• Non ci sono risultati.

Gentile Cliente, Nella serata del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge per il sostegno economico di famiglie, lavoratori e imprese connes

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Gentile Cliente, Nella serata del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge per il sostegno economico di famiglie, lavoratori e imprese connes"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Gentile Cliente,

Nella serata del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge per il sostegno economico di famiglie, lavoratori e imprese connesso all’emergenza COVID-19, cd “Decreto Cura Italia”.

Queste le principali novità già anticipate, con evidenza delle variazioni apportate nel testo definitivo:

TITOLO II – Misure a sostegno del lavoro

L’art.27 prevede una indennità una tantum di 600 € è prevista ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai titolari di co.co.co. attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza. L’indennità è anche riconosciuta (art.29) ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che tra gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto hanno perso il lavoro, agli operai agricoli (art.30) a tempo determinato (che hanno lavorato nel 2019 almeno 50 giornate), agli iscritti al fondo pensione dello spettacolo (con reddito inferiore a 50k€ e 30 contributi giornalieri nel 2019). Le indennità saranno erogate dall’INPS, con limiti di spesa stabiliti, e previa domanda da inoltrare all’INPS, di cui verranno rese note le modalità di presentazione.

TITOLO III – Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

L’art.49 prevede la possibilità di ottenere a titolo gratuito la garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI, per operazioni fino a 5 milioni di euro. Sono ammissibili alla garanzia anche operazioni di rinegoziazione purché l’operazione preveda l’erogazione di nuova finanza pari ad almeno il 10% del debito residuo da rinegoziare. Per le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo e oggetto di moratoria in conseguenza dalla diffusione del COVID-19, la durata della garanzia è estesa in conseguenza. Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”.

L’art.54 prevede l’ammissione al Fondo solidarietà mutui “prima casa” anche alle partite iva (lavoratori autonomi e ai liberi professionisti) che autocertifichino un calo del proprio fatturato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (il calo deve essere di oltre il 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019). La misura sarà in vigore per nove mesi, e per l’accesso al Fondo non è richiesta la certificazione ISEE.

L’art.56 riguarda la sospensione dei rimborsi di finanziamenti e leasing. La misura consiste in una moratoria straordinaria a cui possono beneficiare, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane (imprese che occupano meno di 250 persone, con fatturato annuo inferiore a 50 milioni o il cui totale bilancio non superi 43 milioni) che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

(2)

i) le linee di credito accordate “sino a revoca” e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;

ii) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino al 30 settembre stesso, alle medesime condizioni;

iii) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore.

La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell’epidemia. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia (comma 3). Il comma 4 stabilisce inoltre che la disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del presente decreto non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato” ai sensi della disciplina rilevante.

TITOLO IV – Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

L’art.60 proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche (inclusi contributi previdenziali e assistenziali) in scadenza il 16 marzo 2020

L’art.61 prevede:

(i) la sospensione fino al 30 aprile dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;

(ii) La sospensione dei termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020;

per le seguenti categorie:

a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di

(3)

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, possono sospendere, fino al 31 maggio 2020, il versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

(4)

L’art.62 tratta la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi. Dall’8 marzo al 31 maggio sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e diversi dalle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (quindi ad esempio la dichiarazione annuale iva). Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020. Sono esclusi dal rinvio i termini per le comunicazioni dei dati relativi al 730 precompilato come quelli degli oneri detraibili in scadenza il 31 marzo.

Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 2 milioni nel 2019, sono sospesi i versamenti scadenti dall’8 marzo al 31 marzo relativi:

i) alle ritenute alla fonte e addizionali operate come sostituti d’imposta;

ii) all’IVA annuale e mensile;

iii) ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Tali versamenti andranno effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020.

Per i titolari di partita iva con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L’art.63 prevede un premio ai lavoratori dipendenti, con reddito complessivo di importo non superiore a 40.000€, pari ad € 100 da rapportare ai giorni di lavoro svolti nella propria sede nel mese di marzo.

L’art. 64, ai fini di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, riconosce un credito d’imposta per l’anno 2020 pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 20.000. Si rimanda ad un decreto applicativo da adottare entro 60 giorni per le modalità di fruizione, nel rispetto dei limiti di spesa.

L’art.65 prevede un credito di imposta per botteghe e negozi. Ai conduttori di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, esercenti attività d’impresa, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. Il credito di imposta è utilizzabile solo in compensazione e non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali nel DPCM dell’11 marzo 2020, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

L’art.66 prevede che per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non

(5)

di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, le predette erogazioni sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

L’art.67 prevede che dall’8 marzo al 31 maggio sono sospesi i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. In particolare prevede la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini entro i quali l’Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, alle istanze di interpello presentate. Qualora istanze di interpello siano presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta, così come il termine per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Sono, altresì, sospese le attività consistenti nelle risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati.

L’art.68 tratta la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione. Si prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. La disposizione si applica anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed ai nuovi atti esecutivi emessi dagli enti locali. Il comma 3, infine, contempla il differimento al 31 maggio del termine di versamento del 28 febbraio e del 31 maggio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter».

TITOLO V – Ulteriori disposizioni

L’art.72 prevede, per le imprese che saranno colpite da penali applicate da committenti esteri per ritardi o mancate consegne, una “compensazione finanziaria” pari a quanto eventualmente corrisposto.

OMESSO NEL TESTO DEFINITIVO

L’art.104 prevede che per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell’emergenza, la validità è prorogata fino al 31 agosto (tranne che per l’espatrio).

L’art. 106 prevede, per le società di capitali, in merito all’approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, l’art.100 prevede, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364 e 2478-bis c.c., che le assemblee ordinarie di approvazione del bilancio deve essere convocata entro il maggior termine di 180 giorni (28 giugno 2020). Nell’avviso di convocazione, inoltre, si potrà prevedere (anche in deroga alle previsioni

(6)

statutarie) l’espressione di voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione senza necessità di presenza nel medesimo luogo del presidente e del segretario.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI DIFFERIMENTI DI VERSAMENTO PREVISTI DAL DECRETO

OLTRE AL RINVIO GENERICO PREVISTO DALL’ART.57 PER TUTTI I VERSAMENTI DAL 16/03/2020 AL 20/03/2020

Contribuente Ritenute su reddito di lavoro dipendente

e assimilati

Contributi previdenziali e

assistenziali

Imposta sul valore aggiunto

Recupero del versamento

Bar, ristoranti, e altre categorie indicate dall’art.

58 *

Versamenti sospesi fino al 30/04

Versamenti sospesi fino al 30/04

Versamenti sospesi fino al 31/03

Unica soluzione entro il 31/05, o 5 rate mensili di pari importo dal 31/05

Associazioni e società Sportive professionistiche e dilettantistiche

Versamenti sospesi fino al 31/05

Versamenti sospesi fino al 31/05

Versamenti sospesi fino al 31/03

Unica soluzione entro il 30/06 (31/05 per iva), o

5 rate mensili di pari importo dal 30/06

(31/05 per iva)

Esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi < 2 mil€ nel 2019

Versamenti sospesi fino al 31/03

Versamenti sospesi fino al 31/03

Versamenti sospesi fino al 31/03

Unica soluzione entro il 31/05, o 5 rate mensili di pari importo dal 31/05

* soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi, ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati, attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali, asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici, stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali, servizi di trasporto di merci e di passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Riferimenti

Documenti correlati

È importante inoltre sviluppare e promuovere modalità di coinvolgimento diretto degli studenti, italiani e di background migratorio, attraverso esperienze

In tal senso depone, fra l’altro, la giurisprudenza costituzionale, la quale ha evidenziato come la spesa per il personale, “per la sua importanza strategica ai fini

delle gravissime criticità derivanti dall'attuale emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione, su scala nazionale, del virus COVID 19, oltre che a

per l’adozione di misure urgenti a sostegno delle attività commerciali a seguito dei danni economici causati dall’emergenza epidemiologica Covid-19 –Riduzione IMU anno 2020 per

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri,

2 (udienze relative a procedimenti in cui siano state applicate misure cautelari o di sicurezza) non opera distinzioni tra le misure cautelari personali e quelle reali

1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19