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VALUTAZIONE DEI CREDITI NEI BILANCI DEGLI ENTI FINANZIARI E CREDITIZI

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Academic year: 2022

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Documento di ricerca n. 33

VALUTAZIONE DEI CREDITI NEI BILANCI DEGLI ENTI FINANZIARI E CREDITIZI

1. Attualizzazione dei crediti nei casi di consolidamento o ristrutturazione

a) Premessa

Il presente Documento di Ricerca ha lo scopo di definire i criteri per la valutazione dei crediti da parte di enti bancari e finanziari nei casi di consolidamento, ristrutturazione od altro accordo che preveda uno spostamento in avanti nel tempo del rimborso del capitale e l'applicazione di un tasso di interesse significativamente inferiore a quello effettivo (contrattuale al quale il credito è stato erogato) o di mercato.

In passato, i fenomeni di riduzione dei tassi di remunerazione dei crediti a fronte di consolidamenti, ristrutturazioni od altri accordi non avevano assunto dimensione rilevante e gli effetti economici e patrimoniali sul bilancio degli enti finanziatori non erano stati significativi.

Tale situazione, sia nel nostro Paese che all'estero, è divenuta più grave negli ultimi tempi tanto che le professioni di alcuni Paesi hanno iniziato a rivedere i criteri di contabilizzazione.

Ad esempio, negli Stati Uniti, il Financial Accounting Standards Board ha recentemente pubblicato un Documento sulla materia che prevede appunto il principio dell'attualizzazione. In Germania tale principio è attualmente in vigore. Analogamente, la prassi nel Regno Unito è di svalutare i crediti nelle circostanze descritte tenendo conto del relativo valore attuale. Tale prassi viene considerata conseguenza del criterio del "True and Fair View". In Francia il principio dell'attualizzazione viene progressivamente adottato nei bilanci consolidati ove si riscontra maggiormente il prevalere della sostanza sulla forma. Nel bilancio d'esercizio si richiede invece espressa indicazione della dimensione dei crediti aventi le caratteristiche citate. Si può notare

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come in tale Paese non sia stata ancora recepita la prevalenza della sostanza sulla forma.

b) Metodologia di valutazione

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 prevede che i crediti siano valutati secondo il valore presumibile di realizzazione da calcolare, tenendo anche conto di quotazioni di mercato, ove esistenti, in base alla situazione di solvibilità dei debitori.

In linea generale, quando un creditore, sulla base delle informazioni esistenti e/o di accordi contrattuali, ritiene di non essere in grado di incassare gli ammontari dovuti in termini di capitale ed interesse, si pone il problema di valutare, ai fini di bilancio, il credito.

Al di là dei metodi pratici di volta in volta utilizzati, dal punto di vista tecnico il valore del credito oggetto di ristrutturazione deve basarsi sul valore attuale dei flussi di cassa che il creditore sarà in grado di percepire, scontati al tasso effettivo. Il creditore potrebbe valutare il credito in questione sulla base del valore di mercato, il che dipende dalla esistenza e liquidità di tale mercato.

L'attualizzazione dei flussi di cassa consente di misurare la perdita che si sosterrà finanziariamente in futuro sui crediti oggetto di consolidamento, ristrutturazione od altra procedura analoga e conseguentemente di determinare la svalutazione nell'esercizio in cui tale consolidamento viene concordato.

La mancata considerazione del valore attuale dei crediti in oggetto si concretizzerebbe nel valutare in egual modo un credito normalmente fruttifero ed un credito il cui rendimento è nullo o significativamente inferiore ai tassi correnti di mercato. In sintesi, non si riconoscerebbe la perdita sostenuta che si manifesterà nei futuri esercizi come minore provento.

Non si ritiene accettabile non procedere all'attualizzazione relativa ad accordi già avvenuti o dei quali si possono ragionevolmente stimare i contenuti, portando come giustificazione l'alea che il piano di rimborso non venga rispettato in parte od in tutto. Se tale fosse il convincimento, infatti, oltre ad effettuare l'attualizzazione si dovrebbe considerare anche la contabilizzazione di un'ulteriore perdita in conto capitale.

c) Tasso di attualizzazione

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Nell'attualizzazione dei flussi futuri la dottrina internazionale ritiene che il tasso appropriato da utilizzare sia quello contrattuale originario (tasso effettivo) o il tasso di mercato al tempo della ristrutturazione del credito nel caso di prestiti regolati a condizioni di tasso variabile.

I predetti tassi sono ritenuti appropriati in quanto oggettivamente verificabili e non legati al "credit standing" del creditore.

L'utilizzo di un tasso di attualizzazione pari al costo di rifinanziamento del credito, che nel caso di un Istituto di credito può essere assimilato al costo medio effettivo della raccolta, è ritenuto peraltro accettabile perchè neutralizza il costo finanziario dei crediti in oggetto negli esercizi futuri (neutralizzazione del danno emergente). Qualora l'attualizzazione fosse effettuata al tasso effettivo, si realizzerebbe l'addebito al conto economico dell'esercizio in cui si ha il consolidamento del mancato margine futuro sui crediti in oggetto (neutralizzazione del lucro cessante).

Qualora i crediti oggetto di ristrutturazione e pertanto non fruttiferi o a basso tasso di rendimento siano così rilevanti da pregiudicare significativamente la redditività futura dell'azienda bancaria, l'applicazione del tasso effettivo contrattuale o del tasso di mercato al tempo della ristrutturazione del credito sarà necessaria.

d) Classificazione nota integrativa

L'attualizzazione dei crediti deve essere rappresentata in bilancio a rettifica diretta del valore dei crediti stessi in quanto ad essi specificamente riferibile.

La nota integrativa deve fare riferimento sia al principio contabile utilizzato, che all'ammontare dei crediti consolidati o ristrutturati che, infine, fornire elementi utili a comprendere lo specifico criterio adottato.

e) Esercizi successivi a quello di consolidamento

La rettifica apportata nell'esercizio in cui avviene il consolidamento o la ristrutturazione del credito (o nel quale si hanno ragionevoli elementi per valutarne gli effetti) deve essere accreditata nei successivi esercizi a conto economico (riprese di valore) per la quota di competenza; tale accredito avverrà a seguito della rideterminazione del valore attuale dei crediti in oggetto alla data di bilancio, per eseguire la quale si dovrà peraltro tenere conto di modifiche significative nei tassi di attualizzazione (costo medio effettivo della raccolta o tasso di mercato).

2. Gli effetti fiscali connessi ai fondi

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svalutazione crediti tassati a) Premessa

La normativa introdotta dal D. Lgs. 87/92 prevede in generale l'esposizione dei crediti al netto dei fondi rettificativi; peraltro l'utilizzo del meccanismo contabile dei fondi a livello di piano dei conti appare utile sia sotto il profilo della gestione contabile sia per garantire il raccordo con la posizione fiscale degli accantonamenti. La trattazione che segue fa pertanto riferimento ai fondi di svalutazione dei crediti in tale ottica.

b) Meccanismo fiscale

Il trattamento contabile degli effetti fiscali connessi ai fondi di svalutazione crediti tassati richiede le seguenti considerazioni:

A.1. L'attuale normativa fiscale prevede che gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi su crediti siano deducibili nei limiti dello 0,50%

dell'ammontare delle operazioni di erogazione del credito alla clientela e fintantochè il fondo non abbia raggiunto il 5% dei crediti.

A.2. L'art. 66 del T.U.I.R. precisa, inoltre, che l'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali rende la perdita su crediti interamente deducibile.

A.3 Come conseguenza di quanto detto nei predetti due punti:

a) qualora i limiti sopra descritti vengano superati, l'eccedenza di accantonamento va tassata dando luogo ai fondi tassati;

b) quando si realizzerà la perdita su crediti (e, avendo completamente utilizzato i fondi esenti si utilizzeranno i fondi tassati), tale utilizzo (considerato fiscalmente una "variazione in diminuzione") comporterà una riduzione dell'imponibile fiscale ed un conseguente risparmio d'imposta che si realizzerà soltanto in caso di utilizzo dei fondi tassati.

c) Il trattamento delle imposte differite

Nell'assenza di un documento sull'argomento delle imposte della Commissione Principi Contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, si rende necessario riferirsi allo I.A.S. 12 dell'International Accounting Standards Committee (IASC). Tale documento affronta la problematica della contabilizzazione delle differenze temporali, ossia degli effetti fiscali che si originano quando la competenza economica differisce dalla competenza fiscale.

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Detto documento prevede che la contabilizzazione delle differenze temporali può dar luogo all'iscrizione nello stato patrimoniale di un'attività (imposte prepagate) ove sussistano le condizioni del suo realizzo in conformità al principio della prudenza. La corretta applicazione del principio della prudenza, che costituisce uno dei postulati del bilancio d'esercizio, trattato dal Documento Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri relativo a "Bilancio d'Esercizio - Finalità e Postulati", richiede che, l'iscrizione tra le attività delle imposte prepagate possa effettuarsi soltanto quando il suo realizzo sia ragionevolmente certo.

d) Gli elementi costitutivi dei fondi rischi su crediti

Ai punti 4 e 5 dell'art. 20, applicabili agli istituti di credito ed agli istituti finanziari, il Decreto Legislativo 27.1.1992 n. 87 stabilisce che i crediti devono essere valutati secondo il valore presumibile di realizzazione da calcolare, tenendo conto anche di quotazioni di mercato, ove esistenti, in base:

i) alla situazione di solvibilità dei debitori;

ii) alla situazione di difficoltà nel servizio del debito da parte dei Paesi di residenza dei debitori.

Inoltre, nel calcolo del valore presumibile di realizzazione può tenersi conto di andamenti economici negativi riguardanti categorie omogenee di crediti.

Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfettario e il loro importo deve essere indicato nella nota integrativa.

Con riferimento al calcolo del fondo svalutazione crediti va rilevato che le banche possiedono strumenti di monitoraggio e controllo della qualità del credito che consentono di identificare le partite anomale, oggetto di valutazione specifica. Oltre a tale specifica svalutazione, gli enti creditizi di regola stanziano nei propri bilanci degli accantonamenti a fronte del cosiddetto "rischio latente" o fisiologico insito nel portafoglio crediti nel Fondo Rischi Generico, a fronte di perdite non ancora manifestatesi ma che l'esperienza fa ritenere essere latenti nella massa dei crediti non coperti dalle svalutazioni specifiche in precedenza menzionate.

L'esperienza ha confermato che, nella generalità dei casi gli enti creditizi, possono considerare con ragionevole certezza l'esistenza di un reddito tassabile sufficiente per consentire il realizzo degli effetti fiscali legati ai fondi svalutazione crediti tassati e ciò sia tenendo conto della redditività passata, sia considerando gli elementi operativi che di norma consentono attendibili previsioni sulla redditività prospettica. Tali previsioni devono peraltro essere 5

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attentamente valutate alla luce della minor redditività recentemente dimostrata da taluni istituti bancari.

In particolare, le previsioni di redditività futura devono essere limitate a periodi relativamente brevi e devono essere periodicamente verificate. Ciò è di particolare importanza, in quanto più è lungo il periodo meno attendibile diventa la previsione di esistenza di reddito tassabile. Si deve tener conto, infine, di possibili modifiche alla normativa fiscale attualmente allo studio, che potrebbero modificare il trattamento dei fondi tassati.

Sulla base di quanto indicato nei paragrafi precedenti, per gli istituti di credito, in considerazione della natura delle operazioni svolte, dei particolari elementi previsionali disponibili e degli impedimenti di natura fiscale, in precedenza menzionati, è possibile tenere conto dei benefici fiscali connessi ai fondi di svalutazione crediti tassati nella valutazione dei fondi rischi generici su crediti purchè vi siano elementi che, nel rispetto del principio della prudenza, consentano di prevedere con ragionevole certezza il realizzo di tali benefici. La valutazione del rischio latente, se effettuata tenendo conto dei benefici fiscali differiti, deve essere esplicitata nella nota integrativa, la quale dovrà altresì indicare l'ammontare del rischio latente insito nel portafoglio crediti e l'ammontare del beneficio fiscale connesso ai fondi tassati il cui realizzo è ritenuto ragionevolmente certo in relazione alla presumibile pressione fiscale sui redditi attesi.

3. Classificazione dei fondi svalutazione crediti

Secondo l'interpretazione corrente del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, i fondi svalutazione crediti sia a fronte di perdite specifiche che del rischio generico devono essere iscritti in bilancio a rettifica diretta dei crediti. Secondo tale interpretazione, nella voce "90" del passivo "Fondi rischi su crediti" verrebbero iscritti gli accantonamenti eccedenti quelli necessari per rettificare i crediti al presumibile valore di realizzo, ossia accantonamenti aventi mera natura prudenziale. Secondo un'altra interpretazione anch'essa autorevolmente sostenuta, la voce "90" del passivo può accogliere gli accantonamenti a fronte del cosiddetto rischio latente insito nei crediti vivi, generalmente determinato su base statistico/previsionale (Fondo rischi generico).

In tale situazione, non essendo oggettivamente determinabile quale interpretazione sia quella da preferire, si ritiene necessario che la nota integrativa debba obbligatoriamente precisare quale impostazione è stata seguita, ossia se la voce

"90" sia costituita a fronte del rischio latente (e come tale trattasi di passività nell'accezione della legge) o, se invece, includa accantonamenti addizionali eseguiti al fine di utilizzare benefici fiscali non altrimenti ottenibili da ricomprendere pertanto tra gli elementi costitutivi del patrimonio netto contabile.

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Luglio 1994

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