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COMUNE DI SAN GIMIGNANO

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1 Allegato D COMUNE DI SAN GIMIGNANO

(Provincia di Siena)

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2020

(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il bilancio consolidato rappresenta il bilancio di un gruppo, composto da più realtà con distinte personalità giuridiche ma che identificano un'unica entità economica. Permette quindi di rappresentare, in modo completo ed economicamente espressivo, il gruppo in termini di situazione patrimoniale, finanziaria e di risultato economico.

Ciò avviene, in modo semplificato, attraverso le tre seguenti fasi:

a) aggregazione delle attività, delle passività, dei componenti positivi e negativi di reddito della capogruppo (il Comune di San Gimignano) con i corrispondenti valori delle imprese partecipate rientranti nell'area di consolidamento ;

b) eliminazione del valore delle partecipazioni della capogruppo nelle partecipate, unitamente alla quota di patrimonio netto di queste ultime;

c) riconciliazione saldi infragruppo ed eliminazione dei valori (patrimoniali, finanziari, reddituali) derivanti da operazioni tra le società del gruppo (operazioni infragruppo).

Il bilancio consolidato si rende necessario poiché l'insieme dei bilanci delle unità che compongono il gruppo non riesce a fornire la rappresentazione veritiera e corretta del reddito e del capitale di gruppo, così come il bilancio di esercizio della controllante non è in grado di fornire la rappresentazione delle realtà economiche partecipate, in quanto le entità sono esclusivamente rappresentate dal valore delle partecipazioni.

Il bilancio consolidato deve pertanto consentire di:

1. sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;

2. attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

3. ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato è composto, così come previsto dal principio contabile, da:

conto economico;

stato patrimoniale;

nota integrativa e relazione sulla gestione.

(2)

2 La normativa di riferimento per l’elaborazione, l’esame e l’approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate è dettata dal legislatore nelle seguenti disposizioni:

art. 151, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000:

“8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”.

art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”

gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

articolo 11-bis

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

articolo 11-ter

“1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

(3)

3 c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

a) servizi istituzionali, generali e di gestione;

b) istruzione e diritto allo studio;

c) ordine pubblico e sicurezza;

d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;

e) politiche giovanili, sport e tempo libero;

f) turismo;

g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;

h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;

i) trasporti e diritto alla mobilità;

j) soccorso civile;

k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;

l) tutela della salute;

m) sviluppo economico e competitività;

n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;

o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;

p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;

q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;

r) relazioni internazionali. articolo 11-quater

“1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.”

(4)

4 articolo 11-quinquies

“1. 1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.”

 l’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;

 i principi generali o postulati (allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011);

 il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);

 il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs.

n. 118/2011);

 lo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011).

Infine si richiamano la deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 27.09.2017 avente ad oggetto

“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni” e le successive deliberazioni C.C. 68 del 20/12/2018, C.C. 78 del 27.12.2019 e C.C. 69 del 30/12/20120 di revisione annuale ordinaria.

(5)

5 GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E

MODALITA’ DI CONSOLIDAMENTO

LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Il quadro delle partecipazioni dirette del Comune di San Gimignano alla data del 31 dicembre 2020 è il seguente:

Denominazione Attività ente partecipato % di

partecipazione 1 Intesa Spa Gestione servizi pubblici locali con particolare riferimento al servizio

gas e servizi di interesse pubblico 2,64

2 Siena Casa Spa Gestione patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà

comunale 2,00

3 Siena Ambiente Spa Gestione servizi del ciclo di raccolta e di smaltimento dei rifiuti 1,995

4 Train Spa Gestione servizi di trasporto pubblico locale 1,701

5 Terme Antica Querciolaia Spa

Gestione impianti termali ed altre attività connesse (procedimento di

alienazione in corso in convenzione con Provincia di Siena) 0,056 6 Microcredito di Solidarietà

Spa Concessione di credito sociale 0,362

7 Publiservizi Spa Società holding di gestione servizi pubblici 0,124

8 Aquatempra S.C.S.D. a

R.L. Gestione impianti sportivi 16,67

9 Leader Siena S.C. a R.L. Sostegno e promozione dello sviluppo dell’occupazione nelle zone

previste dal Regolamento CEE 2081 Ob. 2 2,607

10 Terre di Siena Lab Srl Gestione Servizio Europeo Area Vasta 0,280

11 Consorzio Terrecablate Realizzazione rete a banda larga e gestione servizi telematici 2,1 12 Consorzio Società della

Salute

Funzioni di indirizzo, programmazione, governo e gestione attività

socio assistenziali e socio sanitarie territoriali 16,66 13 Fondazione Territori Sociali

Altavaldelsa Gestione servizi sociali 12,00

14 Autorità idrica toscana Gestione ciclo idrico integrato 0,96

15 Ato rifiuti toscanasud Gestione ciclo rifiuti 0,69

Facendo riferimento alla normativa richiamata in premessa si evidenzia che il gruppo

“amministrazione pubblica” del Comune di San Gimignano è stato aggiornato con deliberazione Giunta Comunale n. 115 del 12 agosto 2021;

il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di San Gimignano è composto dalle seguenti società partecipate: Intesa Spa, Siena Casa Spa, Aquatempra Scsdarl, Terre di Siena Lab srl, Consorzio Terrecablate, Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa.

Gli stessi organismi partecipati rientrano nel perimetro di consolidamento: nonostante Terre di Siena Lab srl avesse parametri di rilevanza che potevano escluderla dal perimetro di consolidamento contabile, per coerenza con il consolidato 2019 e rinviando una ulteriore valutazione in merito in occasione del consolidato 2021, Terre di Siena Lab srl non è stata esclusa dal consolidato 2020.

(6)

6 DATI CONSOLIDATI PER IL GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono ai seguenti provvedimenti:

· per quanto riguarda il Comune San Gimignano sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico al 31.12.2020, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30.04.2021 e modificati con successiva deliberazione Consiglio comunale n. 50 del 29.07.2021;

· per quanto attiene gli enti partecipati sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico al 31.12.2020, approvati come segue:

- Intesa Spa, assemblea del 22.06.2021;

- Siena Casa Spa, assemblea del 28.06.2021;

- Aquatempra Scsdarl, assemblea del 25.06.2021;

- Terre di Siena Lab srl, assemblea del 26.04.2021;

- Consorzio Terrecablate assemblea del 29.04.2021;

- Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, assemblea del 29.06.2021.

La documentazione utilizzata per la predisposizione della presente relazione e del relativo bilancio consolidato è disponibile presso l’ufficio ragioneria del Comune.

Le percentuali utilizzate per il consolidamento dei conti sono quelle riportate nella tabella precedente.

MODALITA’ DI CONSOLIDAMENTO PER IL GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Al fine dell’elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, il Comune deve attenersi principalmente a due principi contabili:

· il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);

· il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.

118/2011).

Il Comune, capogruppo, deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell’allegato n. 11 al D.Lgs. n.

118/2011.

Ai sensi del punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il consolidamento dei bilanci può essere effettuato attraverso due diversi metodi:

1) il metodo integrale, che consiste nell’aggregare l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;

(7)

7 2) il metodo proporzionale, che consiste nell’aggregare l’importo in misura proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

In considerazione del fatto che nel perimetro di consolidamento del Comune di San Gimignano sono presenti, oltre al Comune capogruppo, unicamente società e enti partecipati con quote non rilevanti, il consolidamento del bilancio al 31 dicembre 2020 è stato effettuato utilizzando il metodo proporzionale in base alle percentuali di capitale detenute.

ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo

“amministrazione pubblica” hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale- finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un’unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Lo stesso punto 4.2 prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo “amministrazione pubblica”, perché essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo stesso; infatti, qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta.

L’elenco delle operazioni infragruppo che sono state eliminate, costituendo rettifiche all’aggregazione dei dati contabili, è il seguente:

1) nell’attivo dello stato patrimoniale aggregato, alla voce “Partecipazioni in imprese partecipate”

delle “Immobilizzazioni finanziarie”, sono state eliminate voci contabili per euro 1.856.996,11 nel 2020 ed euro 1.802.973,46 nel 2019, pari al valore già inserito nello stato patrimoniale approvato con deliberazione C.C. 25/2021 per le partecipazioni consolidate a sua volta valutato col metodo del patrimonio netto; per questa operazione è stato ridotto, pari importo, anche il Netto Patrimoniale;

2) dallo stato patrimoniale aggregato sono state eliminate per gli stessi importi voci contabili per euro 12.112,81 nel 2020 ed euro 3.342,66 nel 2019, pari ai crediti e debiti infragruppo, come segue:

Esercizio 2020

Esercizio 2019 Crediti vs imprese partecipate - 1.441,86 -1.413,94

Altri crediti -9.417,10 -1.277,05 Crediti vs clienti ed utenti - 1.253,85 -651,67 Totale elisioni attivo - 12.112,81 -3.342,66 Debiti vs fornitori - 654,86 -460,56 Debiti vs imprese partecipate - 206,11 -118,39 Debiti vs altri soggetti - 11.251,84 -2.76371 Totale elisioni passivo - 12.112,81 -3.342,66

(8)

8 3) dal conto economico aggregato sono state eliminate per gli stessi importi voci contabili per euro 49.109,17 nel 2020 ed euro 31.912,18 nel 2019, pari ai costi/ricavi annui derivanti da attività svolte all’interno del perimetro di consolidamento, come segue:

Esercizio 2020

Esercizio 2019 Proventi derivanti dalla gestione e vendita dei beni -80,52 -80,36

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi -1.310,69 -778,09 Altri ricavi e proventi diversi - 47.717,96 -31.053,73 Totale elisioni ricavi di esercizio - 49.109,17 -31.912,18 Prestazioni di servizi - 4.266,78 -7.459,43 Trasferimenti correnti - 44.842,39 -24.452,75 Totale elisioni costi di esercizio - 49.109,17 -31.912,18

Le operazioni di cui sopra non hanno inciso sui saldi del consolidato ovvero sul risultato economico.

Infine, in seguito al pagamento da parte di partecipate (Intesa Spa e Publiservizi Spa) nel 2020 dei dividendi 2019 per complessivi euro 55.355,06, sono state effettuate le conseguenti eliminazioni infragruppo, incidenti sul risultato economico consolidato, come segue: riduzione proventi finanziari da società partecipate per euro 55.355,06 e conseguente riduzione, pari importo, dei ricavi di esercizi consolidati. Inoltre è stato effettuato uno storno di tale importo fra le voci di patrimonio netto consolidato riserve da risultato economico esercizi precedenti (+) e risultato economico dell’esercizio (-).

I CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.

Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i seguenti:

-Immobilizzazioni Immateriali: sono state iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo di eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti.

-Immobilizzazioni Materiali: sono iscritte a bilancio al costo si acquisto o di costruzione, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento. Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nel principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale.

-Immobilizzazioni Finanziarie – Partecipazioni: le partecipazioni sono state valutate col criterio del patrimonio netto.

-Disponibilità liquide: sono iscritte a bilancio al loro valore nominale.

-Crediti: sono iscritti a bilancio al netto del fondo svalutazione crediti, opportunamente ricalcolato ed accantonato con concetto di prudenza e tenuto conto del presumibile valore di realizzo dei crediti medesimi.

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9 -Debiti: sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale.

-Ratei e risconti: i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell’esercizio.

-Fondi per rischi e oneri: sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazione del bilancio, non erano determinabili in ammontare preciso.

-Costi e Ricavi: i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale.

-Imposte sul reddito: le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente. Per il Comune di San Gimignano le imposte si riferiscono all’IRAP annuale.

ULTERIORI INFORMAZIONI

In relazione a garanzie prestate dal Comune di San Gimignano in favore di società del gruppo, si specifica, confermando quanto già evidenziato nella nota del bilancio consolidato dell’esercizio 2019, che con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 29.3.2017 avente ad oggetto “Consorzio Terrecablate mutui n. 741278426-61 del 31 marzo 2005 e n. 741317862-18 del 27 aprile 2006 con la banca Monte dei Paschi di Siena. Aggiornamento delle garanzie fideiussorie.” sono state aggiornate le garanzie già rilasciate a tutela di debiti del gruppo relativi a mutui decennali stipulati negli anni 2005 e 2006.

In relazione alla durata dei debiti, in base a quanto riportato nei documenti di bilancio, risultano i seguenti dati:

Comune di San Gimignano non ha debiti esigibili oltre i 5 anni; il rimborso del piano di ammortamento del mutuo rimasto in carico al Comune (contratto nel 2002 per la realizzazione della nuova palestra del capoluogo e su cui riceve un contributo statale in c/rata pari al 83,90%) scadeva originariamente a dicembre 2022 e dopo la sospensione causa Covid della rata capitale 2020 quest’ultima sarà pagata nel 2023; il totale debito residuo per mutuo al 31/12/2020 ammonta ad euro 54.109,66;

Siena Casa: totale debiti euro 13.712.646 (nel 2019 erano euro 12.807.373), di cui scadenti entro l’esercizio successivo euro 6.805.119, oltre l’esercizio successivo 6.907.527 di cui di durata superiore a 5 anni euro 5.204.198;

Intesa: totale debiti euro 2.900.227 (nel 2019 erano euro 4.588.173) di cui scadenti entro l’esercizio successivo euro 2.200.227, oltre l’esercizio successivo euro 700.000; nessun debito ha scadenza oltre 5 anni;

Terre di Siena Lab: totale debiti euro 104.403 (nel 2019 erano 326.030) di cui scadenti entro l’esercizio successivo euro 78.830, oltre l’esercizio successivo euro 25.573; nessun debito ha scadenza oltre 5 anni;

Aquatempra: totale debiti euro 519.399 (nel 2019 erano euro 483.838), di cui scadenti entro l’esercizio successivo euro 366.156, oltre l’esercizio successivo euro 153.243 di cui di durata superiore a 5 anni euro 17.009;

Consorzio Terrecablate: totale debiti euro 6.297.412 (nel 2019 erano euro 6.577.621), di cui scadenti entro l’esercizio successivo euro 1.007.015, oltre l’esercizio successivo 5.290.397;

Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa: totale debiti euro 6.442.287 (nel 2019 euro 5.897.019), interamente esigibili entro l’esercizio successivo.

(10)

10 In relazione alla spesa di personale sostenuta nel 2020 dalle società inserite nel consolidato si specifica quanto segue: Intesa Spa euro 144.312,00, Siena Casa Spa euro 1.097.329,00, Aquatempra Scsdarl euro 744.392,00, Terre di Siena Lab srl euro 312.164,00, Consorzio Terrecablate euro 434.629,00, Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa euro 6.828.547,00.

Negli ultimi tre anni l’ente non ha ripianato perdite in favore delle società partecipate consolidate.

In merito alle differenze sui saldi delle operazioni infragruppo, già evidenziate anche in sede di approvazione del Rendiconto 2020 del Comune, si evidenzia che sono in corso ulteriori verifiche per il riallineamento contabile delle poste, ciò ad esclusione dei casi in cui la differenza dipende esclusivamente dall’applicazione di diverse regole contabili. Dal punto di vista operativo contabile, in caso di differenza sono stati indicati i saldi presenti nella contabilità del Comune. Anche in sede di approvazione del rendiconto 2021 e della propedeutica operazione di riaccertamento dei residui saranno effettuate ulteriori verifiche.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO Nessun fatto di rilievo da evidenziare.

CONCLUSIONI

Questa relazione è stata predisposta, oltre che obblighi di legge, anche per consentire una migliore comprensione dell’elaborazione dello schema del bilancio consolidato dell’esercizio 2020 che si allega alla presente come di seguito precisato:

-conto economico consolidato (allegato “A”)

-stato patrimoniale attivo consolidato (allegato “B”);

-stato patrimoniale passivo e patrimonio netto consolidato (allegato “C”).

San Gimignano, 31 agosto 2021

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