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COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

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(1)

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO Presidente

(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(MI) VELLUZZI Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) LUCCHINI GUASTALLA

Nella seduta del 25/07/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata

- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Le doglianze del ricorrente si fondano: i) sul “blocco” operato dalla banca convenuta al conto corrente cointestato con la sorella e la defunta madre; ii) sulla mancata liquidazione di polizza vita sottoscritta dalla de cuius e collocata dall’odierna parte resistente; iii) sul mancato trasferimento di fondi di titolarità esclusiva del ricorrente medesimo.

Più precisamente, il ricorrente, titolare in via esclusiva di un conto corrente e cointestatario, unitamente alla defunta madre ed alla sorella, di altro conto corrente con collegato deposito titoli presso l’odierna parte convenuta, con fax del 12.06.2012 lamentava il “blocco” del conto cointestato e chiedeva come reperire sul sito della banca

“la documentazione per il trasferimento dei titoli, che dovranno essere trasferiti in parte in

… in parte altrove”.

Con fax del successivo 13.06.2012, allegava “due disposizioni di trasferimento ... in uscita”

e domandava “la certificazione delle minusvalenze realizzate”.

Con ulteriore nota del 06.07.2012 rappresentava che la defunta madre aveva sottoscritto una polizza vita i cui beneficiari, secondo quanto gli risultava, erano lo stesso ricorrente e la sorella, ma che non aveva “ricevuto notizie … relativamente al pagamento di tale polizza, il che contrasta[va] palesemente con l’inutile (e … controproducente) sollecitudine con cui [la banca] ave[va] bloccato il conto”. Chiedeva pertanto all’intermediario di

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provvedere alla liquidazione della polizza a favore dei beneficiari in ragione del 50%

ciascuno, ricordando che “da tempo [era] venut[a] in possesso del certificato di morte”.

Lamentava infine che non erano ancora stati trasferiti i fondi “come da disposizione oggetto di un precedente fax”, domandando “i fogli informativi relativi ai tempi … previsti per il trasferimento titoli”.

Con il proprio ricorso all’ABF, il ricorrente ha premesso che le sue doglianze riguardano: i) un conto corrente cointestato allo stesso ricorrente, alla sorella ed alla defunta madre, “di utilizzo standard con allegato un dossier titoli”; ii) un conto corrente proprio,

“esclusivamente utilizzato a scopo investimenti”.

Ha quindi esposto quanto segue:

- il conto corrente cointestato è caduto in successione a seguito del decesso della madre nel marzo 2012, “fermo restando che si richiede[va] di mantenere l’accessibilità per i pagamenti correnti … e la possibilità di operare sul conto titoli per apportare le variazioni alla struttura degli investimenti ivi riportati”;

- la banca ha invece bloccato il conto, costringendolo a provvedere ai pagamenti con utilizzo del suo conto personale e, nonostante il ricorrente medesimo e la sorella, oltre ad essere eredi della defunta, avessero “diritto già all’accesso dei due terzi”

del predetto conto;

- il ricorrente ha pertanto sporto reclamo con fax del 07.06.2012 e 12.06.2012 senza ricevere risposta;

- con successivo fax del 13.06.2012 ha inviato “la disposizione di trasferimento di alcuni fondi dal [… suo] conto … su altri [… suoi] conti”, reiterando la richiesta circa un mese dopo con contestuale istanza di avere copia delle condizioni contrattuali che regolano il trasferimento dei titoli;

- “[n]el frattempo” ha chiesto altresì alla banca la liquidazione della polizza vita sottoscritta dalla madre, rappresentando che i beneficiari erano il ricorrente medesimo e la sorella, venendo a sapere “[p]er vie traverse” che “anche per la polizza la banca v[oleva] l’atto notarile di successione”, documentazione successivamente richiestagli con e-mail del 06.09.2012.

Il ricorrente ha poi rappresentato le sue perplessità in merito alla richiesta dell’intermediario di copia dell’“atto di successione” ai fini della liquidazione della polizza, affermando che nella documentazione sottoscritta non si fa menzione di ciò.

Il ricorrente ha quindi chiesto all’ABF che la banca convenuta:

Nelle proprie controdeduzioni, trasmesse con PEC del Conciliatore Bancario Finanziario del 27.12.2012, l’intermediario ha sollevato in via preliminare le eccezioni di: i) irricevibilità del ricorso per mancanza del preventivo reclamo in relazione a parte delle doglianze; ii) di incompetenza per materia dell’ABF con riferimento alle residue domande avanzate dal ricorrente.

Più precisamente, l’intermediario ha formulato le proprie difese distinguendo le doglianze rappresentate dal cliente.

Così, con riferimento al rapporto di conto corrente cointestato con la defunta, ha eccepito in via preliminare l’“irricevibilità/non procedibilità del ricorso” a causa dell’asserito mancato espletamento della fase del reclamo, precisando che:

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- le comunicazioni del 07.06.2012 e 12.06.2012 sono state indirizzate all’ufficio successioni della banca medesima in risposta a nota di tale ufficio del 28.05.2012 contenente le istruzioni per l’espletamento delle pratiche successorie;

- “l’unica lettera di reclamo di data 06/07/2012 … risultava avere ad oggetto doglianze esclusivamente afferenti il completamento della attività di liquidazione della polizza vita intestata alla de cuius e la pratica di trasferimento Fondi e Sicav”;

- a tale reclamo la banca stessa ha dato riscontro con raccomandata del 05.10.2012, tornata al mittente per compiuta giacenza.

Nel merito della questione, ha affermato la correttezza del proprio operato poiché:

- la “Normativa Contrattuale sottoscritta dalla clientela, ravvisando l’ipotesi di risoluzione del conto corrente in caso di morte di uno dei cointestatari, preved[e]

l’apposizione di blocchi operativi ai rapporti caduti in successione, ferma restando la possibilità dei cointestatari in vita di richiedere in qualsiasi momento la restituzione degli importi non caduti in successione”;

- ha provveduto ad inviare specifica informativa ai cointestatari superstiti;

- gli eredi non hanno provveduto ad esibire la “documentazione necessaria alla volturazione delle quote cadute in successione”.

Con riguardo alle doglianze relative alla polizza vita, la banca ha sollevato in via preliminare l’eccezione di incompetenza per materia dell’ABF, nonché l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto:

- l’oggetto della questione riguarda prestazioni legate a servizi di investimento;

- la banca medesima “in relazione al prodotto de quo rivest[e] la qualità di mero collocatore, intercorrendo il rapporto contrattuale direttamente con la Compagnia Assicurativa, ruolo già evidenziato” nella raccomandata di riscontro al reclamo.

Nel merito, ha comunque osservato che alla raccomandata suddetta aveva unito la comunicazione della società assicurativa contenente le istruzioni per l’espletamento delle pratiche successorie e che la predetta società, segnalando la mancata ricezione di tale documentazione, ha evidenziato “come i beneficiari in caso morte indicati dall’assicurata siano gli eredi legittimi” ed ha precisato “come sia ravvisabile in capo agli stessi, l’obbligo di dimostrare il fondamento del loro diritto, onde procedere alla liquidazione della polizza”.

Per quanto concerne le doglianze sul “registrato ritardo” del trasferimento di fondi, l’intermediario ha eccepito in via preliminare l’incompetenza per materia dell’ABF, trattandosi di “prestazioni legate a servizi di investimento”. Ha altresì eccepito la propria carenza di legittimazione passiva poiché la banca medesima “incarica [quale soggetto collocatore] dell’istruzione della pratica le singole Banche Depositarie … deputate all’esecuzione ed all’avvaloramento dell’operazione di trasferimento”. L’intermediario ha comunque evidenziato, nel merito, che risulta trasferita “la quasi totalità dei comparti richiesti ed oggetto di reclamo”.

Parte resistente ha infine rilevato:

- l’inaccoglibilità del ricorso quanto alla “richiesta di pronuncia sanzionatoria … per il mancato trasferimento dei Fondi e per l’asserita mancata consegna dei documenti informativi richiesti, esulando dai compiti dell’adito Organismo”;

- l’assenza di supporti probatori per la domanda risarcitoria.

La convenuta ha, dunque, chiesto all’ABF di “respingere il ricorso”.

Le parti hanno presentato numerose memorie successivamente alle controdeduzioni: in particolare, il ricorrente ha trasmesso 7 repliche, mentre la banca ha inviato 3 controrepliche.

Nelle repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha evidenziato:

- di aver inoltrato i reclami al corrispondente numero di fax indicato sul sito dell’intermediario;

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- di aver indicato un indirizzo e-mail per la risposta ai suoi reclami mai utilizzato dalla banca;

- che la polizza vita non entra nell’asse ereditario;

- che i fondi oggetto della disposizione di trasferimento erano tre, di cui 2 trasferiti alla data del 16.01.2013 ed il terzo trasferito “un paio di giorni dopo” la sua e-mail di replica del 21.02.2013;

- che alla data del 16.06.2013 la polizza vita non era stata ancora liquidata

“nonostante abbiano tutti i documenti di successione in mano e la stessa non vada in successione”.

In sede di controreplica l’intermediario ha richiamato e ribadito il contenuto delle controdeduzioni precisando che: i) “l’operazione di trasferimento del citato Fondo è stata completata dalla Banca Corrispondente in data 19/02/2013”; ii) la compagnia assicurativa ha comunicato la mancata ricezione della “documentazione residua necessaria al completamento della pratica successoria ed alla conseguente liquidazione della prestazione assicurativa”.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Oggetto di controversia sono due rapporti di conto corrente, di cui uno cointestato con la sorella e la defunta madre del ricorrente e l’altro di titolarità esclusiva del ricorrente. Per dichiarazione dello stesso istante, al conto cointestato è “allegato un dossier titoli” ed infatti il ricorso verte, tra l’altro, sulla mancata liquidazione di una “polizza vita mascherata da deposito vincolato” sottoscritta dalla de cuius e collocata dall’odierna parte resistente.

Anche al conto personale è presumibilmente collegato un deposito titoli, posto che il ricorrente afferma che “è esclusivamente utilizzato a scopo investimenti” e che le sue doglianze riguardano anche il mancato trasferimento di fondi dal predetto conto.

Non è stata versata agli atti la documentazione contrattuale di alcuno dei rapporti sopra indicati.

Sull’eccezione preliminare del mancato espletamento della fase del reclamo con riguardo alle doglianze relative al rapporto di conto corrente cointestato, la stessa banca dichiara che i fax del cliente sono stati indirizzati ad un proprio ufficio, competente in materia successoria. Sul sito dell’intermediario, inoltre, figura il numero di fax indicato dal ricorrente sulle note del 12 e 13 giugno 2012. La relativa eccezione non coglie, dunque, nel segno.

Quanto al blocco del conto corrente cointestato, non è noto se il conto preveda poteri di firma disgiunta ovvero congiunta dei cointestatari in mancanza, come detto, delle condizioni contrattuali.

Per quanto concerne la polizza vita, l’intermediario eccepisce: i) l’incompetenza per materia dell’ABF trattandosi di prodotto assicurativo; ii) la propria carenza di legittimazione passiva, avendo il ruolo di mero collocatore della polizza in oggetto. L’eccezione risulta fondata, apparendo l’intermediario resistente mero collocatore del prodotto in questione.

Ciò chiarito e venendo all’esame del merito della vertenza, la prima questione che questo Collegio ritiene opportuno affrontare in via preliminare per la soluzione della presente vertenza attiene alla qualificazione “a firma congiunta” ovvero “a firma disgiunta” del rapporto di conto corrente cointestato in essere tra le parti.

Invero, il punto appare di rilievo in quanto, non essendo stata prodotta copia del contratto, in un conto cointestato la firma congiunta deve presumersi, salvo vi siano rigorosi requisiti

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formali che inducano a concludere in senso contrario (cfr., in tal senso, Cass. 5/7/2000, n.

8961).

L’operato dell’intermediario appare, quindi, corretto, posto che, alla morte di uno dei cointestatari, la soluzione da adottare è quella di subordinare l’operatività dei rapporti in essere al fatto che vengano impartiti congiuntamente ordini da parte del cointestatario superstite e degli eredi di quello che sia deceduto (gravando, altresì, su questi ultimi l’onere di produrre la documentazione che attesti tale loro qualità e quella che prevede la normativa in materia ai fini dello “svincolo” delle somme depositate sul conto corrente e degli strumenti finanziari presenti nel deposito titoli).

Con riferimento alla diversa richiesta di trasferimento di fondi, dalle memorie successive alle controdeduzioni si desume che tale richiesta riguardava tre fondi ed ha avuto completa esecuzione nel febbraio 2013. Relativamente a tale doglianza può dirsi, dunque venuto meno l’interesse ad agire del ricorrente. Residuano, a questo proposito, le doglianze afferenti al ritardo nell’esecuzione della disposizione, nonché alla mancata consegna delle condizioni contrattuali concernenti i tempi di esecuzione degli ordini di trasferimento dei titoli in relazione alle quali il ricorrente chiede che la banca “sia sanzionata”. Anche a questo riguardo parte resistente eccepisce sia l’incompetenza per materia dell’ABF, vertendosi su servizi di investimento, sia la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di titoli depositati presso intermediari terzi; l’eccezione – ancora una volta – non coglie nel segno, avendo più volte l’ABF affermato la propria competenza in casi analoghi, ma, non rientrando tra i poteri di questo Collegio quello di irrogare sanzioni di sorta agli intermediari, la relativa istanza del ricorrente non può che essere disattesa.

Infine, il ricorrente conclude le sue istanze con una richiesta di risarcimento dei danni quantificati in € 5.000,00 “per il tempo che [… la banca gli] sta facendo perdere”.

Nondimeno, non risulta alcuna documentazione a comprova degli asseriti danni; ne consegue che anche quest’ultima istanza non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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