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Diario fiscale del 20 giugno 2014: i contribuenti minimi e le ritenute

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Diario fiscale del 20 giugno 2014: i contribuenti minimi e le ritenute

Pubblicato il 20 giugno 2014

la proroga dei versamenti risultanti dal modello Unico e IRAP riguarda anche i soci; nel regime dei minimi, nessuna ritenuta; direttiva sui diritti dei consumatori; l’impresa che non ha registrato le fatture d’acquisto non perde il diritto alla detrazione dell’Iva; giro turistico con Iva; controlli automatizzati sulla compilazione della dichiarazione doganale di importazione; sdoganamento in mare: integrate le istruzioni operative per includere nella procedura le operazioni di transito;

agevolazioni sugli investimenti in start up innovative; Entrate: modificati i programmi di compilazione del Modello 770/2014

Indice:

1) La proroga dei versamenti risultanti dal modello Unico e IRAP riguarda anche i soci

2) Nel regime dei minimi, nessuna ritenuta

3) Guida della Commissione europea sull’applicazione della direttiva sui diritti dei consumatori

4) L’impresa che non ha registrato le fatture d’acquisto non perde il diritto alla detrazione dell’Iva

5) Giro turistico con Iva

6) Attivati controlli automatizzati per la corretta compilazione della dichiarazione doganale di importazione

7) Sdoganamento in mare: integrate le istruzioni operative per includere nella procedura le operazioni di transito

8) Agevolazioni sugli investimenti in start up innovative

9) Entrate: modificati i programmi di compilazione del Modello 770 2014

1) La proroga dei versamenti risultanti dal modello Unico e IRAP riguarda anche i soci Usufruiscono della proroga, disposta dal DPCM 13 giugno 2014, i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.

Per i soggetti tenuti agli studi di settore (persone fisiche e non), la scadenza dei versamenti derivanti dai modelli Unico, anche unificato, e IRAP (inclusi cedolare secca, IVIE e IVAFE) è prorogata alle seguenti date:

– entro il 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione;

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samento è eseguito dall’8 luglio 2014).

La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad es., nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.

Sono prorogati anche, in conseguenza della descritta proroga, i versamenti dei soci di società di persone (e assimilate) e di società di capitali che hanno optato per la trasparenza, tenute agli studi.

Resta invece ferma l’originaria scadenza del 16 giugno 2014 per coloro che dichiarano ricavi o compensi superiori al limite stabilito dai relativi studi di settore e per i soggetti per cui non sono stati elaborati studi.

2) Nel regime dei minimi, nessuna ritenuta

Piccolo imprenditore che ha aderito al regime dei nuovi minimi: Per le prestazioni effettuate ai fini di ristrutturazione edilizia, la banca non deve operare la ritenuta del 4%.

Lo precisa fiscoggi (notiziario telematico dell’Agenzia delle entrate) nella sua edizione del 19 giugno 2014.

Banche e Poste italiane sono tenute, in qualità di sostituti d’imposta, a operare una ritenuta a titolo di acconto, pari al 4%, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare della detrazione d’imposta per lavori i ristrutturazione edilizia e/o di risparmio energetico (articolo 25, comma 1, Dl 78/2010). Quando però il destinatario del bonifico è un contribuente che rientra nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, non deve essere operata alcuna ritenuta d’acconto. A tal fine, è necessario rilasciare un’apposita dichiarazione alla banca o all’ufficio postale presso il quale il contribuente è correntista (punto 5.2 del provvedimento delle Entrate n. 185820, del 22 dicembre 2011, e risoluzione n. 47/2013).

3) Guida della Commissione europea sull’applicazione della direttiva sui diritti dei consumatori

La Direzione Generale Giustizia della Commissione europea ha pubblicato sul proprio sito web una guida per le autorità nazionali sull’applicazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

Scopo della guida è facilitare la corretta, efficace e uniforme applicazione della nuova disciplina.

Il documento, legalmente non vincolante, si sofferma sui concetti principali e sulle singole disposizioni della direttiva, fornendo anche esempi pratici.

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La guida verrà costantemente aggiornata per tenere conto dell’esperienza derivante dalla sua pratica applicazione, delle nuove esigenze del mercato e degli sviluppi giurisprudenziali europei e nazionali.

La guida contiene in allegato un modulo facoltativo per la fornitura delle informazioni precontrattuali per i prodotti digitali on line, uno strumento opzionale che intende agevolare i professionisti nell’adempimento dei nuovi obblighi informativi imposti dalla direttiva e al contempo assicurare ai consumatori informazioni trasparenti e comparabili. I professionisti sono ad esempio incoraggiati a utilizzare specifiche icone per le diverse categorie di informazioni che devono essere fornite per i prodotti digitali.

(Assonime, nota del 19 giugno 2014)

4) L’impresa che non ha registrato le fatture d’acquisto non perde il diritto alla detrazione dell’Iva

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11168 del 21 maggio 2014, ha respinto il ricorso del fisco avverso la sentenza d’appello.

L’impresa che non ha registrato le fatture d’acquisto non perde il diritto alla detrazione dell’Iva:

in presenza dei presupposti sostanziali, il diritto non è infatti pregiudicato dalla violazione degli obblighi di carattere formale. La prova del legittimo esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva è costituita dall’annotazione delle fatture passive nel registro degli acquisti. Tuttavia, l’omessa registrazione degli acquisti sul supporto cartaceo non priva il contribuente del diritto alla restituzione od al rimborso della eccedenza d’imposta, qualora sia possibile per il contribuente provare la sussistenza dei presupposti che legittimano la detrazione.

Iva evasa, paga il professionista

Il rappresentante fiscale è riconosciuto responsabile del reato di omesso versamento dell’Iva da parte dalla società estera da lui rappresentata, a nulla rilevando che egli sia un professionista esterno, estraneo alla gestione e alle decisioni societarie.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26356 del 18 giugno 2014. I giudici di legittimità hanno evidenziato che il rappresentante fiscale è responsabile in solido con il rappresentato circa gli obblighi in materia di Iva. Non costituisce esimente il fatto che egli risulti non interessato alla gestione societaria e non sia autorizzato a operare sui conti dell’impresa. Infatti, precisa la sentenza, dalla volontaria accettazione della nomina scaturiscono gli obblighi di carattere fiscale e, in ipotesi di violazione, anche le conseguenze di carattere penale.

Il sindaco risponde di bancarotta

Risponde di bancarotta in concorso con l’imprenditore il sindaco legato da rapporti di amicizia con gli amministratori.

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Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26399 del 18 giugno 2014.

La Suprema Corte ha confermato la condanna nei confronti di un professionista coinvolto nel dissesto di una società per azioni. Determinanti due elementi: la preparazione tecnica dell’interessato e l’irrilevanza dell’obiezione sulla preesistenza della criticità delle condizioni della Spa. La Corte ha rilevato la centralità del collegio sindacale cui compete l’obbligo di vigilanza che non è limitato solo al controllo contabile, ma si estende anche al contenuto della gestione. Nel caso esaminato ad essere valorizzati erano stati elementi come la consuetudine che legava il sindaco ad alcuni degli amministratori e il fatto che nell’ambito della riorganizzazione societaria era stato aperto un conto corrente societario presso la banca di cui il sindaco era stato presidente per due anni.

5) Giro turistico con Iva

Il trasporto dei passeggeri per brevi crociere a bordo della motonave di una società non consente a quest’ultima di beneficiare dell’esenzione Iva per i proventi incassati, poiché il servizio prestato comprende anche prestazioni accessorie turisticoricreative, sia in navigazione sia a terra.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12599 del 4 giugno 2014, secondo cui l’esenzione dall’imposta spetta soltanto in caso di mero trasporto pubblico, di linea oppure no, senza servizi aggiuntivi e con assegnazione ricevuta per procedura concorsuale.

Ok all’invio diretto della cartella tramite lettera raccomandata

Valida la notifica per posta effettuata con consegna all’ufficiale postale dall’agente della riscossione, anche se quest’ultimo non è tra gli abilitati alla notifica a mani.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6395 del 2014, rimarca che, ai sensi dell’art. 26 del Dpr 602/1973, la notificazione della cartella può essere eseguita “anche mediante invio”

diretto dell’atto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In questo caso, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità che venga redatta un’apposita relata di notifica (Cassazione 19 giugno 2009, n.

14327).

Ciò in quanto l’accertamento circa la coincidenza del destinatario col soggetto cui materialmente la cartella viene consegnata è di competenza esclusiva dell’ufficiale postale, che lo attesta con l’avviso di ricevimento della raccomandata, che è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’articolo 2700 cc, avendo natura di atto pubblico (in tal senso, Cassazione 27 maggio 2011, n. 11708).

6) Attivati controlli automatizzati per la corretta compilazione della dichiarazione

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doganale di importazione

L’Agenzia delle Dogane, con il comunicato del 19 giugno 2014, rende noto che per agevolare gli operatori economici nella compilazione della dichiarazione, evitando errori che potrebbero comportare eventuali sanzioni, nel sistema AIDA sono implementati dei nuovi controlli automatizzati che, sulla base delle informazioni presenti nella TARIC e degli elementi della dichiarazione (codice merce, provenienza, preferenze, etc.), segnalano gli errori di compilazione.

In particolare, a decorrere dal 24/06/2014, in fase di accettazione di una dichiarazione doganale che richieda particolari preferenze tariffarie saranno attivati ulteriori controlli finalizzati alla verifica della corretta compilazione della dichiarazione stessa, con particolare riguardo a quanto indicato nelle seguenti caselle:

casella 33 Cadd Occorre verificare la presenza di tutti i CADD necessari casella 36 Preferenze

casella 47 Codice tributo

Occorre indicare un codice preferenza coerente con quanto previsto nella Taric Il codice tributo A10 non sarà più dichiarabile ( utilizzare il codice A00)

Maggiori informazioni relativamente ai CADD richiesti per la compilazione della dichiarazione possono essere acquisite consultando la TARIC dal sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

7) Sdoganamento in mare: integrate le istruzioni operative per includere nella procedura le operazioni di transito

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che, valutati i positivi risultati ottenuti nei porti di Genova e La Spezia con l’attivazione dello “Sdoganamento in mare”, con nota prot. n. 63077 RU del 16 giugno 2014 sono state integrate le istruzioni operative per includere nella nuova procedura le operazioni di transito e per fornire agli uffici territoriali uno schema standard di disciplinare che ne consenta un’uniforme quanto rapida applicazione su tutto il territorio nazionale.

Grazie allo sdoganamento in mare, attivato alla fine di febbraio, il tempo di giacenza medio dei contenitori in porto, è già passato a Genova da cinque a quattro giorni e a La Spezia da cinque giorni e mezzo a tre giorni e mezzo. Effettuando lo sdoganamento “in mare” si ottimizzano le operazioni di sbarco, si indirizzano i container già sdoganati direttamente all’uscita del porto, garantendo una precisa pianificazione del trasporto intermodale, e quelli da controllare alle aree di verifica.

I tempi di giacenza dei contenitori potranno essere drasticamente ridotti quando l’intero cluster

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marittimo utilizzerà lo sdoganamento in mare.

A Genova e a La Spezia non tutte le compagnie di navigazione sfruttano tale opportunità e molti dichiaranti non ricorrono alle semplificazioni offerte dallo “Sportello unico doganale”, condizione necessaria per presentare la dichiarazione doganale quando la merce si trova a bordo della nave e prima del rilascio delle certificazioni sanitarie.

(Agenzia delle Dogane, comunicato n. 70537 del 19 giugno 2014)

8) Agevolazioni sugli investimenti in start up innovative

Start up innovative, versamenti agevolati solo se aumentano il capitale sociale. In occasione del question time del 18 giugno 2014 in Commissione Finanze della Camera il Governo, rispondendo all’interrogazione n. 5-03007, ha chiarito che le somme iscritte in altre riserve possono beneficiare delle agevolazioni per le start up innovative soltanto nel caso in cui la start up aumenti il capitale sociale e/o la riserva sovraprezzo mediante imputazione delle somme iscritte nelle suddette altre riserve. Di fatto viene confermato il contenuto della recente circolare n. 16 del 2014.

Condizioni per usufruire delle agevolazioni fiscali

Per beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 29 del D.L. 179/2012, gli investimenti nel capitale sociale delle start up innovative devono assumere la forma di conferimenti di capitale che vengono iscritti alla voce capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni o quote. Non sono, invece, agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo”.

9) Entrate: modificati i programmi di compilazione del Modello 770 2014

L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile sul proprio sito:

Software di compilazione modello 770 Semplificato 2014

La versione 1.0.1 del 19/06/2014 del software 770 Semplificato 2014 consente la compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770 semplificato 2013 e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Aggiornamenti della versione 1.0.1 del 19/06/2014:

Aggiornata la stampa del Frontespizio relativa alle caselle dei quadri compilati nel caso in cui il campo “ Redazione della dichiarazione” assume il valore “4”

Aggiornato nella Comunicazione lavoro dipendente (Quadro DD) il controllo relativo al campo DD001083

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Consentito nel Quadro SY l’inserimento dei valori con la virgola nei righi da SY7 a SY11

Aggiornato nella Comunicazione lavoro Autonomo (Quadro AU) il controllo relativo al codice comune del campo AU001011

Nel Quadro ST è stato aggiornato il trattamento previsto in presenza della nota “T”

Nella Comunicazione lavoro dipendente (Quadro DB) è stato aggiornato il controllo sui campi DBXXX509 e DBXXX510

Nella Comunicazione lavoro dipendente (Quadro DD) è stato aggiornato il controllo sul campo DD001102

Software di compilazione modello 770/2014 Ordinario

La versione 1.0.1 del 19/06/2014 del software 770 Ordinario 2014 consente la compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770 ordinario 2013 e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Aggiornamenti della versione 1.0.1 del 19/06/2014:

Aggiornato nel quadro SS il calcolo relativo al campo SS004005

Aggiornato nel Frontespizio il controllo relativo alla presenza del quadro SX nel caso in cui il campo “Casella non trasmissione prospetti ST, SV e/o SX” assume il valore “2”.

Vincenzo D’Andò

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