A A G G E E VO V O L L AZ A ZI IO ON NE E FI F IS SC CA A L L E E d d e e l l 5 5 5 5 % % pe p er r f f a a v v o o r r i i r r e e i i l l R R I I S S P P A A R R M M I I O O E E N N E E R R G G E E T T I I C C O O
o
Interventi volti al conseguimento del risparmio energetico premessa
La Finanziaria 2007 ha introdotto, a favore dei soggetti che possiedono o detengono un immobile sito nel territorio dello Stato, una nuova agevolazione fiscale finalizzata alla realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici. L’agevolazione, consistente nel riconoscimento di una detrazione d’imposta pari al 55% della spesa sostenuta da ripartire in quote annuali di pari importo, è stata prorogata per gli anni d’imposta dal 2008 al 2010.
L’agevolazione fiscale in oggetto ha molte similitudini con l’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche se sono diversi gli aspetti procedurali e gli adempimenti richiesti per ogni specifica detrazione.
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Immobili oggetto dei lavori
La detrazione per gli interventi volti al conseguimento del risparmio energetico è applicabile ai lavori eseguiti su fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, indipendentemente dalla destinazione d’uso. Risultano pertanto agevolabili, oltre ai fabbricati di civile abitazione, anche i fabbricati rurali e gli immobili strumentali, a destinazione produttiva o commerciale.
Requisito richiesto è l’effettuazione degli interventi su edifici o su unità immobiliari esistenti o parte di essi. La dimostrazione dell’esistenza dell’edificio è l’iscrizione in catasto ed il pagamento dell’ICI se dovuta.
Non è invece prevista la possibilità di usufruire della detrazione per gli interventi volti al conseguimento del risparmio energetico realizzati
• durante le fasi di nuova costruzione dell’immobile
• per conseguire un ampliamento dell’edificio originario.
Risultano detraibili gli interventi volti al risparmio energetico conseguenti alla ristrutturazione di un edificio che comporta la demolizione e la fedele ricostruzione. In assenza di tali condizioni si ravvisa, infatti, il concetto di nuova costruzione.
Nel caso di ristrutturazione con frazionamento dell’unità immobiliare ed aumento delle stesse, la detrazione è ammessa solo nel caso in cui venga realizzato un impianto termico centralizzato.
Si precisa che per beneficiare dell’agevolazione in oggetto gli immobili devono essere già dotati di
impianto di riscaldamento. Tale requisito non è previsto nel caso di installazione di pannelli solari.
La Risoluzione n. 215 del 12 agosto 2009 ha precisato che, in base alla normativa tecnica recata dal D.
Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, il requisito della preesistenza dell'impianto termico è soddisfatto anche se il riscaldamento è fornito da stufe, caminetti o altri apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante esclusivamente se:
• sono apparecchi fissi
• la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW
• gli apparecchi sono situati negli ambienti nei quali verranno effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
Le spese relative all'esecuzione degli interventi su immobili merce, quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, non possono beneficiare della detrazione IRPEF del 55% (Risoluzione 303/E del 15 luglio 2008).
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Soggetti ammessi alla detrazione
La detrazione del 55% è rivolta a tutti i soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di reddito percepito e dal titolo di possesso o di detenzione sull’immobile nel quale saranno eseguiti i lavori.
Possono pertanto usufruire della detrazione, a condizione che abbiano sostenuto la spesa e che questa sia rimasta effettivamente a loro carico:
- le persone fisiche titolari e non titolari di Partita IVA, compresi gli imprenditori agricoli - gli enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciale
- le società semplici e le associazioni tra professionisti - le società di persone e di capitali.
Al pari di quanto previsto per gli interventi per ristrutturazioni edilizie la detrazione compete - al proprietario o nudo proprietario
- al titolare di un diritto reale di godimento
- al socio di cooperativa a proprietà divisa o indivisa - al condomino
- all’inquilino - al comodatario
- al familiare convivente (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) solamente con riferimento ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’”ambito privatistico”, cioè a quelli nei quali può esplicarsi la convivenza. Pertanto, il familiare convivente non potrà mai usufruire della detrazione con riferimento ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che il requisito della convivenza non deve essere episodico, ma deve avere un carattere di stabilità. Pertanto, il requisito della convivenza deve sussistere già alla data di inizio dei lavori.
Il contribuente ha diritto all’agevolazione in oggetto anche nel caso in cui gli interventi finalizzati al risparmio energetico siano finanziati mediante un contratto di leasing. In tal caso la detrazione compete al contribuente e deve essere calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing, a nulla rilevando i canoni che quest’ultima addebita all’utilizzatore del bene.
Per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d’impresa, la detrazione compete con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell'attività imprenditoriale. Condizione per poter fruire della detrazione è che all’intervento di risparmio energetico consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici
nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, mentre l’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata (Risoluzione 340/E del 01 agosto 2008).
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Interventi agevolabili
Gli interventi agevolati sono individuati dai commi da 344 a 347 della Legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) e definiti dal Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.
La detrazione del 55% compete per:
• interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti (comma 344)
• interventi su strutture opache ed infissi (comma 345)
• installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346)
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347).
I parametri di risparmio energetico che devono essere conseguiti sulla base delle varie tipologie di intervento sono indicati nel sopracitato decreto e applicabili alla data di inizio lavori. Non rileva il fatto che i lavori si protraggano per più anni.
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Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti
L’articolo 1, comma 344, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) prevede una detrazione del 55% da applicare alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono determinati indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale.
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTICOLARE TIPOLOGIA DI INTERVENTO
I requisiti che gli immobili devono rispettare affinché sia possibile usufruire della detrazione sono stati modificati a seguito delle variazioni apportate dal Decreto 07.04.2008. In particolare, con riferimento agli interventi realizzati od iniziati:
- nell’anno 2007, i requisiti sono rispettati se le opere realizzate conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del Decreto Interministeriale del 19.02.2007;
- a partire dall’anno 2008, i requisiti sono rispettati se le opere realizzate conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nell’allegato A del Decreto 7 aprile 2008.
Si precisa che l’allegato A del Decreto 7 aprile 2008 riporta quattro differenti tabelle. Le tabelle:
- 1 (Edifici residenziali della classe E1 con l’esclusione di collegi, conventi, case di pena e caserme) e 2 (tutti gli altri edifici) contengono i valori limite dell’indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale da considerare per gli interventi che inizieranno negli anni 2008 o 2009;
- 3 (Edifici residenziali della classe E1 con l’esclusione di collegi, conventi, case di pena e caserme) e 4 (tutti gli altri edifici) considerano i valori limite dell’indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale da osservare con riferimento agli interventi che verranno effettuati a partire dal primo gennaio 2010.
Il livello di risparmio di energia primaria deve essere conseguito nell’intero edificio e non con riferimento a parti o singole unità di edifici esistenti. Al fine di usufruire della detrazione in oggetto l’edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento.
TIPOLOGIA DI INTERVENTI
La normativa non definisce nel dettaglio gli interventi che il contribuente deve porre in essere per poter usufruire della detrazione in oggetto. Infatti, non è richiesta l’installazione di particolari dispositivi o l’effettuazione di interventi specifici. Ne consegue che gli interventi di riqualificazione energetica comprendono un qualsiasi tipo di intervento, o insieme di interventi, che incide sulla prestazione energetica dell’edificio realizzando il risparmio richiesto dalla normativa.
L’intervento, o l’insieme sistematico degli interventi, può essere già ricompreso tra quelli cui la Legge n.
296/2006 ha disciplinato come autonomamente detraibili entro specifici limiti di detrazione e nel rispetto
dei requisiti disciplinati dalla normativa per ogni singolo intervento. Infatti, gli interventi - su strutture opache o infissi (comma 345 Finanziaria 2007)
- di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347 Finanziaria 2007) godono anche di autonoma detrazione.
Pertanto, se attraverso l’esecuzione di uno o più degli interventi sopracitati viene conseguito un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale rientrante nei limiti sopra descritti, i lavori potranno essere considerati come interventi di riqualificazione energica ed usufruire della detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica globale. Non è prevista un’analoga possibilità per gli interventi che non incidono sul livello di climatizzazione invernale quale l’installazione di pannelli solari.
LIMITE MASSIMO AGEVOLABILE
Gli interventi di riqualificazione energetica beneficiano di una detrazione d’imposta per un importo massimo pari ad Euro 100.000,00. Ne consegue che la spesa massima agevolabile su cui il contribuente potrà usufruire della detrazione del 55% sarà pari ad Euro 181.818,18.
SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE
Con riferimento allo specifico intervento non esiste un elenco delle opere e delle relative spese necessarie per il conseguimento del risparmio energetico dell’edificio. Ne consegue che risultano detraibili le spese sostenute per la fornitura e la posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché le spese sostenute per la realizzazione delle opere murarie collegabili all’intervento oltre alle prestazioni professionali necessarie alla realizzazione dell’intervento, comprensive della redazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica.
ADEMPIMENTI RICHIESTI
Al fine di usufruire della detrazione per la tipologia di intervento è necessario che il contribuente conservi:
- copia dell’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale rispetta i valori come sopra specificati sulla base dell’anno preso a riferimento.
Il D.M. 6 agosto 2009 ha previsto che l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, ovvero resa nella relazione attestante la rispondenza alle norme sul contenimento energetico degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti;
- l’attestato di certificazione/qualificazione energetica dell’edificio;
- copia della ricevuta relativa all’invio della documentazione all’ENEA (scheda informativa relativa agli interventi realizzati ed attestato di certificazione/qualificazione energetica);
- le fatture, le ricevute fiscali ed ogni altro documento attestante le spese inerenti l’intervento effettuato dal contribuente e dai lui sostenute. Nella fattura dovrà essere separatamente indicato il costo della manodopera impiegata;
- copia del bonifico bancario o postale dal quale risulti il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la Partita IVA del beneficiario il bonifico stesso oltre che la causale del versamento (Legge n.296/2006).
- comunicazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta.
Nel caso di lavori eseguiti su parti comuni condominiali è necessario conservare anche la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Qualora i lavori siano eseguiti dal detentore dell’immobile è necessario che lo stesso conservi anche la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori rilasciata dal possessore dell'immobile.
o
Interventi sull'involucro di edifici esistenti
L’articolo 1, comma 345, della Finanziaria 2007 prevede una detrazione del 55% per la realizzazione di interventi su edifici esistenti o parte di edifici esistenti riguardanti
• strutture opache verticali (pareti)
• strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)
• finestre comprensive di infissi
• delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati.
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTICOLARE TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Per le tipologie di interventi di cui sopra, la detrazione è ammessa a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U (cioè la dispersione del calore dall’ambiente interno verso l’esterno), espressa in W/m2K, diversificati sulla base dell’anno in cui sono iniziati i lavori. In particolare
- per gli interventi effettuati nell’anno 2007 è necessario che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U indicati nella tabella di cui all’Allegato D al Decreto del 19 febbraio 2007;
- per gli interventi che verranno realizzati a partire dal primo gennaio 2008 i valori da rispettare sono definiti dalla tabella di cui all’Allegato B al Decreto del 11 marzo 2008. Tale allegato riporta due distinte tabelle. La prima identifica i valori di trasmittanza termica utile U che devono essere presi a riferimento fino al 31.12.2009. La seconda identifica i valori di trasmittanza termica utile U applicabili agli interventi che si realizzeranno dal primo gennaio 2010.
Si precisa che la detrazione in oggetto è ammessa esclusivamente nel caso in cui l’intervento consegua un risparmio energetico. La semplice sostituzione di un infisso o la realizzazione di un intervento di
rifacimento delle pareti su un immobile già conforme agli indici di trasmittanza termica non risulta agevolabile in sede di dichiarazione dei redditi.
TIPOLOGIA DI INTERVENTI
A differenza di quanto disposto dalla Finanziaria 2007, il Decreto Interministeriale del 19.02.2007 prevedeva la possibilità di usufruire della detrazione in oggetto solamente per gli interventi realizzati sull’involucro degli edifici, intendendosi con tale termine gli interventi riguardanti strutture opache verticali e finestre comprensive di infissi, escludendo di fatto gli interventi su strutture opache orizzontali.
Tale omissione era dovuta all’impossibilità tecnica di rispettare i valori indicati nella Tabella 3 allegata alla Legge Finanziaria dove, per un errore redazionale, sono stati invertiti i valori di trasmittanza termica riferiti ai pavimenti con quelli riferibili alla copertura.
La Finanziaria 2008 ha disposto all’articolo 1, comma 23, la sostituzione della Tabella 3 sopra indicata con effetto dal primo gennaio 2007. Tale indicazione ha sanato l’irregolarità contenuta nella Legge n.296/2006 consentendo di fatto l’applicazione della detrazione anche alle spese sostenute per la
realizzazione di interventi volti al conseguimento del risparmio energetico su strutture opache orizzontali (tetto e pavimenti) anche per l’anno d’imposta 2007.
LIMITE MASSIMO AGEVOLABILE
Gli interventi su strutture opache ed infissi beneficiano di una detrazione d’imposta per un importo massimo pari ad Euro 60.000,00. Ne consegue che la spesa massima agevolabile su cui il contribuente potrà usufruire della detrazione del 55% sarà pari ad Euro 109.090,91.
SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE
Il contribuente, con riferimento agli interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, potrà usufruire della detrazione con riferimento alle spese sostenute per
- la fornitura e la posa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti
- la fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori
strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti
- la demolizione e la ricostruzione dell’elemento costruttivo.
In caso di interventi rivolti a ridurre la trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi sono detraibili le spese sostenute per
- il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso
- il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
Sono altresì detraibili le spese inerenti le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione dell’intervento.
L’elencazione sopra riportata deve intendersi esemplificativa ma non esaustiva delle tipologie di lavori per cui è ammessa la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.
ADEMPIMENTI RICHIESTI
Al fine di usufruire della detrazione per la tipologia di intervento è necessario che il contribuente conservi:
- copia dell’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l’indice di trasmittanza termica dell’edificio sia prima che dopo l’esecuzione degli interventi. In tal modo viene evidenziato il risparmio energetico realizzato dall’edificio per mezzo dell’esecuzione dell’intervento in oggetto. Nel caso di interventi riguardanti la sostituzione di finestre comprensive di infissi effettuati a partire dall’anno 2008 l’asseverazione del tecnico può essere sostituita da una certificazione del produttore attestante il rispetto dei medesimi requisiti previsti dall’asseverazione. Quest’ultima deve essere corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di
conformità del prodotto.
Il D.M. 6 agosto 2009 ha previsto che l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, ovvero resa nella relazione attestante la rispondenza alle norme sul contenimento energetico degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti;
- l’attestato di certificazione/qualificazione energetica dell’edificio. Con riferimento alle spese sostenute a partire dal primo gennaio 2008 per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi non è più richiesto l’attestato di certificazione/qualificazione energetica dell’edificio;
- copia della ricevuta relativa all’invio della documentazione all’ENEA della scheda informativa relativa agli interventi realizzati e l’attestato di certificazione/qualificazione energetica. Per gli interventi
realizzati a partire dal primo gennaio 2008, con riferimento agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi, è possibile inviare, in alternativa alla scheda informativa di cui all’allegato E, la scheda informativa di cui all’allegato F;
- le fatture, le ricevute fiscali ed ogni altro documento attestante le spese inerenti l’intervento effettuato dal contribuente e dai lui sostenute. Nella fattura dovrà essere separatamente indicato il costo della manodopera impiegata;
- copia del bonifico bancario o postale dal quale risulti il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la Partita IVA del beneficiario il bonifico stesso oltre che la causale del versamento (Legge n.296/2006);
- comunicazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta.
Qualora i lavori siano eseguiti dal detentore dell’immobile è necessario che lo stesso conservi anche la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori rilasciata dal possessore dell'immobile.
o
Installazione di pannelli solari
L’articolo 1, comma 346, della Finanziaria 2007 ha introdotto una detrazione del 55% per la realizzazione di interventi riguardanti l’installazione di pannelli solari riguardanti la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università.
L’installazione dei pannelli solari è pertanto finalizzata alla produzione di acqua calda per scopi domestici, industriali, commerciali, ricreativi, ricettivi, socio assistenziali, indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile. Tuttavia, al fine di usufruire della detrazione per l’intervento in oggetto - è necessario che l’immobile sia esistente al momento dell’installazione dei pannelli
- non è richiesta l’esistenza di un impianto di riscaldamento nell’edificio oggetto dell’intervento.
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTICOLARE TIPOLOGIA DI INTERVENTO Al fine di usufruire della detrazione in oggetto è necessario che
- i pannelli solari ed i bollitori impiegati siano garantiti per almeno cinque anni;
- gli accessori ed i componenti elettrici siano garantiti almeno due anni;
- i pannelli solari presentino una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 (o EN 12975 e EN 12976 se recepite da un organismo certificatore nazionale di un paese membro dell’unione europea o della Svizzera);
- che l’installazione dell’impianto sia eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principale componenti.
Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa alla garanzia di almeno cinque anni su pannelli e bollitori ed alla certificazione UNI EN dei pannelli solari, può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario della detrazione in oggetto.
LIMITE MASSIMO AGEVOLABILE
Gli interventi di installazione di pannelli solari beneficiano di una detrazione d’imposta per un importo massimo pari ad Euro 60.000,00. Ne consegue che la spesa massima agevolabile su cui il contribuente potrà usufruire della detrazione del 55% sarà pari ad Euro 109.090,91.
SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE
Per tale tipologia di intervento il contribuente ha diritto alla detrazione relativamente
- alla fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche - alle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.
Sono altresì detraibili le spese inerenti le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione dell’intervento nonché alla redazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica se richiesto.
L’elencazione sopra riportata deve intendersi esemplificativa ma non esaustiva delle tipologie di lavori per cui è ammessa la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.
ADEMPIMENTI RICHIESTI
Al fine di usufruire della detrazione per la tipologia di intervento è necessario che il contribuente conservi:
- copia dell’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti precedentemente elencati.
Il D.M. 6 agosto 2009 ha previsto che l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, ovvero resa nella relazione attestante la rispondenza alle norme sul contenimento energetico degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti;
- l’attestato di certificazione/qualificazione energetica dell’edificio. Con riferimento ai pannelli
installati dal primo gennaio 2008 non è più richiesto l’attestato di certificazione/qualificazione energetica dell’edificio;
- copia della ricevuta relativa all’invio della documentazione all’ENEA della scheda informativa relativa agli interventi realizzati e l’attestato di certificazione/qualificazione energetica. Per gli interventi realizzati a partire dal primo gennaio 2008 è possibile inviare, in alternativa alla scheda informativa di cui all’allegato E, la scheda informativa di cui all’allegato F;
- le fatture, le ricevute fiscali ed ogni altro documento attestante le spese inerenti l’intervento effettuato dal contribuente e dai lui sostenute. Nella fattura dovrà essere separatamente indicato il costo della manodopera impiegata;
- copia del bonifico bancario o postale dal quale risulti il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la Partita IVA del beneficiario il bonifico stesso oltre che la causale del versamento (Legge n.296/2006);
- comunicazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta.
Qualora i lavori siano eseguiti dal detentore dell’immobile è necessario che lo stesso conservi anche la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori rilasciata dal possessore dell'immobile.
o
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
L’articolo 1, comma 347, della Finanziaria 2007 prevede una detrazione del 55% per interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per gli interventi realizzati a partire dal primo gennaio 2008 la detrazione compete anche nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.
Non è pertanto possibile usufruire dell’agevolazione in oggetto nel caso di installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.
Si precisa che la detrazione in oggetto compete nel caso di trasformazione
- degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore
- dell’impianto di climatizzazione invernale centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.
Il contribuente non potrà mai applicare la detrazione in oggetto con riferimento ai lavori di trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale centralizzato con impianti di climatizzazione individuali autonomi.
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTICOLARE TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Sulla base della tipologia di intervento realizzato dal contribuente, sono diversi i requisiti che devono essere rispettati al fine di usufruire della detrazione in oggetto.
Infatti, nel caso di sostituzione totale o parziale di un impianto di climatizzazione con impianto dotato di caldaia a condensazione è necessario che:
- siano installati generatori di calore a condensazione con grado di rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93+2logPn;
- siano installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi riscaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiore od uguale a 100 kW, è necessario altresì che:
- sia adottato un bruciatore di tipo modulante
- la regolarizzazione climatica agisca direttamente sul bruciatore - sia installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
Con riferimento agli interventi di sostituzione integrale (Risoluzione n.458/E del 1 dicembre 2008) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia sono richiesti requisiti diversi sulla base dell’anno in cui vengono realizzati gli interventi. Infatti:
- per gli interventi realizzati nel 2008 devono essere installate pompe di calore aventi un coefficiente di prestazione e, se l’apparecchio fornisce anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica almeno pari ai valori minimi definiti nell’allegato H del Decreto 7 aprile 2008, riferiti agli anni 2008-2009;
- per gli interventi realizzati nel 2009 devono essere installate pompe di calore aventi un coefficiente di prestazione e, se l’apparecchio fornisce anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica almeno pari ai valori minimi definiti nell’allegato I del D.M. 6 agosto 2009, riferiti al 2009;
- per gli interventi realizzati nell’anno 2010 devono essere installate pompe di calore che,hanno un coefficiente di prestazione e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica almeno pari ai pertinenti valori minimi fissati nell’allegato I del D.M. 6 agosto 2009, riferiti al 2010.
Per i lavori realizzati del 2008 e 2009, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all' allegato I sono ridotti del 5%.
LIMITE MASSIMO AGEVOLABILE
Gli interventi di installazione di climatizzazione invernale beneficiano di una detrazione d’imposta per un importo massimo pari ad Euro 30.000,00. Ne consegue che la spesa massima agevolabile su cui il
contribuente potrà usufruire della detrazione del 55% sarà pari ad Euro 54.545,45.
SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE
La tipologia di intervento prevede la detrazione con riferimento alle spese sostenute per - smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Risultano altresì agevolabili anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione e le spese inerenti le prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento e alla redazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica ove richiesto.
L’elencazione sopra riportata deve intendersi esemplificativa ma non esaustiva delle tipologie di lavori per cui è ammessa la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.
ADEMPIMENTI RICHIESTI
Al fine di usufruire della detrazione per la tipologia di intervento è necessario che il contribuente conservi:
- copia dell’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti
precedentemente elencati. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a
condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei requisiti. Tale certificazione deve essere corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Il D.M. 6 agosto 2009 ha previsto che l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, ovvero resa nella
relazione attestante la rispondenza alle norme sul contenimento energetico degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti;
- l’attestato di certificazione/qualificazione energetica dell’edificio. L'art. 31 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, ha abolito l'obbligo di produrre l'attestato di qualificazione energetica per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Pertanto, gli
interventi realizzati dal 15 agosto 2009 tale certificazione non è più richiesta;
- copia della ricevuta relativa all’invio della documentazione all’ENEA della scheda informativa relativa agli interventi realizzati e l’attestato di certificazione/qualificazione energetica, se richiesto;
- le fatture, le ricevute fiscali ed ogni altro documento attestante le spese inerenti l’intervento effettuato dal contribuente e dai lui sostenute. Nella fattura dovrà essere separatamente indicato il costo della manodopera impiegata;
- copia del bonifico bancario o postale dal quale risulti il codice fiscale del beneficiario della
detrazione, il codice fiscale o la Partita IVA del beneficiario il bonifico stesso oltre che la causale del versamento (Legge n.296/2006);
- comunicazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta.
Qualora i lavori siano eseguiti dal detentore dell’immobile è necessario che lo stesso conservi anche la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori rilasciata dal possessore dell'immobile.
o
Caratteristiche della detrazione
I limiti massimi su cui applicare la detrazione del 55% sono differenziati a seconda del diverso intervento attuato dal contribuente.
Nel caso in cui i lavori volti al conseguimento del risparmio energetico si protraggano per più anni il limite massimo previsto per ogni tipologia di intervento si considera complessivamente. Pertanto, nel caso di interventi iniziati nell’anno 2007, che si protraggano anche per gli anni successivi, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche di quanto già speso nel periodo d’imposta precedente.
Il contribuente deve inoltre inviare l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo attestante le spese sostenute a partire dal 2009. Il modello non deve invece essere presentato se:
- i lavori sono iniziati e conclusi nello stesso periodo d'imposta;
- nel periodo d'imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute delle spese.
Per effetto delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008, per le spese sostenute dal primo gennaio 2008 la detrazione non può più essere ripartita in tre quote annuali ma dovrà essere suddivisa, a scelta del
detrazione ed è vincolante per il contribuente in quanto non può essere modificata dallo stesso nel corso degli anni. La Finanziaria 2009 ha ulteriormente modificato la possibilità di rateizzazione delle spese in oggetto prevedendo la ripartizione del beneficio esclusivamente in 5 cinque annualità per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2009.
Periodo d’imposta Rateizzazione
2007 3 quote
2008 A scelta del contribuente da 3 a 10 quote. La
scelta operata il primo anno è irrevocabile
2009 - 2010 5 quote
Per ogni tipologia di intervento, la detrazione massima prevista va considerata con riferimento all’unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso. Ne consegue che, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti, il limite massimo agevolabile per unità immobiliare, differenziato per tipologia di intervento, deve essere ripartito tra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione, considerando l’onere da ciascuno effettivamente sostenuto.
Si precisa che gli interventi volti al conseguimento del risparmio energetico possono essere effettuati anche su immobili condominiali. In tale ipotesi, in analogia a quanto previsto per le detrazioni previste per interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’ammontare massimo deve essere riferibile a ciascuna unità immobiliare appartenente all’edificio. Eccezione a tale regola è rappresentata dagli interventi di riqualificazione energetica globale dell’intero edificio. In tale ipotesi l’ammontare massimo di detrazione pari ad Euro 100.000,00 deve essere ripartito tra tutti gli aventi diritto.
o
Imputabilità del limite di spesa: situazioni particolari
Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, sempreché cumulabili tra loro e non rientranti nell’ambito di un intervento di riqualificazione globale dell’edificio esistente, il limite massimo
applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Pertanto, qualora il contribuente effettui un intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale (detrazione pari ad Euro 30.000,00) e contemporaneamente installi i pannelli solari (detrazione pari ad Euro 60.000,00), potrà usufruire di una detrazione massima di Euro 90.000,00.
Nel caso in cui venga effettuato un unico intervento che potrebbe essere ricondotto a due diverse
fattispecie agevolabili il contribuente potrà operare una sola agevolazione optando per l’intervento che, ad esempio, genererà una maggiore detrazione d’imposta. Tale opzione dovrà essere effettuata nell’apposita
“Scheda Informativa” da inviare all’ENEA.
Pertanto, qualora il contribuente effettui un intervento di coibentazione delle pareti, intervento che potrebbe rientrare sia come intervento di riqualificazione energetica globale (comma 344) che come intervento su strutture opache verticali (comma 345), il contribuente potrà operare una sola detrazione, tenendo conto che il comma 344 prevede dei limiti maggiori di detraibilità.
o
Cumulabilità con altre agevolazioni
La detrazione prevista per interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni nazionali concesse per i medesimi interventi. Ne consegue che il contribuente non potrà contemporaneamente usufruire della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ad uno stesso intervento inquadrabile anche nell’ambito del risparmio energetico.
La concessione di contributi od incentivi per la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico comporta l’obbligo per il contribuente di non considerare tali importi ai fini del calcolo della detrazione in oggetto. Ne consegue che qualora detti contributi vengano erogati in periodi d’imposta successivi a quelli nei quali il contribuente ha già iniziato ad usufruire della detrazione, vi è l’obbligo di assoggettare a tassazione separata gli importi rimborsati.
A decorrere dal 1 gennaio 2009, l'art. 6, c. 3 del D. Lgs. 115/08 non consente più il cumulo tra
detrazioni fiscali del 55% ed eventuali contributi regionali o locali per qualsiasi tipologia di intervento incentivato. Di conseguenza a partire dal 1 gennaio 2009 non è più possibile beneficiare della detrazione del 55% sulla parte di spesa rimasta effettivamente a carico, ma è possibile utilizzare o la detrazione del 55% o il contributo.
o
Trasferimento dell'immobile
In assenza di specifici chiarimenti, in caso di trasferimento della titolarità dell’immobile durante il
periodo di godimento dell’agevolazione è necessario rinviare alla prassi ed alla normativa prevista in caso di trasferimento di immobili su cui sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia.
Pertanto, nel caso di:
• trasferimento a titolo oneroso o gratuito della proprietà dell’immobile su cui sono stati eseguiti lavori volti ad ottenere il risparmio energetico, il diritto alla detrazione si trasferisce, per le quote non detratte dal vecchio possessore, al nuovo titolare;
• decesso del titolare, il diritto alla detrazione si trasferisce per intero esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto, la detrazione si trasferisce agli stessi in parti uguali;
• cessazione del rapporto di locazione o comodato, l’inquilino o il comodatario continuano ad avere diritto alla detrazione anche se cessa la detenzione.
Esclusivamente per le spese sostenute nell'anno 2008, l'acquirente o l'erede possono rideterminare il numero delle quote in cui ripartire la detrazione residua in 5 annualità.
o
Asseverazione del tecnico abilitato
Ai fini della detrazione in oggetto è necessario che la conformità dell’intervento sia asseverata da un tecnico abilitato, cioè da un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto negli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, o ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali. Sono inoltre abilitati al rilascio dell’asseverazione, qualora iscritti nei relativi ordini o collegi professionali, i dottori forestali ed i periti agrari.
L’asseverazione deve attestare la rispondenza dei lavori eseguiti ai requisiti richiesti per ogni tipologia di intervento, le cui specifiche sono state analizzate nei paragrafi dedicati ad ogni singolo intervento.
Nel caso di più interventi effettuati sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e
Si ricorda inoltre che con riferimento agli interventi
• di sostituzione di finestre comprensive di infissi
• di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con altri aventi potenza nominale del focolare o potenza elettrica nominale inferiore a 100 kW
in alternativa all’asseverazione è possibile acquisire la certificazione del produttore.
Inoltre, il D.M. 6 agosto 2009 ha previsto che, per i lavori conclusi da tale data, l'asseverazione può essere
• sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005)
• resa nella relazione attestante la rispondenza alle norme sul contenimento energetico degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti (art. 28, comma 1, Legge 10/1991).
o
Attestato di certificazione/qualificazione energetica
Il Decreto Interministeriale del 19.02.2007 precisa che per beneficiare della detrazione in oggetto il contribuente deve inviare all’ENEA, a pena di decadenza dal beneficio, l’attestato di certificazione energetica.
Tale certificazione, redatta sulla base delle procedure indicate dalle Regioni o Province autonome o dai Comuni, contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio.
Qualora i Comuni non abbiano indicato tale procedura, in luogo dell’attestato di certificazione energetica è obbligatoria la trasmissione dell’ENEA dell’attestato di qualificazione energetica. Il certificato di qualificazione energetica, predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi da un
professionista abilitato e da quest’ultimo asseverato, deve essere conforme allo schema riportato all’allegato A del Decreto del 19.02.2007.
L’attestato di certificazione/qualificazione energetica è finalizzato ad acquisire i dati relativi alla prestazione energetica propria dell’edificio.
Con riferimento agli interventi:
• sull’involucro di edifici esistenti
• di installazione di impianti di climatizzazione invernale con potenza nominale del focolare o potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW
in luogo delle ordinarie modalità di calcolo dell’indice di prestazione energetica è possibile adottare una procedura semplificata. Tale procedura è descritta nell’allegato B al Decreto 19.02.2007.
Si precisa che sia l’asseverazione che l’attestato di certificazione/qualificazione energetica devono essere rilasciate da un tecnico abilitato intendendosi con tale termine i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti nei rispettivi ordini e collegi professionali. Risultano pertanto abilitati gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti industriali, i dottori agronomi, i dottori forestali ed i periti agrari.
Si ricorda che non è più richiesto l’attestato di qualificazione/certificazione energetica dell’edificio per le spese sostenute dal:
• 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione dei pannelli solari per la produzione di acqua calda
• 15 agosto 2009 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
o
Invio della documentazione all'ENEA
Il contribuente deve inviare telematicamente all’ENEA:
• l’attestato di qualificazione/certificazione energetica
• la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F.
La scheda informativa deve indicare
1. i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese 2. l’edificio su cui sono stati eseguiti i lavori
3. la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo relativo alle spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
Per gli interventi di:
• sostituzione di finestre comprensive di infissi
• installazione di pannelli solari
è possibile attivare una procedura di invio della documentazione semplificata redigendo la scheda informativa secondo lo schema riportato nell’allegato F al D.M. 7 aprile 2008.
L’invio dell’attestato di qualificazione/certificazione nonché la scheda informativa degli interventi realizzati deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori. I 90 giorni devono decorrere dalla data di collaudo dei lavori effettuati, a nulla rilevando la data in cui sono stati effettuati i pagamenti da parte del contribuente.
E' consentito l’invio della documentazione in forma cartacea, tramite raccomandata con ricevuta
semplice, solamente nel caso in cui, per la complessità dei lavori eseguiti, la tipologia di intervento non può essere correttamente identificata negli schemi elaborati dall’ENEA nell’apposita procedura
telematica.
Il contribuente dovrà conservare copia della ricevuta informatica (o della raccomandata se l’invio avviene in forma cartacea), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
o
Comunicazione all'Agenzia delle Entrate
A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.185/2008, la detrazione delle spese sostenute per interventi volti al conseguimento del risparmio energetico effettuati a partire dall’anno d’imposta 2009 sono subordinati all’invio all’Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite professionisti incaricati indicati all'art. 3, commi 2 bis e 3, del DPR n. 322 del 27 luglio 1998.
Tuttavia, questa deve essere presentata con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta. Lo scopo è quello di comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
Per gli interventi che proseguono per più anni, il contribuente dovrà presentare un modello per ciascun periodo d'imposta entro 90 giorni dal termine di ciascun anno.
Il modello non deve invece essere presentato se:
- i lavori sono iniziati e conclusi nello stesso periodo d'imposta;
- nel periodo d'imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute delle spese.
Gli autori declinano ogni responsabilità relativa a eventuali errori, omissioni o inesattezze dei contenuti della presente.