I RAPPORTI TRA ORDINAMENTO STATALE ED ORDINAMENTOSPORTIVO
5. LA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA GIURISDIZIONE CONDIZIONATA IN MATERIA SPORTIVA
automaticamente l’eliminazione del problema relativo alla mancata esecuzione delle decisioni dei giudici statali in materia sportiva118.
Alla luce delle descritte innovazioni, appare opportuno analizzare le singole aree di questioni sportive e le problematiche ad esse connesse, nel dichiarato scopo di valutare le scelte compiute dal legislatore in ordine al rapporto tra giustizia statale e giustizia sportiva.
Tuttavia, preliminare a tale indagine si pone l’esigenza di svolgere qualche riflessione in ordine al carattere costituzionale della c.d. pregiudiziale sportiva.
5. LA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA GIURISDIZIONE CONDIZIONATA IN MATERIA SPORTIVA
Si è detto che il vincolo di giustizia deve attualmente essere interpretato, nell’ambito delle controversie rilevanti anche per l’ordinamento generale, come obbligo dei soggetti appartenenti all’ordinamento di settore di adire preventivamente gli organi di giustizia federale all’uopo preposti119.
Conseguentemente, appare ormai obsoleta la precedente impostazione secondo cui le norme statutarie in esame, comportando l’esclusione assoluta della tutela giudiziaria ordinaria con riguardo ad ogni controversia sportiva, dovevano ritenersi incostituzionali120.
La nuova interpretazione è, peraltro, confermata dall’art. 3 della legge n. 280 del 2003, il quale ha introdotto una discussa121 figura di “giustizia condizionata”122 alla
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LUBRANO E., in AA.VV., op. ult. cit., Milano, 2008, 33. 119
LUBRANO E., Il Tar Lazio segna la fine del vincolo di giustizia cit., in www.studiolubrano.it. Spunti anche in COLAGRANDE, Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva cit., in Nuove leggi civile commentate, 2004, 705 e ss.
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DE SILVESTRI,in AA. VV., Diritto cit., Le Monnier Università, Firenze, 2008, 20 e ss. Spunti anche in GIULIANI, La legge n. 280/03 cit., in www.giustiziasportiva.it.; D’ONOFRIO, Giustizia sportiva cit., in Dir. sport., 2007, 65 e ss.; DALLA MORA,L’arbitrato tra ordinamento sportivo e ordinamento generale cit., in www.giustiziasportiva.it.
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Sembrerebbero in effetti dubitare della legittimità della previsione sotto tale profilo, MANFREDI,Giurisdizione condizionata e limiti al diritto di azione, in Foro amm. CDS, 2004, 1009 ss., il quale, dopo un’attenta esposizione della giurisprudenza costituzionale in punto di giurisdizione condizionata, inserisce la legge n. 280 del 2003 nell’ambito di una tendenza verso la “compressione della tutela del cittadino nei confronti dell’amministrazione”.
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preventiva proposizione di istanze sportive dinanzi agli organi federali123 e, come tale, apparentemente in contrasto con il principio costituzionale della pronta ed efficace tutela giurisdizionale124.
Al riguardo, è tuttavia noto come – secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale125 – non si determini una compressione del diritto di difesa del cittadino, per il solo fatto che l’accesso alla giurisdizione ordinaria venga subordinato ad una condizione di proponibilità/procedibilità126 della domanda127.
Semmai, si pone il problema di verificare che l’introduzione di un filtro processuale di tal fatta sia rispondente ad esigenze di ordine generale, al principio di ragionevolezza ed alla reale proporzionalità-strumentalità rispetto all’obiettivo di rendere più effettiva ed efficiente la tutela giurisdizionale128.
Detta verifica, tuttavia, consegue un esito positivo nell’ambito dell’ordinamento sportivo, in quanto l’espresso riconoscimento costituzionale del carattere ordinamentale dell’organizzazione ufficiale dello sport parrebbe in grado di suggerire delle esigenze di “coesione”129 e, soprattutto, di autonomia, “tali da giustificare, sul piano degli interessi
generali e dei valori ordinamentali statuali, una giurisdizione condizionata”130.
123
LUBRANO E.,La “pregiudiziale sportiva” cit., in www.studiolubrano.it. 124
GOISIS,op. ult. cit., Milano, 2007, 340. L’Autore si esprime nel proprio scritto a favore della legittimità costituzionale della pregiudiziale sportiva.
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Sul punto, si veda, per tutte, la sentenza della Corte Costituzionale n. 113, resa in data 22 aprile 1997 e commentata in Giur. cost., 1997, 1087 ss. Più nel dettaglio, la Consulta ha osservato che “l’assoggettamento all’onere del previo esperimento dei rimedi amministrativi, con conseguente differimento della proponibilità dell’azione a un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, è legittimo se giustificato da esigenze di ordine generale, nonché allorquando tale limitazione tenda ad evitare un uso in concreto eccessivo del diritto alla tutela giurisdizionale, tanto più ove l’adempimento dell’onere, lungi dal costituire uno svantaggio per il titolare della pretesa, rappresenti il modo di soddisfazione della posizione sostanziale più pronto e meno dispendioso”.
126
FEBBO, Una particolare ipotesi di improponibilità dell’istanza di arbitrato dinanzi alla C.C.A. presso il C.O.N.I., in www.filodiritto.com.
127
Sul punto, è interessante notare come sia stata in particolare riconosciuta la legittimità del previo ricorso amministrativo in una materia, sotto certi profili, non dissimile da quella sportiva: ossia l’ambito della potestà sanzionatoria nei confronti degli appartenenti alle forze armate (amplius, GOISIS, op. ult. cit., Milano, 2007, 341). Ciò che ha fatto propendere, in questo caso, la Corte verso la legittimità della giurisdizione condizionata è proprio la peculiarità dell’organizzazione militare e, potremmo ben dire, la sua tradizionale consistenza ordinamentale.
128
Sul punto, MANFREDI, op. ult. cit., , in Foro amm. CDS, 2004, 1009 ss. e CAPUTI
JAMBRENGHI V.,La funzione giustiziale nell’ordinamento amministrativo, Milano, 1991, 211 ss. 129
DI NELLA, Il fenomeno sportivo nell’unitarietà cit., in Riv. dir. sport., 1999, 89 e ss. 130
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Consegue, quindi, che la conformità del sistema sportivo131 al dettato costituzionale è subordinata ai principi di celerità ed efficacia che devono necessariamente informare la giustizia sportiva, essendo del tutto evidente che, in caso contrario, si determinerebbe un obiettivo ostacolo al pieno ed efficace esercizio del diritto di azione in sede statuale132.
In altri termini, qualora i regolamenti sportivi istituzionalizzassero meccanismi di giustizia endo-federale133 caratterizzati dalla lentezza, macchinosità o insidiosità della decisione, il giudice statale dovrebbe disapplicarli e rendere comunque possibile la presentazione diretta avanti a sé della domanda giudiziale134.
D’altra parte, i soggetti non legittimati ad adire le autorità sportive135 possono quindi agire direttamente dinanzi l’autorità giudiziaria ordinaria, in quanto non potrebbero certo vedersi precluso, per questa ragione, il diritto di azione avanti ai giudici statuali attraverso l’imposizione di un onere di “pregiudiziale sportiva” per essi inesigibile136.
Peraltro, il nostro ordinamento generale conosce altre e diverse ipotesi di giurisdizione condizionata, una tra tutte, il tentativo di conciliazione obbligatoria da esperire preventivamente dinanzi all’Ispettorato Provinciale del Lavoro, quale condizione di procedibilità della domanda dinanzi al giudice del lavoro137.
Alla luce delle considerazioni sinora svolte, il sistema della c.d. “pregiudiziale sportiva” introdotto dalla legge 280/2003, sembrerebbe essere il frutto di un “ragionevole bilanciamento tra tutela costituzionale del diritto di azione e consistenza
ordinamentale dello sport”138.
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Spunti in DE MARZO, Ordinamento statale e ordinamento sportivo cit., in Corr. giur., 1265 e ss.; RUSSO,L’ordinamento sportivo cit., in www.giustiziasportiva.it.
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LUBRANO E.,op. ult. cit., in www.studiolubrano.it. 133
Spunti in FRANCHINI, Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi, Torino, 2004, passim. 134
Sul punto si espresso con chiarezza il TAR Lazio, Sez. III ter, 23 dicembre 2005, n. 14813; in dottrina, GOISIS,op. ult. cit., Milano, 2007, 342.
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Si tratta dei soggetti terzi rispetto all’ordinamento sportivo, ad esempio i tifosi. La questione è stata affrontata dal TAR Sicilia, Sez. Catania, n. 679/2007, che ritiene, condivisibilmente, che ai terzi non sia imposto l’obbligo in parola.
136
Sul punto, dello stesso avviso, LUBRANO,Diritto dello sport cit., in Dir. sport, 2007, 15 e ss.; GOISIS,op. ult. cit., Milano, 2007, 344.
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DE SILVESTRI,in AA. VV., op. ult. cit. cit., Le Monnier Università, Firenze, 2008, 20 e ss. 138
GOISIS,Giustizia sportiva cit., Milano, 2007, p. 344. Il corsivo è dell’Autore, che perviene alle medesime conclusioni espresse da chi scrive.
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6. LE QUESTIONI DI GIUSTIZIA TECNICA E DISCIPLINARE: