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ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

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Allegato 1) al Decreto del Direttore di ARTEA n. 20 del 5 febbraio 2014

ART€A

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

Disposizioni applicative per la presentazione della Domanda Unica 2014

Sommario

1. Domanda Unica 2014 ... 2

2. Ruolo del fascicolo ... 2

3. Pascoli permanenti ... 2

4. Termini di presentazione della DU e relative modifiche ... 3

5. Rinuncia alla RPU ... 4

6. Cessazione aziendale (art. 75, par. 2) e decesso (art. 82) del Reg. (CE) n. 1122/2009 ... 4

7. Comunicazione al beneficiario della chiusura del procedimento ... 4

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1. Domanda Unica 2014

Con il presente provvedimento si disciplinano le modalità per la richiesta del premio di cui al Titolo III del Reg. CE 73/2009 c.d. “disaccoppiato.

Per l’abbinamento dei titoli nella campagna 2014 le superfici devono essere condotte alla data del 15/05/2014 ai sensi dell’art. 35 del Reg. CE 73/09 la cui applicazione a livello nazionale è stabilita dal DM dell’11/02/2009 avente ad oggetto “Dichiarazione degli ettari ammissibili al regime di pagamento unico”.

Inoltre, si dispone in merito alle Aziende che coltivano canapa e che, ai sensi dell’ art. 39 del Reg.

CE 73/09, hanno l’obbligo di dichiarare le superfici destinate a tale coltivazione da effettuarsi tramite sottoscrizione della DUA Opportunità RPU 2014. Le medesime Aziende sono obbligate alla stipula di un contratto di coltivazione con trasformatori o acquirenti collettori riconosciuti ai sensi della normativa vigente. Tali contratti di coltivazione devono sempre indicare a particella le superfici che devono coincidere con quelle indicate nella suddetta DUA Opportunità RPU 2014 e conservati in originale nel Fascicolo della domanda. Copia dei contratti deve essere inviata ad ARTEA entro dieci giorni dalla sottoscrizione alla casella di posta elettronica unica@artea.toscana.it e

2. Ruolo del fascicolo

L’Azienda che intende attivare la richiesta di premi sui regimi disciplinati dal Reg. CE 73/09 deve sottoscrivere le informazioni contenute nel proprio Fascicolo elettronico sul Sistema Informativo di ARTEA secondo le modalità previste dal Decreto ARTEA n. 16/2014.

3. Pascoli permanenti

Ai fini dell’abbinamento ai diritti in portafoglio le superfici identificate dai codici 1172 - Pascolo arborato con tara 20% (bosco alto fusto e pascolo cespugliato), 1173 - Pascolo arborato con tara 50% (bosco ceduo), 1905 - Pascolo magro con roccia affiorante con tara 20% e 1906 - Pascolo magro con roccia affiorante con tara 50% sono abbinabili qualora l’Azienda sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) Gestione di un allevamento censito nella Banca Dati Nazionale dell’ Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale (BDN);

b) Gestione di un allevamento diverso da bovini e ovini, non registrato in BDN (ad esempio equini, suini), da registrare nel Sistema Informativo di ARTEA a livello di UPZ (Unità Produttiva Zootecnica);

c) Sfalcio per vendita/autoconsumo del foraggio. Nel caso di autoconsumo occorre allegare alla Domanda Unica copia della documentazione attestante le operazioni di sfalcio se effettuate da terzi, nel caso di vendita copia della fattura di vendita del foraggio.

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In particolare, i codici 1172 e 1173 si dichiarano a particella solo nel caso in cui sono utilizzati come luoghi di pascolamento degli animali ai fini dell’abbinamento ai diritti ordinari, altrimenti tali superfici sono considerate bosco e non vi è obbligo di dichiarazione a particella.

I codici 1905 e 1906 caratterizzanti terreni con roccia affiorante si dichiarano a particella solo nel caso in cui sono utilizzati come luoghi di pascolamento degli animali ai fini dell’abbinamento ai diritti ordinari, altrimenti tali superfici sono considerate tare (infatti non hanno altri usi possibili) e non vi è obbligo di dichiarazione a particella.

Per le casistiche a) e b) occorre indicare nella DUA Sezione “Richiesta premi Titolo III disaccoppiato” paragrafo “UTILIZZO PASCOLI MAGRI AI FINI DELL'ABBINAMENTO A DIRITTI ORDINARI” la data di inizio e di fine periodo del pascolamento.

4. Termini di presentazione della DU e relative modifiche

La Domanda Unica deve essere presentata, salvo deroghe, da ogni Azienda con sede legale in Toscana.

In deroga a tale criterio generale ed in presenza di aziende con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più Organismi pagatori, queste possono richiedere di costituire il fascicolo unico aziendale in sede diversa da quella legale o di residenza purché sia presente una UTE dell’Azienda. Tale richiesta è inoltrata all’Organismo pagatore competente per sede legale, all’Organismo pagatore prescelto e all’AGEA Organismo di coordinamento. Al termine dell’istruttoria svolta l’AGEA Organismo di coordinamento provvede ad attribuire nell’ambito del SIAN la delega all’Organismo pagatore prescelto. Sulla base di tale principio, la Domanda Unica deve essere presentata all’Organismo pagatore, determinato come sopra, presso il quale è stato costituito il fascicolo aziendale.

Le Schede di validazione disciplinate dal Decreto del Direttore n. 16/2014 e/o le DUA Opportunità RPU 2014 iniziali devono essere ricevute entro le ore 24.00 del giorno 15/05/2014.

Per le Schede di validazione e/o le domande RPU iniziali è consentita una tolleranza di 25 giorni solari calcolati dal 15/05/2014, per cui il termine ultimo è fissato entro le ore 24.00 del 08/06/2014. In riferimento a tale termine sarà applicata una riduzione pari all’1% dell’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le Schede di validazione e/o le domande RPU iniziali pervenute oltre 25 giorni di calendario dalla scadenza del 15 maggio 2014 sono irricevibili.

In presenza di Scheda di validazione e/o domanda RPU iniziale presentata nei termini sopra descritti, le domande inoltrate successivamente saranno considerate di modifica ai sensi dell’art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 se presentate entro il 09/06/2014. In particolare, non saranno applicate penalità se presentate entro il 03/06/2014.

I casi di modifica che comportano l’aumento di superficie condotta e/o l’aumento di superfici a premio inoltrate successivamente al 09/06/2014 saranno considerati ai sensi dell’art. 21 del Reg. CE n. 1122/2009 e saranno valutate nel merito dalla competente Struttura.

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5. Rinuncia alla RPU

L’Azienda che vuole rinunciare alla RPU dell'anno 2014 presentata tramite DUA utilizza un'altra DUA con la modalità rinuncia.

L’Azienda che vuole rinunciare alla RPU dell'anno 2014 presentata tramite Scheda di validazione invia ad unica@artea.toscana.it il documento scannerizzato della rinuncia a firma dell'Azienda ed ARTEA provvederà ad inserirlo nel Fascicolo aziendale tramite il documento ID 86.

6. Cessazione aziendale (art. 75, par. 2) e decesso (art. 82) del Reg. (CE) n. 1122/2009

Il tenutario del fascicolo aziendale inserisce nel fascicolo elettronico il raccordo tra cessato e subentrante tramite il modulo “1024 - Attestato morte/cessazione” corredato della relativa documentazione in formato elettronico attestante la linea ereditaria o il subentro. Inoltre, qualora non sia già presente nel Sistema Informativo di ARTEA, il CAA deve creare la nuova posizione del subentrante con l’obbligo di indicarne le coordinate bancarie per l’erogazione del contributo.

In particolare, la documentazione necessaria in caso di subentro per decesso è la seguente:

- Copia del certificato di morte;

- Atto di successione o scrittura notarile indicante la linea ereditaria o in alternativa dichiarazione di successione con l’indicazione della linea ereditaria unitamente al documento di identità in corso di validità dell’erede;

- Nel caso di coeredi delega di tutti i coeredi al delegato alla riscossione, unitamente a documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti. In tal caso, l’erede delegato alla riscossione deve essere inserito per primo nel medesimo documento “1024”.

- In particolare, la documentazione necessaria in caso di subentro per cessione o incorporazione è la seguente:

- Atto attestante la vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione attestante la cessione dell’Azienda.

7. Comunicazione al beneficiario della chiusura del procedimento

Nei casi in cui l’erogazione dell’aiuto coincida con quanto richiesto con la Domanda Unica 2014 il pagamento è da intendersi come conclusivo del procedimento.

Nei casi in cui il pagamento dell’aiuto non coincida con quanto richiesto con la Domanda Unica 2014 o nei casi di mancato pagamento il beneficiario può prendere visione dell’istruttoria di pagamento o presso il CAA tenutario del proprio fascicolo aziendale o direttamente nel Sistema Informativo di ARTEA se abilitato all’accesso.

L’Azienda per il tramite del CAA tenutario del fascicolo aziendale può presentare memorie e documentazione al fine della revisione degli esiti di cui al paragrafo precedente che ARTEA si riserva di valutare nel merito e comunque conformi alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

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Nei casi di applicazione di penalità pluriennali ai sensi degli artt. 57, 58, 65 e 66 del reg. CE 1122/09 sarà invece effettuata notifica nominativa del decreto di applicazione della sanzione medesima.

In data 15 luglio 2015 ARTEA pubblicherà apposito provvedimento informativo sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.artea.toscana.it sulla base di quanto disposto dal Regolamento CE n.

883/2006 contenente gli esiti delle istruttorie relativi alle Domande Uniche 2014 per le quali sussistono alla data di pubblicazione anomalie ostative al pagamento dei premi richiesti.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLE PRESENTI DISPOSIZIONI SI RIMANDA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE VIGENTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

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