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Tribunale Amministrativo Regionale Programma per la riduzione dell'arretrato per il 2020 | Ordine degli Avvocati di Verona

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Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Venezia

Decreto N. 31/2020 Il Presidente

1.

L'art. 37 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n.

111 del 15 luglio 2011 (con le modifiche apportate dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228), prevede, tra 1'altro, che i capi degli Uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi Consigli dell'Ordine degli Avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti pendenti.

Con tale strumento il capo dell'Ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dall'Organo di autogoverno;

c) l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto della durata della causa, nonché della natura e del valore della stessa.

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I programmi in questione, ai sensi dei commi 11 bis, 12 e 13 del citato art. 37, valgono anche in vista della utilizzazione del maggior gettito derivante dall'incremento del contributo unificato.

2.

Ai fini della predisposizione della programmazione per il 2020, alla quale qui ci si accinge in coerenza con il programma dello scorso anno redatto ai sensi dello stesso art. 37, occorre prendere le mosse:

- dai risultati delle concrete iniziative già assunte presso questo Tribunale amministrativo in vista della riduzione dell'arretrato;

- dal numero dei magistrati e del personale amministrativo;

- dai criteri e dai limiti di assegnazione dei ricorsi ai magistrati, attualmente previsti dall'organo di autogoverno;

- dalle norme primarie incidenti, direttamente o indirettamente, sui tempi di definizione dei ricorsi.

Ma il primo dato da cui muovere è quello concernente il numero, davvero sconfortante, dei ricorsi pendenti presso questo Tribunale amministrativo: alla data del 31 dicembre 2019 risultano in attesa di decisione 5.745 ricorsi.

Il confronto con il corrispondente dato relativo al 2018 evidenzia che - alla fine dello scorso anno - si è registrato un abbattimento dell’arretrato corrispondente a 410 unità, pari a (solo) il 6,70% del totale.

Nel valutare quest’ultimo dato, va considerato l’aumento, seppure contenuto (pari al 2,25%), del numero complessivo dei ricorsi introitati nel 2019 rispetto all’anno precedente. Va considerato altresì che nel corso del 2019 uno dei magistrati assegnati a questo Tribunale è stato nominato Consigliere di Stato, con conseguente diminuzione dell’organico effettivo. A breve il posto sarà ricoperto con l’assegnazione di uno dei neo referendari, vincitore dell’ultimo concorso.

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Quindi il numero complessivo dei magistrati in servizio presso questo Tribunale – sceso a otto nel corso del 2019 – nel 2020 torna ad essere pari a nove, cui si aggiungono i tre presidenti di sezione.

Inutile osservare che solo la copertura integrale dell’organico dei magistrati (che prevede 17 magistrati, compresi i presidenti) potrebbe assicurare una decisa riduzione dell’arretrato del nostro Tribunale ed in particolare del numero dei ricorsi ultra quinquennali (2275) - per i quali il sistema non assicura corsie preferenziali in relazione alla materia oggetto di controversia - numero che, anche per l’anno 2019, continua a rappresentare il 39% del totale di ricorsi pendenti.

Infatti – tenuto conto dei limiti ai carichi di lavoro stabiliti dall'Organo di autogoverno, così come indicato dallo stesso art. 37 e considerata la mancata copertura dei cinque posti ancora vacanti nell’organico – il numero dei ricorsi che possono essere trattati e decisi alle udienze di merito del 2020 dovrebbe superare di poco il migliaio (e attestarsi attorno ai 1.100 ricorsi). A questo dato va comunque aggiunto il numero delle sentenze in forma semplificata (numero rilevante, grazie al grande impegno dei colleghi) e delle sentenze rese nei riti speciali in materia di silenzio, di accesso e di esecuzione del giudicato (queste ultime in costante aumento negli ultimi anni).

Nel 2019 sono state pronunciate 1265 sentenze di merito, comprese le sentenze in forma semplificata.

A questo risultato hanno contribuito anche le udienze straordinarie - celebrate nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato in attuazione dell’art. 16 delle norme di attuazione del c.p.a. - udienze già fissate anche per l’anno 2020.

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3.

Uno strumento che – accanto alle udienze straordinarie - si è dimostrato utile nella gestione del contenzioso pendente, e in particolare dell’arretrato più risalente, è quello delle udienze informali, convocate dal Presidente ai soli fini della verifica del permanere dell’interesse alla decisione del ricorso.

Grazie a questa procedura informale è stato possibile – anche nel corso del 2019 – definire con sentenza di improcedibilità circa la metà dei ricorsi trattati.

Sempre a fini di smaltimento dell’arretrato, nel corso del 2019 si è fatto ricorso anche all’udienza c.d. di ruolo aggiunto, effettuata al solo scopo di verificare se, a distanza di tanti anni, ancora sussista un interesse alla decisione, e se l’interesse sia o meno urgente.

L’udienza di ruolo aggiunto - analogamente a quanto si è verificato con le udienze informali – ha consentito l’immediata definizione dei ricorsi per i quali nel tempo era effettivamente venuto meno l’interesse. Ha consentito inoltre di disporre la cancellazione dal ruolo dei ricorsi per i quali le parti non si sono presentate e di fissare l’udienza di merito per la trattazione dei ricorsi per i quali è stato manifestato l’interesse ad una decisione, con priorità per i ricorsi in relazione ai quali i difensori delle parti abbiano dichiarato l’urgenza di tale interesse.

In questo modo, definiti i ricorsi divenuti improcedibili, sono state fissate le udienze di trattazione dei ricorsi per i quali le parti hanno manifestato interesse e sono stati fissati - a breve - i ricorsi per i quali le parti hanno dichiarato l’urgenza della definizione del giudizio di primo grado.

Si è così potuto constatare che i ricorsi per i quali è stata richiesta con urgenza la fissazione del merito costituiscono una piccolissima percentuale dei ricorsi pendenti: questo significa che, per la maggior parte del contenzioso arretrato, la mancata definizione del ricorso non ha comportato eccessivo danno ai ricorrenti (tant’è che spesso, nei preliminari dell’udienza di merito fissata per

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trattare ricorsi antichi – dichiarati urgenti all’udienza di ruolo aggiunto - emerge non infrequentemente una richiesta di rinvio … ).

4.

Con riguardo invece ai ricorsi più recenti, una prassi che potrebbe rivelarsi utile nella gestione dei ricorsi pendenti è quella della trattazione del ricorso in camera di consiglio con finalità di mero monitoraggio dello stato del procedimento e dell’attività dell’amministrazione nel corso del contenzioso.

Questa tipo di trattazione – senza sconfinare nell’attività di sollecitazione dell’amministrazione attiva – potrebbe consentire l’autonomo svilupparsi di ulteriori segmenti procedimentali, rilevanti per una più chiara definizione degli interessi in gioco, e talvolta decisivi per il superamento stesso della controversia.

Anche nel corso del 2019 si è potuto verificare come la trattazione in camera di consiglio – fissata ai fini della discussione di una domanda cautelare, oppure fissata a seguito di una domanda di prelievo presentata ai sensi dell’articolo 71 bis c.p.a., oppure ancora fissata a seguito della trattazione del merito in udienza pubblica - abbia consentito, grazie anche alla flessibilità del rito camerale, risultati interessanti proprio in punto di gestione dei carichi pendenti.

5.

Il 23 gennaio 2020, presso la sede del Tribunale, si è svolta la riunione convocata per la redazione del programma di gestione dei ricorsi pendenti. All’incontro sono intervenuti rappresentanti dei Consigli degli Ordini Avvocati del Veneto, dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, dell’Avvocatura della Città Metropolitana di Venezia e dell’Avvocatura Civica del Comune di Venezia.

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L’incontro è stata l’occasione per un confronto e un approfondimento volto alla ricerca di percorsi processuali orientati a semplificare l’attività e ad accelerare i tempi di definizione della lite.

Oltre a confermare l’utilità di strumenti come le udienze di smaltimento e le udienze di ruolo aggiunto, si è concordato nel ritenere che, a questi fini, potrebbe risultare prezioso l’inserimento di un tratto processuale informale – una camera di consiglio filtro - per un dialogo tra il giudice e le parti allo scopo di monitorare lo stato del procedimento.

E’ del resto dato di esperienza che il dialogo informale tra le parti e il giudice a seguito della domanda di misura cautelare monocratica, oppure nell’ambito della camera di consiglio fissata per la trattazione collegiale della stessa domanda, consenta spesso il superamento di arresti procedimentali.

Nel corso dell’incontro (e di quello successivo, convocato per il 4 febbraio 2020) il tema è stato approfondito e valutato sotto i diversi profili processuali e applicativi. È stato posto l’accento, in particolare, sul carattere non decisorio di questa udienza camerale: una sede in cui il Collegio non adotta alcun provvedimento, ma può fare domande, orientare la discussione, suggerire approfondimenti, invitare le parti ad ulteriori verifiche, dare impulso al processo.

Si è così concordato di dare avvio ad una sperimentazione per valutare se davvero l’introduzione di una tale camera di consiglio possa risultare utile in punto di semplificazione e accelerazione del contenzioso.

6.

Alla luce del rilevante contributo fornito dal Foro veneto – e tenuto conto delle direttive del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nonché dei contenuti del programma di gestione per l’anno 2019 - vengono così formulati, d’intesa con i Presidenti della seconda e della terza Sezione, i

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criteri per l’attuazione del programma di gestione, relativo all’anno 2020, dei procedimenti pendenti davanti al Tribunale amministrativo per il Veneto:

a) gli Avvocati sono invitati:

- a redigere i ricorsi e gli altri atti processuali attenendosi al rispetto del principio di sinteticità di cui all'art. 3 c.p.a. e in particolare dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016;

- ad avvalersi, delle istanze di prelievo ex art. 71 bis per cause che non presentino profili di complessità nella trattazione e, possibilmente, in abbinamento a quanto disposto dall'art. 72 del c.p.a., sottoponendo al Presidente della Sezione in cui è incardinata la causa istanza congiunta in vista della definizione del giudizio sulla base della risoluzione di una singola questione di diritto e alle altre condizioni dalla norma indicate ai fini della più sollecita soluzione delle controversie;

- a comunicare con congruo anticipo, una volta ricevuto l'avviso d'udienza, se permanga l'interesse alla decisione, ovvero se sussistano motivi rilevanti ai fini del rinvio (ad esempio per riunione di ricorsi per motivi aggiunti, per modifica della situazione contenziosa che possa far venire meno l’interesse alla decisione) o della cancellazione dal ruolo dei ricorsi fissati, così da consentire la tempestiva integrazione del ruolo con altre cause in attesa di definizione;

- a segnalare tempestivamente i casi di interruzione del processo, in modo che il Presidente della Sezione possa tenerne conto nella programmazione del numero degli affari da inserire per ogni udienza;

- a non manifestare interesse, dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 82, comma 1, c.p.a., per ricorsi destinati, poi, ad essere abbandonati;

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- a segnalare per tempo, pur in assenza dell'avviso di fissazione dell'udienza, quali giudizi possono essere definiti in tempi brevi, con l'accordo delle parti costituite, mediante gli strumenti previsti dal c.p.a.;

- a presentare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 bis c.p.a., istanze di prelievo motivate;

b) i Presidenti delle Sezioni:

- si adoperano, coinvolgendo gli altri magistrati e il personale amministrativo, per incrementare, ove vi siano ancora spazi operativi in tal senso, la definizione dei ricorsi mediante decreti presidenziali decisori, ricorrendo prima, ove ritenuto necessario, al potere istruttorio presidenziale;

- si avvalgono - se ritenuto opportuno e compatibilmente, peraltro, con la dotazione di risorse umane disponibili e della disponibilità di tirocinanti - dello strumento dei ruoli aggiunti o di smistamento per l'individuazione delle controversie per le quali sia venuto meno l'interesse alla definizione e per le quali può, su accordo delle parti costituite, essere pronunciata decisione di rinuncia, di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere, o per le quali possa essere disposta la cancellazione dal ruolo ai fini della decorrenza del periodo di perenzione annuale;

- si adoperano a che (accanto alla riunione dei ricorsi soggettivamente e/o oggettivamente connessi) sia incrementata la definizione, alla stessa udienza o camera di consiglio, di ricorsi identici o sostanzialmente monotematici;

- si adoperano perché sia incrementata la definizione degli incidenti cautelari con sentenza in forma semplificata, nel rispetto dei principi di sinteticità e completezza della motivazione, nonché con l'assegnazione, al medesimo magistrato, di eventuali controversie omogenee;

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- provvedono, anche su istanza di parte, alla fissazione di udienze camerali filtro, al fine di monitorare lo stato del procedimento;

- provvedono sulle istanze istruttorie avanzate ai sensi dell'art. 65 c.p.a.;

- valutano, caso per caso, di sentire gli avvocati delle parti costituite, nel caso di motivate istanze di prelievo ex art. 71 bis, allo scopo di definire i tempi dell’inserimento nel ruolo di Camera di Consiglio “di merito”, con eventuale rinuncia ai termini di legge;

- procedono tempestivamente all’esame delle domande di prelievo e, in caso di mancato accoglimento, provvedono alla relativa comunicazione tramite la Segreteria.

Il Presidente Maddalena Filippi

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