• Non ci sono risultati.

giudice onorario del Tribunale ordinario di

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "giudice onorario del Tribunale ordinario di"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Esonero dal tirocinio in materia civile.

(Risposta a quesito dell’8 febbraio 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’ 8 febbraio 2017, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota in data 20 dicembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di … con la quale trasmette l'istanza presentata dalla dott.ssa …, giudice onorario del Tribunale ordinario di …, di esonero dal tirocinio in materia civile;

- visto l'art. 8 della circolare consiliare prot. P-793/2016 del 19 gennaio relativo allo svolgimento del tirocinio e formazione professionale dei giudici onorari di Tribunale il quale al comma 1 prevede che: “Al fine di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, la Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture territoriali della formazione distrettuale, sentiti i Presidenti di Tribunale, cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale) anteriormente all'assunzione delle funzioni giudiziarie.”;

- rilevato che la dott.ssa … è stata nominata con delibera consiliare in data 29 luglio 2015 giudice onorario del Tribunale ordinario di … e con delibera consiliare in data 18 maggio 2016, ai sensi dell'art. 9 della circolare consiliare Prot. P-1035812003 del 26 maggio 2003 s.m.i) assegnata al Tribunale ordinario di …;

- considerato che la dott.ssa … ha già svolto il prescritto periodo di tirocinio in materia civile presso il Tribunale ordinario di … (sede di prima nomina) come risulta dall'attestazione rilasciata in data 14 novembre 2016 dal Direttore amministrativo dell'Ufficio di Presidenza del Tribunale ordinario di

… a cui è allegata la relazione sul tirocinio dalla stessa svolto;

Tutto ciò premesso,

delibera

di rispondere al Presidente del Tribunale ordinario di … che la dott.ssa …, avendo già svolto il periodo di tirocinio della durata di due mesi in materia civile, prima dell'assunzione delle funzioni giudiziarie dovrà svolgere solo il periodo di tirocinio della durata di due mesi nel settore penale."

Riferimenti

Documenti correlati

L’esame delle offerte e lo svolgimento dell’eventuale gara ai sensi dell’art. 573 CPC avranno luogo presso un’aula delle pubbliche udienze del Tribunale di Rimini, come

di rispondere al quesito nei seguenti termini: 1) l'incompatibilità è funzionale ed opera solo in seguito all'assegnazione in concreto delle funzioni

P-10358/2003 e successive modificazioni, relativo alle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di giudice onorario di Tribunale, al punto 2 prevede che “gli avvocati

- premesso che con delibera del 10 ottobre 2019 si provvedeva alla conferma e nomina dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Venezia, per il triennio 2020-2022,

6, comma 5 della Circolare consiliare P-12133/2018 del 12 luglio 2018 a cui è allegato il bando relativo ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per

- ritenuto che gli aspiranti DEMARIA Emanuela e RAFFA Michele, nominati giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Torino nel corso del triennio 2017-2019 (ex

esercita a Castrovillari la funzione di “pretore onorario (rectius: di giudice onorario di tribunale), la quale sarebbe in contrasto con quanto stabilito dall’art.9

- considerato che ai giudici onorari di tribunale nominati con delibera consiliare in data anteriore al 2 giugno 1999, data di entrata in vigore del D.Lgs. 12) che