INFORMATIVA N. 124 – 02 APRILE 2014
Assicurativo
INAIL: LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER IL 2014
• INAIL, Circolare n. 21 del 27 marzo 2014
L’INAIL, con la Circolare n. 21 del 27 marzo 2014, ha fissato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per l’anno 2014.
I premi INAIL, in linea di principio, vanno calcolati sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Tuttavia le retribuzioni effettive, se d’importo inferiore, devono essere adeguate al minimale imponibile giornaliero, stabilito per l’anno 2014 e per la generalità dei lavoratori in euro 47,58.
Sono escluse dall’adeguamento al minimale:
• le retribuzioni degli operai agricoli, il cui limite giornaliero minimo è fissato in euro 42,33;
• le erogazioni particolari, quali:
‐ i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia, gravidanza, ecc.) posti dalla legge o dai contratti collettivi a carico dei datori di lavoro;
‐ gli assegni o indennità corrisposti ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana;
• le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente.
I premi INAIL possono essere determinati, oltre che nell’ipotesi principale delle retribuzioni effettive, anche sulla base di retribuzioni convenzionali o di ragguaglio.
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LA GENERALITÀ DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE
Tabella A)
SETTORE QUALIFICHE
Dirigente Impiegato Operaio
Industria 131,63 47,58 (1) 47,58 (1)
Amministrazioni dello Stato e altre pubbliche
amministrazioni 100,08 47,64 47,58 (1)
Artigianato ‐ 47,58 (1) 47,58 (1)
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati 131,63 47,58 (1) 47,58 (1)
Commercio 131,63 47,58 (1) 47,58 (1)
Tabella B)
SETTORE
QUALIFICHE Impiegati docenti
e non con funzioni direttive
Impiegati docenti e non docenti
Operai Istruzione ed educazione prescolare
non statale 50,32 47,58 (1) 47,58 (1)
Istruzione ed educazione scolare
non statale 51,60 47,58 (1) 47,58 (1)
Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali, assistenziali ivi comprese le IPAB
50,32 47,58 (1) 47,58 (1) Attività di culto, formazione religiosa
ed attività simili 50,32 47,58 (1) 47,58 (1)
Spettacolo Dirigente Impiegato Operaio
108,00 47,58 (1) 47,58 (1)
Attività circensi e dello spettacolo
viaggiante 90,91 47,58 (1) 47,58 (1)
Agenti di assicurazione in gestione libera
Capo uff. Imp. di I
cat. Impiegati II‐III cat.
47,58 (1) 47,58 (1)
Assicurazioni (per il solo personale addetto all'organizzazione
produttiva ed alla produzione)
Ispettori di organizzazione
produttiva
di produzione Cat. A Cat. B‐C 84,31 47,58 (1) 47,58 (1) Assistenza domiciliare svolta in
forma cooperativa 47,58 (1)
Credito (per solo personale ausiliario)
Personale di fatica, custodia e pulizia 47,58 (1)
Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione
Operai
III livello IV livello V livello 47,58 (1) 47,58 (1) 47,58 (1) Proprietari di fabbricati (per il solo
personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)
Pulitori
47,58 (1) (1) Limiti minimi adeguati al minimale di euro 47,58
Tabella C)
Lavoratori a domicilio, ex articolo 4, comma 2, T.U. 47,58 (1) Familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano con
retribuzione effettiva, ex articolo 4, n. 6, T.U. 47,58 Soci non artigiani di cooperative con retribuzione effettiva, ex
articolo 4, n. 7, T.U. 47,58
Altre categorie di lavoratori dipendenti 47,58 (1) Limiti minimi adeguati al minimale di euro 47,58
Tale tabella riguarda i lavoratori a domicilio – il cui limite minimo è espressamente previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 402/1981 conv. in L. n. 537/1981 – nonché le categorie senza uno specifico limite minimo ex Lege n. 537/1981, se non applicabili retribuzioni convenzionali o premi speciali (per queste ultime, naturalmente, il limite minimo di retribuzione giornaliera coincide con il minimale di euro 47,58).
RIEPILOGO COMPARATIVO PER L’ANNO 2014 DEI LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE E CONVENZIONALI
Limite minimo di retribuzione giornaliera (1)
per le retribuzioni effettive (2)
della generalità dei lavoratori dipendenti, esclusi operai agricoli (4) (5)
47,58 degli operai agricoli 42,33
per le retribuzioni convenzionali (3)
lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera
47,58
lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera
26,44
Note:
(1) Il limite minimo di retribuzione giornaliera pari a euro 47,58 è il cd. “minimale”
previsto ex lege n. 638/1983 e n. 389/1989.
(2) Sono escluse le erogazioni cd. “speciali” (trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro; assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana) e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente.
(3) Sono escluse le retribuzioni convenzionali cd. “speciali” per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari e le retribuzioni convenzionali stabilite con legge (lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori part‐time, lavoratori dell'area dirigenziale).
(4) I soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Dal 1° gennaio 2010 sono equiparati ai lavoratori dipendenti anche i soci di cooperative, anche di fatto, operanti nell’area dei servizi socio‐assistenziali, sanitari, educativi e soci di cooperative sociali (art. 1, comma 1, Legge n. 381/1991).
(5) I limiti minimi più elevati sono indicati nelle tabelle dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità delle retribuzioni effettive.
LAVORATORI PART‐TIME
La base imponibile per il calcolo del premio per un lavoratore a tempo parziale, quale che ne sia la tipologia (tempo parziale orizzontale, verticale o misto), si ottiene moltiplicando la “retribuzione oraria superiore” (pari al maggiore tra gli importi della retribuzione oraria minimale e la retribuzione oraria tabellare) per le ore complessive da retribuire in base al contratto.
Retribuzione imponibile =
retribuzione oraria superiore x n. di ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo
La retribuzione oraria minimale si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero (valido anche ai fini INPS) pari per il 2014 a euro 47,58 per il numero delle giornate di lavoro settimanale ad orario normale pari a 6 (anche se l’orario di lavoro è distribuito su 5 giorni settimanali) diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previsto alla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno.
Minimale orario = 47,58 x 6 : 40 (o diverso orario settimanale) = 7,14 euro
LAVORATORI PARASUBORDINATI
La base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo ex articolo 116, comma 3, T.U., ovvero del minimale e massimale di rendita.
Si ricorda che minimale e massimale di rendita sono importi annuali, frazionabili in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto di collaborazione.
Dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 i limiti minimo e massimo dell’imponibile
• annuale sono euro 15.983,10 – euro 29.682,90;
• mensile sono euro 1.331,93 – euro 2.473,58.
I valori validi dal 1° luglio 2014 non sono ancora disponibili.
CO.CO.CO OCCASIONALI
Nel caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con compenso non superiore all’importo di euro 5.000 (articolo 61, comma 2 del DLgs n. 276/2003), la base imponibile per il calcolo del premio è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:
• rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative;
• rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative.
Di conseguenza, l’INAIL, per i collaboratori “occasionali” ha fornito i valori del minimale e del massimale sia giornalieri che mensili.
Dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 i limiti minimo e massimo dell’imponibile
• mensile sono euro 1.331,93 – euro 2.473,58;
• giornaliero sono euro 53,28 – euro 98,94.
LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE
La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita.
L’INAIL specifica che si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.
Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part‐time è necessario calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
Dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, l’imponibile orario (euro 98,94 : 8), giornaliero (euro 29.682,90 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
Retribuzione convenzionale
oraria 12,37 (*)
giornaliera 98,94 (**)
mensile 2.473,58
* per arrotondamento del valore di € 12,367 (€ 98,94 : 8)
** per arrotondamento del valore di € 98,943