X CORSO DI
QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MEDICINA ASSICURATIVA
Relazione Introduttiva
Bologna
21-22 novembre 2008
Dr. Giovanni Cannavò
Tagete 1-2009
IL PROGAMMA DEL CORSO
z Novità introdotte dall'articolo 138 del Decreto Legislativo 209/2005, il Codice delle Assicurazioni
z Tabella delle Menomazioni elaborata dalla Commissione Ministeriale:
struttura generale e finalità; criteri di applicazione rispetto alle
menomazioni degli apparati
respiratorio, cardio-circolatorio,
digerente, urinario, genitale ed
endocrino
Tabelle DM 03.07.03 Comm. ex DM
26.05.04
Bargagna et al. 2001
Apparato
Respiratorio Perdita di un polmone, a seconda del danno alla funzione respiratoria, ma con esclusione di un eventuale danno cardio- circolatorio
25 – 40 non presente (INAIL 25)
Esiti di exeresi polmonare segmentaria fino alla lobectomia
10 – 18 non presente (INAIL ≤ 12) Apparato
Cardio- circolatorio
Cardiopatia
Classe NYHA I non presente non presente
Cardiopatia Classe NYHA II
F.E. 50-40 % 10 – 30 11 – 40
Cardiopatia
Classe NYHA III
F.E. 39-30 % 31 – 60
41 – 80 Cardiopatia
Tabelle DM 03.07.03 Comm. ex DM
26.05.04
Bargagna et al. 2001
Apparato
digerente Tratto gastro-enterico classe I Tratto gastro-enterico classe II Tratto gastro-enterico classe III Tratto gastro-enterico classe IV
10 – 15 16 – 25 24 – 40 41 – 60
≤ 5 6 – 20 21 – 35 36 – 60
Splenectomia in assenza di
ripercussioni sulla crasi ematica 10 5 – 10
Ano preternaturale, a seconda della localizzazione e dei
disturbi secondari locali 35 – 40 > 60
Incontinenza dello sfintere anale totale e permanente, con
disturbi secondari locali 40 36 – 60
Tabelle DM 03.07.03 Comm. ex DM
26.05.04
Bargagna et al. 2001
Apparato
digerente Infezione cronica da HCV (RNA +) senza evidenze laboratoristiche di danno epatico correlato
10
≤ 10
(danni di lieve entità, senza segni clinici
di insuff. epatica)
Infezione cronica da HCV (RNA +) con evidenza di lieve epatopatia cronica persistente
10 – 15 11 – 40
(astenia, subittero, transaminasi e γGT
> fino a 5 volte i valori normali)
Epatopatia cronica con evidenza bioptica (ove disponibile) di epatite cronica di grado moderato
16 – 35 non presente (INAIL ≤ 45)
Epatopatia cronica con evidenza bioptica (ove disponibile) di epatite cronica severa fino alla cirrosi
36 – 60 40 – 60
Tabelle DM 03.07.03 Comm. ex DM
26.05.04
Bargagna et al. 2001
Apparato genito- urinario
Trapianto renale, a seconda della funzionalità renale e delle manifestazioni secondarie alla terapia adottata
30 – 60 > 30
Evirazione in epoca prepubere a seconda delle ripercussioni sui tratti somatici e sulla psiche
41 – 60 40 (± 50%)
INAIL:
fino a 50 a seconda
dell’età Evirazione in epoca
postpubere a seconda delle ripercussioni sui tratti somatici e sulla psiche
20 – 40
Isteroannessectomia
bilaterale e impossibilità al coito in epoca prepubere, a seconda delle ripercussioni sui tratti somatici e sulla psiche
36 – 52
35 (± 50%)
INAIL:
≤ 40 fino a 45 anni
≤ 25 oltre 45 Isteroannessectomia
bilaterale e impossibilità al
coito in epoca postpubere, a 17 – 35
Prima sessione: caso n. 1 dr.ssa Corsi
Maschio di 26 anni, urto frontale auto/auto, trasportato sedile anteriore senza cintura.
Pronto Soccorso:
- Politrauma cranico-toraco-addominale - FLC volto
- Pneumotorace
- Emoperitoneo da rottura traumatica fegato e mesentere
- Frattura esposta pluriframmentaria III medio e collo del femore
Trasferito (elisoccorso) in struttura ospedaliera con Rianimazione più avanzata, in condizione di shock emorragico.
Prima sessione: caso n. 2 - 3 dr.ssa Corsi
Maschio di 32 anni, caduta accidentale per urto contro albero targliato e lasciato in terra.
Pronto Soccorso nel pomeriggio: Frattura costale Pronto Soccorso durante la notte:
- Rottura in due tempi della milza - Insufficienza respiratoria acuta - Emoperitoneo
Intervento chirurgico di splenectomia
Femmina di 60 anni, investita da un’auto su strisce pedonali, con caricamento e caduta al suolo.
Pronto Soccorso:
- Trauma cranio-facciale - Trauma addominale
- Plurime perforazioni addominali con versamento liquido Intervento chirurgico in urgenza
Plurimi esiti cicatriziali
Caso 1 Dr. Rossi maschio 37enne
Trauma toracico con fratture costali multiple a sinistra (otto) con emo-pneumotorace, complicato da polmonite pneumococcica
Torace asimmetrico ipoespansibile ai
movimenti respiratori profondi per
toracoalgia, ipoespoansibilità a sinistra, FVT
ipotrasmesso a sinistra, suono polmonare
iperfonetico a destra, murmure vescicolare
ridotto su tutto l’ambito soprattutto a
sinistra
Caso 2 Dr. Rossi
maschio 62, fumatore 40 sig./die
Trauma toracico con fratture
costali multiple a sinistra (dalla
III alla X) associate ad emo-
pneumotorace iperteso apicale
(trattato con toracentesi), con
contusione bibasale polmonare e
complicato da polmonite da
candida glabrata
Caso 3 Dr. Rossi femmina 45enne
Trauma toracico contusivo con lesione lacerativa polmonare trattata con resezione segmentaria, ben evoluta.
Torace simmetrico, normoespansibile, FVT
normotrasmesso, suono chiaro polmonare,
murmure vescicolare nella norma
Caso Prof. Vasapollo
Donna di 70 anni sottoposta a intervento di gastroresezione parziale per early gastric cancer.
Dopo 7 anni, EGDS con biopsia → carcinoma poco differenziato
Intervento chirurgico di gastrectomia totale
Nuovo esame istologico: esclusione di neoplasia Notevole calo ponderale, astenia depressione Suicidio dopo 5 anni
Seconda sess: caso n. 1-2 dr.ssa Corsi
Maschio di 17 anni alla guida di motorino, urtato da un’auto.
Pronto Soccorso: politrauma con fratture bacino e femore
Dopo 3 mesi insorge patologia urologica per riduzione del calibro dell’uretra
Femmina di 29 anni trasportata in moto che venne urtata da un fuoristrada.
Trasportata con elisoccorso in Ospedale di III livello.
Politrauma toraco-addominale; frattura di bacino, lacerazione vaginale.
Intervento chirurgico addominale.
Danno biologico
Tribunale di Milano
Tribunale di Palermo
Tribunale di Cosenza
Tribunale di Bari
Soggetto di anni 20
20 punti € 51.829 € 47.677 € 45.085 € 44.004
40 punti € 168.814 € 155.292 € 143.213 € 119.364
60 punti € 342.249 € 314.820 € 294.382 € 245.817
80 punti € 510.258 € 469.386 € 498.594 € 455.505
Cosa cambia con l’entrata in vigore delle tabelle delle menomazioni e dei parametri economici previste dall’art. 138 del DL 209/2005
IL POKER DELLA CASSAZIONE
Cass. SS.UU. dell’11 novembre 2008, n. 26972
Paziente sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale sinistra, subì la progressiva atrofizzazione del testicolo sinistro che gli fu asportato dopo un mese in seguito ad inutili terapie antalgiche.
Il Tribunale di Vicenza (1998) riconobbe il danno biologico, condannando i convenuti a versare all'attore la somma di £ 29 milioni.
Nel 2004 la corte d'appello di Venezia rigettò il gravame dell‘attore asserendo che dalla espletata CTU era emerso che la perdita del testicolo determinava un danno biologico nella misura del 6%.
L’attore invece lamentava anche danno esistenziale per lo “stato di disagio in cui versava nel mostrarsi privo di un testicolo, con conseguenti ripercussioni negative nella sfera relativa ai propri rapporti sessuali.”
La sentenza è cassata “per aver ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata in appello sul senso di "vergogna" provato dal ricorrente nei momenti di intimità interpersonale e sul suo conseguente desiderio di limitare nel numero e nel tempo i rapporti
IL POKER DELLA CASSAZIONE
Cass. SS.UU. dell’11 novembre 2008, n. 26973
Soggetto di 17 anni deceduto in incidente stradale nel 1997.
Il Tribunale di Roma condannò i convenuti a versare la somma di £ 624 milioni agli eredi.
La Corte di Appello di Roma (2003) riconobbe un’ulteriore somma di € 5.000 come danno biologico e morale da dividere tra gli eredi, che tuttavia si rivolsero alla Suprema Corte lamentando il mancato riconoscimento del danno da rottura del vincolo familiare.
La Corte di Cassazione rigetta la richiesta sul rilievo che trattasi di voce già considerata sotto il profilo del danno biologico iure proprio e del danno morale sofferto per la perdita; l’accoglimento della pretesa darebbe luogo ad una duplicazione della liquidazione dello stesso danno.
In particolare, per la liquidazione del danno morale il giudice aveva già tenuto conto “dell’età della vittima, del grado di parentela, delle particolari condizioni della famiglia, della convivenza e dell’intensità del legame affettivo”, cioè di tutti gli elementi che alla luce delle sentenze 8827 e 8828/2003 devono essere considerati per la liquidazione di tale danno.
IL POKER DELLA CASSAZIONE
Cass. SS.UU. dell’11 novembre 2008, n. 26974
Soggetto deceduto in seguito a sinistro stradale auto/moto nel 1995.
Il Tribunale dichiarò la responsabilità concorrente (85% a carico del conducente del motociclo) riconoscendo danno morale a favore degli eredi → numerosi figli del conducente dell’auto.
La Corte d’Appello di Roma nel 2003 non riconobbe risarcibile il danno esistenziale derivato dall’improvviso e radicale mutamento delle condizioni di vita dei figli del secondo matrimonio, per i quali il padre (il conducente dell’auto) era l’unica fonte di sostentamento.
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza per difetto di motivazione da parte della Corte d‘Appello, ritenendo tuttavia che il danno morale già liquidato (circa £ 250 milioni a figlio) comprenda al suo interno il danno non patrimoniale da perdita di congiunto.
IL POKER DELLA CASSAZIONE
Cass. SS.UU. dell’11 novembre 2008, n. 26975
Nel 1996 il Tribunale di Milano accolse la richiesta di parte attrice, una coppia che lamenta eccessive immissioni rumorose provenienti da un ufficio confinante al proprio appartamento. Il Tribunale ordinò l’esecuzione di opere di insonorizzazione, la sospensione dell’utilizzo degli impianti di condizionamento nel periodo notturno e riconobbe alla parte attrice £ 12 milioni a testa come “danno biologico psichico temporaneo”. Parte attrice chiese l’elevazione dell’importo; parte convenuta l’annullamento.
La Corte d’Appello nel 2003 rigettò la richiesta di risarcimento di danno esistenziale, sostenendo la mancato concreto accertamento dello stesso; accolse il ricorso di parte convenuta, basato sul difetto di prova della lesione all’integrità psicofisica determinata dall’inquinamento acustico.
La Cassazione riconosce la risarcibilità del danno biologico e conferma il rigetto della domanda di risarcimento per il danno esistenziale a causa di carenza nella dimostrazione del danno non patrimoniale.
Si è posta la questione se, nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, possa inserirsi, come categoria autonoma, il
c.d. danno esistenziale
…Tale figura di danno nasceva dal dichiarato intento di ampliare la tutela risarcitoria per i pregiudizi di natura non patrimoniale incidenti sulla persona, svincolandola dai limiti dell'art. 2059 c.c., e seguendo la via, già percorsa per il danno biologico, di operare nell'ambito dell'art. 2043 c.c. inteso come norma regolatrice del risarcimento non solo del danno patrimoniale, ma anche di quello non patrimoniale concernente la persona.
Si affermava che, nel caso in cui il fatto illecito limita le attività realizzatrici della persona umana, obbligandola ad adottare nella vita di tutti i giorni comportamenti diversi da quelli passati, si realizza un nuovo tipo di danno (rispetto al danno morale soggettivo ed al danno biologico) definito con l'espressione “danno
DANNO ESISTENZIALE
Il pregiudizio era individuato nella alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona.
Pregiudizi diversi dal patimento intimo, costituente danno morale soggettivo, perché non consistenti in una sofferenza, ma nel non poter più fare secondo i modi precedentemente adottati, e non integranti danno biologico, in assenza di lesione all'integrità psicofisica.
Va rilevato che, già nel quadro dell'art. 2043 c.c. nel quale veniva inserito, la nuova figura di danno si risolveva nella descrizione di un pregiudizio di tipo esistenziale (il peggioramento della qualità della vita, l'alterazione del fare non reddituale), non accompagnata dalla necessaria individuazione, ai fini del requisito dell'ingiustizia del danno, di quale fosse l'interesse giuridicamente rilevante leso dal fatto illecito, e l'insussistenza della lesione di un interesse siffatto era ostativa all'ammissione a risarcimento.
DANNO ESISTENZIALE
… Altre decisioni hanno riconosciuto, nell'ambito del rapporto di lavoro (e quindi in tema di responsabilità contrattuale, ponendo questione sulla quale si tornerà più avanti), il danno esistenziale da mancato godimento del riposo settimanale (sent. n. 9009/2001) e da demansionamento (sent. n. 8904/2003), ravvisando nei detti casi la lesione di diritti fondamentali del lavoratore, e quindi ricollegando la risarcibilità ad una ingiustizia costituzionalmente qualificata.
Al danno esistenziale era dato ampio spazio dai giudici di pace, in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell'animale di affezione, il maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico.
In tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall'individuazione dell'interesse leso, e quindi del requisito
DANNO ESISTENZIALE
Questi erano dunque i termini nei quali viveva, nelle opinioni della dottrina e nelle applicazioni della giurisprudenza, la figura del danno esistenziale.
Dopo che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno fissato il principio, condiviso da queste Sezioni unite, secondo cui, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata, di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere.
SENTENZE 2003
Il pregiudizio di tipo esistenziale, per quanto si è detto, è quindi risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno.
Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria.
Per superare tale limitazione, è stata prospettata la tesi secondo cui la rilevanza costituzionale non deve attenere all'interesse leso, bensì al pregiudizio sofferto. Si sostiene che, incidendo il pregiudizio di tipo esistenziale, consistente nell'alterazione del fare non reddituale, sulla sfera della persona, per ciò soltanto ad esso va riconosciuta rilevanza costituzionale, senza necessità di indagare la natura dell'interesse leso e la consistenza della sua tutela costituzionale…
SENTENZE 2003
In conclusione, deve ribadirsi che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate.
In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n.
11761/2006, n. 23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri).
DANNO ESISTENZIALE
Il poker della Cassazione
Cass. SS.UU. dell’ 11 novembre 2008 n. 26972, n. 26973, n. 26974, n. 26975
Il danno esistenziale non esiste come figura autonoma: tutte le voci di danno morale, alla vita familiare, alla sessualità e in genere ai diritti costituzionalmente garantiti, rientrano nel danno non patrimoniale.
Nel caso di danno da morte immediata (o danno
tanatologico), il giudice potrà riconoscere e liquidare
il solo danno morale, a ristoro della sofferenza
psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle
quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia
rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa
della fine.
L‘infelicità non può essere risarcita perché non è possibile invocare “diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità” per poterli dire risarcibili.
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno
conseguenza che deve essere allegato e provato.
Il poker della Cassazione
Cass. SS.UU. dell’ 11 novembre 2008 n. 26972, n. 26973, n. 26974, n. 26975
Mezzi di prova
“Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d. lgs. n. 209/2005) richiede l‘accertamento medico-legale. Si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario.
Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perchè deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni.”
Cassazione SS.UU. 11 novembre 2008, n. 26972