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Decreto "antifrode", aggiornata la Comunicazione di cessione/sconto

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2 DICEMBRE 2021 | N. 58 Ecobonus 110

Decreto "antifrode", aggiornata la Comunicazione di cessione/sconto

di Cristina Santoni - Centro studi fiscali Seac

Il D.L. 11 novembre 2021, n. 157, ha introdotto importanti novità in materia di cessione del credito e sconto in fattura, tra le quali l'estensione del visto di conformità, apposto da un professionista abilitato, anche nel caso di cessione/sconto dei bonus edilizi "ordinari", analogamente a quanto già previsto in ambito superbonus 110%.

Al fine di recepire tali modifiche, l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 12 novembre 2021, ha tempestivamente modificato il modello per la comunicazione dell'opzione di cessione/sconto e le relative istruzioni.

Le novità introdotte dal D.L. n. 157/2021 hanno reso necessario l'adattamento del modello di comunicazione per la cessione del credito/sconto in fattura dei bonus edilizi. In particolare con Provvedimento 12 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato:

 il nuovo modello di comunicazione delle opzioni per la cessione del credito e sconto in fattura;

 le relative istruzioni per la compilazione;

 le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello,

e apportato modifiche al Provvedimento 8 agosto 2020, con il quale era stato approvato originariamente il modello di comunicazione.

L'introduzione nell'art. 121, D.L. n. 34/2020 del nuovo comma 1-ter, che dal 12 novembre 2021 estende l'obbligo di apposizione del visto di conformità anche ai fini della cessione/sconto dei bonus edilizi "ordinari" (diversi dal superbonus 110%) ha reso necessario l'adeguamento del modello di comunicazione per l'opzione e delle relative procedure operative per l'invio.

Ad oggi, in linea generale, l'invio della comunicazione per la cessione del credito o sconto in fattura per gli interventi edilizi "ordinari" è demandato quasi esclusivamente ai CAF o professionisti abilitati tenuti a vistare i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti necessari. Anche in questi casi, quindi, opera il vincolo che era già previsto per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus 110%.

A seguito della pubblicazione delle FAQ del 22 novembre 2021, la procedura di trasmissione delle opzioni di cessione/sconto è stata ulteriormente adeguata al fine di recepire i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito all'obbligo di apposizione del visto di conformità sulle cessioni dei bonus edilizi "ordinari" esercitate prima

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Con la Circolare 29 novembre 2021, n. 16, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti applicativi sulle disposizioni introdotte dal D.L. n. 157/2021. Le precisazioni fornite dall'Agenzia riguardano l'estensione del visto di conformità, taluni aspetti peculiari relativi alle attestazione di congruità delle spese (ad esempio modelli da utilizzare e prezzari da considerare) e i controlli preventivi.

Approvazione nuovo modello di comunicazione cessione/sconto

Il modello da inviare per comunicare all'Agenzia l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, in relazione alle spese per interventi di:

 recupero del patrimonio edilizio, di cui alle lettere a) e b), comma 1, art. 16-bis, TUIR;

 recupero o restauro della facciata degli edifici;

 riqualificazione energetica;

 adozione di misure antisismiche e di riduzione del rischio sismico;

 installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

 superbonus 110%,

era stato originariamente approvato con Provvedimento 8 agosto 2020, in attuazione dell'art. 119 e 121, D.L. n.

34/2020, e successivamente modificato per recepire le novità normative intervenute.

Il Provvedimento 12 novembre 2021 apporta ulteriori modifiche al modello e alle relative istruzioni di compilazione, prevedendo, in particolare, l'obbligatorietà di compilare sempre (a prescindere dalla tipologia di intervento per le cui spese si intende optare per la cessione/sconto) la sezione dedicata al visto di conformità.

Il modello è subito utilizzabile in quanto le disposizioni introdotte dal D.L. n. 157/2021 sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del testo in G.U., vale a dire a partire dal 12 novembre scorso.

Adeguamento del canale di comunicazione

Al fine di permettere l'adeguamento del canale di trasmissione della comunicazione, alle nuove disposizioni normative, il 12 novembre scorso (giorno di entrata in vigore del D.L. n. 157/2021) è stata sospesa l'apposita procedura di trasmissione delle comunicazioni di opzione relative alle detrazioni per lavori edilizi.

La sospensione non ha riguardato unicamente la trasmissione delle nuove comunicazioni, bensì ha coinvolto anche le operazioni di consultazione degli esiti e di annullamento delle comunicazioni già inviate (si ricorda che è possibile annullare una comunicazione entro il quinto giorno del mese successivo all'invio).

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Con comunicato stampa del 15 novembre, l'Agenzia ha successivamente informato della riapertura del canale di trasmissione, su cui, tuttavia, era apparso un blocco con riferimento alle nuove comunicazioni.

Un privato, infatti, che avesse provato a compilare una comunicazione di cessione/sconto, veniva bloccato alla prima schermata della piattaforma, in cui appariva il messaggio: "l'utenza di lavoro non è abilitata ad apporre il visto di conformità".

Invio comunicazioni per cessioni/sconti esercitati fino all'11 novembre 2021

Con l'aggiornamento delle FAQ di data 22 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione previsto dal D.L. n. 157/2021 ai fini dell'opzione per sconto in fattura o cessione del credito, si applica, in linea di principio, alle comunicazioni trasmesse dal 12 novembre 2021. Tuttavia, si deve ritenere meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano:

 ricevuto le fatture da parte di un fornitore;

 assolto i relativi pagamenti a loro carico e

 esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione in fattura,

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anteriormente a tale data e che non abbiano ancora provveduto all'invio della comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate. In pratica, in tali ipotesi non sussiste il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità delle spese.

Per superare quindi il blocco che era presente nella procedura e recepire tale ultimo chiarimento, l'Agenzia ha ulteriormente adeguato il canale di trasmissione delle comunicazioni inerenti spese già perfezionate come sopra riportato.

In data 25 novembre 2021, è stato quindi aggiornato il canale telematico ed è stato in parte rimosso il blocco.

L'aggiornamento ha interessato sia il software di compilazione che quello di controllo.

Un contribuente è quindi ora libero di poter inserire una nuova comunicazione, con l'avvertenza, tuttavia, che le comunicazioni delle opzioni relative al superbonus e agli altri interventi la cui cessione o sconto sia avvenuta a partire dal 12 novembre 2021, possono essere inviate esclusivamente dai soggetti abilitati ad apporre in visto di conformità.

Il canale di trasmissione prevede ora un messaggio bloccante in base alla data di cessione/sconto compilata nel quadro D, dedicato all'indicazione dei dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto.

Nel rigo corrispondente ai singoli cessionari/fornitori deve infatti essere indicata la data di cessione/sconto.

Se la data indicata risulta successiva all'11 novembre 2021 (vale a dire inserendo la data 12/11/2021 o successive), il sistema impedisce l'invio della comunicazione ed indica l'obbligo di rivolgersi ad un soggetto abilitato per l'apposizione del visto di conformità.

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In ragione di quanto illustrato sopra, la data da indicare deve corrispondere a quella in cui è stata esercitata l'opzione per la cessione o sconto, vale a dire, la data di stipula dell'accordo di cessione o la data della fattura su cui è presente l'annotazione dello sconto.

Si ritiene tuttavia necessario considerare sia la data di esercizio dell'opzione (stipula accordo/annotazione in fattura), sia quella del pagamento ed indicare quest'ultima, se successiva rispetto a quella dell'opzione, nel quadro D della comunicazione.

Al fine della non applicazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità (e trasmissione della comunicazione da parte del soggetto intermediario) è infatti necessario che le condizioni sopra riportate (emissione della fattura, relativo pagamento e esercizio dell'opzione) sussistano contemporaneamente.

Ciò significa, ad esempio, che se un contribuente:

 ha ricevuto una fattura datata 5 novembre 2021, su cui è annotata l'applicazione dello sconto, ma

 ha effettuato il pagamento il 12 novembre 2021 (quindi in data successiva a quella di entrata in vigore del D.L. n. 157/2021),

sarà obbligato a rivolgersi ad un soggetto abilitato per l'apposizione del visto di conformità e solo il medesimo intermediario potrà trasmettere la relativa comunicazione di opzione.

Apposizione del visto di conformità

Nel frontespizio del modello è presente la sezione 4, dedicata alla certificazione del visto di conformità: tale sezione va compilata dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. n. 241/1997 indicando:

 il codice fiscale del responsabile del CAF;

 il codice fiscale dello stesso CAF, oppure

 il codice fiscale del professionista.

Prima delle novità introdotte dal D.L. n. 157/2021, detta sezione andava compilata esclusivamente in presenza di comunicazioni attinenti crediti superbonus 110%; non era invece prevista la compilazione per le comunicazioni inerenti altre tipologie di crediti derivanti da detrazioni edilizie.

Al contrario, con l'estensione del visto di conformità per tutti gli interventi previsti dal citato comma 2, art. 121, D.L. n.

34/2020, le istruzioni prevedono ora l'obbligatorietà di compilare sempre la sezione "Visto di conformità": il modello è stato allineato con l'eliminazione della dicitura "DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI SUPERBONUS".

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Come sopra accennato, l'Agenzia delle Entrate, nelle proprie FAQ del 22 novembre 2021, ha chiarito che la nuova disciplina, introdotta dal citato comma 1- ter, art. 121, D.L. n. 34/2020, non riguarda le comunicazioni inviate entro l'11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali è stata rilasciata regolare ricevuta di accoglimento.

L'Agenzia ha inoltre precisato che i relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l'11 novembre 2021.

Corrispondenza tra soggetto che appone il visto e che trasmette la comunicazione di cessione/sconto

Prima delle modifiche apportare dal Provvedimento 12 novembre 2021, il contribuente poteva inviare direttamente, o avvalendosi di un intermediario, la comunicazione di cessione/sconto per interventi edilizi effettuati sulle singole unità immobiliari, diversi da quelli che danno il diritto al superbonus.

Il Provvedimento 8 agosto 2020 recitava infatti che:

"4.2. La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate".

In caso di maxidetrazione, al contrario, il contribuente è sempre stato tenuto a rivolgersi ad un soggetto intermediario (CAF/professionista abilitato) che rilascia un visto di conformità (con l'eccezione di interventi eseguiti su parti comuni condominiali, in cui l'amministratore può inviare autonomamente la comunicazione dopo aver ottenuto il visto da un soggetto abilitato).

A seguito della disciplina introdotta dal comma 1-ter, art. 121, D.L. n. 34/2021, è ora previsto che la comunicazione di

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 sulle parti comuni degli edifici, venga inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall'amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario.

L'amministratore che proceda alla trasmissione della comunicazione rimane tuttavia obbligato a rivolgersi ad un soggetto abilitato al fine di ottenere il visto di conformità sulla documentazione relativa all'intervento.

Come chiarito dal Provvedimento 12 novembre 2021, per interventi effettuati su un condominio minimo, in cui non vi è l'obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato.

Il punto 4.8 del Provvedimento 8 agosto 2020 (confermato anche a seguito delle modifiche introdotte dal Provvedimento 12 novembre 2021) prevede infatti che in caso di condominio minimo i dati relativi alle cessioni/sconti siano comunicati al condomino incaricato di inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. In tali casi, è comunque previsto che un soggetto abilitato (CAF/professionista) verifichi e validi i dati relativi alle asseverazioni e attestazioni (previste dalla disciplina della maxidetrazione) e apponga il visto di conformità (relativamente a tutte le tipologie di detrazioni).

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

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Asseverazione di congruità dei costi

Ai fini dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per spese agevolabili ai fini della maxi detrazione, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le altre detrazioni edilizie, il contribuente deve acquisire, oltre al visto di conformità, anche l'asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, nella quale, oltre al rispetto dei requisiti tecnici previsti, il tecnico assevera anche la congruità delle spese sostenute.

Le istruzioni al modello di comunicazione dispongono che nel caso in cui sia stata barrata la casella "Superbonus"

(oppure la casella "Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus") per gli interventi trainati identificati nel modello con il codice:

 19: intervento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;

 20: intervento per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;

 28: eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021),

la compilazione della sezione "ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA" è facoltativa (se l'intervento trainante è di tipo "Sismabonus").

In questo caso, il Provvedimento 12 novembre 2021 specifica che resta in ogni caso confermata la necessità del visto di conformità.

Al contrario, non è prevista la compilazione delle sezioni dedicate alle asseverazioni con riguardo all'asseverazione contenente la certificazione della congruità dei costi prevista dal nuovo comma 1-ter, art. 121, D.L. n. 34/2020.

La presenza di tale adempimento, necessario al fine della valida trasmissione della comunicazione, deve essere tuttavia verificata dal soggetto che appone il visto di conformità.

La sezione 5 del frontespizio dedicata all'"Asseverazione efficienza energetica" e

"Asseverazione rischio sismico" devono essere quindi compilate, solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus, dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità.

assoced SEAC SPA © 2021 07/12/2021

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