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Violenza sessuale sul posto di lavoro: ultime sentenze

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Academic year: 2022

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Violenza sessuale sul posto di lavoro: ultime sentenze

written by Redazione | 22/12/2021

Reato di violenza sessuale; condotta del datore di lavoro; concorso di reato tra violenza sessuale e violenza privata.

Assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita

Integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa (nella specie, l’imputato aveva palpeggiato il seno della vittima, ex convivente, che, seppur impegnata in una conversazione telefonica con il proprio responsabile di lavoro, aveva cercato di allontanarlo con il gomito e aveva quindi manifestato un chiaro dissenso).

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Cassazione penale sez. III, 19/05/2021, n.34582

Colloquio di lavoro e violenza sessuale

Deve essere confermata la responsabilità dell’imputato per violenza sessuale consistente in toccamenti, ai danni di una donna che si era recata da lui per un colloquio di lavoro. Non hanno pregio i rilievi difensivi relativi al comportamento successivo della vittima, atteso che la violenza non si misura dalla reazione, che è del tutto personale e imprevedibile: non è raro che una donna in siffatte occasioni si senta paralizzata e non sia in grado di difendersi, tanto più in un contesto di soggezione quale quello del colloquio di lavoro.

Per di più, la donna aveva tenuto comportamenti inequivocabilmente rivolti a esprimere in modo netto di non gradire quei comportamenti, perché aveva più volte spostato la sedia durante il lavoro alla scrivania per allontanarsi dall’uomo e aveva finto un’allergia alla polvere per uscire dall’angusto archivio, condotte queste sintomatiche del disagio e imbarazzo della vittima che avrebbero dovuto indurre l’uomo a desistere dal suo comportamento prevaricatore, offensivo e inopportuno.

Cassazione penale sez. III, 24/02/2021, n.36755

Quando non c’è violenza sessuale tentata?

Non integra il reato di violenza sessuale tentata, la condotta del datore di lavoro che rivolge alla badante della suocera una pressante richiesta di amore “ancillare”, neppure se supportata da un’offerta di denaro, qualora l’avance sia accompagnata da espressioni come “per favore” o “per piacere”, non riscontrandosi, in tali ipotesi, l’elemento della minaccia.

Per la stessa ragione, il successivo licenziamento presumibilmente legato al mancato soddisfacimento delle richieste osé, non sì potrà ritenere illegittimo senza una prova certa della subìta minaccia.

Cassazione penale sez. III, 19/03/2019, n.31195

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Da quando decorre il termine per l’esercizio del diritto di querela?

In tema di reato continuato, il termine per l’esercizio del diritto di querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha acquisito la conoscenza certa del fatto-reato e non dall’ultimo momento consumativo della continuazione.

(Fattispecie in tema di violenza sessuale continuata, compiuta dal datore di lavoro nei confronti di una dipendente).

Cassazione penale sez. III, 12/09/2018, n.54183

Fingersi un datore di lavoro e costringere la vittima a compiere atti sessuali

Il reato di induzione a compiere o subire atti sessuali con l’inganno per essersi il reo sostituito ad altra persona ex art. 609 bis, comma secondo, n. 2, c.p. è integrato anche dalla falsa attribuzione di una qualifica professionale, rientrando quest’ultima nella nozione di sostituzione di persona di cui all’art. 609 bis c.p.

(nella specie, l’imputato si era spacciato per un datore di lavoro interessato ad un annuncio di ricerca lavorativa pubblicato on -line dalla vittima e le aveva proposto con l’inganno un lavoro, richiedendo alla stessa un colloquio e un provino tramite il sistema di web chat “skype”, inducendola in tale frangente a compiere su se stessa atti sessuali a mezzo di videoconferenza).

Cassazione penale sez. III, 21/06/2017, n.43164

Condanna per violenza sessuale

La contravvenzione prevista dall’art. 660 c.p. (molestie sessuali) è configurabile solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento, invasivi ed insistiti, diversi dall’abuso sessuale (confermata la condanna per violenza sessuale nei confronti di un datore di lavoro che si era strusciato addosso ad una dipendente toccandole il seno e varie parti del corpo).

Cassazione penale sez. III, 07/10/2014, n.24895

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Modalità di consumazione del reato

In tema di violenza sessuale, l’espressione “abuso di autorità” che costituisce, unitamente alla “violenza” o alla “minaccia”, una delle modalità di consumazione del reato previsto dall’art. 609 bis c.p., ricomprende non solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali.

(Fattispecie relativa a violenza sessuale commessa nei confronti di una dipendente con mansioni di segretaria mediante abuso dell’autorità derivante dalla posizione di datore di lavoro).

Cassazione penale sez. III, 30/04/2014, n.49990

Abuso dell’autorità derivante dalla posizione di datore di lavoro

In tema di violenza sessuale, l’espressione “abuso di autorità” che costituisce, unitamente alla “violenza” o alla “minaccia”, una delle modalità di consumazione del reato previsto dall’art. 609 bis c.p., ricomprende non solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali.

(Fattispecie relativa a violenza sessuale commessa nei confronti di una dipendente con abuso dell’autorità derivante dalla posizione di datore di lavoro).

Cassazione penale sez. III, 27/03/2014, n.36704

Appartenenza del soggetto agente ad un potere pubblico

In tema di violenza sessuale e con riferimento all’ipotesi che essa sia compiuta con

“abuso di autorità”, il concetto di autorità non può essere inteso nel senso formale di appartenenza del soggetto agente ad un potere pubblico, dovendosi invece ritenere che esso si estenda anche al caso in cui si tratti di soggetto investito di

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una qualsivoglia posizione di supremazia, pur se derivata da rapporti di tipo privatistico (Fattispecie nella quale l’agente era il datore di lavoro della persona offesa).

Cassazione penale sez. III, 27/03/2014, n.36704

Violenza sessuale commessa dal datore di lavoro

Deve essere affermato il carattere ritorsivo del licenziamento la cui motivazione sia da ritenersi pretestuosa poiché intimato solo dopo pochi giorni di lavoro, a fronte di un periodo di prova concordato dalle parti di tre mesi, e, in particolare, il giorno successivo ad un episodio di violenza sessuale commesso dal datore di lavoro in danno del lavoratore; va, pertanto, dichiarata la nullità del licenziamento poiché, essendo a carattere ritorsivo, è discriminatorio a mente del dettato dell’art.

3 l. n. 108 del 1990.

Tribunale Latina sez. lav., 20/09/2011

Violenza sessuale sul luogo di lavoro

È legittima la costituzione di parte civile iure proprio dell’organizzazione sindacale di appartenenza del lavoratore vittima del reato di violenza sessuale posto in essere sul luogo di lavoro, in quanto la condotta integrante tale reato è idonea a provocare un danno sia alla persona offesa che al sindacato, per la concomitante incidenza sulla dignità lavorativa e sulla serenità del lavoratore che ne è vittima e, inoltre, perché tale condotta è in contrasto con il fine perseguito dal sindacato, costituito dalla tutela della condizione lavorativa e di vita degli iscritti sui luoghi di lavoro.

Cassazione penale sez. III, 07/02/2008, n.12738

Non menzione della condanna nel certificato del casellario

La valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della

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condanna deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all’art. 133 c.p., senza possibilità di ricorrere ad elementi ad esso estranei.

(Fattispecie nella quale i giudici di merito avevano negato il beneficio all’imputato di reato di violenza sessuale sul rilievo che ciò avrebbe rappresentato per l’uomo, posto a contatto, per ragione del suo lavoro, con colleghe e pubblico femminile, un

“monito” a non reiterare il fatto).

Cassazione penale sez. III, 26/06/2007, n.35731

Reato di violenza sessuale e di violenza privata

In tema di reati sessuali, è ammissibile il concorso del reato di violenza sessuale con il delitto di violenza privata, quando quest’ultimo, pur strumentale rispetto alla condotta criminosa di cui all’art. 609-bis c.p., rappresenta un quid pluris che eccede il compimento dell‘attività sessuale coatta.

(Nel caso di specie, la suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto la coartazione morale a trattenersi nel luogo di lavoro oltre l’orario, imposta con abuso della posizione di datore di lavoro, come condotta autonoma rispetto alla minaccia di licenziamento, utilizzata invece per costringere la vittima ad acconsentire al soddisfacimento delle pulsioni libidinose dell’agente).

Cassazione penale sez. III, 20/09/2006, n.33662

Moleste avances nei confronti di una collega

Erroneamente sono ritenute integrare solo il reato di ingiuria, anziché quello di violenza sessuale, le moleste “avances” poste in essere sul luogo di lavoro dall’imputato nei confronti di una collega, concretantesi in discorsi ed espressioni volgari, nello sfioramento del corpo della donna, nell’esibizione di fotografie oscene, trattandosi di comportamenti violativi non soltanto dell’onore e del decoro della vittima, ma anche della sua fisica sfera sessuale.

Ciò tenuto conto che l’ipotesi di violenza sessuale, nella sua configurazione

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attenuata di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p., non richiede una particolare intrusività dell’azione, né il contatto con parti intime o spiccatamente erogene della vittima, essendo sufficienti artche un toccamento o uno sfregamento sul corpo della vittima o abbracci, accompagnati da evidente concupiscenza, che, per le modalità con cui siano portati, sorprendano la sfera di vigilanza e di libera determinazione della vittima medesima.

Cassazione penale sez. V, 17/05/2006, n.23723

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