• Non ci sono risultati.

Tribunale di Mantova, 24 settembre 2015. Giudice Mauro Bernardi Tribunale di Mantova Sezione Prima Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 22-9-2015 così provvede:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Tribunale di Mantova, 24 settembre 2015. Giudice Mauro Bernardi Tribunale di Mantova Sezione Prima Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 22-9-2015 così provvede:"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Tribunale di Mantova, 24 settembre 2015. Giudice Mauro Bernardi Tribunale di Mantova

Sezione Prima Il Giudice,

sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 22-9-2015 così provvede:

 letto il ricorso n. 1920/15 R.G. depositato in data 8-5-2015 e proposto, ex art. 702 bis c.p.c., dal F. A. I. s.n.c. di V. M. & C.;

 rilevato che il F. istante ha chiesto che la società T. s.r.l. venga condannata a pagare la somma di € 6.473,50 a saldo della propria fattura n. 198/2011 quale corrispettivo per la fornitura e posa in opera di serramenti;

 rilevato che la società convenuta è rimasta contumace;

 osservato che è rimasto senza esito l’invito formulato dal F. istante alla controparte e volto alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e segg. del d.l. 132/2014 convertito con legge 162/2014;

 rilevato che non è stata formulata alcuna istanza istruttoria e che parte ricorrente, a fondamento della pretesa, ha prodotto solo una copia della menzionata fattura n. 198/2011;

 osservato che la fattura, in quanto documento di predisposizione unilaterale, non costituisce di per sé prova del credito (cfr. Cass. 25-6-2011 n. 8664);

 considerato che la disposizione contenuta nell’art. 4 I co. del d.l. 132/2014 secondo cui la mancata risposta all’invito alla stipula di una convenzione assistita può essere valutata dal Giudice ai fini di cui all’art. 642 I co. c.p.c. va interpretata nel senso che tale comportamento consente al Giudice di concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo (nel caso di specie peraltro non è stato attivato il procedimento monitorio) ma non vale a esonerare l’istante dal fornire prova della propria pretesa;

 rilevato che, stante la contumacia della società convenuta, dal suo comportamento non possono desumersi argomenti di prova (cfr. art. 115 I co. c.p.c.);

 ritenuto pertanto che difetta la prova della sussistenza del credito azionato sicché la domanda non può essere accolta;

 rilevato che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese data la contumacia della società convenuta;

p.t.m.

rigetta la domanda; nulla per le spese.

Si comunichi.

Mantova, 24 settembre 2015.

Il Cancelliere Il Giudice dott. Mauro Bernardi

Riferimenti

Documenti correlati

“- visto il quesito proposto in data 6.5.2009 dal Presidente del Tribunale di Alpha, concernente il termine di decorrenza del periodo massimo di permanenza di

di rispondere che gli eventuali profili d'incompatibilità come indicati nella nota in oggetto sono da accertarsi in concreto e possono essere risolti con l'utilizzo

L’offerente deve altresì procedere al pagamento dell’imposta di bollo dovuto per legge con modalità telematica (segnatamente, tramite bonifico bancario o carta di credito),

Nella suindicata relazione tecnica di stima in data 31 maggio 2021, agli atti della presente procedura esecutiva, viene dato atto, in relazione agli immobili

- che, a cura del professionista delegato, venga data pubblicità della presente ordinanza, dell’avviso di vendita sincrona mista o asincrona e della relazione di

Firmato Da: PALMERI ILARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A.. 10 2) pubblicazione dell’avviso di vendita nel termine di almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza del

11) provvedere a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e le spese in prededuzione, avendo cura di

11) provvedere a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e le spese in prededuzione, avendo cura di