mm.ii. in merito all’evoluzione della fornitura, diventa vincolante per la ditta fornitrice per tutta la durata del contratto.

Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà trasmettere l’allegato DUVRI, compilato con i riferimenti aziendali e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta.

Tale documento analizza e riporta situazioni di carattere generale, secondo la casistica, l'esperienza e la conoscenza delle operazioni di consegna e installazione dei beni da fornire, in relazione ai rischi standard da possibile interferenza nei luoghi oggetto dell’appalto, integrabili, all’occorrenza, con gli eventuali rischi specifici e le relative misure da adottare, individuati dal Coordinatore dell’istituto scolastico interessato - Dirigente scolastico o suo delegato.

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Articolo 5 - Requisiti di partecipazione

Le Imprese che intendono partecipare alla presente offerta devono possedere i seguenti requisiti:

 non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006

 essere iscritte al registro delle imprese per attività inerenti i beni oggetto di gara in conformità di quanto previsto dall’art. 39 d.lgs. n. 163 del 2006

 non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificata dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in Legge 22 novembre 2002, n 266

A. Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria

Possono partecipare alla gara coloro che presentino i seguenti documenti:

1. Idonee referenze di almeno due istituti bancari

L’offerente che per giustificati motivi non sia in grado di presentare due referenze bancarie è tenuto a presentarne almeno una ed è autorizzato a sostituire la seconda con qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

All’uopo si precisa che la scrivente stazione appaltante considera l’autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000, documento non idoneo a attestare che l’offerente ha sempre onorato tutti gli impegni con regolarità e puntualità e a certificare la capacità finanziaria e economica per l’adeguato svolgimento del servizio oggetto di gara, trattandosi di un’autocertificazione di dati non verificabili dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante considera, invece, idonei a provare la capacità economica e finanziaria dell’operatore offerente i seguenti documenti:

 referenza rilasciata da intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo numero 385 del 01.09.1993, con i quali il concorrente intrattiene rapporti commerciali (es.

la società che rilascia la polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria e definitiva, la società di assicurazione con cui l’operatore offerente stipula abitualmente le polizze assicurative, ecc.)

 riclassificazione dei bilanci degli ultimi 3 anni, sottoscritti dal legale rappresentante e da un revisore contabile o da una società di revisione che ne attesti la conformità alle scritture e ai documenti contabili dell’ente

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2. Autocertificazione del fatturato globale d'impresa

Il legale rappresentante dell’operatore economico offerente che intende partecipare alla gara deve, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000, dichiarare di avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2010 – 2011 - 2012) un fatturato globale d'impresa che non sia inferiore a tre volte l’importo a base d’asta.

Il concorrente può attestare il possesso dei requisiti di cui alla lettera b) mediante qualsiasi documento, ivi compresa la dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000.

Al concorrente aggiudicatario verrà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Nel caso di raggruppamento sia le referenze bancarie che la dichiarazione sul fatturato d’impresa dovranno essere presentate da tutti gli operatori partecipanti al raggruppamento, a pena di esclusione.

B. Requisiti minimi di capacità tecnica e professionale

La capacità tecnica e professionale del prestatore di servizi dovrà essere comprovata mediante dichiarazione del legale rappresentante resa anche nelle forme della dichiarazione sostituiva in conformità del già citato decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, di quanto segue:

 presentazione dell'elenco delle principali forniture analoghe prestate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse

 indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni.

Nel caso di A.T.I., a pena di esclusione i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo numero 163 del 2006 dovranno essere posseduti e dichiarati all’interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici raggruppati.

I soli requisiti di capacità economico−finanziaria e tecnico−professionale, sempreché frazionabili, potranno essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del Decreto Legislativo 163 del 2006, dovranno essere indicate le parti del servizio che ciascuna delle associate intende svolgere. In ogni caso, il servizio dovrà essere svolto nella misura prevalente dalla mandataria e nella restante misura dalle mandanti.

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Articolo 6 - Sopralluogo

Ai fini della partecipazione alla gara è necessaria un’adeguata conoscenza dei locali da adibire a laboratorio. A tale scopo si potranno effettuare sopralluoghi previo accordo con il dirigente scolastico o il DSGA reperibili presso l’Istituto IPIA al seguente numero 0781.662021

Articolo 7 - Termine e modalità di presentazione delle offerte

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana e devono pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 29 ottobre 2013 al seguente indirizzo:

Provincia di Carbonia Iglesias

Ufficio Protocollo – via Mazzini n. 39 - 09013 Carbonia

Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta, non saranno ricevibili offerte sostitutive di quella già depositata, mentre saranno ammesse eventuali integrazioni a condizione che siano pervenute entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte e rechino nella busta l’indicazione “INTEGRAZIONE”.

Decorso il termine indicato, non sarà ricevibile alcuna offerta, anche se integrativa di quella precedente presentata nei termini.

L’Amministrazione provinciale escluderà tutte le offerte che siano incomplete, condizionate e/o redatte in modo difforme rispetto alle modalità previste nel presente disciplinare di gara.

A pena di esclusione dalla gara, l’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico non trasparente, chiuso, sigillato con scotch, senza ceralacca, controfirmato su tutti i lembi di chiusura compresi quelli già preincollati dal fabbricante.

Sul plico dovrà riportarsi la seguente dicitura:

Procedura aperta per la fornitura e l'installazione di arredi per il laboratorio enogastronomico presso l'Istituto IPIA Loi sito in Sant'Antioco

Il plico potrà essere inviato:

 mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento

 mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati

 consegnato a mano, da un incaricato dell’operatore economico offerente, presso l’Ufficio Protocollo delle sede provinciale di via Mazzini 39 in Carbonia. L’Ufficio protocollo effettua i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna oppure fotocopia della busta recante il numero di protocollo.

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L’Amministrazione provinciale declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Inoltre, lo stesso plico sigillato dovrà indicare a margine:

 la ragione sociale dell’operatore economico

 indirizzo, numero di telefono e di fax dell’operatore economico.

Il plico sigillato dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le buste di seguito indicate che dovranno essere tutte non trasparenti, chiuse, sigillate con scotch, senza ceralacca, controfirmate sui lembi di chiusura compresi quelli già preincollati dal fabbricante, recanti l’intestazione del mittente e la seguente dicitura:

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA B - OFFERTA ECONOMICA

BUSTA A - Documentazione amministrativa

La busta A recante la dicitura - Documentazione Amministrativa - contenente la documentazione dovrà necessariamente contenere i seguenti documenti, pena l’esclusione:

1) Domanda di partecipazione alla gara e autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n.

445/2000 e redatta secondo il modello “A”

2) Dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario Giudiziale resa da tutti i soggetti indicati nell’art. 38 comma 1 lett. c) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il modello “A1”

3) Dichiarazione relativa ai soggetti cessati e atto di notorietà del loro Casellario Giudiziale resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il modello “A2”

4) Dichiarazione antimafia redatta secondo il modello “A3”

5) Idonee referenze di almeno due istituti bancari o documenti idonei, secondo quanto previsto al già citato articolo 5 - punto A

6) Autocertificazione del fatturato globale d'impresa resa dal legale rappresentante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000, con la quale l'operatore economico dichiari di avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2010 - 2011 - 2012) un fatturato globale d'impresa che non sia inferiore a tre volte l'importo a base d'asta

7) Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000, con la quale venga attestato il possesso dei requisiti

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minimi di capacità tecnica e professionale e dalla quale si evincano l'elenco delle principali forniture analoghe, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni, ai sensi del precedente articolo 5, punto B - 1 e 2

8) l’allegato D (DUVRI) firmato per accettazione

9) cauzione provvisoria dell’importo corrispondente al 2% dell’importo complessivo d’appalto secondo le modalità di cui al precedente art. 6).

A comprova dell’avvenuta costituzione della polizza/fideiussione, l’Impresa partecipante deve inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, copia del versamento oppure copia dell’originale della cauzione sottoscritta tradizionalmente dal legale rappresentante/procuratore dell’istituto bancario, assicurativo o dall’intermediario finanziario. Detto documento dovrà essere accompagnato da una dichiarazione, prodotta ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità all’originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale/procuratore dell’impresa partecipante.

BUSTA B - Offerta economica

La busta B, recante la dicitura - Offerta Economica - dovrà contenere l’offerta economica sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal Legale Rappresentante dell'impresa offerente e dovrà aver assolto l’imposta di bollo nelle modalità di Legge.

L’offerta economica formulata da A.T.I. da costituirsi, ai sensi dell’articolo 37 comma 8 del decreto legislativo 163 del 2006, a pena d’esclusione dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli operatori partecipanti.

Nel caso in cui, invece, il raggruppamento sia già costituito, l’offerta economica potrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante dell’impresa mandataria.

L’offerta economica dovrà essere presentata con arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola.

L’offerta economica è da intendersi comprensiva di ogni onere sociale e fiscale (I.V.A.

esclusa).

Sono vietate, a pena di esclusione, le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato e le offerte in aumento.

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione.

Si precisa che non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte: - che non contengano i prezzi per tutti i prodotti elencati o che risultino comunque incomplete e/o parziali.

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Nell’offerta tutti i prezzi dovranno essere indicati I.V.A. esclusa. Essi saranno comprensivi di tutti gli oneri necessari per garantire la regolare fornitura anche se non espressamente previsti nel presente capitolato.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte della Ditta concorrente, tutte le condizioni del presente capitolato e di quelle specificate nei documenti di gara

La mancata presentazione di un solo documento comporterà l’esclusione dalla gara.

Tutta la documentazione sopraindicata fa parte integrante della presente gara e deve essere firmata da parte del Rappresentante Legale.

Si procederà all'aggiudicazione del contratto anche in caso di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare la fornitura.

Articolo 8 - Cauzione provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’articolo 75 del Decreto Legislativo 163 del 2006 corrispondente al 2% dell’importo complessivo d’appalto, sostenuta alternativamente, a scelta dell’offerente:

1. in contanti, con pagamento recante causale “Cauzione provvisoria gara assistenza educativa anno scolastico 2012_2013”, da versare su:

 Conto Corrente Postale numero 74516568, ABI:07601, CAB: 04800 oppure sul

 Conto Corrente Bancario in essere presso il Banco di Sardegna Area Sulcis c/c 20150 ABI:01015, CAB: 43910, IBAN IT78G0101543910000000020150

Copia del versamento effettuato dovrà essere inserita a pena di esclusione nella busta A a mezzo di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 01/09/1993, numero 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 145, comma 50, della legge finanziaria 2001, gli intermediari finanziari abilitati a rilasciare le cauzioni sono esclusivamente quelli iscritti nell’Elenco Speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 385 del 1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzia, autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà essere

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debitamente documentata e allegata in copia alla fidejussione. Eventuali vizi di legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio delle cauzioni costituiranno causa di esclusione dalla gara.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro (15) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno (180) centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del (50%) cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Sia la cauzione che la polizza devono essere corredate, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

La garanzia provvisoria di importo diverso da quello richiesto oppure la mancanza della stessa comporterà l’esclusione dell’offerta.

Le garanzie devono essere conformi, a pena di esclusione, agli schemi di polizza-tipo approvati con Decreto Interministeriale delle Attività Produttive – Infrastrutture del 12 marzo 2004 numero 123, entrato in vigore il 26.05.2004. Le garanzie devono essere conformi, a pena di esclusione, agli schemi di polizza-tipo approvati con Decreto Interministeriale delle Attività Produttive – Infrastrutture del 12 marzo 2004 n. 123, entrato in vigore il 26.05.2004.

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Articolo 9 - Criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 82 del d.lgs. 163 del 2006, ovvero il prezzo più conveniente per l’Amministrazione tra tutte le offerte pervenute dai fornitori.

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso per tutto il periodo della fornitura.

La provincia di Carbonia Iglesias si riserva la facoltà di acquistare entro 12 (dodici) mesi dalla data di aggiudicazione eventuale fornitura supplementare secondo i prezzi offerti in sede di gara.

Questa Amministrazione a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all’aggiudicazione.

L’offerta si intende comprensiva di trasporto, scarico, installazione, collaudo, garanzia, smaltimento imballaggi.

Con la presentazione dell’offerta, la Ditta si obbliga nei confronti della Provincia a effettuare la fornitura nelle modalità e nei termini previsti nel presente Capitolato.

Le ditte partecipanti dovranno indicare oltre al prezzo di ogni singolo componente anche il costo totale per ogni singola voce.

Ai fini dell’aggiudicazione definitiva, ovvero in sede di applicazione dell’art. 48 comma 1 d.lgs.

163/2006 e ss.mm.ii., l’aggiudicataria provvisoria dovrà presentare, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione di apposita richiesta, la documentazione probatoria di quanto dichiarato in sede di gara. L’aggiudicazione definitiva avverrà con adozione di apposita determinazione del dirigente competente.

Articolo 10 - Clausola di salvaguardia per la Stazione appaltante

L’Ente si riserva l’eventualità di procedere all’acquisto di un numero diverso dei componenti oggetto della gara, in rapporto alla disponibilità finanziaria o di richiedere la fornitura di materiali e/o dispositivi complementari alla stessa al fine di migliorare l’efficienza del materiale acquisito.

Il soggetto aggiudicatario, su richiesta dell’Amministrazione provinciale potrà fornire, fino al raggiungimento dei limiti di cui sopra, dispositivi non previsti nell'offerta medesima che si renderanno disponibili sul mercato durante l’esecuzione del contratto o servizi non previsti fra le tipologie richieste con la presente gara. Nei suddetti casi, l’Amministrazione procederà a richiedere formale preventivo al soggetto aggiudicatario che presenterà specifica offerta, dettagliata negli aspetti tecnici ed economici, e per i quali il Dirigente Responsabile potrà, se ritiene l’offerta congrua, provvedere direttamente all’emissione dell’ordine.

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In caso di aumenti o diminuzioni si applicheranno comunque i prezzi proposti e posti a base d’asta sui quali si applicherà, singolarmente, la percentuale di ribasso offerta dalla ditta aggiudicataria.

Nel caso di acquisto parziale, il prezzo indicato in offerta dovrà mantenere la sua validità per 12 (dodici) mesi dalla data di aggiudicazione.

L' Ente inoltre, a suo insindacabile giudizio, può procedere:

 all’aggiudicazione completa dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida

 a non dare corso alla gara o di prorogare la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo

 a non affidare l’appalto ad alcuna delle Imprese concorrenti, senza che le Imprese partecipanti possano rivendicare alcun diritto.

Il presente capitolato non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di sospendere, annullare o revocare la procedura di gara senza che i candidati o concorrenti abbiano nulla a pretendere.

Articolo 11 - Emissione ordine nelle more della stipula del contratto

La Provincia comunica fin da ora che richiederà l’avvio della fornitura con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Articolo 12 - Stipula del contratto

L’Amministrazione procederà, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, a affidare l’incarico, mediante stipula di un contratto in forma pubblico amministrativa o per scrittura privata con il fornitore aggiudicatario.

All’uopo si precisa che l’aggiudicatario ha l’obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dall’Ufficio Appalti e Contratti, la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto e in particolare:

 cauzione definitiva

 certificazione legge 68/1999

 versamento spese contrattuali di segreteria e di registrazione, marche da bollo secondo le disposizioni di legge in numero che verrà comunicato dall’Ufficio Appalti e Contratti

 ogni altro documento eventualmente richiesto.

Tutte le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all’acquisto dei valori bollati e quelle di registrazione saranno a carico dell’aggiudicatario.

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Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede della provincia di Carbonia Iglesias sita in Carbonia, via Mazzini n. 39, nella data che verrà indicata dall’Ufficio Appalti e Contratti nella comunicazione scritta, con l’avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 13 - Garanzie e cauzioni – cauzione definitiva

Cauzione definitiva. Il soggetto aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale netto, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Questa resterà vincolata fino all’ultimazione della fornitura e sarà svincolata secondo le modalità indicate nelle disposizioni di legge vigenti.

La cauzione definitiva:

− deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

− deve avere scadenza non anteriore a quella dell'intera durata del contratto

− deve prevedere una espressa disposizione in forza della quale la cauzione stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo in capo all’aggiudicatario del pagamento di premi o commissioni suppletive, anche oltre il termine di scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in cui lo stesso aggiudicatario obbligato consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione emessa dalla provincia di Carbonia Iglesias

− deve prevedere la giurisdizione esclusiva del Foro di Cagliari per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti della provincia di Carbonia Iglesias

− deve essere tempestivamente reintegrata qualora, durante l’esecuzione della fornitura, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dalla provincia di Carbonia Iglesias.

La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. In caso di ritardo saranno dovuti interessi moratori calcolati sulla base del d.lgs. n. 231/2002.

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Articolo 14 - Ordine d’acquisto

L’Ordine d’Acquisto sottoscritto dal Dirigente del settore competente sarà inviato al Fornitore Aggiudicatario a mezzo fax oppure posta elettronica.

L’ordine d’acquisto dovrà contenere i dati del Fornitore e della provincia di Carbonia Iglesias, il termine di consegna, il quantitativo degli articoli da consegnare, il luogo di consegna, il nominativo del referente per la consegna e l’importo totale dell’ordine stesso.

Articolo 15 - Modalità di effettuazione della fornitura

I beni forniti dovranno corrispondere esattamente per forma, misure, pesi, lavorazioni, spessori, qualità dei beni impiegati, a ciò che è stato richiesto.

Le operazioni relative all'imballaggio, trasporto, scarico, disimballaggio e montaggio dei beni ordinati sono a rischio e a carico della ditta aggiudicataria.

Al fine di evitare disservizi, la ditta è tenuta preventivamente a verificare l'accessibilità dei propri mezzi di trasporto all’edificio scolastico destinatario (viabilità, agibilità degli ingressi, delle scale, ecc.) per adeguare il servizio alle particolari esigenze della scuola.

La ditta aggiudicataria è responsabile della condotta dei propri addetti e di ogni danno e disguido possano derivare dalle operazioni di consegna, scarico, trasporto nel laboratorio e montaggio.

Qualora la ditta non provvedesse a quanto sopra, l'Amministrazione provinciale potrà provvedervi con propria organizzazione, imputando le spese che ne deriveranno a carico dell'aggiudicatario oltre l'applicazione delle penalità previste dall'articolo 32 del presente capitolato.

I beni ordinati dovranno essere consegnati pronti all'impiego cui sono destinati, nei vari siti di utilizzo degli stessi. Per sito di utilizzo non si intende genericamente la sede della scuola destinataria, bensì i locali indicati specificamente dalla scuola consegnataria.

Il servizio di trasporto degli arredi e di montaggio al piano deve essere garantito in modo tale da non creare disturbo allo svolgimento dell'attività didattica. A tal fine, almeno 3 giorni lavorativi prima della consegna, la ditta dovrà avvisare la scuola e concordare con il Dirigente Scolastico oppure il DSGA il giorno e l'orario di consegna e di montaggio degli arredi forniti.

L’avviso della consegna, anziché telefonico deve essere effettuato a mezzo fax o e-mail su modulo predisposto dall’Amministrazione che verrà allegato al contratto.

Gli arredi dovranno inoltre apparire integri, privi di segni di urti e rigature dovuti a carenza di imballaggio e/o anomalie di trasporto.

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L’eventuale fissaggio degli arredi dovrà essere effettuato in modo da garantire un solido e duraturo ancoraggio, costituisce elemento particolarmente importante nell'effettuazione delle forniture. Pertanto, ove l'Istituzione scolastica, per qualsiasi motivo, esoneri la ditta dal montaggio, l’Amministrazione non considererà liberata da responsabilità la ditta medesima a meno che quest'ultima non fornisca una specifica liberatoria formale della scuola, debitamente firmata dal Dirigente Scolastico ovvero dal DSGA. Lo smaltimento e la rimozione degli imballaggi sono a carico della ditta aggiudicataria, così come la pulizia degli arredi e dei locali interessati.

Dopo la fornitura e l'esecuzione delle opere d'arredo verrà addebitato alla ditta aggiudicataria un importo pari al costo del conferimento in discarica maggiorato del 50%, per ogni imballo non rimosso.

La Ditta si impegna a rilasciare alla scuola destinataria copia del documento di trasporto (DdT) attestante l’avvenuta consegna, nonché a trasmettere via fax o e-mail, entro cinque giorni lavorativi da tale data, copia dello stesso all’Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi della Provincia di Carbonia Iglesias – Via Mazzini, 39 – 09013 Carbonia.

Il DdT dovrà risultare completo di ogni dato, in particolare dovrà riportare l’indicazione della scuola destinataria della fornitura, il timbro e la firma leggibile del Responsabile della scuola cui il materiale è stato consegnato e la dicitura di cui all’art 4 (DUVRI) che per memoria si riporta di seguito: “consegne e installazioni, sono effettuate nella piena conoscenza e applicazione del DUVRI predisposto dall’Amministrazione committente” - Allegato D determinazione dirigenziale 471_ES del 09.10.2013

Articolo 16 - Durata, tempi di consegna e luogo di esecuzione

Tutti i beni ordinati nell’arco dei dodici mesi dovranno essere consegnati entro e non oltre quaranta giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine, pena l’applicazione dell’articolo 32 del presente documento.

I termini di cui sopra potranno essere prorogati qualora intervenissero cause ostative non imputabili alla ditta aggiudicataria, debitamente comprovate con valida documentazione ed accettate dall’Amministrazione.

La fornitura andrà eseguita presso la sede dell’Istituto IPIA Loi sita in via XXIV Maggio a Sant’Antioco, in più prestazioni o in un’unica soluzione, secondo le indicazioni date dalla stazione appaltante ed entro il termine perentorio e improrogabile di 40 (quaranta) giorni dalla data dell’ordine di ciascuna di esse, che verrà trasmesso via e-mail e/o via fax.

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Decorso il suddetto termine senza che la fornitura sia stata eseguita, la stazione appaltante provvederà a richiederne l’esecuzione entro il termine indicato nella lettera di sollecito che potrà essere inviata anche via fax.

Decorso inutilmente anche il termine indicato nella lettera di sollecito, la stazione appaltante procederà ad annullare l’aggiudicazione e ad affidare la fornitura all’operatore economico successivo in graduatoria, fermo restando l’incameramento della cauzione definitiva versata dall’aggiudicatario inadempiente.

Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento, che non rientri fra le cause di risoluzione del contratto, si applicheranno le penali di cui al successivo articolo 32.

Articolo 17 - Installazione

La Ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire le consegne senza creare interruzione all’ordinaria attività didattica dell’istituto. Le consegne dovranno essere effettuate rispettando l’orario indicato nell’Ordine di Acquisto escluso sabato e i giorni festivi.

Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio, bolla di consegna e installazione degli articoli consegnati.

La Ditta Fornitrice dovrà provvedere alla sostituzione e al contestuale ritiro dei prodotti dichiarati non conformi e quindi rifiutati.

La fornitura si considera correttamente eseguita soltanto a seguito della consegna del materiale al responsabile interessato, e comprovata dal rilascio di una ricevuta, a seguito di verifica di regolarità da parte dell’Ente appaltante, conclusasi con esito positivo.

Articolo 18 – Responsabile del procedimento - Direzione lavori

L’Amministrazione è tenuta ad indicare, entro cinque giorni dalla trasmissione dell'ordine, il nominativo della persona che la rappresenta nei rapporti con l’Impresa, con funzione di Responsabile del Procedimento.

Analogamente, entro cinque giorni dalla stipula del contratto di fornitura, l’Impresa aggiudicataria nominerà un proprio responsabile che assumerà la veste di Coordinatore del progetto per conto dell’Impresa il quale, oltre a garantire la corretta fornitura, collaborerà col Direttore dei Lavori per qualunque questione legata alla fornitura.

Sia il Coordinatore del progetto che i suoi collaboratori dovranno essere opportunamente competenti in materia, diversamente l’Amministrazione, si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di richiederne la sostituzione.

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Articolo 19 - Collaudo ed accettazione

Il collaudo riguarderà la totalità di componenti forniti o, a discrezione dell’Amministrazione, alcuni delle componenti a campione e verrà effettuato tramite le prove tecniche e funzionali che l’Amministrazione riterrà più utili.

Il collaudo sarà effettuato mediante il riscontro della conformità dei manufatti forniti e sarà comprovato da appositi verbali che saranno firmati dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore di progetto.

Gli arredi eventualmente rifiutati in sede di verifica, poiché non rispondenti alle caratteristiche fissate, dovranno essere ritirati e sostituiti tempestivamente e comunque non oltre il termine massimo di 20 gg. dalla comunicazione formale dell'Amministrazione, con altri idonei. Ove il fornitore non provvedesse nel termine fissato, saranno applicate le penali previste nell’articolo 32 del presente capitolato.

Qualora in sede di collaudo vengano riscontrate difformità, vizi, malfunzionamenti dei materiali ed attrezzature fornite, questi verranno immediatamente contestati per iscritto alla ditta, che dovrà provvedere all'eliminazione dei difetti entro il termine massimo di 20 gg. dalla comunicazione formale dell'Amministrazione.

Nel caso in cui le operazioni di collaudo pongano in evidenza difetti o mancanze facilmente eliminabili, a giudizio dell’Amministrazione, l’Impresa assume l’obbligo di eliminare guasti e/o inconvenienti entro 5 giorni lavorativi e il collaudo si intenderà effettuato dopo che l’Amministrazione avrà riscontrato la rimozione dei guasti e degli inconvenienti.

Articolo 20 - Servizi integrativi alla fornitura – Garanzie e servizio di manutenzione La fornitura si intende comprensiva dei seguenti servizi complementari, dei quali si specificano le condizioni imprescindibili:

a. consegna, installazione e collaudo. Tutto il sistema fornito dovrà essere consegnato, installato e collaudato a carico dell’Impresa aggiudicataria senza che questa possa pretendere alcun onere aggiuntivo a quello già affidato. Sono a carico dell'aggiudicatario l'esecuzione di eventuali adeguamenti (impiantistici, civili e strutturali) necessari alla completa installazione della fornitura in oggetto

b. assistenza tecnica e garanzia. Il Sistema oggetto della fornitura, dovrà beneficiare del servizio di assistenza tecnica in garanzia della durata prevista per legge a decorrere dalla data di collaudo. L’inoltro della richiesta potrà essere effettuato tramite posta elettronica o fax o altro sistema di gestione di interventi web che il fornitore metterà a disposizione.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a

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garantire l'eliminazione dei difetti e/o malfunzionamenti, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovessero necessitare. Gli interventi dovranno essere effettuati tempestivamente e comunque non oltre il termine massimo di 15 gg. dalla comunicazione formale dell'Amministrazione. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte. Qualora la ditta non adempia a tale obbligo, l’Amministrazione si riserva di far effettuare le prestazioni da terzi e di porre, a carico della ditta inadempiente, la spesa sostenuta, rivalendosi ove possibile, su eventuali crediti della ditta stessa ovvero sulla cauzione, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Articolo 21 - Verifiche e controlli sulla fornitura

L’Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’Impresa possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la qualità della fornitura e la perfetta osservanza da parte dell’Impresa stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato.

All’Amministrazione, in particolare, è riconosciuta la supervisione sulla fornitura, fermo restando che l’Impresa è la sola responsabile del rispetto della conformità sulla fornitura.

Qualora al controllo qualitativo e quantitativo, i beni e i servizi dovessero risultare non conformi al Capitolato, l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le difformità rilevate. Nei casi di particolare gravità, si procederà alla contestazione per l’applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

I controlli effettuati dall’Amministrazione non liberano in alcun caso l’Impresa da alcuno degli obblighi e delle responsabilità inerenti la fornitura.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a fornire prodotti originali rilasciati appositamente dal produttore per il cliente Provincia di Carbonia Iglesias.

I prodotti dovranno essere originali, nuovi di fabbrica e inclusi nel loro imballo originale.

La Ditta Fornitrice dovrà provvedere alla sostituzione e al contestuale ritiro dei prodotti dichiarati non conformi e quindi rifiutati.

Articolo 22 - Fornitura dei pezzi di ricambio

L’offerente deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio del bene che ne assicurano la funzionalità, per almeno cinque anni dalla data dell’acquisto. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, ma non necessariamente essere identiche al componente da sostituire.

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Alla scadenza del contratto i pezzi di ricambio saranno acquistabili con i prezzi di listino applicati dal fornitore al momento della sostituzione.

Articolo 23 - Invariabilità dei prezzi

Il prezzo indicato nell’offerta economica presentata è invariabile e si intende comprensivo di tutti gli oneri per la completa esecuzione della fornitura e di tutte le prestazioni ad essa connesse quali, a titolo meramente esemplificativo, trasporto e consegna.

L’aggiudicatario pertanto non potrà pretendere variazioni in aumento dei prezzi o indennità di alcun genere derivanti da incrementi dei costi, perdite o qualsiasi altra circostanza sfavorevole che dovesse verificarsi successivamente alla data dell’offerta.

Articolo 24 - Corrispettivo, tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Il corrispettivo dovuto dalla Provincia all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, unitamente all’ I.V.A., verrà pagato dalla stazione appaltante in più soluzioni, mediante bonifico sul conto corrente indicato dall’appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, accompagnata da tutta la documentazione giustificativa delle spese e a seguito di acquisizione positiva del D.U.R.C (Documento Unico di Regolarità Contabile).

La fattura deve essere emessa dopo la verifica dei beni oggetto della fornitura effettuata subordinatamente all’esito positivo del collaudo di cui all’articolo 19.

La fatturazione dovrà essere intestata a:

Provincia di Carbonia Iglesias Via Mazzini, 39

09013 Carbonia C.F.92121570920

La Ditta Aggiudicataria dovrà riportare nella fattura:

 il riferimento alla determinazione di indizione procedura di gara della Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias

 la dicitura “Fornitura arredi per Laboratorio Enogastronomico Istituto IPIA”

 il CIG e il CUP

 una copia della bolla di consegna vistata, per ricevuta, dall’incaricato consegnatario dell’Istituto IPIA.

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In deroga a quanto previsto dal d. lgs. n. 231 del 2002, le fatture emesse dal Fornitore con riferimento a ciascuna consegna verranno pagate entro 30 gg dalla data di presentazione delle stesse relativamente alle quali risulti attestata la regolarità della fornitura.

L’Amministrazione Provinciale non sarà responsabile per gli eventuali ritardi nella corresponsione dei compensi qualora tale ritardo derivi da cause ad essa non imputabili. In caso di ritardato pagamento imputabile all’Ente lo stesso riconoscerà la decorrenza degli interessi soltanto dopo 90 gg dalla messa in mora dell’Ente da parte del creditore e gli interessi verranno computati al saggio legale.

Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il Foro competente è quello di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n.

136, l’appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.

Parimenti l’appaltatore si obbliga a pagare i corrispettivi ad eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Articolo 25 - Obblighi dell’appaltatore

L’appaltatore è obbligato a eseguire la fornitura con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione,

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sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L’appaltatore è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Articolo 26 - Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario ha l’obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Articolo 27 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e di fare, in sede di presentazione dell’offerta e di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni:

 di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili;

 di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;

 di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n.

68/1999.

Articolo 28 - Responsabilità della ditta appaltatrice in materia di prevenzione antinfortunistica e danni

La ditta aggiudicataria si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nello svolgimento delle forniture previste dal presente capitolato, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica. L'impresa assume pertanto ogni responsabilità per i casi di infortuni, di danni o sinistri eventualmente arrecati all'Amministrazione o a terzi durante l'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione Provinciale non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla ditta aggiudicataria o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa.

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I mezzi adoperati dalla Ditta per il trasporto dei beni dovranno essere in regola con le norme sulla circolazione stradale e sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli, nonché con le disposizioni in materia di antinfortunistica.

La ditta si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Articolo 29 - Tessera di riconoscimento del personale dell’appaltatore

Ai sensi dell’art. 6, comma 1 della Legge n. 123/2007, il personale dell’impresa aggiudicataria (o subappaltatrice) deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento. Qualora la Ditta aggiudicataria abbia meno di dieci dipendenti, l’obbligo di cui sopra può essere assolto ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Legge n. 123/2007.

La violazione di tali obblighi comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6, comma 3 della Legge n. 123/2007.

Articolo 30 - Divieti

E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di:

sospendere l’esecuzione della fornitura se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante

cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso della Provincia. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all’aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

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Articolo 31 - Responsabilità

L’appaltatore è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati alla Provincia e a terzi in ragione dell’esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. L’appaltatore, all’uopo, dichiara espressamente fin da ora di sollevare la Provincia da ogni responsabilità al riguardo e, a tale scopo, dichiara di obbligarsi a produrre, laddove richiesto, una o più polizze assicurative che tengano indenne la stazione appaltante. Le polizze di cui al precedente periodo, se richieste, dovranno essere accese prima della consegna della fornitura, dovranno recare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della fornitura.

Articolo 32 - Penali

Qualora la consegna e l'installazione avvengano con ritardo rispetto al termine stabilito, l'Amministrazione applicherà una penale pari all' 1% per ogni giorno maturato di ritardo calcolata sull'importo della fornitura non eseguita puntualmente, fatte salve eventuali proroghe accordate dall'Amministrazione per eventi eccezionali debitamente motivati.

In caso di ritardo nell'effettuazione della sostituzione dei materiali, ovvero nella eliminazione delle difformità accertate in sede di collaudo di cui all'articolo 19, l'Amministrazione potrà applicare una penale pari al 2% per la prima decade di ritardo, calcolata sull'importo corrispondente alla fornitura non sostituita o risultata difforme o viziata, fino ad un massimo di due decadi.

Per qualsiasi disservizio e/o danno causati dalla ditta in occasione dell'esecuzione del contratto, la Provincia potrà avvalersi, a sua scelta, mediante trattenuta, calcolata in base alla gravità dell'evento, sui crediti dell'aggiudicataria per le consegne effettuate ovvero sulla cauzione.

Fatto salvo quanto disposto nei precedenti commi, in caso di reiterate irregolarità o gravi ritardi negli adempimenti degli obblighi contrattuali, nonché in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzato, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con proprio atto comunicato alla ditta senza necessità di atti giudiziari e di affidare la fornitura ad altro concorrente che segue nell’ordine in graduatoria, fatto salvo il risarcimento dei danni e l'escussione della cauzione.

Articolo 33 - Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell’appaltatore e specificamente:

(28)

1. nel caso in cui le obbligazioni dell’appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell’offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 cc.)

2. nel caso in cui l’appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 cc.)

3. nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10%

(dieci per cento) del valore del contratto

4. nel caso in cui l’appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto

5. nel caso in cui la fornitura non sia stata eseguita entro il termine finale di cui al superiore articolo 16 (art. 1457 cc.).

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la provincia di Carbonia Iglesias dichiara all’appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore questi è obbligato all’immediata sospensione della fornitura e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sulla fornitura già effettuata.

Inoltre, la provincia di Carbonia Iglesias potrà differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio delle spese sostenute, al fine di quantificare l’ammontare del danno che l’aggiudicatario abbia eventualmente provocato e debba risarcire, nonché di operare la compensazione tra le due somme.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l’appaltatore non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità né di risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

L’amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine della fornitura per giusta causa o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

(29)

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

In tal caso l’amministrazione si obbliga a pagare all’appaltatore i prodotti già consegnati oltre al decimo dell’importo della fornitura non eseguita. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto compatibile.

Articolo 34 - Documenti vincolanti

Costituiscono documenti vincolanti per l’amministrazione, per gli offerenti nonché per l’aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare integralmente:

 il bando

 il capitolato d’appalto

 l’allegato D - DUVRI

 l’allegato E - Schede arredi contenenti le specifiche tecniche

 l’offerta economica.

Articolo 35 - Spese

Tutte le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all’acquisto dei valori bollati e quelle di registrazione saranno a carico dell’aggiudicatario.

Articolo 36 - Trattamento dei dati

L’amministrazione, gli offerenti e l’aggiudicatario, ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 (cd. Codice Privacy) e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:

 di prestare il consenso al trattamento dei dati

 di obbligarsi reciprocamente all’assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell’esecuzione della fornitura

 di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall’amministrazione per l’espletamento della gara d’appalto saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

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