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L’ARBITRATO NELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

5. I COROLLARI DELLA DOTTRINA A SOSTEGNO DELL’IMPOSTAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO: A)

Le superiori premesse conducevano verso un’unica conclusione: il lodo asseritamente conclusivo dell’ultimo grado di giustizia sportiva avrebbe avuto quindi natura sostanzialmente amministrativa e, per questo, sarebbe stato impugnabile avanti al TAR130.

Ne conseguiva, che sarebbero stati censurabili dinanzi a quest’ultimo solo i vizi di legittimità del provvedimento e non anche i vizi di cui all’art. 829 c.p.c.131

5. I COROLLARI DELLA DOTTRINA A SOSTEGNO DELL’IMPOSTAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO: A) OBBLIGATORIETÀ DELL’APPARTENENZA ALL’ORDINAMENTO SPORTIVO E CONSEGUENTE OBBLIGATORIETÀ DELL’ARBITRATO SPORTIVO; B) MANCANZA DI TERZIETÀ FUNZIONALE DELLA C.C.A.S.; C) POTESTÀ DELLA C.C.A.S. DI ANNULLARE I PROVVEDIMENTI RESI DAGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La parte della dottrina132 che aveva accolto con favore l’orientamento del Consiglio di Stato evidenziava alcuni profili ulteriori che sarebbero stati di ostacolo all’eventuale ricostruzione in termini privatistici del procedimento che si svolgeva dinanzi la C.C.A.S.

In primo luogo, si osservava come l’agire delle federazioni sportive sarebbe regolato dal regime di monopolio, posto che un soggetto che decida di accedere al mondo dello sport organizzato non potrebbe non aderire, e quindi evitare di affiliarsi, ai singoli enti sportivi preposti all’organizzazione della particolare disciplina sportiva133.

Ciò determinerebbe, quindi, l’obbligo per l’associando di accettare interamente, e senza margine di trattativa, le clausole contenute negli statuti e nei regolamenti federali, ivi compresa quella che impone l’adesione alla giurisdizione dei giudici

 

130

Se questo è il motivo posto a fondamento della giurisdizione del TAR, non si comprende perché tale giurisdizione debba essere “esclusiva”.

131

GOISIS, op. cit., Milano, 2007, 21-22. 132

GOISIS, op. ult. cit., Milano, 2007, 321. 133

118         

sportivi e dei rimedi arbitrali istituiti presso il C.O.N.I. (prima C.C.A.S. oggi il T.N.A.S.)134.

Ne conseguiva, che se il procedimento di cui all’art. 12 del precedente Statuto del C.O.N.I. avesse avuto natura arbitrale, si sarebbe trattato di arbitrato obbligatorio135.

Per rimuovere i dubbi in ordine ad un possibile contrasto con i principi costituzionali sulla libertà di rinuncia alla giurisdizione statale, altra e diversa autorevole dottrina136 sottolineava che sarebbe bastato rendere facoltativo la sottoscrizione della clausola arbitrale e del vincolo di giustizia.

A ciò si replicava137, che l’assoluta autodichia dell’ordinamento sportivo e delle federazioni costituisse, almeno fino a quel momento, la riconosciuta chiave di volta di tutta la ricostruzione ordinamentale del fenomeno sportivo e, conseguentemente, all’epoca non sarebbe stato possibile pervenire ad un risultato di tal fatta.

Ragionando in tale prospettiva, si addiveniva alla seguente conclusione: “non c’è

libertà di scelta per questo arbitrato (che si svolge[va] dinanzi la C.C.A.S.), proprio perché le federazioni sono associazioni (sì, ma) coattive, ed allora è persino improbabile far discendere dalla adesione ad esse […] una effettivamente volontaria accettazione della giustizia ed arbitrato sportivi”138.

In altre parole, sarebbe mancata una situazione di rapporti di forza tale da consentire al cittadino una scelta libera in ordine alla risoluzione arbitrale della controversia, con ciò non risultando garantito il principio costituzionale di necessaria ed effettiva volontarietà dell’arbitrato139.

Sotto altro e diverso profilo, si osservava140 che la qualifica in senso arbitrale dell’attività deflattiva della C.C.A.S. doveva in ogni caso essere esclusa in ragione della mancanza di terzietà funzionale degli arbitri all’uopo nominati141.

 

134

GOISIS, op. ult. cit., Milano, 2007, 322. 135

GOISIS, op. ult. cit., Milano, 2007, 322. 136

SANDULLI, La tutela giurisdizionale dei diritti dalla giurisdizione esclusiva alla giurisdizione per materia, Milano, 2004, 168; SANDULLI, La Legge 17 ottobre 2003 n. 280 cit., in Temi Romana, 2003, 182 e ss.

137

GOISIS, op. cit., Milano, 2007, 327. 138

GOISIS, op. cit., Milano, 2007, 366. 139

LUBRANO E.,Ordinamento sportivo cit., in www.studiolubrano.it. 140

GOISIS, op. cit., Milano, 2007, passim. 141

Di ciò non si dubita con riferimento ai rimedi della giustizia sportiva federale: è la federazione, infatti, a nominare i giudici federali.

119         

Ciò in quanto, i soggetti selezionabili quali arbitri venivano molto spesso nominati dal C.O.N.I., il quale presenta(va) legami con le federazioni, atteso che i rappresentanti di quest’ultime ricoprono un ruolo di centrale importanza negli organi direttivi dell’ente pubblico stesso142. Del resto il C.O.N.I. rappresenta la confederazione delle singole federazioni143.

Sicchè le parti non avrebbero goduto tutte dei medesimi poteri nella scelta degli arbitri e comunque non sarebbe stata garantita l’equidistanza delle medesime dall’organo giudicante144.

Infine, a togliere credibilità alla tesi della natura arbitrale del lodo reso dalla C.C.A.S. veniva fatta valere la circostanza secondo cui gli arbitri di regola non hanno il potere di annullare e/o riformare gli atti amministrativi145.

Il fatto che la C.C.A.S., in linea con i poteri ad essa conferiti dall’allora vigente statuto del C.O.N.I. e dal regolamento che ne disciplinava il funzionamento, esercitasse poteri di siffatta natura, a meno di ritenere che tutte le controversie decise dalla giustizia sportiva fossero di rango privatistico, stava a significare che i lodi da essa resi avessero natura di atti amministrativi146.

Né tantomeno era possibile opinare diversamente pur volendo accedere ad una visione privatistica dei lodi resi dalla C.C.A.S.147.

Ciò in quanto il lodo avrebbe dovuto annullare delibere associative per le quali gli artt. 23 e 24 c.c. sembrano prefigurare un diritto all’annullamento a necessario

 

142

L’art. 1, comma 3, del regolamento della C.C.A.S. così recitava: “Presso la Camera è istituito un elenco degli arbitri e dei conciliatori (“Elenco degli arbitri e dei conciliatori”), nonché un elenco dei Presidenti dei collegi arbitrali o arbitri unici (“Elenco dei presidenti”). Il primo elenco è formato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. su proposta della Giunta Nazionale ed è composto da esperti, in numero non superiore a trenta, in materia giuridico-sportiva. Il secondo elenco è formato dalla Camera all’interno del primo ed è costituito da dieci componenti. Gli esperti componenti di entrambi gli elenchi svolgono le funzioni loro assegnate dal presente Regolamento”. Il comma 4, precisa: “Il Presidente, il Vice-Presidente e i componenti della Camera nonché gli esperti dell’Elenco dei presidenti e dell’Elenco degli arbitri e dei conciliatori sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinarie, amministrative e contabili, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, gli avvocati dello Stato e gli avvocati patrocinanti avanti le corti superiori, di notoria indipendenza e di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva”.

143

GOISIS, op. cit., Milano, 2007, 335. 144

GOISIS, op. cit., Milano, 2007, 366-367. 145

ANTONIOLI, Sui rapporti cit., in Dir. proc. amm., 2005, 1026 e ss. 146

GOISIS, op. cit., Milano, 2007, 337. 147

120 

zo Spada151.

       

esercizio giudiziale avanti i giudici statali, tra l’altro con l’intervento obbligatorio del pubblico ministero148.

Le superiori considerazioni pertanto avrebbero indubbiamente confermato l’assoluta inconciliabilità tra giustizia sportiva ed arbitrato in senso proprio149.

6. LA GIURISPRUDENZA POST LEGGE N. 280 DEL 2003 DEL TAR

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