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Il giurista : giornale di giurisprudenza amministrativa, civile, commerciale e penale. A.2 (1884)

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(2) 0E#7»0 S i StSVtZJO 01 ATENEO r ; b ib l io t e c h e ? -* ao cuo m o. N. IN G R E S S O.

(3) GIORNALE 1)1 GIURISPRUDENZA. d i r e t t o dai sig n o r i. Avv.. C a v . A n d r ea de L eo e. F. A.. A cconcia. editore - proprietario. CAV. i\AEEABLLO MIGDIAGGIO. ANNO II. —1884. SALERNO. SALERNO PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO MIGLIACCIO. 1884..

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(5) A. nno. S a le r n o ,. II.. 15 G e n n a i o 1884. N u m . 1.. IL G URISTA GIORNALE DI GIURISPRUDENZA. AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE Esc© due volt© al m ese. PROGRAMMA Il G I U R I S T A e n t r a nel s ec o n d o a n n o di vita. I suo i r ed at to r i non h a n n o al ­ c u n a p r e t e n s i o n e , nè c r e d o n o di i n s e g n a r e o di a n n u n z i a r e concetti nuovi. Lo ro scopo è di offrire, con sole lire 5 a ll'a n n o , a tutte le classi intelligenti e is tr ui te della società, e p r i n c i p a l m e n t e agli avvocati , m a g i s t r a t i , s eg ret a rii c o m u n a l i e pubbli ci a m m i n i s t r a t o r i , tu tt e le m a s s i m e , s p e s s o c o r r e d a t e da note esplicative o c r i t i c h e , p r o c l a m a t e dai collegi giudiziari]’, a m m in i s t ra ti v i e flnanziarii s ul le più i m p o r t a n t i q u is ti o n i che si d ib a tt o n o in Italia in matteria civile, p en al e, co m m e r c i a le , a m m i n i s t r a t i v a e finanz iar ia , m a s s i m e ric a­ vat e m g r a n parte dai pr in ci p al i g io r n al i giuridici italiani, i qu al i v en g o n o citati p e r co ­ m o d o di colobo che avess ero b i s o g n o di c o n s u l t a r e le s en te n z e p e r intero. Il G I U n i S T A inoltre p u b b l i c h e r à le leggi, i decre ti e i r e g o la m e n t i, attinenti a tali m a t e r i e , che si p r o m u l g h e r a n n o d u r a n t e l’a n n o ; c o n t e r r à r i s p o s t e ai varii dubbii, ch e v e r r a n n o proposti , ne l l’ in t e r n o della c o p e r t i n a ; note bi b li og ra fic h e dei libri che s a ­ r a n n o inv iati alla Direzione; e qu as i in ogni n u m e r o v e r r à p ub b li ca to un arti colo di gi u ­ r i s p r u d e n z a critica o del tutto dottrinale, che si v e r s e r à p r i n c i p a l m e n t e su llo e s a m e delle p a r ti i m p o r t a n t i del pr oge tt o del n u o vo codice penale. N o n a g g i u n g i a m o nò p o m p o s e p r o m e s s e nè p a r o l e s o n o r e p e r ac c r ed it a r le . Il p a s s a t o ci è a r r a p e r P a v v e n i r e , e n e l l’ a n n o già volto offrimm o ai n o s tr i lettori d u e n u m e r i in p i ù di qu el li stabiliti coll’ a b b o n a m e n t o . Il O I X J J F t l S T A . , col su o m o d e s t o p r o g r a m m a , fu co m p at it o con p a r o l e benev ol i d a p a r e c c h i g e n e r o s i cultori del diritto. — In q u e s to a n n o n o n b r a m i a m o di p i ù e p r o s e ­ g u i r e m o 1’ op<era. Con un n u m e r o di s u p p l e m e n t o p u b b l i c h e r e m o l' in dic e analitico-alfabetico delle m a ­ terie p u b b l i c a t e nel p a s s a t o anno.. DELIBERAZIONI D’URGENZA PRESE. DALLA. G IU N TA. M U N IC IPA L E. (Continuai, v. il n. 26 del 1883). III. Quando dovrà essere comunicata al consiglio la deli­ berazione d ’urgenza. L ’a rt. 94 vuole che le deliberazioni prese d’urgen ­ za d a lla g iun ta siano comunicate al consiglio nella p rim a sua adunanza, senza indicare se ordinaria o straordinaria. Il consiglio di stato (1) nemmeno chiarì il dubbio quando disse che per prim a adunanza s’intende quella che segue immediatamente le deliberazioni stesse. (1) Par. 27 marzo 1878, Rio. Amm., XXIX; 440.. È risaputo che il consiglio comunale non può trattare in adunanza strao rd ina ria se non gli affari pei quali fu convocato (art. 78 della legge) Or se la relazione delle deliberazioni prese d’ ur­ genza non trovasi segnata a l l ’ordine del giorno, per cui fu autorizzato il consiglio a riunirsi, come può essere deliberata, senza incorrere nell’illegalità ? Se la legge avesse voluto escludere un tale affare dalle formalità, cui assoggetta tutti gli altri da tra t ­ tarsi in seduta s t r a o r d in a r i a , lo avrebbe c h iara ­ mente detto in uno degli articoli 78 e 94. succitati. Ma non avendo ciò fatto, si ha ragion di credere che la prim a ad u n a n za, di cui parla l’art. 94, è quella ordinaria, o anche strao rdin aria, debitamen ­ te autorizzata, che segue immediatamente alle deli ­ berazioni d’urgenza. IV. Approvazione espressa o tacita. E regola generale che ogni individuo può espres ­ samente o tacitam ente acconsentire ad im atto che lo riguarda..

(6) Giunta municipale — Deliberazioni d ’urgenza — Inge­ renza p refettizia — D iritto di patronato sulla chiesa. È escluso dalla competenza del prefetto il giudi ­ care l’urgenza di una deliberazione d’urgenza presa d alla giunta municipale, essendo rimesso al consi ­ glio comunale. (1) Il conoscere se una chiesa sia di patronato di pri ­ vati, o di libera collazione, rig uarda l’interesse del comune per le conseguenze giuridiche, specialmente pei restauri (Cons. stato, 25 ag. 1883 — adottato). Opere pie — Cassa di depositi e p restiti — Tassa di bollo e registro. L ’istituto eretto in corpo morale, che h a per scopo di soccorrere le classi povere mediante il prestito ed il risparmio, può godere dell’esenzione dalla tassa di bollo e registro, solo però pei libretti e ricevute e pei registri indicati nell’art. 21, n. 9 della legge 13 sett. 1874 n. 2077, e 143, 10 e 13 della legge di pari data, n. 2076. (Min. Finanze 22 aprile 1883) Opere -pie— Congregazione di carità — Istituto diverso da questa per soccorrere le classi povere. L’esistenza della congregazione di c a rità non im ­ pedisce la contemporanea esistenza di altri istituti di beneficenza aventi per scopo genericam ente di soccorrere le classi meno agiate, educarle, istruirle e avviarle a qualche arte o mestiere. Anzi, giusta l’art. 20 della legge 3 ag. 1862, deve ritenersi esclusa l’ingerenza della congregazione di c a rità dall’am m inistrazione di quei beni che siansi bensì destinati a benefizio dei poveri, ma dei quali nell’ atto di fondazione, sotto il rapporto della ge ­ stione , sia stato disposto in favore di una diversa amministrazione ad opera pia od un diverso istituto pubblico ( Cass. T o rin o, 31 agosto 1883. Rio., 1883 p. 811.) Opere pie — Vendita d'im m obili — Autorizzazione al prefetto per concorrere all'asta. Nell’istesso modo che per costante giurisprudenza il consiglio comunale può autorizzare il sindaco che 10 presiede a concorrere agli incanti di beni del comune, salva l’osservanza dell’art. 222 della legge comunale, così la deputazione provinciale, colla stes ­ sa deliberazione con cui permette la vendita dei beni di opere pie , può autorizzare uno dei suoi membri ( e quindi anche il prefetto ) a concorrere a ll’ asta pubblica, fermando beninteso che il membro, a cui favore si deroga al divieto dell’ a rt 1457 del cod. civ., debba astenersi dal partecipare a tale delibe ­ razione (Cons. stato 18 nov. 1883— adottato.) Confraternite — Elezione dell"amministrazione — A c viso di convocazione omesso ad un confratello — E f­ fetto . La m ancanza dell' avviso di convocazione ad un confratello non invalida l’ elezione, quando il suo voto non abbia potuto influire sull’esito della vota ­ zione (2) (Min. Int. 8 nov. 1883, n. 26007-17.) Id — Irregolarità — M ancanza di reclami — Ingerenza del M inistero. Il Ministero , quando non vi sia reclamo , può astenersi daH’annullare le elezioni , che siano irre ­ golari (Id. nov. 1880, n. 26040-36-63)._ !*«ta — Non siamo di questo avviso. Quando vi siano irregolarità nelle elezioni, il governo che ha 11 mandato di far rispettare la legge , deve proce ­ dere al loro annullam ento anche in m ancanza di reclamo. (1) Giuris. non più discutibile. (2) L’istesso principio è stato ammesso dalla costante giu ­ risprudenza per le elezioni comunali. (3) Sono nulle le elezioni fatte prima del giorno stabilito dalle regole (Id. 27 giug. 1881.). I d — Operazioni elettorali — Cominciamento — Ritardo. Il ritardo, anche per breve tempo, nel principiare le operazioni elettorali non m ena ad alcuna nullità, trann e che si fossero allontanati dei confratelli dalla sala della riunione (Id. 13 nov. 1883 n. 26040-36-112). Elezioni fa tte in un giorno diverso da quello stabilito dagli statuti — Effetto. L ’essersi fatte le elezioni in un giorno posteriore a quello indicato nelle regole o statuti non è motivo di n u l l i t à , purché però i confratelli ne siano stati debitamente avvertiti ( Id. 11 febb. 1882 num. 2604026-53). (3) Id — Confratello contumace — Am m essione al voto — Effetto. Non è nulla l’elezione per avervi preso parte un confratello contumace (4) , quando il suo voto non h a influito nel determ inare la m aggioranza ( Id. 11 marzo 1880 e 13 nov. 1883). Id — Verbale — Fede. Il verbale delle operazioni elettorali fa fede fino a prova con traria (5) (Id. 3 aprile 1881). Medico stipendiato — Ineiegibilità. Il medico che percepisce uno stipendio d alla con ­ fratern ita, non ne può esser nominato a m m in is tra ­ tore (Id. 10 genn. 1883). Id — A m m inistratori — Incapacità\. Fino a che non sia stata pronunciata la decadenza dalla carica per qualche motivo s o r t o , gli a m m i ­ nistratori conservano l’ ufficio con tutt’ i dritti che vi sono annessi , fra cui quello di presiedere le adunanze (Id. 24 sett. 1883. M an. degli am m ., 1883, p. 383 I. Confraternite — Provincie napoletane — Quistioni f r a le confraternite ed i membri — A u to rità governati­ va — Competenza. L ’ autorità governativa non è competente a cono­ scere le quistioni insorte d’indole puram ente p riv a ta fra le confraternite ed i membri delle stesse, nelle quali sia estranea 1’ am m inistrazione ( cons. stato , 29 ott. 1883 — adottato). Im posta sui fabbricati — Fabbricato subaffittato — Doppio reddito. Il proprietario di un fabbricato non può essere iscritto se non per il reddito che effettivamente r i ­ cava dal fabbricato medesimo. Se vi è un m a g ­ gior reddito ricavato da un locatario principale su ­ baffittando il fabbricato, non può di questo m aggior reddito tenersi conto a carico del proprietario (Dee. Comm. cent. 10 febb. 1883.) Opifìcio — Proprietari diversi del fabbricato e dei mec­ canismi — Accertamento del reddito a carico del proprietario del fabbricato. NeH’accertam ento del reddito di un opificio si h a riguardo alla speciale destinazione del medesimo senza distinguere se i meccanismi od apparecchi siano di pertinenza del proprietario dell’opifìcio stesso o di altre persone L’ iscrizione del reddito dev’ es­ sere fatta a carico del fabbricato ( Id. 20 genn. 1883). Tassa di ricchezza mobile— Reddito agrario— Diversi affittatori domiciliati in comuni diversi — Ove deve f a r s i V iscrizione del reddito. Nel caso di un’affittanza a g r a ria condotta da più individui domiciliati in comuni diversi l ’ iscrizione (4) Si chiamano contumaci i confratelli che per un dato tempo non han pagata la retta mensile. (5) Conforme alla giurisprudenza assodata pei verbali delle elezioni comunali..

(7) del reddito deve farsi nel comune in cui essi nel l’atto d ella costituzione abbiano dichiarato di sta ­ bilire la p ro pria sede (Gomm. centr. 21 genn, 1883).. stesso senso : app. Napoli , 20 die. 1871 ( A nn. VI, II, 131). Sostituzione fedecom m issaria — Estrem i — Fedecommesso « de residuo ». Manca di uno degli elementi della sostituzione Parte II. fedecommissaria voluti d all’art. 899 c. c. la dispo­ sizione per cui a ll’erede è concessa facoltà di a p ­ profittare , in caso di bisogno , di tutta la sostanza ereditaria, con l’obbligo però di l a s c i a r e , al tempo della sua morte, la m età di quanto tuttavia si tro ­ Legato perpetuo di messe — Conversione — Ente vasse possedere, ad a ltra persona design ata dal te­ autonomo — Dotazione. statore. , Non è quindi applicabile al fedecommesso de re­ È soggetto a conversione il legato perpetuo di m esse , quando sia ordinato in modo da creare un siduo l’art. 20 delle disposizioni transitorie 25 giu­ ente speciale ed autonomo, anziché un semplice o- gno 1871. (Cass. F ire n z e , 23 luglio 1883 — Foro it. , 1883, n ere a carico degli eredi istituiti. P erc h è vi sia la creazione di tale ente non è ne ­ I, 929). N o i a — È piuttosto controversa la quistione se l’ob­ ce ssario che il disponente abbia staccato a tale scopo bligo imposto a ll’erede di trasm ettere ad a ltra per­ u na sostanza materiale dal suo patrimonio. P erciò anche l’assegno di una an nualità da pre ­ sona designata quanto gli rim a rr à dei beni ereditati sta rs i dagli eredi può costituire la dotazione del ­ sia ovvero no una sostituzione fedecommissaria; ma l’ente istituito. L a m ancanza di persone che pos ­ l’opinione prevalente è che l'istituzione in in quod supererit non costituisca un vero e proprio fedecom ­ sano co strin gere gli eredi alla celebrazione delle messe non fa venir meno l’esistenza autonoma del ­ messo. P er aversi la sostituzione fedecommissaria vie­ l ’ente m edesim o. ( Cass. R o m a —10 gennaio 1883 — Filanqieri, 1883, t a ta d all’ art. 899 cod. civ. è necessario che all' erede o legatario sia imposto l’obbligo di conservare X, 440.) e restituire ad altri. Ora quando l’istituito non è M acchina per mcolino a vapore — Compra-vendita — ­ chiamato a conservare , chè anzi è espressamente Tassa di 1 per 0\0 — ­Spese di appello. autorizzato ad approfittare di tutta la sostanza ere ­ L a compra-ventdita di una m acchina per molino ditaria ed è solo tenuto a lasciare l’avanzo eventuale ad a ltra persona , non può dirsi che una cosiffatta a vapore fatta tra commercianti è soggetta alla tassa di favore del 1|2 per 0[0 come vendita di merci fra disposizione sia colpita dal divieto contenuto nel ­ l’articolo suddetto. c o m m e r c ia n ti, quantunque 1’ acquisto non sia stato L ’illustre prof. C. F. G a b b a in una nota a lla sen ­ fatto con animo di rivenderla, ma per destinarla al ­ tenza della corte d’appello di Venezia del 4 novembre l’esercizio industriale del compratore. Anche per le spese di appello si applica la dispo­ 1879 dice che l’essere eventuale quel residuo non osta alla esistenza del fedecommesso , che tale esizione d ell’a rt. 134 della legge di registro — (Cass. R om a — 23 febbraio 1883 — 'Filangieri 1883, X, 437.) ventualità si com unicherà bensì anche al fedecom­ messo, ma che un fedecommesso eventuale non è Perenzione — Sentenza di cassazione — mai stato ritenuto come giuridica impossibilità. « ENotificazione — Decorrenza. 1 gli è anche vero , così prosegue il G a b b a , che lo La perenzione del giudizio di rinvio non decorre stesso eventuale residuo non comincerà ad essere d a lla d a ta dalla pronuncia della corte s u p r e m a , oggetto di conservazione che a ll’ ultimo momento bensì da quella della sua notificazione. della morte del fiduciario, col solo pratico effetto di (Cass. R om a , 28 febbraio 1883 — Giurisp. it. I , interdire a quest’ultimo di disporne per testamento 1, 566). a prò di persona diversa dal fidecommissario nomi ­ N o t a — Fu di contrario avviso la cassazione di Na ­ nato dal testatore. Ma anche questa non parmi dif ­ poli con decisione del 28 luglio 1881 (Racc. X X X I I I , ficoltà insuperabile , nè grave a ll’ammissione del 1 ) 1 > 642 ). Il R i c c i però giustamente osserva che vincolo fedecommissario. Soltanto dovrà dirsi che prim a di disputare se la perenzione del giudizio di il fedecommesso in questione, oltre ad essere even ­ rinvio cominci a decorrere dal momento della pub­ tuale, differisce anche dagli altri in ciò, che i suoi blicazione della sentenza di annullamento, o da quello effetti, la sua giuridica consistenza cominciano non della sua notificazione , conviene esam inare se la già alla morte del testatore, ma nell’ultimo momento perenzione possa decorrere prima che l’istanza siasi della vita del fiduciario. Un momento di tempo, sia proposta innanzi al magistrato di rinvio. È logico pure brevissimo, nel quale l’istituito in id quod su­ il sistem a di assoggettare a perenzione l'istan za pererit si trova essere semplice possessore del re ­ p rim a che essa sia proposta innanzi il m agistrato siduo , che per avventura ci sia un momento nel di rinvio , supplendo così alla lacuna lasciata dal quale egli non può far a l t r o , rispetto a quel re ­ legislato re, che non ha stabilito alcun termine, en­ siduo , se non trasm etterlo al fedecommissario , atro cui portare il giudizio avanti il m agistrato sud ­ stenendosi dal testarne a prò d’altri, un tal momento detto , come Io ha stabilito per appellare e per ri ­ si può sempre im m a g in a re, una volta che la vita co rrere in cassazione? « Se la procedura o l’istruzione, e la morte non si confondono, e che fra l’una e l’al­ così la corte d appello di Ancona, non s'introduce, tra la nostra mente deve successivamente frapporre è vano p a rla re di sospensione o di interruzione di una, per quanto m inima , distanza. E tal momento atto qualsiasi di procedura, e quindi di perenzione. quel supremus vitae exitus, di cui parlano i romani, E n ecessario adunque che la lite cominci e si porti in cui essi collocano la perfezione del testamento , a lla cognizione deì magistrato, per potersi parlare ed altri può benissimo collocare il proposito di ri ­ di p e re n z io n e ; e la lite nel giudizio di rinvio non nunziare a questo per dare effetto ad un preesistente com incia che sulla istanza della parte più diligente, obbligo di trasm ettere qualche cosa ad una terza e dal mom ento in cui la parte istessa si è resa di­ persona ». ligente, da questo momento appunto comincia a de ­ Con tutto l’ alto rispetto che professiamo per il correre il periodo del g iu d izio , come comincia a dotto e profondo giureconsulto, noi ci permettiamo decorrere il tempo utile della perenzione » (decisione di osservare che a voler seguire l’opinione da lui 19 gennaio 1882, Racc. XXXIV , l i , 352 ) V. nello propugnata bisogna far ricorso a troppe ipotesi ,. Giurisprudenza civile.

(8) troppe d istinzioni, forzando la lettera della legge, ed attribuendo al legislatore un inutile eccesso nei fini legislativi. Se nel supremo vitae exitu il fiduciario non può fare altro che trasm ettere al fedecommissario il re ­ siduo , ciò non è conseguenza di un obbligo a lui imposto di conservare per a l t r i , ma conseguenza del fatto proprio di non essersi approfittato dell’in ­ tiero, come ne aveva piena ed espressa facoltà. La disposizione dell’istituzione in id quod supererit suo­ na così: Tu restituirai se avrai conservato: e l’a l ­ tra della sostituzione fedecommissaria vera e pro ­ pria: Tu conserverai per restituire. È troppo grave la differenza che intercede fra la prim a e la seconda espressione, per poter ravvisare in amendue le con­ dizioni richieste in modo tassativo dall’ art. 899 ed assoggettarle ai medesimi effetti. Ma poi, quando non bastasse la lettera della legge , basta risalire allo spirito di essa , per convincersi della efficacia del fedecommesso de residuo. Col vecchio sistema delle sostituzioni fedecommissarie, la proprietà rim a ­ neva fuori commercio e l’agricoltura ne soffriva grave detrimento. Inoltre i ricchi ne abusavano per frodare i loro creditori ; onde spesso avveniva che il g ra v ato , dopo aver posseduto una grande esten ­ sione di beni , moriva in uno stato di vergognoso fallimento , mentre l’opulenza dei figli chiam ati a conseguire i beni dopo di lui e ra un insulto alla disgrazia degl’ingannati creditori. Il legislatore sag ­ giam ente volle elim inare tutti questi inconvenienti, e raggiunse il suo scopo vietando le istituzioni con l’obbligo di conservare. Forse che qualcuno degli scopi della legge non è raggiunto, conservando l’ef ­ ficacia al fedecommesso di quanto resterà? Niente di tutto questo: l’istituito può benissimo alienare e met ­ tere in commercio la proprietà e r e d i t a t a , e questa costituisce una valida garenzia pei creditori di lui, perchè chi può alien are a m aggior ragione può ipotecare. E se è così, per qual motivo avrebbe do­ vuto esser vietato il fedecommesso de residuo? Noi non sappiamo trovarne uno plausibile , e conchiu ­ diamo col dire che il legislatore non poteva fare una legge inutile alla società , e se l’avesse fatta , avrebbe commesso un eccesso di potere. Avv. F e d e r i c o L a n z a l o n e A lim enti som m inistrati alla suocera— Quasi contratto — D iritto di ripetizione. Dal solo fatto di avere il genero som m inistrati alla suocera, secolui convivente, gli alimenti, quan ­ tunque essa avesse patrimonio sufficiente a vivere a proprie spese , non sorge necessariam ente il di­ ritto nel genero di essere pagato dei prestati ali ­ menti, m a prim a di pronunciare in proposito è d'uopo stabilire qual fosse l’intenzione delle parti , se gli alim enti cioè si prestavano coll’intendimento di con­ seguire il rimborso della relativa spesa, ovvero per manifestazione di benevolenza, e quindi con animo di non esigere compenso. (Cass . Firenze, 12 aprile 1883 — Giurisp. it., 1883, I, 1, 583.) $ o ( a — La sentenza denunciata reputò che a giu ­ stificare la domanda dell’ attore bastasse la prova del fatto di avere egli a sue spese supplito al man ­ tenimento e a ll’alloggio della suocera defunta, per ­ ciò che le donazioni non si pre su m o n o , e perchè l ’obbligazione avesse fondamento nei rapporti deri ­ vanti dal quasi contratto. Ma la cassazione giusta ­ mente osservò che nella specie l’azione in ripeti ­ zione delle spese per il mantenimento e per l’allog ­ gio della defunta, la quale non aveva diritto ad esigere quelle prestazioni nè dall’attore, nè dai con­ venuti , intanto potrebbe utilmente esercitarsi al confronto dei suoi e r e d i , in quanto procedesse da. un’ obbligazione riconosciuta ed inco ntrata da lei. E poiché i convenuti, argom entando da ciò che non constasse della ricognizione del debito per parte della loro autrice, negarono la sussistenza della ob ­ bligazione a suo carico, ragione voleva che la nor ­ ma del decidere dovesse desum ersi dai criterii in ­ terpretativi della intenzione colla quale il m ante ­ nimento e l’alloggio furono prestati ed accettati. Nè l’istituto del quasi contratto poteva razionalm ente sostituirsi a lla m ancanza di convenzione; perocché era escluso che l’attore si adoperasse come gestore dei negozi dei convenuti, ai quali non incombeva de ­ bito di provvedere al m antenim ento della m adre, nè si faceva quistione per ripetizione d’ indebito. Vendita d'im m obili — Promessa — Caparra — M a n ­ canza di atto scritto — A rt. 1314 cod. civ. La prom essa di vendere un immobile per un prezzo determinato, ove sia accettata d a ll’altra parte, equi­ vale a vendita, ed è perciò inefficace se non sia fatta per iscritto. L ’inefficacia per m ancanza di scritto esiste anche nel caso in cui siasi data una ca parra. (Cass. Firenze, 25 giugno 1883— Giurisp. it. 1883, I, 1, 551.) i l o t a — P er l’efficacia della promessa, non ostante la m ancanza di scritto, si è pronunciata più volte la cassazione di Torino con decisioni del 24 novembre 1875 (Ann. X, I, 142); 24 febbraio 1881 (Rac. X X X I I I , I, 482) e 26 giugno 1882 (ivi, X X X I V , I, 1, 179.) La stessa corte si pronunziò in senso conforme alla m assim a seguita dalla cass. di Firenze , con sen ­ tenza 29 dicembre 1870 (Ann. IV, I, 104.) A tto di commercio — A rtiere — Carradore — A zio n i cedute — Loro indole — Credito commerciale — Cassazione — Carattere di un atto. F a atto di commercio l’artiere che com pra i m a ­ teriali che gli sono necessarii per l’esercizio della propria arte ; in ispecie il carradore che acquista legname, ferro ed altro per farne ca rri da vendere. Le azioni cedute conservano presso il cessionario l’indole civile o commerciale che avevano in ori ­ gine ; per lo che il cessionario di un credito com ­ m erciale legalmente adisce , per il pagamento , il foro commerciale. È censurabile in cassazione anche il giudizio sul ca rattere commerciale o civile di un atto , quando sia la conseguenza di erronei concetti giuridici. (Cass. Torino — 16 aprile 1883 — Filangieri, 1883, X, 434). Locazione ultranovennale — Omessa trascrizione — Efficacia rimpelto ai terzi — A r t. 1932 cod. civ. Non tra s c ritta una locazione ultranovennale, essa è opponibile al compratore del fondo locato per un novennio, il quale decorre dalla data della tra s c ri ­ zione deira tto di acquisto. (Cass. Torino, 9 giugno 1883— Giurisp. i t 1883, I, 1, 503). Noi» — È prevalente l’opinione che la locazione eccedente il novennio non tra s c ritta sia efficace rim petto ai terzi entro i limiti del novennio. In questo senso consulta : app. N a p o li, 14 luglio 1871 ( Racc. X X I I I , II, 563) e 5 maggio 1875 (ivi, X X V I I , II. 896); app. A n c o n a, 7 maggio 1877 (ivi X X I X , I I , 165); app. Perugia, 8 novembre 1878 (ivi X X X I , II, 165); cass. Palerm o 18 agosto 1880 (Circ. giur. X I , 316); app. B ologna, 24 aprile 1882 ( Riv. giur. X , 164); app. Palermo, 12 dicembre 1881 ( G iurista, 1883, 6); L u z z a t i , della trascrizione 4 I I , 195. Vedi in senso contrario: app. Catania, 30 luglio 1879 (Racc. X X X I I , II, 61); R i c c i , Corso di dir. civ XIII, 78..

(9) P erizia — F irm a dei p e riti — M ancanza di sottoscrizione — N u llità . P erchè sia v a lid a u n a p e riz ia è condizione essen ­ ziale che venga c o n te m p o ra n e a m e n te s o tto s c ritta da tutti i periti a lla p re se n z a del c a n c e llie re d e l l’ a u ­ torità g iu d iz ia ria , presso cui deve f a rse n e il depo ­ sito; quindi deve dirsi n u lla ed inefficace la p erizia non sottoscritta d a uno dei periti, per quanto il r i ­ fiuto a sottoscrivere possa e sse re m e ra m e n te c a p r ic ­ cioso. (App. M essina — 26 g en naio 1883, F ila n g ie ri, 1882, X, 435). N o t a — Il n o s t r o c h i a r i s s i m o ' a m i c o , p r o f. N i c o l a Sorgente, a p r o p o s i t o di q u e s t a. m assim a , osserva. nel F ilangieri : « Mettiamo da p a r te le ipotesi d iv erse che pos­ sono verificarsi a l l ’ultim o m om ento del lavoro p e r i ­ tale, allorquando quel lavoro si viene a depositare: uno dei periti non sa sc riv e re , o non h a potuto p re ­ sentarsi per im potenza, od è m a n c a to di r e c a r s i in cancelleria insieme agli a ltr i periti per un fatto non volontario. Ebbene la p e rizia r e s ta , ed il processo verbale fatto dal c an c e llie re , docum ento storico fe ­ dele d i ogni operazione g iu d iz ia ria , d ir à il tutto; il m agistrato e le parti s a r a n n o tra n q u ille da questo punto. « Ma se uno dei periti ricu si di sotto scrivere, quid iuris della relazione p r e s e n ta ta in c a n c e ll e r ia così monca? Quel tale perito prestò il suo concorso in tutto il cam m in o del mezzo d’istruzione, dette la sua opinione , e questa fu c o n sa c ra ta n e lla re la z io n e scritta; ma p r im a di c o n fe rm a re quella opinione in modo solenne, m ercè la sottoscrizione, si pente, r i ­ torna in sè e n e g a di so ttoscrivere. « Potremo rite n e re per relazione q u e lla c a r t a che porta la firma di alc u n i so lta n to di tutti coloro che necessariam ente concorsero a c re a rla ? Qualcuno si è spinto fino a dire : m a siam o sicuri che quella c a rta così depositata sia re a lm e n te la re la z io n e pe ­ ritale? « Le tradizioni della n o s tra scuo la sono conform i al deciso d e lla corte d’appello di M essina. A com in ­ ciare dagli illu stri com m entatori del codice di pro­ cedura civile degli stati sardi , e venendo a g li a t ­ tuali, il B o r s a r i , il Ricci, il G a r g i u l o , il S a r e d o , il C u z z e r i conchiudono p e r la n u llità d e lla perizia. Il professore M a t t i r o l o è rim a sto solo a sosten ere la tesi della v a lid ità a r g o m e n ta n d o d a tutti i pro ­ nunziati che ha n n o la loro e sis te n z a g iu rid ic a , p u r ­ ché form ati a m a g g io ra n z a . « In buona pace del valoroso s c ritto r e l’a rg o m e n to non regge, perchè la legge, ove così a v esse voluto anche per la relazione p e rita le , lo avre b b e sancito. 11 lodo degli a r b itr i in m a te r ia di com prom esso è ben a l tr a cosa. Certo an c h e le senten ze del m a g i ­ strato ordinario si form ano a m a g g io r a n z a ; m a se un solo di coloro che concorse a decidere non sot ­ toscriva, la sentenza è n u lla in e so ra b ilm e n te . « Onde a noi pare conform e a v e r ità la p re se n te sentenza che fa eco a lla m a g g io r a n z a delle opinioni professate n e lla scuola ita lia n a . ». mobili stessi im p u g n a n d o sen e siccom e s im u la ta la vend ita, e la p ro p rie tà che fo rm a il subbietto d e lla p ro n u n c ia , e però come il te rm in e ad a p p e lla r e è quello o r d in a rio sta b ilito d a l l ’a rt. 485 del codice di pro c e d u ra civile , così il te rm in e a c o m p a rire da a s s e g n a r s i in citazione non è quello più ris tr e tto in ­ dicato d a ll'a rt. 656 detto codice, m a l’o rd in a r io vo ­ luto d a ll ’ a rt. 148, n. 3. (1) L ’asse g n az io n e di un te rm in e m in o re d e ll’o r d i n a ­ rio p o rta seco la n u llità d e lla citazione, non s a n a t a d a lla c o m p a rsa del citato, se appunto, quando egli co m pa rve per d e d u r l a , a v e v a g ià quesito il d ir itto a f a r d ic h ia r a r e con e ss a la d e c a d en za dell' a p ­ pello. (App. Bologna, 23 giugno 1883 — G iurisp. i t ., 1883, II, 457).. P a r te I I I .. Giurisprudenza penale Q uestioni ai g iu ra ti. — Il p re sid e n te d e lla corte di a ssise deve , sotto pena di n u llità , sp ie g a r le questioni ai g iu r a ti (Cass. Napoli, 7 m arzo 1883 — G iurisp. it., 1883, I, 2,239), (2) — In te m a di furto è e rro n e a , p e rc h è m o n c a , la questione proposta ai g iu r a ti su lla qualifica d e lla p e rso n a , quando e s sa sia lim i ta t a a d o m a n d a r e se la q u a lità n e ll ’ a c c u s a ta di d om estica s a l a r i a t a del d e ru b a to servì di fac ilitaz ion e a lla pe rp e tra zio n e del r e a to (Id. 18 luglio 1883.) — Non h a in te re s se il con d a n n a to a d e n u n z ia re in cassa z io ne l’e r ro n e a form olazione di u na quistione su b o rd in a ta a lla n e g a tiv a di a l t r a pre c e de n te que ­ stione, che sia s t a ta invece a ffe rm a ta (Cass. R om a, 16 m ag g io 1883.) — Il p re sid e n te d e lla corte di a ssise può proporre ai g iu r a ti come su b o r d in a ta u n a questione in torno ad u n a m o d a lità di fatto c o m p re sa in g e n e re n e l la im putazion e fo rm o lata d a ll a se n ten z a di a c c u s a , sebbene non e s p r e s s a in e ssa ( Cass. P a le r m o , 20 a gosto 1883). — In tem a di furto a l la questione c o nte ne nte l’ i­ potesi di a c c u s a come a u to re ed a l l ’ a l t r a di c o m ­ plic ità per aiuto od a ssiste n z a è bene s u b o r d in a ta la questione s u lla ric e tta z io n e previo tra t ta to , co ­ m e c c h é non r is u lta n te dal dispositivo d e lla se n te n z a di rinvio, m a dal fatto e n a r r a to in e ss a (Id. id.) D iffam azione — P ersona non n o m in a la — R iproduzione eia altro p eriodico — G iudizio — Sospensione — P rova M otivazione — Sentenza.. Quando in un giudizio d’esecuzione su m obili p i ­ gnorati si prom uova dal terzo la s e p a ra z io n e dei medesimi e si fa cc ia questione s u lla p r o p r ie tà dei. — P e r c h è e s is ta re a to di diffam azione col mezzo d e lla sta m p a non è n e c e ss a rio che la p erso n a dif ­ f a m a ta s ia in d ic a ta col suo nome e c o g n o m e , m a b a sta che sia c h ia r a m e n te d is e g n a ta colle sue qua ­ lità (Cass. F ire n z e , 13 giugno 1883). (3) — Il re a to di diffamazione si c om m ette a n c h e r i ­ producendo un a rticolo pubblicato da a ltro giornale; in questo caso il secondo re a to è d istinto d al prim o, e si può d a r q u e re la p er quello, q uan tu nq ue non siasi d a ta per questo (Id. id.). — Non è pre sc ritto che debba sospendersi il giu ­ dizio per diffam azione fino a l l ’esito del processo con ­ tro il diffam ato (Cass. R o m a, 30 m arzo 1883.^). (1) V. sentenza d e lla ca ss. di N a p o li 31 a g o sto 1871, e l ’a ltr a più recente d e lla c a ss. di F iren ze 26 feb b raio 1883. (2) Confr. Cass. N ap oli, 5 dicem b re 1883 [Ric. peri. X V , 489); Cass. T orino, 18 A prile 1878 (ivi, IX , 210); Cass. ltom a, 13 Lu ­ glio 1878 (ivi, IX, 316); d e tta c a ss., 28 S e tt. 1877 (ivi, VII, 373); detta c a ss., 12 aprile 1878 (ivi, IX , 64).. (3) V . App. T orino, 7 a g o sto 1883. Così d e c ise an cora il trib. suprem o prussiano nel 17 m arzo 1875 [Riv. pen. IV , 92). Confr. o p p e n h o f f , Com m., se z 14, n. 9 e 10; S c h w a r z e , Comm, p. 455; H à L S C H N E R , P r e u s s S t r a f r , voi. I l i , p. 244 ; b e r n e r Lehrbuhc p. 291; d o c h o w , M anuale d i H o l t z e n d o r f f , voi. I li, p. 338.. Esecuzione mobiliare — Rivendicazione d i m obili p i ­ gnorati — A ppello — Term ine — C itazione — N u l ­ l i t à — Com parizione — D ir itti quesiti..

(10) — La motivazione della sentenza di condanna per diffamazione può essere confortata ancora da scritti d e ll’imputato diversi da quelli pei quali si è proce ­ duto per libello famoso (app. Torino, 7 agosto 1883.) Il o t a — Questa m assim a non bisogna intenderla in un senso troppo lato , poiché si commetterebbe una suprem a ingiustizia se il giudice , per trovare il reato di diffamazione, facesse ricorso a prove estrinseche. Il m agistrato deve fondare il suo giudidicato soltanto sulle espressioni contenule nello scritto incriminato; può ricorrere anche ad altri indizii em ergenti da scritti precedenti dell’imputato , m a unicam ente per rafforzare le prove desunte. Oltraggio — Pubblico funzionario — Uscieri; giuramento — Pubblico ministero. L ’usciere oltraggiato nell’esercizio delle sue fun­ zioni e costretto a non compiere un atto del suo mi ­ nistero, nel giudizio contro l’oltraggiante dev’essere sentito, senza giuramento, massime se fece rapporto e sporse querela per gli oltraggi e le violenze pa ­ tite, poiché in questo caso non trattasi dell’ agente della forza pubblica o di finanza, che denuncia un reato nel quale egli personalmente non è interes ­ sato. (Cass. Roma — 23 febbraio 1883.) — Commette il reato preveduto d all’art. 258 cod. pen. chi oltragg ia un rappresentante il pubblico mi ­ nistero a causa o nell’esercizio delle sue funzioni , anche se si occupa di polizia giudiziaria, poiché il pubblico m inistero resta sempre quello che è, cioè funzionario dell’ordine giudiziario, e la polizia giu ­ diziaria non è che una funzione inerente all’am m i ­ nistrazione della giustizia (Cass. Firenze — 16 giu ­ gno 1883.) Libertà provvisoria — Corte d ’assise •— Sezione d'accusa. Se a ll’accusato di crimine, ed indi condannato a pena correzionale, la corte di assise concede la li ­ bertà provvisoria , pendenti i ricorsi in cassazione tanto del pubblico m inistero che del condannato, e se la corte di cassazione accoglie amendue i ricorsi, compete alla corte di assise, cui è rinviato il nuovo giudizio sul merito, non già a lla sezione di accusa, di revocare la concessione dell’ accordata libertà provvisoria (Cass. Napoli — 19 febbraio 1883 — Giurisp. it. 1883, I, 2, 226.) I%ì«s«a — Un sistem a contrario menerebbe alla più assurda confusione dei poteri , concedendo ad un collegio, giurisdizionalmente non superiore a quello della corte d’assise , la balia di revocare i provve­ dimenti di questa, quali che essi siano, e tale con­ cessione sarebbe senza dubbio sovvertitrice dell’o r ­ dine dei giudizii. Nè si può opporre che l’art. 205 cod. pr. pen. at ­ tribuisce alla cam era di consiglio o alla sezione d’accusa la facoltà di revocare l’ordinanza di libertà provvisoria, poiché in questo articolo il legislatore prevede i casi ordinarli , nei quali la libertà prov­ visoria sia accordata nel periodo istruttorio. Il caso preveduto d all’art. 657 dello stesso codice è del tutto eccezionale, epperò, se si vuol riconoscere la com­ petenza della corte di assise ad accordare il bene ­ fìcio della libertà provvisoria, ad essa soltanto può spettare di invocarlo se e come per legge. Sottrazione — Appropriazione indebita — Usciere — A rt. 210, 213 cod. pen. È colpevole di sottrazione, e non di appropria ­. zione indebita, l’usciere ch e , presentandosi al de ­ bitore per fare l’esecuzione, riceve da lui le somme per le quali doveva procedere e le converte a pro ­ prio vantaggio. (Cass. Torino — 2 maggio 1883 — Giurisp. it. 1883, I, 2, 233.) Corte d ’assise — Presidente — Poteri discrezionali — Testimoni presenti. Non commette nullità il presidente di corte di as ­ sise , che , valendosi del suo potere discrezionale , chiam i a deporre chi sia stato presente al dibatti ­ mento, poiché in questo caso non è applicabile l’a r ­ ticolo 301 cod. pr. pen. alin ea 2.°, relativo ai testi ­ moni assunti e sentiti come tali , designati come testimoni fin dal principio del giudizio e prodotti nelle liste delle parti. (Cass. T o r i n o — giugno 1883). Nome commerciale — Usurpazione. Il nome commerciale, al pari del nome patroni ­ mico, è una proprietà im prescrittibile, la quale non si perde se non per una rinuncia espressa, non già presunta; quindi se, allo spirare d’un brevetto d ’in ­ venzione, ciascuno acquista la facoltà di fabbricare e vendere il prodotto ornai entrato nel dominio del pubblico, nessuno però h a il diritto di fabbricarlo e venderlo col nome d ell’inventore, senza commet ­ tere un’usurpazione dell’altrui proprietà. (Cass. Torino — 27 giugno 1883 — Giurisp. il. 1883, I, 2, 259). Carcere preventivo e sussidiario — M ulta. Il carcere preventivam ente sofferto non può es­ sere computato nel l’applicare il carcere sussidiario per non eseguito pagamento della m ulta. (Cass. To ­ r i n o — 27 giugno 1883— Giurisp. it., 1883, I, 2, 267). Ilo ta — Ed è giusto. L ’art. 56 del cod. pen. p a rla evidentemente del carcere inflitto come pena p rin ­ cipale, e non di quello sussidiario in soddisfazione di m ulta nel caso di non seguito pagam ento. E le disposizioni da detto articolo fino a ll’art. 67 rile ­ vano abbastanza i criterii diversi , da cui sono in ­ formate siffatte disposizioni, da non essere ap pli ­ cabile al carcere sussidiario quello inflitto come pe ­ na principale, di cui n ell’ultim a alinea del citato art. 56. Contravvenzioni al macinato — Estinzione dell’azione penale. Col primo gennaio 1884 cessano di pieno dritto le condanne non an co ra espiate per le contravvenzioni a lla legge sul m acinato e le azioni penali tuttavia pendenti originate dai reati suddetti. (Cass. Roma — 7 gennaio 1884). H o t a — Non possiamo non far plauso a questa sentenza che ci sem bra fatta in omaggio ai prin cipii generali consacrati nel codice penale ed alla legge abolitiva del macinato. Di vero, poiché l’a r ­ ticolo 3 del codice pen. stabilisce che, se la nuova legge cancella dalla classe dei reati un’azione con ­ siderata come reato dalla legge anteriore, cessano di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna; era necessario riconoscere, come la cas ­ sazione rom ana h a fatto, che, abolita la legge sul m acinato, e per conseguenza i reati in essa previ ­ sti , dovessero cessare le condanne non ancora espiate riferibili a tali reati e le azioni penali pen ­ denti.. _______________________________________. àyv. Cav. A ndrea De L eo — F. A . A cconcia — Direttori.

(11) A. nno. il.. S a le r n o ,. N um . 2.. 31 G e n n a i o 1884. IL GIURISTA GIORNALE DI GIURISPRUDENZA. AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE Esc© tino volt© al mos©. ^ PPUNTI SUL PROGET1. I) Del procurato aborto. m) Dell’abbandono di fanciulli. n) Dell’abuso dei mezzi di correzione.. DEL NUOVO CODICE PENALE. III. I.. § a). Avendo a s s u n t a la direzione di un giornale giu“ ridico, siam o obblligati ad occuparci del progetto del codice penale pel regno d'Italia, presentato al p ar ­ lam en to da S. E. il ministro guardasigilli, l’ illustre co m m . G i a n n u z z i - S a v e l l i , gloria e vanto della m a ­ g i s t r a t u r a napolettana. Riconosciamo Ile difficoltà ben gravi di questo co m p i t o , perchè Ile nostre osservazioni saran fatte i n t o r n o ad un prcogetto pel quale i più grandi giu ­ r e c o n s u lti italianii hanno spesa la loro opera, h an d u r a t o veglie non brevi, han fatto studii e raffronti c h e noi per molte ragioni, e massime per difetto di te m p o , non possiamo fare. Uno sg u ard o fugace su questo progetto ci sugge ­ r i r à qu alch e idea che esporremo senza pompa, senza p r e te s e , e solo per m antenere le nostre prom esse, p e r com piere un nostro dovere. F a re m o a n c h e r.oi dei raffronti; m a ci spazieremo in una c e rc h ia ben ristretta, anche per non eccedere quei limiti, che ci sono imposti dalla n a tu ra e dalla fo rm a del nostro giornale. Oggidì si veggono in Italia lavori di gran mole, m a spesso questi (destano l’am m irazione dei dotti e delle accadem ie, mon quella degli uomini pratici. Oggidì, a dir piiù chiaramente, siam ricchi di teo­ rie, poveri di queii lavori, che, applicando le teorie a l l a pra tic a, posssano fornire valido aiuto ai nostri leg islato ri, per connpilare codici conformi alla nostra indole, ai nostri costum i, alle nostre tendenze, e che valg an o efficacemiente a renderci migliori , a darci tale u n a educazione da poter m eritare e non usur ­ pare il nom e di popoli civili. Le nostre modeste osservazioni adunque saranno attinte m eno dai libri dei dotti che dalla non breve n o stra p ra tic a giudiziaria, evitando certa erudizione, che oggi si sm altisce assai a buon mercato e so­ venti non riesce vantaggiosa ad alcuno.. Dell' omicidio. II. Chiarito il nostrco scopo, aggiungiam o che comince ­ re m o coll’occuparcci dei reati contro la vita e la in ­ te g rità personale. P e r procedere ccon ordine, divideremo il nostro la ­ voro nelle seguentti parti; a) D ell’omicidio.. b) D e lle circostainze a g g ra v a n ti d e ll’ o m icidio vo­ lo n ta rio .. c) Delle lesioni personali. d) Dei casi d ’inimputabilità. e) Delle scuse tanto negli omicidi volontari quanto nelle lesioni personali. f ) Della istig azion e al suicidio mancato o consu­ mato. g) Della c o m p licità corrispettiva. h) Degli omicidi e delle ferite in rissa. i) Dello sparo d 'a rm a .. I. L ’omicidio (violenta vitae hominis ademptio) può essere l’effetto del dolo, della colpa, o del caso. Nella prim a ipotesi si h a ì’homicidium dolosum; nella se ­ conda V homicidium culposum ; nella terza ì’homici­ dium casuale. Di quest’ultimo, quod casu inopinato, nullo prorsus dolo, nullaque culpa interveniente vel praecedente comm ittitur, non è uopo p a r la re ; perchè tutte le civili legislazioni ne dichiarano esente da pena l’autore. Esiste il danno; m anca però n ell’agente il dolo o la colpa: dunque non esiste reato. V’h a fìnanco degli scritto ri, come il C a r r a r a , il P u t t m a n n e altri, i quali a lla uccisione casuale vor ­ rebbero non si desse il nome di omicidio. Il progetto S a v e l l i si occupa quindi coll’art. 325 d ell’omicidio doloso o volontario e coll’art. 331 del ­ l’omicidio involontario o colposo. Volgiamo prim am ente la nostra attenzione a l l 'o ­ micidio volontario. II. L ’art. 325 del progetto è scritto cosi: « Chiunque, con l’intenzione di uccidere, cagiona la morte ad alcuno, ancorché abbia ucciso una per ­ sona per un’altra, è punito con la prigionia da ven ­ tuno a venticinque anni. » Questo articolo corrisponde a ll’articolo 320 del pro ­ getto Z a n a r d e l l i , agli art. 363 e 366 del progetto V i g l i a n i di febbraio 1874 , agli art. 522 e 535 del codice penale attualm ente in vigore nelle provincie meridionali e, per chi am a saperlo, a ll’art. 355 delle leggi penali del 1819 e all’art. 295 del codice f r a n ­ cese. III. L ’articolo del progetto segna un notevole pro ­ gresso sugli altri codici, perocché contiene la defi ­ nizione netta ed esplicita dell’ omicidio volontario ; m entre nei codici precedenti o m ancava del tutto , specie nelle leggi del 1819, o era incompleta, come nel codice penale in vigore. É ovvio che per aversi l’omicidio volontario non basti la distruzione illegittim a e dolosa della vita um ana, m a è i idispensabile che 1’ autore di questa distruzione abbia nel momento della sua crim inosa azione la voluntas occidendi, la intenzione di ucci ­ dere. Se questa non ebbe , risponderà innanzi alla giustizia di ferite che han prodotto la morte , non di volontario omicidio. Di qui segue che m alam ente l’illustre prof. P e s s i n a definisce l’omicidio volonta ­ rio: la volontaria ed illegittim a distruzione della vita umana per opera dell’uomo; m alam ente l’insigne C a r ­ rara lo dice « la strage dell’uomo ingiustamente com­ messa dall’ uomo »; m alam ente col codice penale in vigore si afferma : quegli che toglie volontariamente la vita ad un uomo è reo di omicidio volontario, p er ­ chè si può sacrificare la vita di un uomo anche colla sola intentio nocendi. In tale errore s ’incorse p erchè.

(12) si volle ric o r d a r e la m a s s im a : violenta hominis caedes ab liomine injuste patrata, e non la stu p e n d a de ­ finizione d a t a d e ll’omicidio dai dottori : homicidium voluntarium dicitur illud quod com m ittitur e x v o l u n TATE. OCCIDENTIS.. IV. È p u r degno di plauso che l’a r t. 535 del codice p e n a le in vigo re sia stato fuso n e ll’ a r t. 325, e che di due disposizioni le g is la tiv e se ne sia f a tta u n a sola, sia in om aggio a l l ’ordine ed a lla econ om ia del codice , sia p e rc h è è ornai pacifico n e lla scie n z a e n e l l a g iu r e p r u d e n z a il precetto giu ridico che chi uccide per e r r o r e u n a p e rso n a p er 1’ a l t r a risponde s im ilm e n te di om icidio v o lo n ta rio . P e rò , a ta l uopo , ci p e r m e ttia m o o s s e r v a r e che ch i uccide u na p e rso n a d iv e r s a da q uella che a v e a in an im o di uc c id e re non d ovrebbe esse re im p u ta ­ bile delle c ir c o s ta n z e a g g r a v a n t i del delitto , che d e riv a n o d a lla q u a lità d e lla p e rso n a u c c is a , e gli d o vre bb e ro e s s e r c a lc o la te le c irc o stan z e ch e d im i ­ nuiscono la p e n a del delitto. Chi, p e r e r ro r e , uccide il p a d re, m e n tr e h a diriz ­ zato i suoi colpi le ta li a un e stra n e o , non può r i ­ sp on dere di p a rric id io . Chi, p e r e rro re , uccide nel T im peto d e ll ’ i r a in seguito di p rovocazione non l ’a v v e r s a r io p r o v o c a t o r e , m a un in no c e nte , sp e tta tore di q u e lla sce n a , h a d iritto d ’in v o c a re la sc u sa d e lla p rovo cazio ne, e v ia v ia. Or nel progetto, m e n ­ tre c o ll’ a r t. 338 si co lm a u n a la c u n a c he la m e n ta v asi nei codici pre c e d en ti e questi p re ce tti si affer ­ m a n o p e r le l e s i o n i , che producono la m o rte, fatte con animo di offendere, e per le a ltr e ch e c a g io n a n o da n n o nel corpo o n e lla sa lu te ; d e ll’ om icidio per e r r o re non si p a r la . Lo artic o lo 338 del progetto S avelli ad unq ue , che c o rrisp on de allo a r t. 384 del progetto V igliani , e allo a r t. 333 del progetto Za nardelli , dovrebbe in questi sensi e ss e r modificato, ed ove è detto « ad una persona diversa da quella che avea in animo di offendere » b iso gn erebb e a g g iu n ­ g e re « o di uccidere ». L eggend o la rela zio n e d ottis ­ s im a d e ll’ on. Z anardelli r is u lta c h ia ro il concetto ch e il le g isla to re vuole e ste n d e re la disposizione be ­ nefica dello a r t. 338 del p rogetto a n c h e a g li omicidi v o lo n ta ri. L ’e rr o r e sta n e lla non buona re da z ion e del ­ l’articolo. Siam c e rti che v e r r à corretto. V. U n a secon da osse rv a z io n e farem o s u lla pena. U n buon codice è quello ch e r a c c h iu d e u n a r e l a ­ tiv a e s a tte z z a nel prop orz io na re la p e n a al reato. Q u esta pro po rzio ne eq ua , conform e a lle a b i t u d i n i , a lle tendenze, ai costum i, a l l a educazione del popolo i t a l i a n o , nel prog etto del nuovo codice p e n a le non esiste. A s p ra è la p e n a d e l l ’om icidio volon tario sem plice; m ite quella di certi om icidii qualificati, come dim o ­ str e r e m o più a m p ia m e n te nel p a r a g r a f o seg uen te. Si m ettono quasi allo stesso livello ta n to chi , p r e ­ so d a su bita n eo sdegno e v o l e r e , uccide un u o m o , qu an to c h i , con a n im o freddo e p acato , uccide un pubblico ufficiale n e ll’ esercizio , o p e r c a u s a delI’ esercizio delle sue f u n z i o n i , o un testim o n e per c a u s a d e lla te s tim o n ia n z a d a lui r e s a , o un in ­ fa n te di r e c e n te n a t o , e v ia dicendo! E b b e n e : se i g iu r a ti n e g h e r a n n o ogni benefìcio o sc u sa al prim o e a g li a ltri, il prim o d o v rà subire non m eno di 21 a n n o di p rig io n ia , e p o trà g iu n g e re fino a 25 ; gli a ltr i p o tra nn o e sse re puniti con 22 a n n i, e non più di 25 d e lla d e tta pena! T utto questo non è nè giusto, nè degno di un codice d e stin a to a se g n a r e un pro ­ g re sso su gli a l tr i e siste n ti. V a r r a n n o queste dispo sizioni a r e f r e n a r e i m a l v a g i , ad a r r e s t a r e su lla c h i n a del delitto i g r a n d i m a lfa tto ri ? No , indubi te v o lm en te no. A cc e ttia m o quindi lo a r t. 363 del progetto V i g l i a n i , e p o rtia m o a vviso che la p e n a p e r 1’ omicidio vo ­ lo n ta rio sem plice non d ebb a o ltr e p a s s a r e i 20 a n n i. Nè ci si d ica c h e l’om icidio, singulare et nefarium facinus , è il più g r a v e dei r e a ti e che così fu sem ­. pre c onside ra to d a lle leg islazio ni; che p a re c c h ie di queste lo p u n iv a n o colla m o rte e il codice sard o del 1859 pu n iv a lo coi lavo ri forzati a vita . P o tr e m m o rispo nd e re : la s to r i a ci a p p re n d e a n c o r a c he vi fu ro n tem pi nei quali la deportatio o la r i p a r a z i o n e p e c u n ia r ia fu g iu d ic a ta p ena p r o p o rz io n a ta p e r g li om icidii, e a n c h e oggi il codice p e n a le toscan o a s ­ se g n a pochi a n n i di c a s a di forza a l reo di o m ic i ­ dio. Eppoi il rico rd o d e lla s e v e r ità di c e r te leg gi a n tic h e e m od ern e nel pu n ire l’ homicidium sim plex è a rg o m e n to a s s a i g ra v e in favo re d e lla p roporzione la m e n ta ta t r a la p e n a s t a b ilit a p e r l ’om icidio s e m ­ plice e q u e lla p er l’om icidio qualificato. VI. Lo a r t. 331 prevede l’om icidio in v o lo n ta rio e punisce co lla d etenzione d a tre d ic i a t r e n ta m e si ch iu nq ue p e r i n a v v e r t e n z a , im p ru d e n z a , n e g lig e n ­ za, im p e r iz ia n e lla p r o p r ia a r t e o pro fessio n e, o per in o s se rv a n z a di re g o la m e n ti, ordini, discipline o do­ veri del proprio stato c a g io n a la m o rte di a lc u n o . Stabilisce a ltr e s ì l’a u m e n to di un g ra d o e la m u lta d a lire 51 a 5000 se d a l fatto è d e r iv a ta la m o r te di più p e rs o n e ; od a n c h e di u na sola, se in d a n n o di a ltr e ne è se guito d e b ilita m e n to p e r m a n e n te , o pericolo di vita , o m a l a t t i a ed in c a p a c it à al lavoro p er la d u r a ta di 20 o più g iorni. Questo a rtic o lo co rrisp o n d e a l l ’ a r t. 326 del p ro ­ getto Z a n a r d e l l i , a l l ’a r t. 382 del pro getto V i g l i a n i , a llo a r t. 554 del codice p e n a le in v i g o r e , a llo a r ­ ticolo 375 delle leggi del 1819 e allo a r t. 319 del co­ dice fra n c e s e . L ’ artico lo del prog etto rip e te i c a s i sta b iliti dal codice p en a le in vig o re e r ite n u ti dai dottori, cioè. incaute, im prudens, negligenter, remisso animo, omissa lege. A g g iu n g e « la in o s s e r v a n z a di ordini, discipli­ ne o doveri del proprio stato. » , Bene h a fatto l’a u to re del progetto quando h a m esso questo a rtic o lo in fine del capo I, ch e t r a t t a d e ll’o­ micidio, m e n tr e nel progetto V i g l i a n i tro v a si e r r o ­ n e a m e n te a llo g a to sotto il cap itolo « dell'omicidio e <. della lesione personale non imputabile o scusabile »; i bene h a fatto nello s ta b ilir e un m axim um sup e riore a quello d e te r m in a to d a l codice p en a le in v ig o re e nello im p o rre l'au m ento di un g ra d o quando il d a n n o de riv a to d a lla colpa è più g r a v e e più persone son rim a s t e u ccise od offese. Vi h a dei casi nei quali l’ a g e n te h a prev e d u to come possibile, o a n c h e com e più o m eno prob ab ile, l’a v v e n im e n to spiacevo le ch e è seguito, se n z a però a v e rlo v oluto; m a d oveva e p o te v a p re v e n irlo , sia aste n e n d o si di a g ir e , sia p rendend o le n e c e s s a rie precauzio ni p e r e v ita rlo . Q uesta specie di c o lp a non è m in im a , è la tissim a ; si a p p r o s s im a m olto a l dolo, e m e r it a di e ss e re s e v e r a m e n te p u n ita . Il d a n n o è un elem e n to g ra v is s im o nei r e a ti con ­ tro le p ersone, e deve dal le g is la to r e e s s e r g u a rd a to n e lla d e te rm in a z io n e d e lla p e n a lità . Or se p e r la n e g lig e n z a dello a g e n te m uoiono p a r e c c h i e persone o m uore u n a e ne r e sta n o ferite a l t r e , è giusto che a l l ’au to re d e lla n e g lig e n z a s ’infligg a u n a p e n a mag giore. VII. P o ic h é il nuovo codice, salv o poche eccezioni, definisce i r e a ti con u n a lucidezza d e g n a di lode, poichè h a e s a tta m e n te definito l’om icidio v o lo n ta rio ; avre m m o voluto che, se n za p r e s e n ta r e u n a s e rie di casi, i com pilato ri del prog etto a v e sse ro p u r data definizione d e ll’ om icidio in v o lo n ta rio o , a d ir meg l i o , colposo. L a colpa può p r e s e n ta r s i sotto v a r ie form e; riesce im possibile p r o s p e tta r e tu tt’ i modi d e lla sua appa rizione, e l’a m m is s io n e o ne g az ion e d e lla m edesim a co stituisce u n a quistione di fatto a b b a n d o n a ta all’a r b itr io del giudice : culpa arbitrio ju d icis aestim anda erit. Non la definì forse il g iu re c o n su lto C a j o quando affermò : Culpam esse quod cum a diligente. i i f ; : ; : <. j ;. i < < < j. { f i < f < ] • « f. provideri potuerit non esset provisum , aut tum denun- < ciatum esset quurn periculum evitavi non posset ? <.

(13) Non ebbe, salvo qualche lieve menda, esattam ente a definirla la legge del 1808? Non fu forse ben definita d all’ H aus , dal Rossi e da tanti altri? Nè vale la obiezione che , in tal m an iera p ra ti ­ cando, grande, illimitato sarebbe l’arbitrio del giu ­ dice; perocché, col sistema adottato nel progetto, l’a r ­ bitrio è m a g g io re , e i pochi casi esplicativi della ! colpa messi nello articolo daranno luogo a inter ­ pretazioni più elastiche e più arb itrarie. Vili. Giacché si è preferito il sistema d’indicare i t casi e non gli elementi, che costituiscono l'omicidio colposo, avrem m o desiderato che si fosse pure aggiun ­ to il caso di chi, in istato di piena ubbriachezza non ; accidentale e non dolosa, m a colposa, sia causa della i morte di un uomo. Questa ipotesi era contem plata dall’ art. 382 del progetto V i g l i a n i ; la vediamo soppressa p ria nel pro ­ getto Z a n a r d e l l i e poi in quello del S a v e l l i ; ma nella relazione del V i g l i a n i non è indicato il mo­ tivo pel quale fu m essa e nelle rispettive relazioni | dei due ultimi non è assegnato il motivo della sop­ pressione. E certo che vi sono due stadii nei quali si può riconoscere la ubbriachezza completa, e quindi l’as ■ soluta privazione della m ente e della coscienza delle proprie azioni. L ’ uno rende 1’ uomo simile al furi' bondo, perchè la mente è interam ente stupefatta dalla forza della sostanza alcoolica per la pressione j che il sangue fa sul cervello; e il povero agente non è più padrone dei movimenti del suo corpo. L ’altro rende l’uomo un automa, che, compreso da uno stato letargico, cade come corpo morto. In questi due stadi, pur non volendo, l’uomo può esser causa della morte di un altro. Cagione unica, prossima, efficiente dell’eccidio è lo slato di ubbriachezza completa nel quale l’impu ­ tato si trova. In tali condizioni si possono sacrifi­ care i proprii parenti, gli amici più intimi, le per­ sone più caramente dilette, Di qui segue che chi per accidentalità, per aver bevuto un bicchierino di liquore o di vino, ignoran ­ done la forza o la m istura dannosissim a in esso contenuta, è causa della morte di un uomo, dev’es ­ sere tenuto irresponsabile: chi beve poi una sostanza alcoolica, conoscendone la essenza e gli effetti , e non si arresta ai primi bicchieri , e continua a bere a larghissime dosi, e diventa pienamente ebbro; se in tali condizioni è causa della morte di un uomo, deve rispondere di omicidio colposo o dev’ essere ; tenuto irresponsabile? Questa tesi è variam ente risoluta dagli scrittori. Ascoltino i nostri lettori i l M a n c i n i nella sua dotta relazione sul primo libro del codice penale. « Nella ipotesi di azioni commesse nello stato di piena ubbriachezza, che riduca l’uomo nella condi ­ zione di assoluta irresponsabilità, chi non vede es ­ sere inammessibile, illogica ed ingiusta qualunque distinzione sulle cause di quello stato per trarne la { conseguenza di doversi colpire di una pena qualsiasi ; chi opera senza aver punto coscienza delle sue a ; zioni? Anche nel silenzio dei codici penali, la sola giurisprudenza bastò ad attingere dai principii filoS; solici della penalità la regola che dei re ati com­ messi senza coscienza in istato di piena ubbria | chezza, non può esservi penale responsabilità, ba ­ stando a ll’uopo ram m entare la dottrina propugnata ; dal Rossi, dal C a r m i g n a n i , dal C a r r a r a e da tutta ; la moderna scuola italiana, egualmente che dal Mit t e r m a i e r in Germ ania , e da C h a u v e a u et H e l i e , t d a l l ’OR T OL AN e dal T i s s o t in F rancia. » E più appresso aggiunge: | « D’altronde ai fatti commessi da chi si trova nello [ stato d ell’art. 59 (privazione di mente) ripugna a n ­ che la semplice qualificazione di reati colposi, seLcondo i principii della scienza, dappoiché anche in. questi debbe concorrere la scienza e la volontà di commettere un azione, quantunque in sè stessa in ­ nocente, dalla quale però derivi non voluta, nè p re ­ veduta, la lesione dell’ altrui diritto coi suoi effetti dannosi. E se nella ipotesi dell’art. 59 fosse appli ­ cabile la teoria penale della colpa, chi non vede che con simile metodo potrebbero non di rado punirsi come colpose anche le azioni dei pazzi e furiosi , istituendo indagini sulle cagioni, per quanto m iste ­ riose ed incerte, che abbiano ridotto l’uomo in quello stato e che talvolta potrebbero considerarsi volon­ tarie ed illecite, altrettanto e più dell’abuso dei li­ quori , come nel caso di ogni altro abuso fìsico o morale ? » Col dovuto ossequio al M a n c i n i , osiamo esprimere una opinione diversa. Noi non intendiamo accettare come canone asso ­ luto in questa m ateria la sentenza del B a r t o l o che danti operam rei illicitae im putantur omnia quae se quunlur contra voluntatem suam; nè affermiamo che tutti coloro i quali si trovano nello stato di ubbria ­ chezza completa debbano sempre rispondere degli omicidi o ferimenti , che inconsapevolmente com ­ piono, come derivanti dalla colpa.V’h a casi nei quali, come dicemmo, l’ebbrezza è accidentale, e in questi v ’h a piena irresponsabilità. Ma se un uomo, sapendo di u b b r i a c a r s i , si ubbriaca e , ubbriaco , perde la coscienza delle sue azioni e diventa furioso; se, fu ­ ribondo, si a rm a di archibugio e ammazza, non de v’egli rispondere di omicidio colposo? E non doveva prevedere agevolmente, quando a larghe dosi beveva il vino, che quella sostanza lo avrebbe reso ebbro e nella ebbrezza potea rendersi inconsapevole autore di un maleficio? 0 forse il fatto che rende l’uomo non accorto, negligente, dev’essere per forza conco­ m itante a ll’azione che cagiona il danno, e non pre ­ cederla di giorni e di ore? Ammettiamo anche noi la teorica del M a n c i n i pei fatti che si commettono nel ­ l’ebbrezza completa, che taluni vorrebbero puniti alla guisa dei reati volontarii , come più appresso e in altri paragrafi diremo; am m ettiam o pure che 1’ eb ­ bro, nel momento dell’azione, era inconsciente della medesima; ma egli risponderà del fatto innanzi a lla giustizia penale non come autore volontario e do­ loso, m a per essersi volontariam ente messo in una condizione , che doveva preveder d a n n o s a , atta a renderlo , senza a d d a rs e n e , autore di un maleficio. E l’ubbriacarsi, colla coscienza di diventare ubbriaco, non è un fatto ben grave, superiore a qualsiasi a l ­ tra imprudenza , un caso di culpa e di culpa lata ? A prescindere adunque che i buoni codici debbono con efficaci sanzioni penali fulm inare i vizii turpis ­ simi, che degradano la dignità um ana, e fra questi è certam ente la ubbriachezza; a prescindere che la ubbriachezza completa in luogo pubblico è, pel pro ­ getto Z a n a r d e l l i , un fatto punibile con pene di po­ lizia e sarà reputato tale da una legge speciale che v errà di breve pubblicata; a prescindere che bisogna correggere i corrotti costumi e certe usanze perico ­ lose, come è quella della ebbrezza in parecchi paesi della nostra Italia; la scienza non combatte la no­ stra tesi, che è pur propugnata da moltissimi scrit ­ tori di diritto penale antico e moderno. Inopportuna poi e senza alcun pratico fondamento è la obiezione dei pazzi e furiosi. L ’ebbrezza dà luo­ go a un vizio o a una privazione di mente tran ­ sitorii. L ’uomo più onesto , sano di mente e agiato può, nello stato di ebbrezza, d ar segni di privazione di mente e mettere in pericolo i suoi simili , tanto più esposti quanto meno sospettosi di un prossimo male per la cennata causa. Pei furiosi e pazzi, di ­ venuti tali anche per abuso illecito, fisico o m orale, la cosa procede diversamente. 0 sono veram ente pazzi e furiosi, e allora c’è per essi il manicomio: la società non li teme ed è strano rice rca r le cagioni della loro pazzia per punirli; ed.

(14) inoltre la pena verrebbe a colpire chi h a perduto le facoltà intellettive e non ne comprende più la importanza. L ’ubbriaco, passata la sbornia, diventa sano, e la pena inflitta dal m agistrato ra g giu nge rà un esse­ re volente , ragionevole, che capisce di ave r fatto m ale e di non dovere più rito rnare in una condi­ zione dannosa a lla società e a lla sua salute. Se poi v’ h a uomini che fingono di esser pazzi e furiosi e commettono dei reati , in tal caso , la giustizia li scovrirà e li d an nerà a lla galera, alla reclusione, ai lavori fo rzati — efficace e potente manicomio morale. Nè di miglior conio è 1’ altra ragione che , acco ­. gliendo la nostra osservazione, la prova della colpa si renderebbe assai difficile ; perocché le difficoltà della prova di un reato non possono escludere la figura giuridica e as tra tta del reato medesimo. D’al ­ tronde difficoltà non è impossibilità , nè è vero in fatto che la prova dell’ ebbrezza procurata per im ­ prudenza , per colpa dell’ ebbro , sia grandem ente difficile. Speriamo perciò che l’art. 382 del progetto V i g l i a n i s a r à preferito a ll’art. 331 dei progetti Z a n a r d e l l i e S a v e l l i pel bene della giustizia, pel m iglioram ento dei nostri costumi e per rivalere , se non in tutto , almeno in parte, certi gravi e quasi irre parabili danni che si compiono spesso da ubbriachi imprudenti. ( Continua). di prefettura abbia cosi approvato quei conti con decreto non reclam ato (a). L ’esattore che per le rendite p atrim o niali del co­ mune non h a l’obbligo del non riscosso per riscos ­ so, h a però quello di curarne diligentem ente l’ esa­ zione (b). Sui discarichi per aggi accordati a l l ’esattore nei conti approvati dal consiglio di prefettura non puossi più ritornare in occasione di un conto posteriore, ( Corte dei c o n t i , 20 febbraio 1883 — Legge , 1883 , num. 15). fVoga, — ­(a) Quando un contabile abbia accettato, senza fare alcu n a eccezione, un fondo di ca ssa de­ term inato dal consiglio di prefettura nel decreto di approvazione del conto, egli h a im plicitam ente ri ­ conosciuta la re g o la rità del conto stesso in ogni sua partita d’en tra ta o di esito, poiché accettazione espressa o tacita della sentenza im porta rinunzia al diritto d’im pugnarla. (Corte dei conti, 24 m aggio 1881 — M an., 1882, p. 268 — ). Negli atti d’appello a lla corte dei conti contro lo decisioni dei consigli di prefettura sui conti con ­ suntivi comunali non è n ecessaria una designazione specifica dei motivi di gravam e e dei capi appellati, quando si domandi la rifo rm a di quelle deliberazioni, perchè erronee in diritto e sbagliate nel fatto, e se ne chieda la rettificazione. La esecuzione data dal comune alle deliberazioni dei consigli di prefettura emesse sui conti comunali A n d r e a D e L eo im porta la rinuncia al diritto d ’appello — art. 35 r, decreto 5 ottobre 1862. (Id., 26 settem bre 1878 — Id. 1879, p. 138). — (b). L'esattore comunale che trasc u ra di esigere i crediti del comune datigli in esazione è obbligato a risponderne, quantunque non tenuto a ll’obbligo del non scosso per scosso. Da tale responsabilità egli non può esim ersi a pretesto della inesigibilità di quei crediti , quando Elezioni politiche — Ufficio dei presidenti — A ttribu­ questa risulti da atti tard ivam en te intrapresi. zio n i — Riassunzione di voti — Schede — Indicazioni Potrebbe però an darne assolto provando che, quan ­ sufficienti. do anche avesse proceduto senza ritardo contro i L a rt. 73 della legge elettorale politica commette debitori, questi sarebbero egualm ente risultati in­ a ll’ufficio dei presidenti di riassum ere i voti dati in solventi od irreperibili. (Id., 20 gennaio 1881 — Foro ciascuna sezione, senza poterne modificare l’operato; It., 1881, n. 4). e perciò, attribuiti dalle sezioni ad un candidato i Acque private— Regolamento del corso ed uso—Facoltà voti risultanti da schede che gli uffici delle stesse del com une — T a ssa — Inam m essibilità. sezioni ritennero esprimessero il nome di quel can ­ N ell’interesse della sicurezza e quiete pubblica e didato, non è lecito a ll’ufficio dei presidenti correg ­ per l'incremento dell’ag ricoltu ra e delle industrie, gere tale operato e, non tenendo calcolo di quei i c o m u n i , in virtù dell'art. 544 del codice civile , voti, proclam are eletto un altro candidato. Devono ritenersi che portino sufficiente in d ica ­ possono regolare l’uso ed il corso delle acque di r a ­ gione privata, m a giam m ai con l ’imposizione di una zione della persona e quindi attribuirsi a Ciardi Giovanni le schede scritte col nome Cardi Giovan ­ tassa, trann e il caso che le acque appartenessero al patrimonio comunale (2). (Cassazione Roma, 23 ani (1). (Cam. dei Deput. 6 dicembre 1883 — 3.° Coll. prile 1883). Firenze. R iv. A m m . 1883 p. 871). Commissioni — Pubblicazione delle decisioni — Corre­ Esattore comunale — Fondo di cassa lasciato dal suo zioni — ­Errori di fa tto avvenuti nelle decisioni di predecessore — Responsabilità — ­Rendite patrim o­ secondo grado — ­Incompetenza della Commissione niali del comune — A ggi — Discarichi — ­Conto po­ centrale — Rim edio della revocazione. steriore. È regola di comune giurisprudenza che non vi è Il nuovo esattore non è tenuto a rispondere del sentenza finché non è stata pubblicata (3). fondo di cassa lasciato dal suo antecessore, se non L a pubblicazione delle decisioni delle commissio ­ quando non lo avesse riscosso, o non lo avesse do­ ni s'intende che avvenga mediante la loro comuni­ vuto e potuto riscuotere. cazione a ll’agente delle imposte. Se il nuovo esattore nel conto del primo anno P rim a di tale comunicazione le commissioni pos ­ della sua gestione si addebitò del fondo di cassa sono correggere le loro decisioni, ove lo credano del suo antecessore , un tale addebitamento non lo necessario. pregiudica, nè costituisce cosa giudicata a suo danno, La commissione centrale non può essere ch iam ata qualora nei conti degli anni successivi se ne sia a giudicare sugli errori m ateriali commessi dalle discaricato ponendolo fra i re s id u i, ed il consiglio commissioni provinciali , quante volte ciò importi (1) V. la decisione del 23 dicembre 1882 — Giurista , 188 3 pag. 90. (2) Questa sentenza conferma quella della corte d’appello di Cagliari in data 8 ottobre 1881— Rivista Amministrativa 1882, p. 419.. (3) È la regola di comune giurisprudenza desunta dalle leggi 55 Dig. , de re ju dicata; 2 e 3 Codice de scntentiis ex periculo recitandis, ammessa dal nostro codice di procedura civile..

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