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ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

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Allegato 2) al Decreto del Direttore di ARTEA n. 76 del 19 febbraio 2009 ART€A

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

Disposizioni applicative per la presentazione della Domanda annua di Conferma 2009 per gli impegni agroambientali pluriennali (azione 6.5.1 PSR 2000/2006 e azione F1 Reg. 2078/92)

Sommario

1. Riferimenti normativi ... 2

2. Domanda annua di conferma 2009 ... 4

3. Inventario delle superfici soggette a vincolo agro ambientale pluriennale ... 5

4. Conferma impegni pluriennali. ... 6

5. Modalità di sottoscrizione, ricevibilità e termini di presentazione della Domanda annua di Conferma ... 8

5.1. Modalità di sottoscrizione ai fini della conferma annua dell’impegno ... 8

5.2. Modalità di sottoscrizione ai fini della ricevibilità della conferma annua dell’impegno ... 9

6. Domanda di modifica, in ritardo, e comunicazione di errore palese ... 11

7. Variazioni in corso di impegno ... 11

7.1 Trasferimento impegno ... 11

7.2 Recesso per causa di forza maggiore ... 13

8. Comunicazione al beneficiario della chiusura del procedimento ... 14

(2)

1. Riferimenti normativi

 Regolamento CE n.1257/99, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia per il periodo 2000/06, e successive modifiche;

 Regolamento CE 817/2004 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio;

 Regolamento CEE n. 2078/92 “Regolamento del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale”, in particolare per quanto riguarda la mis. F1 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni; che prevede un impegno che perdura oltre il periodo di programmazione 2000-2006 e ne trasmette gli oneri finanziari sul nuovo PSR 2007/13;

 Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Toscana 2000/06, approvato con decisione della Commissione Europea n. C 2510/00 e successive modifiche;

 Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) n.

1782/2003 e successive modifiche e integrazioni;

 Regolamento CE n.1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2007/13;

 Regolamento CE n. 1974/06 recante disposizioni di applicazione del reg. CE n.1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

 Regolamento CE n. 1975/06 che stabilisce modalità di applicazione del reg. CE n.1698/05 del Consiglio per quanto riguarda in particolare l’attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

 Programma di Sviluppo Rurale 2007-13, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con Decisione del 16/10/2007 n. C(2007) 4664 e pubblicato sul B.U.R.T. Parte II n. 48 del 28/11/2007, supplemento n. 128 (Delibera n. 745 del 22/10/2007);

 Delibera GR n. 915 del 03/12/2007 - Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo rurale - Approvazione del documento attuativo regionale e successive modifiche ed integrazioni;

 Delibera GR n 171 del 12 marzo 2007 – Regolamento CE 1257/99 – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 – Indicazioni per la gestione delle domande annuali di rinnovo impegno, misure 4, 6, 8.1, 8.2 e dei Regolamenti CEE 2078/92 – 2079/92 – 2080/92;

(3)

 Decreto Dirigenziale n. 5929 del 08/11/2002 e successive modifiche - PSR 2000-2006 - Approvazione disposizioni tecniche relative alle domande di aiuto previste dalla Misura 6

"Misure agroambientali". Modifica decreto n. 77/01;

 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 marzo 2008 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento CE n. 1782/03 e del Regolamento CE 1698/05, modificato dal decreto n. 1564 del 22/01/2009.

(4)

2. Domanda annua di conferma 2009

Il presente atto stabilisce l’avvio del procedimento per le domande di conferma degli impegni pluriennali previsti dai seguenti regimi:

Reg. CE 1257/99 - CAPO VI artt. 22, 23, 24 – misura azione 6.5 tipologia 1del PSR 2000- 2006 Sospensione delle pratiche agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito per la durata di 10 anni

Reg. CEE 2078/92 art. 2 lettera f) ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno vent'anni;

L’avvio del procedimento si estende a tutte le istanze valide presentate nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (ID 10000) le cui modalità di presentazione e sottoscrizione sono disciplinate dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 142/2007 modificato dal Decreto del Direttore 191/2008.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Reg. Ce 1975/06, la sottoscrizione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) da parte dell’Azienda costituisce la domanda annua di conferma degli impegni pluriennali per il restante periodo di impegno.

(5)

3. Inventario delle superfici soggette a vincolo agro ambientale pluriennale

Le superfici agricole ad impegno agroambientale pluriennale (Azione 6.5.1 PSR 2000-2006 e misura F1 Reg. CEE 2078/92) sono caratterizzate da un pagamento annuo proporzionale alla superficie impegnata ed accertata annualmente a seguito di controlli (amministrativi e in loco) finalizzati alla verifica del rispetto degli impegni previsti dalla normativa di riferimento.

Dall’annualità 2007, con l’introduzione della modalità di presentazione delle domande di premio annuo delle misure forestali mediante la compilazione on - line della DUA, ARTEA ha attivato il processo di “tipizzazione” delle particelle oggetto di impegno, associando alle particelle l’impegno pluriennale registrato nei di riferimento (CUDOC), individuati nel sistema gestionale dell’ARTEA dai seguenti identificativi (ID):

ID 306 - Impegno Mis.6 PSR 2000/06 Az. 6.1,6.2,6.5.1, 6.5.2 , limitatamente all’Azione 6.5.1;

ID 309 - Impegno Reg. 2078/92 Azione F1 Ritiro ventennale;

I CUDOC di riferimento riportano i dati “assegnati” dall’Ente competente al beneficiario per ciascuna istanza di adesione al regime, come di seguito specificato

Azione: 6.5.1 o F1

data inizio e fine impegno;

primo anno d’impegno: 1° annualità ammessa a premio;

UBA Bio: informazione per az. 6.1 PSR 2000-2006;

Intervento: informazione per az. 6.1 PSR 2000-2006;

superficie a impegno: superficie determinata a impegno e premio;

CUAA cedente impegno: informazione in caso di trasferimento dell’impegno;

Nidaz (numero identificativo aziendale) UTE provenienza: informazione in caso di trasferimento dell’impegno;

Il sistema adottato garantisce il monitoraggio delle superfici durante tutto il periodo di impegno, anche nei casi in cui il beneficiario non presenti la domanda di conferma annua.

Le superfici vincolate da impegno agro ambientale pluriennale per le suddette azioni costituiscono, nel sistema gestionale dell’ARTEA, “ l’inventario delle superfici soggette a vincolo agroambientale pluriannuale”.

Il suddetto inventario, insieme al dato grafico della Particella (poligoni), fanno parte del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) adottato da ARTEA, al fine di garantire i controlli amministrativi previsti dalla normativa comunitaria che precedono l’autorizzazione dei pagamenti.

(art. 11 del Reg. CE 1975/06).

(6)

4. Conferma impegni pluriennali.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Reg. Ce 1975/06, la sottoscrizione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) da parte dell’Azienda costituisce la domanda annua di conferma degli impegni pluriennali per il restante periodo di impegno.

A partire dal 23 febbraio 2009 ai sensi dell’art.4 del Reg. CE 1975/2006 e in analogia a quanto previsto per la Domanda Unica ai sensi dell’art. 19 del Reg. CE 73/09, ARTEA renderà disponibile alle Aziende titolari di impegni pluriennali, la consultazione nel proprio Sistema Informativo, con lo scopo di comunicare all’Azienda i dati presenti nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo (di seguito “S.I.G.C.”) in possesso dell’Organismo Pagatore (O.P.). Sarà possibile infatti alle aziende visionare un modulo pre-compilato nell’ambito della DUA ID 10000 - Sezione ”DATI S.I.G.C.”

Tale DUA sarà contraddistinta dalla presenza di un numero di protocollo in uscita di ARTEA e della relativa data; sarà messa inoltre a disposizione dell’azienda una modalità di avvenuta ricezioneche ne attesta la notifica da parte di ARTEA.

I dati del modulo pre-compilato vengono esposti attraverso una matrice S.I.G.C. che riporta in dettaglio (per particella catastale) ed in forma aggregata (per azienda) i seguenti dati:

superficie catastale;

superficie condotta;

superfici oggetto di impegni pluriennali sottoscritti dall’azienda ai sensi dei Regolamenti Comunitari n. 2328/91, 2078/92, 2080/92, 1257/99, ecc…): ritiro decennale, ritiro ventennale

superficie a bosco;

superficie destinata ad usi non agricoli (fabbricati, strade , tare ecc..);

superficie a olivo;

impegno forestale

superficie da schedario vitivinicolo;

superficie investita a frutteto;

superficie seminabile;

superficie a pascolo1.

In particolare, con riferimento agli impegni pluriennali agroambientali in corrispondenza della colonna “ritiro decennale” (per l’azione 6.5.1. PSR 2000-2006) e colonna “ritiro ventennale (per F1 reg. CEE 2078/92) della suddetta matrice vengono proposte le superfici condotte delle particelle ad impegno collegate ai seguenti CUDOC di riferimento o in alternativa le superfici determinate mediante misurazione a GIS:

1 Il dato relativo alla superficie a pascolo verrà proposta a decorrere dall’annualità 2010.

(7)

ID 306 - Impegno Mis.6 PSR 2000/06 Az. 6.1,6.2,6.5.1, 6.5.2 , limitatamente all’Azione 6.5.1;

ID 309 - Impegno Reg. 2078/92 Azione F1 Ritiro ventennale.

Nella matrice S.I.G.C., in corrispondenza della colonna “qualità”, vengono inoltre segnalate le particelle con eligibilità non coerente alla superficie catastale e/o superficie condotta o, comunque, interessate da un’anomalia di coerenza in base alle regole del S.I.G.C..

La segnalazione avviene attraverso l’uso di acronimi (VP, VPV, VPR, MP, S10) che hanno il seguente significato:

COD DESCRIZIONE EFFETTI SULLA SUPERFICIE

VP

Poligono GIS in difetto rispetto alla superficie catastale

Superficie ammessa = 0

VPV

Vigneto presente in schedario viticolo con superficie discordante rispetto alla

fotointerpretazione

Superficie a vigneto ammessa pari al dato riportato in schedario viticolo; ridotta la superficie

ammessa ad altre colture.

VPR

Rimboschimento presente allo schedario con superficie discordante rispetto al poligono della fotointerpretazione

Superficie destinata a rimboschimento ammessa pari al dato riportato in schedario forestale; ridotta la superficie ammessa ad altre colture

MP

Assenza di foto interpretazione aggiornata Superficie ammessa = 0

In caso di coltura olivo e vite, si ammette rispettivamente il dato accertato da schedario oleicolo (dati OliArea) e da schedario viticolo

S10

Poligono GIS in discordanza oltre il 10%

rispetto alla superficie catastale, considerata in valore assoluto

Per tutte le colture riproporzionamento delle superfici dichiarate alla superficie accertata

Si precisa altresì che nella stessa sezione i dati di superficie relativi agli impegni pluriennali vengono proposti anche in forma aggregata, distinti per regime e numero di istanza di adesione, riportando per ogni istanza il dato della superficie presente nell’inventario delle superfici a impegno pluriannuale (riposo decennale e riposo ventennale) ed il dato della superficie ad impegno registrata nel CUDOC di riferimento.

L’Azienda è tenuta alla verifica puntuale dei dati e delle segnalazioni riportate nella Sezione ”DATI S.I.G.C.” della DUA 10000, e, nel caso in cui le superfici risultino non allineate alla situazione attuale dell’impegno, la sottoscrizione di tale DUA a conferma degli impegni pluriennali in oggetto, senza una successiva sottoscrizione di una DUA a modifica dei dati stessi, si configura come dichiarazione di superficie richiesta.

Pertanto nei casi in cui l’azienda sottoscriva la DUA pre-compilata, conferma il rispetto dell’impegno sull’intera superficie vincolata

Tale DUA dovrà essere “ricevuta” secondo le disposizioni dei decreti del Direttore di ARTEA nn.

142/2007 e 191/2008 così come indicato al successivo paragrafo.

(8)

Nel caso, invece, in cui l’Azienda ravvisi la necessità di apportare modifiche a quanto presente nella Sezione “DATI S.I.G.C.” dovrà presentare una nuova DUA in base alle disposizioni riportate al Paragrafo 5, lettera b).

Il sostegno pluriennale, anche qualora intervengano cambiamenti in uno degli elementi contenuti nel Fascicolo elettronico, rimane valido fino al termine dell’impegno in base alle disposizioni di conferma e/o aggiornamento nel Sistema informativo di ARTEA dei dati contenuti nel Fascicolo stesso con le modalità che ARTEA emanerà con decorrenza 1 gennaio 2010.

Con la sottoscrizione della DUA precompilata l’Azienda prende atto delle informazioni e si assume la piena responsabilità di confermare o procedere alla modifica riguardo ai dati in essa contenuti. In questo secondo caso occorre aggiornare il Fascicolo elettronico e presentare una nuova DUA attivando il procedimento interessato secondo quanto disposto al successivo paragrafo 5 nei termini previsti.

5. Modalità di sottoscrizione, ricevibilità e termini di presentazione della Domanda annua di Conferma

5.1. Modalità di sottoscrizione ai fini della conferma annua dell’impegno

a) l’Azienda sottoscrive a conferma i dati contenuti nella DUA Sezione “DATI S.I.G.C.”

predisposta da ARTEA nel modulo pre-compilato;

b) In caso di presenza di particelle non identificate dal medesimo S.I.G.C. o in caso di presenza di particelle per le quali l’Azienda non concorda sul dato di eligibilità, la medesima Azienda sottoscrive i dati contenuti nella DUA Sezione “DATI S.I.G.C.” predisposta da ARTEA a conferma dell’avvenuta presa visione dei medesimi e ripresenta una “nuova” DUA attraverso l’attivazione del procedimento interessato dalla modifica nella Sezione

“Opportunità di sviluppo ed agevolazioni pubbliche” del modulo ID 10000.

Nella “nuova” DUA le superfici a impegno devono essere dichiarate con la modalità a particella utilizzando la tabella Specie/Regime resa disponibile nelle Tabelle di compilazione della DUA ID 10000.

Tali specifiche sono riportate nell’Allegato 3 al presente provvedimento, che è disponibile anche on-line sul Sistema Informativo di ARTEA. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie saranno rese disponibili in tempo reale sul medesimo sito di ARTEA indicando la data di aggiornamento e tale modalità si configura come notifica dei cambiamenti sia alle Aziende che ai tenutari dei fascicoli aziendali.

La presentazione di una “nuova” DUA è necessaria nel caso in cui la superficie riportata nell’ambito del Dettaglio superfici del SIGC non corrispondano a quella ad impegno

Si precisa che l’ammissibilità delle superfici dichiarate con la domanda annua di Conferma 2009, che costituisce la domanda annua di conferma degli impegni pluriennali ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Reg. Ce 1975/06 per il restante periodo di impegno, sarà determinata annualmente a conclusione dei controlli (amministrativi e in loco) necessari ai fini della verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità fissati dalla normativa Comunitaria, Nazionale o Regionale.

(9)

Si precisa altresì che con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1564 del 22/01/2009, “Decreto di modifica e integrazione del decreto 20 marzo 2008 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento CE n. 1782/03 e del Regolamento CE 1698/05”, è stata introdotta la possibilità di modificare in diminuzione la superficie relativa ad impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2000/2006 ai sensi del Reg. CE 1257/99 o assunti precedentemente a norma del Reg. CEE 2078/92.

Il decreto dispone altresì, che alle richieste di modifica in diminuzione presentate entro e non oltre l’annualità 2009, non si applicano le riduzione, le esclusione o le decadenze per difformità delle superfici e/o UBA, previste dal citato decreto o dal decreto ministeriale del 20 marzo 2008.

Pertanto si raccomanda di verificare puntualmente il contenuto della sezione “DATI S.I.G.C.” e nei casi in cui, le superfici ad impegno attuali non corrispondano alle superfici accertate all’inizio dell’impegno è necessario presentare una nuova “DUA” con le modalità illustrate alla lettera b) del presente paragrafo.

L’Azienda dispone, inoltre, della possibilità di verificare tramite il S.I.G. Grafico Pubblico (LPIS/GIS) nel Sistema gestionale di ARTEA all’indirizzo www.artea.toscana.it il materiale grafico attinente le particelle documentate in fascicolo ai fini della verifica dei dati di eligibilità in possesso dell’O.P.. Eventuali modifiche devono essere segnalate tramite comunicazione all’Ente competente ed all’ARTEA all’indirizzo di posta elettronica infopsr@artea.toscana.it. Tale segnalazione ha solo lo scopo di permettere ad ARTEA di verificare l’ammissibilità delle particelle/superfici e di aggiornare quanto prima le superfici che costituiscono l’inventario delle superfici a riposo pluriannuale, ma non sono vincolanti ai fini della sottoscrizione della domanda annua di conferma 2009.

5.2. Modalità di sottoscrizione ai fini della ricevibilità della conferma annua dell’impegno

La Domanda annua di Conferma deve essere presentata da ogni Azienda titolare di un impegno pluriennale assunto nell’ambito dei programmi adottati dalla Regione Toscana in attuazione dei Regolamenti indicati al paragrafo 2 del presente provvedimento.

Le domande di conferma devono essere ricevute entro le ore 24 del giorno 15/05/2009.

la domanda di conferma è considerata contestualmente ricevuta nei casi di sottoscrizione mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 - firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Sevizi (smart card) o Carta d’Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA) -

Nel caso in cui la domanda venga sottoscritta mediante apposizione di firma autografa esclusivamente nell’apposito modulo proposto dal sistema informativo di ARTEA in fase di compilazione on-line della domanda, che sarà l’unica parte da stampare e consegnare, fa fede la data di ricezione, e non quella di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA). Gli uffici riceventi appongono il timbro di ricezione sull’unica pagina stampata contenente la firma

(10)

I titolari di azienda che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrati nell’Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di “Azienda digitale” e sono tenuti all’utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali aziende non potranno presentare domande conferma sottoscritte con firma autografa.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA) entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA.”

(11)

6. Domanda di modifica, in ritardo, e comunicazione di errore palese

Per i regimi oggetto del presente provvedimento non è prevista la presentazione di domande di modifica e in ritardo previste rispettivamente dagli artt. 15 e 21 del Reg. (CE) n. 796/2004.

L’art. 4, par. 3 del Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 dispone che le domande di aiuto e le domande di pagamento possano essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti.

L’errore palese, così come definito dal documento “Working Document AGR 49533/2002 on the concept of obvious error according to art. 12 of Commission Regulation n. 2419/2001”, è un errore che può essere corretto in qualsiasi momento sulla base di un’istruttoria svolta dell’autorità competente.

A tale proposito nell’ambito del suddetto documento si evidenzia che debba essere la stessa autorità, che istruisce la domanda, a stabilire, innanzitutto, se si tratti o meno di “errore palese”, dopo aver esaminato il singolo caso. Pertanto, il concetto di “errore palese” non può essere applicato in maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi del singolo caso.

Principio quest’ultimo, ribadito anche dalla Regione Toscana nel Documento Attuativo Regionale (DAR) del PSR 2007/2013 approvato con DGR n. 865 del 27/10/2008, specificando nel paragrafo

“Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento” che solo l’ufficio responsabile del procedimento, a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

Pertanto, in tutti quei casi in cui il beneficiario, successivamente alla data di scadenza della domanda annua di conferma, ravvisi la necessità di modificare per le suddette motivazioni la domanda presentata, deve darne comunicazione in carta libera ad Artea.

7. Variazioni in corso di impegno

L’azienda titolare di un impegno pluriennale è tenuta a comunicare all’amministrazione competente qualsiasi variazione che interviene nel corso del periodo di impegno.

L’amministrazione, effettua gli adempimenti istruttori di propria competenza secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

7.1 Trasferimento impegno

Si ricorda in sintesi quanto stabilito in merito al cambio beneficiario al punto 6.1 dell’allegato A al decreto Artea180/05:

se il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente l’U.T.E. ad altro soggetto, quest’ultimo, nel rispetto dei requisiti che hanno determinato l’accesso al finanziamento della misura da parte del primo beneficiario, succede nell’impegno, beneficiando, per il restante periodo, del premio concesso al titolare della domanda di adesione iniziale .Se il trasferimento totale o parziale coinvolge più soggetti, tutti i soggetti dovranno dimostrare, nel rispetto dei requisiti che hanno determinato l’accesso al finanziamento della misura da parte del primo beneficiario.

(12)

Nel caso in cui il trasferimento totale o parziale coinvolga i soggetti appartenenti a una società beneficiaria, su richiesta degli interessati l'impegno è trasferito ai soggetti giuridici che scaturiscono dalla divisione, purché la divisione riguardi i medesimi componenti la società, le medesime superfici catastali a premio e siano rispettati i requisiti che hanno determinato l’accesso al finanziamento.

La mancata prosecuzione dell’impegno, comporta la restituzione, con le modalità allo scopo previste da ARTEA, da parte del beneficiario, degli aiuti già percepiti. Tale ultima circostanza non si applica nel caso in cui il beneficiario cedente cessi definitivamente l’attività agricola, e siano trascorsi almeno tre anni dall’inizio dell’impegno ( sei anni per l’azione 6.5.1).

Qualora il trasferimento impegno intervenga durante il periodo d'impegno e prima della presentazione della domanda di conferma 2009, il beneficiario cedente deve darne comunicazione al Centro Servizi e contestualmente ad ARTEA e all’Ente Delegato competente del PLSR.

Il Centro Servizi inserisce nel fascicolo elettronico il raccordo tra cedente e subentrante tramite il modulo “1024 - Attestato morte/cessazione” corredato della relativa documentazione in formato elettronico.

In particolare, la documentazione necessaria in caso di subentro per cessione o incorporazione con conseguente trasferimento dell’impegno sulle misure agro ambientali è la seguente:

1) atto attestante la vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione attestante la cessione dell’Azienda.

2) dichiarazione che a seguito del recesso, l’impegno sulle stesse superfici è assunto dal subentrante, indicando denominazione e CUAA di quest’ultimo.

Inoltre, qualora non sia già presente nel Sistema Informativo di ARTEA, il Centro Servizi deve creare la nuova posizione del subentrante con l’obbligo di indicarne le coordinate bancarie per l’erogazione del contributo.

(13)

Conseguentemente, ARTEA:

invalida nel fascicolo i documenti relativi all’impegno del cedente e attiva lo stesso documento per il beneficiario subentrante, il quale presenta istanza di rinnovo 2009 tramite DUA 10000. Il documento del subentrante nel fascicolo elettronico rimarrà in modalità provvisoria (NON CERTIFICATO) fino alla conclusione dell’iter istruttorio da parte dell’ENTE competente,

7.2 Recesso per causa di forza maggiore

Il beneficiario (o gli eventuali eredi in caso di decesso del beneficiario) qualora per cause di forza maggiore receda dall’impegno assunto con la domanda di adesione, deve darne comunicazione per iscritto allegando la documentazione necessaria ad ARTEA (via San Donato 42/1 FIRENZE) entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui è in grado di provvedervi, per permettere l’espletamento dei successivi esiti istruttori.

Fatte salve le circostanze particolari da valutare nei singoli casi di ARTEA, si considerano casi di forza maggiore:

decesso dell’agricoltore;

incapacità di lunga durata dell’agricoltore;

espropriazione, non prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno, di una parte rilevante e sostanziale dell’U.T.E.;

calamità naturale che colpisca in maniera rilevante e sostanziale la superficie agricola dell’U.T.E;

distruzione accidentale di una parte rilevante e sostanziale dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;

epizoozia che colpisca la totalità o una parte rilevante e sostanziale del patrimonio zootecnico.

In caso di decesso del titolare gli eredi comunicano al Centro Servizio la cessazione dell’azienda per decesso del titolare; il tenutario del fascicolo aziendale inserisce nel fascicolo elettronico il raccordo tra cessato e subentrante tramite il modulo “1024 - Attestato morte/cessazione” corredato della relativa documentazione in formato elettronico.

In particolare, la documentazione necessaria in caso di subentro per decesso è la seguente:

1) Copia del certificato di morte;

2) Atto di successione o scrittura notarile indicante la linea ereditaria o in alternativa dichiarazione di successione con l’indicazione della linea ereditaria unitamente al documento di identità in corso di validità dell’erede;

3) Nel caso di coeredi delega di tutti i coeredi al delegato alla riscossione, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti. In tal caso, l’erede delegato alla riscossione deve essere inserito per primo nel medesimo documento “1024”.

4) dichiarazione circa il subentro dell’impegno mis. 6 PSR 2000- 2006 o Az. F1 Reg. CEE

(14)

Inoltre, qualora non sia già presente nel Sistema Informativo di ARTEA, il CAA deve creare la nuova posizione del subentrante con l’obbligo di indicarne le coordinate bancarie per l’erogazione del contributo.

ARTEA attiverà il CUDOC di riferimento dell’impegno Agroambientale per il subentrante il quale, se non titolare di domanda di adesione alle misure agro ambientali, presenterà una domanda di rinnovo tramite DUA nei termini per la stessa stabiliti; se gli eredi sono già titolari di una domanda di adesione alla stessa azione delle misure agroambientali, comunicheranno la variazione intervenuta in modo che ARTEA possa aggiornare i dati del doc. 306 e/o 309.

8. Comunicazione al beneficiario della chiusura del procedimento

Artea nei casi in cui il premio annuo accertato non coincida con quanto richiesto con la domanda annua di Conferma 2009, ne dà comunicazione all’azienda tramite pubblicazione di apposito provvedimento sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo www.artea.toscana.it, in cui si evidenziano oltre agli elementi di identificazione del beneficiario e dell’istanza presentata (CUAA, Denominazione, n.istanza), gli scostamenti tra richiesto e accertato in sede di verifica di competenza e le relative motivazioni.

Nei casi in cui il premio annuo accertato coincida con quanto richiesto con la Domanda annua di Conferma 2009, il pagamento è da intendersi come conclusivo del procedimento.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLE PRESENTI DISPOSIZIONI SI RIMANDA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE VIGENTE

Riferimenti

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