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VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE n. 44 del 10 MAGGIO 2017

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VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE n. 44 del 10 MAGGIO 2017

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN REGIME DI EDILIZIA SOCIALE AI SENSI DELL'ART.10, COMMA 5, DELLA L.R. N. 3/2010 E S.M.I.

Oggetto:

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì DIECI del mese di MAGGIO, alle ore QUATTORDICI e minuti QUINDICI, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presente

Cognome e Nome Carica

TINIVELLA ANNA SINDACO SI

BOSSI SERGIO VICESINDACO SI

BORGNA MARIA EMILIA ASSESSORE SI MIRIZIO PIERFRANCO ASSESSORE NO

MORA FILIPPO ASSESSORE NO

ZANETTA IGNAZIO STEFANO ASSESSORE SI

Totale Presenti: 4 Totali Assenti: 2

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Perucchini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Anna Tinivella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

(2)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Borgomanero è proprietario di quattro alloggi di edilizia residenziale pubblica in regime di edilizia sovvenzionata ubicati nell’immobile denominato “Lascito Marazza” sito in piazza Mora e Gibin, con accesso da viale Marazza n.3/B;

- che, a seguito di bando di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 16 dicembre 1999, in data 1 luglio 2001 è stata stipulata convenzione di locazione per l’appartamento di proprietà comunale sito al secondo piano di viale Marazza n. 3/B, catastalmente censito al foglio 37, mappale 18, sub. 30, di due vani e servizi, composto da sala con angolo cottura, una camera, disimpegno e servizi;

- che, a seguito di formale disdetta della locazione dell’alloggio di proprietà comunale, si è reso disponibile per l'assegnazione il suddetto alloggio.

Appurato che per l’attribuzione di alloggio di edilizia sociale occorre far riferimento alla legge regionale n. 3/2010 recante “Norme in materia di edilizia sociale” ed al relativo regolamento regionale di attuazione n.12/R “Regolamento delle procedure di assegnazione” pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 al B.U. della Regione Piemonte n. 40/2011 entrato in vigore il 4 gennaio 2012.

Considerato che il C.I.S.S. di Borgomanero, con nota pervenuta il 10 aprile 2017 al protocollo n.

0014768/2017 ha individuato nella persona ivi indicata una situazione di emergenza abitativa, in quanto non dispone di una fissa dimora e gli organi preposti all’assistenza pubblica non sono riusciti a portare a buon fine ogni tentativo di reperire una sistemazione in case di accoglienza.

Dato atto che dalla verifica dei requisiti per l’assegnazione è emerso che gli stessi non sussistono, in quanto il soggetto presenta un periodo di irreperibilità che non gli consente di dimostrare una residenza nel Comune da oltre tre anni, come previsto dall’art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n.

3/2010.

Considerato, altresì, che per la peculiarità della situazione l’Amministrazione ha reputato congruo attuare una “riserva temporanea” applicando il 5° comma dell’art.10 della precitata normativa regionale, che consente “anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all’art. 3, una sistemazione provvisoria che non possa eccedere la durata di due anni…”, in considerazione dell’effettivo disagio abitativo in cui versa il soggetto che attualmente risiede in sistemazioni di fortuna inadeguate per problemi igienico-sanitari.

Richiamata l’indicazione fornita dall’A.T.C. Piemonte Nord di Novara, in base alla quale per una assegnazione temporanea non necessita l’autorizzazione della Commissione in quanto, trattandosi di sistemazioni provvisorie la legge non prevede la verifica di alcun requisito e la Commissione risulta incompetente in materia.

Riconosciuta, pertanto, la necessità di assegnare temporaneamente per un periodo di due anni, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della l.r. n.3/2010 e successivo regolamento di attuazione D.P.G.R.

12/2011, l’unità immobiliare sopradetta.

Vista la L.R. n. 3 del 17 febbraio 2010 e l’art.6 del regolamento di attuazione richiamato dall’art.10 della legge regionale.

(3)

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.

267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di assegnare in via temporanea, per un periodo di due anni, l’alloggio di proprietà comunale di edilizia residenziale pubblica in regime di edilizia sociale, sito in viale Marazza n. 3/B, al secondo piano del fabbricato comunale denominato “Lascito Marazza”, della superficie di mq.

57,06, composto da soggiorno con angolo cottura, camera da letto, servizi, disimpegno e balcone lato cortile interno alla persona indicata nella nota del C.I.S.S. di Borgomanero, pervenuta al protocollo n. 0014768/2017 del 10 aprile 2017, ai sensi dei disposti di cui all’art.10, comma 5, della l.r. n.3/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

2) Di dare atto che l’alloggio è dotato di impianto di riscaldamento autonomo a gas metano e di dispositivi per l’allacciamento del contatore per la luce e l’acqua, per cui il Comune richiederà solamente il rimborso delle spese da sostenere a titolo di oneri accessori per le parti comuni a norma delle disposizioni vigenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l’illuminazione, la eventuale pulizia scala e cortile interno ecc.

3) Di demandare al Dirigente della divisione urbanistica-edilizia pubblica gli adempimenti conseguenti per la definizione e la sottoscrizione della relativa convenzione.

4) Di stabilire che, per quanto non esplicitamente previsto nella presente deliberazione, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi speciali in materia di locazione di immobili ad uso di abitazione oltre alla normativa regionale inerente l’edilizia residenziale pubblica relativa agli alloggi sociali.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(4)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Anna Tinivella F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

IL SINDACO

* * * * * * * *

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

(5)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 44 DEL 10/05/2017 ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

* * * * * * * * *

Dott.ssa Maria Luisa Perucchini IL SEGRETARIO GENERALE Borgomanero, lì 10/05/2017

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

(6)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 44 DEL 10/05/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO (Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Borgomanero, lì 11/05/2017

Il Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 11/05/2017 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e comunicata contestualmente ai Capigruppo consiliari.

IL MESSO COMUNALE Barbaglia Monica

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

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