COMUNE DI FORLI'
IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 2014 TASI e IMU
ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA RATA DI SALDO Scade il prossimo 16 dicembre
il termine di versamento in autoliquidazione della rata di saldo delle componenti immobiliari TASI (Tributo sui servizi indivisibili) e IMU (Imposta municipale propria) dell’Imposta comunale unica
(IUC)
IMU – TERRENI AGRICOLI – NOVITA’ PER L’ANNO 2014
In sede di saldo va tenuto conto della rilevante novità apportata in materia di terreni agricoli dal D.L. 66/2014, di cui è in fase di pubblicazione in G.U. il decreto ministeriale attuativo, per cui non spetta più alcuna esenzione nei Comuni la cui altitudine, misurata in relazione al punto di altitudine della Casa comunale secondo l’Istat, non supera i 201 mt/s.l.m. In Comune di Forlì risultano pertanto imponibili tutti i terreni agricoli, comprese le particelle interamente o parzialmente esentate in base alla classificazione precedente, per le quali entro la data del 16 dicembre p.v. deve essere versata l’importo relativo all’intera annualità 2014. Si applicano, ove dovute (v. di seguito IMU – Terreni agricoli) le agevolazioni spettanti sulle particelle possedute da coltivatore diretto o IAP, iscritti alla previdenza agricoli, e dagli stessi direttamente condotte.
1. TASI
La TASI è dovuta per:
A) l’ abitazione principale del nucleo familiare del soggettivo passivo, e relative pertinenze (categorie catastali C02, C06 e C07 con il limite di una per categoria catastale);
le abitazioni sottoposte per legge o regolamento allo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale, e le relative pertinenze, in particolare:
B) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
C) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
D) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
E) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
F) l’ immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
G) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, c.d. alloggi sociali;
H) i fabbricati rurali strumentali, accatastati in categoria D10, ovvero in altra categoria non abitativa con annotazione di ruralità agli atti catastali, effettivamente utilizzati per l’esercizio di attività agricole come definite dall’art. 2135 del Codice Civile. . Tali fabbricati, se non effettivamente destinati a tale utilizzo e/o in caso di subentrata inagibilità, non si considerano rurali e rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta IMU sulla base dell’aliquota ordinaria prevista (1,06%). Incombe al proprietario l’onere di regolarizzazione catastale.
Aliquote anno 2014: Deliberazione C.C. 28 gennaio 2014, n.12 Regolamento: Deliberazione C.C. 8 aprile 2014, n.74
Tipologia immobili Aliquota
Abitazioni principali, equiparati e pertinenze lett. A), B), C), E), D), G) 0,25 %
nessuna detrazione
Fabbricati rurali strumentali (lett. H) 0,1 %
Chi paga?
Il proprietario, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; nel solo caso di fabbricato rurale locato ovvero detenuto ad altro titolo da soggetto diverso dai precedenti, l’imposta è ripartita fra possessore e detentore nella misura rispettivamente del 90% e del 10%.
Come si calcola la TASI annua?
Sul sito istituzionale del Comune www.comune.forli.fc.it dalla pagina Servizi/Tasse e Tributi, è possibile accedere sia all’applicazione Calcolo TASI, sia all’applicazione Calcolo TASI+IMU, in caso il contribuente possieda immobili soggetti rispettivamente a TASI e a IMU, che consente di definire il calcolo e stampare il modello F24 compilato .
1) calcolo dell’imponibile: rendita catastale rivalutata del 5% X coefficiente di rivalutazione (160 per abitazioni e pertinenze; 65 per fabbricati rurali strumentali)
2) riproporzionamento dell’imponibile alla quota e al periodo di possesso (se rispettivamente differenti da 100% e da 12 mesi)
3) applicazione dell’aliquota Riduzioni:
E' stabilita la riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Determinazione della rata di saldo, modalità di versamento e codici tributo:
- l’importo della rata di saldo corrisponde al 50% dell’imposta dovuta per l’anno
- il versamento si effettuata a mezzo F24 precompilato dal contribuente o da chi lo assiste fiscalmente, con l’avvertenza che per importi superiori a 1.000,00 euro, ovvero in presenza di compensazioni, il versamento può essere effettuato esclusivamente per via telematica (in home banking ovvero tramite i soggetti autorizzati)
- codici tributo: 3958 : per abitazione principale e relative pertinenze;
3959: per fabbricati rurali ad uso strumentale.
Per informazioni e contatti:
l’Unità Entrate Tributarie è aperta al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, mercoledì, venerdì ore 9-13 martedì e giovedì ore 9-13 e 16-17 tel 0543 712311 – 712318 – 712481 – 721414 – 7122315 – 712258
e-mail: [email protected]
2. IMU
L’ IMU è dovuta per:
a) Le abitazioni descritte ai precedenti punti A), B), C), D), E), F), della Sez. “1.TASI” solo se di lusso (accatastate in categoria A01, A08 e A09) e relative pertinenze (categorie catastali C02, C06 e C07 con il limite di una per categoria catastale),. Le abitazioni principali, o ad esse fiscalmente equiparate, appartenenti alle categorie catastali da A02 ad A07 versano esclusivamente la TASI;
b) Tutti gli altri fabbricati, compresi gli immobili locati, tenuti a disposizione o concessi in comodato, ad esclusione degli immobili di seguito elencati, esenti da IMU:
- abitazioni principali ed equiparati fiscalmente, per legge o regolamento comunale, appartenenti alle categorie da A02 ad A07, e relative pertinenze, di cui alla sez. 1.TASI lettere A), B), C), D) E), F), G);
- i fabbricati rurali strumentali effettivamente utilizzati per l’esercizio di attività ai sensi dell’art.
2135 del codice civile, di cui alla precedente lettera H);
- i beni merce delle imprese costruttrici ultimati e destinati alla vendita, finché permane tale destinazione e purché non locati
Per i fabbricati produttivi di categoria catastale D è prevista la ripartizione del gettito fra Stato (0,76%) e Comune (0,30%), con l’utilizzo dei rispettivi codici tributo.
c) I terreni agricoli: è in fase di pubblicazione sulla G.U. il D.M. previsto dall’art. 22 del D.L.
66/2014 per cui viene ridefinito il perimetro dell’esenzione totale o parziale dei terreni agricoli in relazione al carattere montano/collinare degli stessi: in applicazione della ridefinizione i terreni agricoli in Comune di Forlì risultano totalmente imponibili, e per essi deve essere effettuato a saldo il versamento dell’importo dovuto per l’intera annualità 2014. Si applicano le agevolazioni già stabilite in favore di coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola, sui terreni direttamente condotti.
d) Le aree edificabili: L’area è considerata edificabile quando sia prevista come tale nello strumento urbanistico generale, adottato dal Comune. Inoltre si considerano area fabbricabile i fabbricati in corso di edificazione, di demolizione o soggetti ad interventi di recupero (come da art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/92) superiore alla manutenzione straordinaria. Tale considerazione vale anche per i fabbricati catastalmente definiti quali unità collabenti, in corso di costruzione e in corso di definizione, salvo restando l’obbligo di regolarizzazione catastale nei termini previsti dalle normative vigenti.
Restano validi anche a fini IMU i valori già determinati a fini ICI, disponibili sul sito di questo Comune, fatti salvi i casi in cui, da atti pubblici, provvedimenti amministrativi o perizie giurate, emergano valori superiori. In tali casi pertanto l’imposta va calcolata sulla base dei valori indicati in tali atti.
Qualora l'area sia posseduta e direttamente condotta da coltivatori diretti o imprenditori agricoli I valori risultanti dallo studio vanno rivalutati, a partire dall’anno 2008, in misura pari al 12%, in caso di destinazione urbanistica residenziale, in misura pari all’ 8% negli altri casi.
Per talune aree, la cui previsione urbanistica è variata con l’adozione-approvazione del POC 2013, è prevista la ri-determinazione del valore ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 12/11/2013.
professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, l’'imposta è versata calcolando l'imponibile sulla base di quanto previsto in materia di terreni agricoli.
E' possibile reperire ogni utile informazione sul sito www.comune.forli.fc.it Per ulteriori chiarimenti può essere contattato il n. 0543 712312.
d.1) I fabbricati in “ristrutturazione”: In caso di interventi di recupero di cui all’ art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/92 (ristrutturazione, risanamento conservativo, ristrutturazione urbanistica) l’imposta si calcola sul valore dell’area considerata fabbricabile, senza computare il valore catastale del fabbricato interessato dagli interventi e ciò anche nel caso in cui gli interventi riguardino immobili siti in centro storico o appartamenti facenti parte di complessi condominiali.
In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta, quali fabbricati, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o di utilizzo, se precedente. Conseguentemente, la superficie di area fabbricabile, da assoggettare all’imposta, viene determinata, rispetto alla superficie complessiva dell’area, con lo stesso rapporto esistente fra superficie della parte non ultimata e la superficie complessiva del fabbricato prevista dal progetto approvato.
La variazione della base imponibile comporta obbligo di denuncia.
d.2) I fabbricati accatastati senza rendita in cat. “F”: Rientrano in questa fattispecie le unità immobiliari iscritte al catasto senza attribuzione di rendita, quali sono ad esempio le aree urbane (F1), i fabbricati collabenti (F2), in corso di costruzione (F3), quelli in corso di definizione (F4), ed i lastrici solari (F5). Per le tipologie (F2, F3 e F4) l’imposta è prevista in qualità di aree edificabili, quindi calcolata in base al valore venale come descritto ai punti d) e d.1).
Chi paga l’IMU?
Il proprietario ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione; il concessionario demaniale, il superficiario nonché il conduttore in leasing finanziario.
Come si calcola l’IMU annua?
Sul sito istituzionale del Comune www.comune.forli.fc.it dalla pagina Servizi/Tasse e Tributi, è possibile accedere sia all’applicazione Calcolo IMU, sia all’applicazione Calcolo TASI+IMU, in caso il contribuente possieda immobili soggetti rispettivamente a TASI e a IMU, che consente di definire il calcolo e stampare il modello F24 compilato .
1) calcolo dell’imponibile:
- per i fabbricati: rendita catastale rivalutata del 5% X coefficiente di rivalutazione (v. tabella dei coefficienti, di seguito)
- per le aree edificabili: valore venale come sopra determinato
- per i terreni agricoli: reddito dominicale rivalutato del 25% X coefficiente di rivalutazione (v.
tabella dei coefficienti, di seguito)
2) riproporzionamento dell’imponibile alla quota e al periodo di possesso (se rispettivamente differenti da 100% e da 12 mesi)
3) applicazione dell’aliquota ed eventualmente della detrazione (V. tabella aliquote e detrazioni) Riduzioni:
E' stabilita la riduzione al 50% della base imponibile:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in una situazione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
diroccato, pericolante, fatiscente, etc.) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì esclusivamente con gli interventi di ristrutturazione, risanamento conservativo, ristrutturazione urbanistica ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457. L’assenza dei contratti di utenza (acqua, luce, gas ) non è mai causa di inagibilità/inabitabilità. Altresì non è mai causa di inagibilità/inabitabilità ai fini fiscali, la non ultimazione dei lavori di costruzione/intervento edilizio su un fabbricato, ovvero il perdurare dello stato di finitura “grezzo” in presenza di pratiche edilizie concluse. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/00. Sul sito del Comune è previsto apposito modulo per autodichiarazione;
Per i terreni agricoli , anche incolti, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola : nel calcolo dell’imposta occorre tenere conto delle agevolazioni previste dalle norme, e precisamente sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore ( = imponibile) eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
1. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
2. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
3. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
Tabella dei coefficienti di rivalutazione:
160 per gli immobili di categoria A (esclusi A/10 ), C/2, C/6 e C/7 140 per gli immobili di categoria B, C/3, C/4 e C/5
65 per gli immobili di categoria D, esclusi D/5 80 per gli immobili di categoria A/10 e D/5 55 per gli immobili di categoria C/1
75 terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti e IAP soggetti agli obblighi contributivi
135 terreni agricoli non posseduti né direttamente condotti da coltivatori diretti e IAP soggetti agli obblighi contributivi
Aliquote:
Aliquote anno 2014: Deliberazione C.C. 28 gennaio 2014, n.11
Regolamento: Deliberazioni C.C. 14 febbraio 2012 n. 18, C.C. 25 settembre 2012 n. 9; C.C. 8 gennaio 2014 n. 11.
Tipologia immobili Aliquota
Abitazione principale e assimilati cat. A01, A08, A09 (di lusso) e pertinenze
0,3%
Detrazione: € 200,00
Altri fabbricati 1,06%
Aree edificabili 1,06%
Terreni agricoli 1,06%
Determinazione della rata di saldo, modalità di versamento e codici tributo:
- l’importo della rata di saldo corrisponde al 50% dell’imposta dovuta per l’anno; qualora la rata di acconto sia stata versata sulla base dell’aliquota 0,98% occorre conguagliare l’intero anno sulla base dell’aliquota vigente
- il versamento si effettuata a mezzo F24 precompilato dal contribuente o da chi lo assiste fiscalmente, con l’avvertenza che per importi superiori a 1.000,00 euro, ovvero in presenza di compensazioni, il versamento può essere effettuato esclusivamente per via telematica (in home banking ovvero tramite i soggetti autorizzati)
- codici tributo:
3912 – abitazione principale e pertinenze 3918 – altri fabbricati
3914 – terreni agricoli 3916 – aree edificabili
3925 - fabbricati produttivi di categoria catastale D - Stato 3930 - fabbricati produttivi di categoria catastale D – Comune
Per informazioni e contatti:
l’Unità Entrate Tributarie è aperta al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, mercoledì, venerdì ore 9-13 martedì e giovedì ore 9-13 e 16-17 tel 0543 712311 – 712318 – 712481 – 721414 – 712315 – 712258
e-mail: [email protected]