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Violenza sessuale abuso condizioni inferiorità: ultime sentenze

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Violenza sessuale abuso condizioni inferiorità: ultime sentenze

Autore: Redazione | 23/05/2021

I reati contro la libertà sessuale; l’aggravante dell’uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti; le minorate condizioni psicofisiche e la sopraffazione nei confronti della vittima.

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Violenza sessuale: la posizione vulnerabile della vittima

In tema di violenza sessuale, tra le condizioni di inferiorità psichica rilevanti a norma dell’art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p. rientrano tutte quelle che siano tali da determinare una posizione vulnerabile della vittima indipendentemente dall’esistenza di patologie mentali, comprese quelle determinate da credenze esoteriche in grado di suggestionare la persona offesa, delle quali l’agente approfitti spingendo o convincendo quest’ultima ad aderire ad atti sessuali che, diversamente, non avrebbe compiuto.

Cassazione penale sez. III, 14/09/2020, n.31512

Abuso di condizione di inferiorità psichica o fisica

In tema di violenza sessuale, non è configurabile la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui la condanna, a fronte dell’originaria imputazione di violenza sessuale commessa con costrizione, sia pronunciata per violenza sessuale commessa con abuso delle condizioni d’inferiorità psichica o fisica, quando la seconda condotta rappresenta la proiezione fattuale della prima e l’imputato abbia potuto difendersi con riferimento a tutti i fatti addebitatigli.

Cassazione penale sez. III, 03/07/2020, n.24598

La condizione di inferiorità della persona offesa

La condizione di inferiorità della persona offesa, come prevista dall’art. 609 bis c.p., non richiede che la stessa si trovi privata del tutto di capacità critiche e decisionali e, in qualche modo, in balia dell’autore dei fatti. A ciò consegue che il rifiuto della persona offesa di accondiscendere ad alcune richieste o di non accettare alcune forme di relazione non implicano che la restante parte delle condotte e delle relazioni sia accettata in modo libero e valido.

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La condizione di inferiorità sussiste allorché venga accertata una sproporzione di capacità cognitive, relazionali e affettive e un così diverso livello di maturità personale tali da limitare grandemente l’auto determinazione e la libertà della persona offesa, da trasformare gli atti a contenuto sessuale in una forma di approfittamento da parte dell’autore delle condotte e da integrare gli estremi di abuso e violenza previsti dalla norma incriminatrice.

Cassazione penale sez. III, 16/06/2020, n.28662

Violenza sessuale con abuso di inferiorità psichica

Ai fini della configurabilità dell’ipotesi aggravata di violenza sessuale prevista dall’art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p., tra le condizioni di “inferiorità psichica”

rientrano anche quelle conseguenti all’ingestione di alcolici o all’assunzione di stupefacenti, apparendo in tal caso realizzarsi quel doloso sfruttamento, da parte dell’autore del reato, delle condizioni di menomazione della vittima, strumentalizzata con l’obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di soddisfacimento degli impulsi sessuali.

Cassazione penale sez. III, 20/11/2019, n.10372

Violenza sessuale: l’aggravante della minorata difesa

In tema di violenza sessuale, la circostanza aggravante della minorata difesa è incompatibile solo con l’aggravante di cui all’art. 609 ter co. 1 c.p. n. 1 e non con quella cui all’art. 609 ter co. 1 n. 2 c.p. che si differenzia dall’abuso delle condizioni di inferiorità fisica insite nella fattispecie poiché il giudice per stabilire se vi sia stato l’ostacolo alla privata difesa deve valutare circostanze di luogo e di tempo anche in riferimento alla età della vittima.

(Nel caso di specie, si trattava dell’induzione a subire atti sessuali da parte di un maggiorenne nei confronti del cugino minorenne di anni 15 attraverso la somministrazione di vodka in un contesto spaziale idoneo a potenziare la simmetria tra soggetto attivo e persona offesa e da creare una condizione esterna

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capace di facilitare il compimento dell’azione criminosa).

Tribunale Milano sez. IX, 20/03/2018, n.634

Violenza sessuale aggravata

Ai fini della configurabilità della violenza sessuale aggravata dall’abuso delle minorate condizioni psicofisiche della vittima, in particolare per l’assunzione di droga (articolo 609-bis, comma 2, numero 1, del codice penale), è irrilevante la volontarietà/involontarietà dell’assunzione della droga, giacché ciò che rileva è la condizione pregiudicata della vittima di cui l’agente abusa.

Cassazione penale sez. IV, 20/07/2018, n.50305

Violenza sessuale per induzione

La fattispecie di violenza sessuale “per induzione”ex Art. 609 bis comma 2 n. 1) c.p. è incentrata sull’induzione all’atto sessuale di soggetto mediante l’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica che non coincide con la persuasione ma una vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima.

(Nel caso di specie, l’imputato aveva indotto la minore di anni 14 a subire atti sessuali facendole fare atti di autoerotismo, senza che nemmeno la stessa riuscisse a decifrare immediatamente il reale significato delle richieste morbose che le venivano rivolte e la connotazione sessuale dei gesti che le venivano chieste di compiere).

Tribunale Milano sez. uff. indagini prel., 23/06/2018, n.938

Stato di ubriachezza: rientra tra le condizioni di inferiorità fisica o psichica?

In tema di violenza sessuale, posta l’annoverabilità dello stato di ubriachezza tra le condizioni di “inferiorità fisica o psichica” previste dall’art. 609 bis, comma 2, n. 1, c.p. e la conseguente invalidità del consenso eventualmente prestato da chi si trovi in detto stato (pur quando derivante da volontaria assunzione di alcolici) al compimento di atti sessuali, deve ritenersi che risponda del reato in questione il

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soggetto che, avendo cognizione dello stato di ubriachezza in cui si trova la persona offesa, la induca, abusando di tale stato, a compiere o a subire taluno di detti atti.

Cassazione penale sez. III, 17/01/2018, n.38863

Induzione a compiere o subire atti sessuali

La violenza sessuale è sempre aggravata per le condizioni minorate fisiche e psichiche proprie dello stato degente, se realizza un differenziale di potere anche temporaneo o passeggero. Il plagio può anche essere indotto, disvelato solo da una successiva valutazione degli eventi occorsi.

Cassazione penale sez. III, 23/02/2017, n.35145

Violenza sessuale: la volontaria assunzione di alcol o droga

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale (nella specie, di gruppo) con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa non rileva, quando le condizioni di inferiorità siano derivate dall’assunzione di bevande alcoliche o di droga, che tale assunzione sia stata frutto di volontaria deliberazione della stessa persona offesa.

Cassazione penale sez. III, 11/01/2017, n.45589

Quando il rapporto consensuale è idoneo ad escludere reato di violenza sessuale?

Ad escludere la configurabilità del reato di violenza sessuale con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, di cui all’art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, non è sufficiente che sia stato prestato l’altrui consenso, ossia che la persona con la quale è intercorso il rapporto sessuale abbia acconsentito a compiere o a subire l’atto sessuale, ma è necessario accertare se tale consenso non si configuri quale conseguenza di una strumentalizzazione della inferiorità

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della vittima da parte dell’autore del fatto, che abbia sfruttato le condizioni di minorata capacità di resistenza o di comprensione della natura dell’atto da parte del soggetto passivo mediante una condotta di induzione, consistente in un’opera di persuasione spesso sottile o subdola con cui il partner è spinto o convinto a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto, e di abuso che si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in una situazione precaria, viene ridotta a mezzo per soddisfare l’altrui libidine.

Pertanto i rapporti consensuali sono da considerare leciti soltanto se non connotati da induzione o abuso delle condizioni di menomazione, anche dovute a fattori ambientali, di consistenza tale da incidere negativamente sulla volontà e sulla libertà sessuale della vittima, sì da determinare in quest’ultima un’assente o diminuita capacità di resistenza agli stimoli esterni. Spetta, quindi, al giudice la verifica della consapevolezza da parte dell’agente non solo delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma anche quella dell’abuso di tale stato per fini sessuali.

Cassazione penale sez. III, 18/05/2016, n.37166

La condotta di chi sfrutta dolosamente l’invalidità della vittima per abusarne

Il reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) nei confronti di soggetto menomato consiste nello sfruttamento doloso da parte dell’autore del reato con il fine di accedere alla sfera intima ai fini del soddisfacimento degli impulsi sessuali. (Nel caso di specie, la persona offesa, vittima di palpeggiamenti e toccamenti anche sotto gli indumenti era invalida al 100% in quanto affetta da sindrome depressiva con disturbi della personalità che la facevano ritenere non in grado di prestare un valido consenso).

Tribunale Bari sez. uff. indagini prel., 27/01/2016

La condizione di debolezza del soggetto

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passivo

In tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità fisica o psichica, il reato di cui all’art. 609-bis, comma secondo, n. 1, cod. pen., è configurabile quando l’agente, abusando della condizione di debolezza del soggetto passivo, induce quest’ultimo a compiere o a subire atti sessuali ai quali non avrebbe altrimenti prestato il consenso.

(Fattispecie relativa a pratiche caratterizzate da sadismo, imposte dall’imputato approfittando della condizione di inferiorità psichica della persona offesa, consenziente soltanto ad ordinari rapporti sessuali non connotati da violenza).

Cassazione penale sez. III, 27/11/2014, n.16899

Il reato di violenza sessuale

Integra il reato di violenza sessuale, con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di chi induca la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione di bevande alcooliche, essendo l’aggressione all’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole.

Cassazione penale sez. III, 01/04/2014, n.29966

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