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Qui di seguito, si riassumono le principali disposizioni di interesse fiscale per le imprese:

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Academic year: 2022

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DECRETO FISCALE

Nota a selezionate disposizioni help desk

Il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. “Decreto fiscale”), in attesa di conversione da parte del Parlamento, reca numerose disposizioni in materia economica e fiscale e a tutela del lavoro.

Qui di seguito, si riassumono le principali disposizioni di interesse fiscale per le imprese:

1. Rottamazione-ter e saldo e stralcio (art. 1): è previsto un nuovo termine di pagamento per i debiti derivanti dalla c.d. “rottamazione-ter” (art. 3 del D.L. n. 119/2018), dalla definizione agevolata delle risorse UE (art. 5 del D.L. n. 119/2018) e dal c.d. “saldo e stralcio” degli omessi versamenti (art. 1, commi 190 e 193, legge n. 145/2018).

Più precisamente, per i debiti derivanti dalle summenzionate normative, il versamento delle rate scadute è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, in un’unica soluzione, entro la data del 30 novembre 2021.

Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, ma si applica la c.d.

“tolleranza dei cinque giorni” di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018.

2. Estensione dei termini di pagamento per le cartelle esattoriali notificate a fine 2021 (art. 2): è previsto, per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, che il termine di pagamento sia di centocinquanta giorni (in luogo di sessanta giorni).

Il differimento vale ai fini della decorrenza degli interessi di mora e dell’avvio delle procedure di pignoramento, ma non ai fini della proposizione del ricorso. A quest’ultimo scopo, infatti, resta la scadenza di legge di sessanta giorni dalla notifica della cartella.

3. Estensione del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla rateizzazione (art. 3, comma 1): è previsto, per i contribuenti con dilazioni di

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pagamento in essere alla data dell’8 marzo 2020, che la decadenza dalla dilazione si verifica solo in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di diciotto rate (anziché dieci).

4. Proroga al 31 ottobre 2021 per le dilazioni di pagamento (art. 3, comma 2): è prevista, per i contribuenti con piani di dilazione su debiti fiscali, in essere all’8 marzo 2020 e incorsi in decadenza dopo il 30 settembre 2021, una riapertura dei termini di pagamento per evitare la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Più precisamente, il termine ultimo di pagamento per i versamenti affidati all’Agente della riscossione con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 e sospesi per effetto dell’articolo 68, comma 1 del DL 18/2020, è fissato al 31 ottobre 2021.

5. Sanatoria per l’indebito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta per l’attività di R&S (art. 5, commi da 7 a 12): è prevista, per i contribuenti titolari di reddito d’impresa, una sanatoria spontanea per i crediti d’imposta relativi all’attività di ricerca e sviluppo indebitamente compensati, purché la violazione non derivi da frodi fiscali.

Per fruire di tale sanatoria, i crediti devono essere riconducibili all’attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2014 e sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

La procedura riguarda i crediti d’imposta la cui indebita compensazione deriva dal sostenimento di spese non agevolabili, quindi non rientranti in quelle di ricerca e sviluppo ammissibili dalla normativa di riferimento. Rientrano nella procedura anche gli errori nella quantificazione della spesa agevolabile, nonché nella media storica di riferimento ai fini del calcolo del credito d’imposta.

Orbene, la sanatoria si perfeziona con le seguenti azioni da parte del contribuente:

(i) la presentazione di una richiesta all’Amministrazione finanziaria entro il 30 settembre 2022, il cui modello sarà reso disponibile con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 maggio 2022;

(ii) il riversamento dell’importo del credito entro il 16 dicembre 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi. A tali fini, non è ammesso l’istituto della compensazione, ma è possibile corrispondere l’importo in tre rate annuali di pari importo, con il pagamento della prima rata entro la predetta data e la corresponsione degli interessi al saggio legale per le ultime due rate.

Tuttavia, il contribuente che intende sfruttare la sanatoria ed è già interessato da atti istruttori, atti di recupero o provvedimenti impositivi non definitivi, dovrà versare in un’unica soluzione l’importo del credito, senza avvalersi del pagamento dilazionato.

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L’accesso alla procedura è in ogni caso precluso nelle ipotesi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Il perfezionamento della sanatoria mette i contribuenti al riparo dalla comminazione di sanzioni amministrative (pari al 30% o dal 100% al 200% del credito d’imposta, a seconda che quest’ultimo sia considerato “non spettante” o “inesistente”) unitamente ad interessi, in caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, in relazione ad una disciplina di difficile applicazione, spesso oggetto di contenzioso presso le Commissioni tributarie.

Inoltre, con il perfezionamento della sanatoria, opera la causa di esclusione dal delitto di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (i.e. l’indebita compensazione per importi superiori ad Euro 50.000).

In ogni caso, la sanatoria è inibita se, alla data di entrata in vigore del Decreto fiscale (i.e. 22 ottobre 2021), il contribuente ha già ricevuto un avviso di recupero del credito di imposta o un altro atto impositivo divenuto definitivo.

6. Regime agevolato per i costi di R&S relativi a beni immateriali (art. 6, commi da 1 a 9): è prevista l’introduzione di un nuovo regime agevolativo per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a taluni beni immateriali. Tale regime sostituisce la disciplina del Patent Box (cfr. paragrafo successivo).

In particolare, per i contribuenti titolari di reddito d’impresa (ivi inclusi i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo), i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa, sono deducibili ai fini Ires e Irap con una maggiorazione del 90% (i.e. un costo, contabilizzato in bilancio pari ad Euro 100, è considerato deducibile ai fini Ires e Irap per un ammontare pari ad Euro 190).

Il nuovo regime si applica a condizione che i contribuenti svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo ovvero con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei suddetti beni.

Orbene, i contribuenti che intendono avvalersi del nuovo regime possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione, predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento

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dell’Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione. La detenzione di tale documentazione consente di ottenere la disapplicazione delle sanzioni amministrative per infedele dichiarazione in caso di rideterminazione dell’agevolazione da parte dell’Amministrazione finanziaria (come già accade nella disciplina sulla documentazione ai fini del transfer pricing).

Tuttavia, i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime non possano fruire, per l’intera durata dell’opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo e innovazione di cui all’articolo 1, commi da 198 a 209 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il nuovo regime è attivabile su opzione, ha durata di 5 anni ed è rinnovabile, in base alle indicazioni che saranno fornite in un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione.

Il nuovo regime è applicabile alle opzioni esercitate dalla data di entrata in vigore del Decreto fiscale (i.e. 22 ottobre 2021).

È altresì prevista l’emanazione di un Decreto ministeriale per attuare le disposizioni sopra menzionate, che dovrebbe includere la definizione di costo e attività agevolabile.

7. Abrogazione della disciplina del Patent Box (art. 6, comma 10): a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto fiscale, è prevista l’abrogazione della disciplina sul c.d. “Patent box”

di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e all’articolo 4 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 (i.e. il regime agevolato per i redditi derivanti dall’utilizzazione o dalla concessione in uso di talune tipologie di beni immateriali).

È previsto tuttavia un regime transitorio, tale per cui i contribuenti che abbiano esercitato l’opzione per il Patent box in data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova norma abrogativa (i.e. 22 ottobre 2021), potranno scegliere - in alternativa al summenzionato regime - di aderire al nuovo regime agevolativo avente ad oggetto la deduzione maggiorata per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali (cfr. paragrafo precedente), previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

Tale facoltà è concessa anche ai contribuenti che, pur avendo già presentato un ruling oppure un’istanza di rinnovo per il Patent box, non abbiano ancora sottoscritto un accordo con l’Amministrazione finanziaria.

Sono invece esclusi da tale possibilità:

(i) i contribuenti che abbiano presentato, in relazione alla disciplina del Patent box, istanza di accesso alla procedura di cui all’articolo 31-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (l’istanza di ruling), ovvero abbiano presentato istanza di rinnovo e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria a conclusione di tali procedure;

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(ii) i contribuenti che abbiano aderito al regime di cui all’articolo 4 del DL 34/2019, in forza del quale, in alternativa alla procedura di ruling, è prevista la possibilità di determinare la disciplina del Patent box direttamente in dichiarazione.

Il tenore letterale del summenzionato regime transitorio si presta a molteplici dubbi interpretativi, per cui non è da escludere che la normativa possa essere modificata in sede di conversione in legge del Decreto fiscale.

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Si analizzano di seguito i principali provvedimenti giuslavoristici introdotti.

8. Quarantena (art. 8): è previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid alla malattia. Fino al 31 dicembre 2021 il periodo che i lavoratori trascorrono in quarantena, a causa del Covid, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ‹›è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto››.

I datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le gestioni dell’Inps, per il periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, ‘’hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore, ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile”. Il rimborso è erogato dall’Inps, per un importo pari a 600 euro per lavoratore, previa presentazione della domanda.

9. Congedi parentali (art. 9): dall’inizio dell’anno scolastico fino al 31 dicembre 2021 è prorogata la disciplina che declina il congedo per figli minori di 14 anni (indennizzato con retribuzione al 50%), quello per figli fra 14 e 16 anni (senza indennizzo) e quello, da ultimo, per figli disabili gravi (ogni età). Il congedo può essere richiesto per una parte o tutta la durata della DAD, dell’infezione al Covid e/o la quarantena del figlio disposta dalle autorità competenti, a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il congedo Covid, limitatamente ai figli minori di 14 anni (indennizzato al 50%), può essere richiesto anche dai genitori iscritti alla gestione separata Inps e/o lavoratori autonomi.

10. Proroga della cassa integrazione Covid fino al 31 dicembre 2021 (art. 11): il testo prevede altre 13 settimane di cassa integrazione in deroga e altre 9 settimane di cassa integrazione guadagni ordinaria, senza contributo addizionale, utilizzabili entro fine 2021, per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid. In entrambi i casi, il nuovo periodo è riconosciuto ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo

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di 28 o 17 settimane precedentemente previsto dai provvedimenti anti Covid (articolo 8, comma 2, decreto legge 41/2021, e articolo 50-bis, comma 2, decreto 73/2021). I datori di lavoro che utilizzano gli ammortizzatori sociali sopra descritti non possono licenziare: l’utilizzo delle nuove settimane di integrazione salariale comporta lo stop ai licenziamenti per tutta la durata degli ammortizzatori, restando esclusi dal divieto i soli casi di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, liquidazione o fallimento.

11. La sicurezza sul lavoro (art. 13): il testo modifica il D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mutando le condizioni per adottare il provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni. Nello specifico:

- sarà sufficiente il 10% (e non più il 20%) del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro;

- non è più richiesta alcuna “recidiva” per l’adozione del provvedimento;

- sarà impossibile, per l’impresa destinataria del provvedimento, contrattare con la pubblica amministrazione per l’intero periodo di sospensione;

- in caso di sospensione, al fine di riprendere l’attività produttiva, occorrerà non solo il ripristino delle regolari condizioni di lavoro ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione.

Inoltre, le competenze di coordinamento negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro, vengono estese all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono espri mere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

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