• Non ci sono risultati.

LE ISTITUZIONI PERMANENTI DI ARBITRATO SPORTIVO: IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT (T.A.S.) E LA CAMERA DI

L’ARBITRATO NELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

3. LE ISTITUZIONI PERMANENTI DI ARBITRATO SPORTIVO: IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT (T.A.S.) E LA CAMERA DI

Tanto premesso, resta da chiarire un ultimo aspetto: i collegi arbitrali di tal fatta possono essere considerati organi giustiziali esterni all’ordinamento sportivo?86

La risposta positiva al superiore quesito postula la previa verifica della terzietà, imparzialità ed indipendenza dell’organo giudicante87.

Al riguardo, come già rilevato, i Collegi Arbitrali istituiti presso le due leghe professionistiche costituiscono una vera e propria figura di arbitrato amministrato, le cui regole di funzionamento sono disciplinate dall’art. 832 c.p.c.88

Quanto alle modalità di formazione degli elenchi di nomina del presidente e degli arbitri, nonché al ruolo della segreteria nel procedimento arbitrale, la struttura amministrativa non ha il potere di nominare direttamente né gli arbitri, né il presidente, essendo la scelta di quest’ultimo rimessa ad un sorteggio tra nomi compresi in un elenco formato pariteticamente tra le opposte associazioni di categoria89.

Alla luce di quanto sopra, si può, quindi, con agevole certezza affermare che le procedure previste dai regolamenti con riferimento all’arbitrato di lavoro sportivo possano astrattamente dar vita ad un lodo arbitrale di natura irrituale90, con l’ulteriore precisazione che esso potrà essere impugnato al pari di quanto previsto per i lodi aventi ad oggetto questioni giuslavoristiche91.

3. LE ISTITUZIONI PERMANENTI DI ARBITRATO SPORTIVO: IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT (T.A.S.) E LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT (C.C.A.S.)

I risultati positivi conseguiti dall’applicazione dell’istituto arbitrale nell’ambito dell’ordinamento sportivo ha prodotto nel tempo un ampliamento dell’area di

 

86

VIGORITI, L’arbitrato sportivo in materia economica cit., in www.judicium.it. 87

Amplius, si veda VIGORITI, op. ult. cit., in www.judicium.it. L’Autore richiama la necessità di valutare la terzietà del giudicante rispetto alle parti, FUMAGALLI, La risoluzione delle controversie sportive cit., in Riv. dir. sport., 1999, 249 e ss.

88

FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze 2008, 176. 89

VIGORITI, op. ult. cit., in www.judicium.it. 90

VIGORITI, op. ult. cit., in www.judicium.it. 91

VERDE, op. ult. cit., Torino, 2006, 26. Sul punto amplius si veda VIGORITI, L’impugnazione dei lodi del lavoro sportivo cit., in Giur. it., 2007, 963.

111         

controversie ad esso sottoposte, arrivando finanche a ricomprendere quelle controversie che mettono in gioco non direttamente interessi economici92.

Si pensi, ad esempio, alle questioni disciplinari, oggetto di procedimenti interni agli enti sportivi, concluse con provvedimenti di giustizia sportiva, che esprimono la volontà disciplinare dell’ente, incidendo sul rapporto che lega quest’ultimo all’associato93.

Lo stesso dicasi con riferimento a quelle controversie aventi ad oggetto l’attività “provvedimentale” delle federazioni rispetto ai singoli associati94.

Né l’ampliamento dell’area in parola contrasta con la circostanza secondo cui le questioni demandate agli arbitri, sebbene spieghino efficacia nell’ordinamento sportivo, rilevino anche per l’ordinamento statale95.

Del resto, l’arbitrato rappresenta uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione ordinaria ed il relativo lodo potrà successivamente ed eventualmente essere conosciuto dai giudici statali in sede di impugnazione96.

Della medesima opinione è sembrato essere il legislatore del 2003, il quale, all’art. 3 della legge n. 280, ha fatto salve le clausole compromissorie contenute negli statuti e nei regolamenti del C.O.N.I. e delle singole federazioni sportive97.

La citata legge, inoltre, sembra anche aver accolto, seppure con qualche sbavatura, la quadripartizione delle controversie riconducibili all’ambito sportivo, così come precedentemente delineata dalla giurisprudenza e dalla dottrina, di cui si è detto nel precedente capitolo98.

D’altra parte, lo stretto legame intercorrente tra la giustizia sportiva e l’arbitrato non dipende esclusivamente dalla funzione deflattiva dello strumento in parola99.

 

92

FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze 2008, 179. 93

Spunti in VIGORITI,Considerazioni sulla giustizia sportiva cit., in www.judicium.it. 94

FUMAGALLI,Il Tribunale arbitrale dello sport: bilancio dell’attività e prospettive future, in Riv. dir. sport., 1995, 715 e ss.; PAOLANTONIO, Arbitrato, giurisdizione amministrativa e regime di impugnazione del lodo, in Foro amm. CDS 2003, 21 e ss.

95

Spunti in FUMAGALLI, in AA.VV., Diritto cit., Firenze 2008, 179; MIGLIACCA G., La conciliazione nelle controversie sportive, in Diritti & Diritti, rivista giuridica on line.

96

VERDE, op. ult. cit., Torino, 2006, 41. 97

VERDE, op. ult. cit., Torino, 2006, 41. 98

GOISIS,Giustizia sportiva cit., Milano, 2007, 4 e ss. 99

Le superiori considerazioni sono da riferirsi all’arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile e non alle procedure di giustizia sportiva endofederali che, al di là della veste formale e del nomen iuris, non possono essere considerate un vero e proprio arbitrato per carenza del requisito di terzietà del giudicante. Amplius AULETTA, op. ult. cit., in Rivista dell’arbitrato, 2007, 147.

112         

Analizzando complessivamente le norme contenute negli statuti delle federazioni e del C.O.N.I., si ha, infatti, l’impressione che l’arbitrato venga concepito dall’ordinamento di settore come “mezzo di revisione esterna”100 alla federazione, relativo ad una controversia sportiva già oggetto di un giudizio interno101.

In altre parole, la previsione di un vero e proprio arbitrato dello sport mirerebbe a garantire unità e coerenza al sistema sportivo, precludendo le “incursioni” del giudice statale102.

Poste queste presse, è in tale ottica che l’ordinamento sportivo internazionale, attraverso il Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), ha sentito l’esigenza di creare un’organizzazione permanente di arbitrato, ossia il Tribunale Arbitrale dello Sport (T.A.S.), con sede a Losanna in Svizzera103.

Il T.A.S. rappresenta, quindi, il tentativo più evoluto di predisporre un sistema mirato alla soddisfazione delle esigenze interne dell’ordinamento sportivo internazionale, con soluzioni idonee a conseguire efficacia nei singoli ordinamenti nazionali104.

Per le modalità attraverso cui il sistema è strutturato ed opera, esso è idoneo a fornire un metodo di risoluzione di tipo arbitrale delle controversie interne all’ordinamento sportivo, che può essere considerato un equivalente all’esercizio della funzione giurisdizionale statale105.

Del resto, la particolare efficacia dei lodi è garantita non solo dai meccanismi di circolazione internazionali stabiliti per le pronunce arbitrali, ma anche dai procedimenti interni alle federazioni, che considerano illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dagli associati che si sottraggono all’adempimento degli obblighi derivanti dalle pronunce del T.A.S.106.

 

100

AULETTA, op. ult. cit., in Rivista dell’arbitrato, 2007, 147. 101

FUMAGALLI, in AA.VV., Diritto dello sport, Firenze 2008, 180. 102

FUMAGALLI, in AA.VV., Diritto dello sport, Firenze 2008, 180. 103

VIGORITI, Il “Tribunal Arbitral du Sport”: struttura, funzioni, esperienze cit., in Rivista dell’arbitrato, 2000, 425-451.

104

VIGORITI, op. ult. cit., in Rivista dell’arbitrato, 2000, 425-451. 105

MERONE, La giustizia sportiva nell’aspetto giurisdizionale cit., in www.judicium.it. 106

113         

Sotto il profilo dell’ordinamento sportivo nazionale, il successo conseguito dal T.A.S. ha favorito la creazione di istituzioni nazionali di arbitrato sportivo, che ne riproducessero le caratteristiche e consentissero di raggiungere gli stessi obiettivi107.

A tal fine108, in Italia venne istituita, presso il C.O.N.I., dapprima la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (di seguito, per semplicità, C.C.A.S.)109, quale organismo permanente di conciliazione e arbitrato amministrato competente in materia sportiva110.

Successivamente, in forza del nuovo statuto del C.O.N.I.111 – adottato dal Consiglio Nazionale in data 26 febbraio 2008 ed approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2008 – la C.C.A.S. è stata sostituita dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva e dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport112.

Prima di analizzare la riforma in parola (a cui verrà dedicato l’ultimo capitolo del presente scritto), appare tuttavia opportuno dar conto delle singole problematiche che hanno interessato l’ormai abrogato organo arbitrale.

Ciò in quanto, da un lato, si vuole fornire all’indagine concreti parametri di confronto e, dall’altro, si vuole verificare se le precedenti soluzioni giurisprudenziali e dottrinarie conservino ancora il carattere dell’attualità ovvero se, mutato il contesto normativo, sia necessario pervenire a conclusioni diverse.

In ogni caso, il nuovo modello arbitrale, da coordinarsi con la legge n. 280 del 2003, dovrà, sotto svariati profili, tener conto dell’esperienza maturata in base al precedente regolamento della C.C.A.S.113

 

107

FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze 2008, 187. 108

AULETTA, op. ult. cit., in Rivista dell’arbitrato, 2007, 147. 109

L’art. 12 del precedente Statuto del C.O.N.I. regolava il procedimento della C.C.A.S. dal settembre 2001.

110

Sul punto, amplius si vedano i seguenti Autori: SANINO, Diritto sportivo cit., Padova, 2002, 153 e ss.; CROCETTI BERNARDI, Camera di conciliazione e arbitrato cit., Torino, 2003, 199 e ss.; NAPOLITANO, Caratteri e prospettive cit., in Dizionario di diritto pubblico, 2004, 1154 e ss.

111

Il nuovo statuto è stato corredato da apposti codici denominati, rispettivamente, Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva e Codice dei giudizi innanzi al Tribunale di Arbitrato Nazionale dello Sport, entrambi in vigore dal 22 gennaio 2009.

112

FUMAGALLI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze 2008, 204. 113

114         

4. LE PROBLEMATICHE RELATIVE AL GIUDIZIO ARBITRALE CHE

Outline

Documenti correlati