• Non ci sono risultati.

30 giugno 1965, n

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "30 giugno 1965, n"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 69 del 12 dicembre 1988

Oggetto: Regolamentazione in materia di pagamento delle rendite INAIL ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 29 febbraio 1988, n. 48. Articoli 107 e 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 1987 ha adottato la delibera approvata con il n. 2 dal decreto ministeriale 26 gennaio 1988 (v. allegato) relativa agli articoli 74 e 107 del Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124.

A seguito di tale provvedimento, le rendite per inabilità permanente erogate dall'Istituto indipendentemente dal loro ammontare annuo, saranno pagate a rate postecipate mensili.

I relativi importi saranno arrotondati al migliaio più prossimo: per eccesso quelli uguali o superiori alle lire 500, per difetto quelli inferiori a tale cifra.

Il provvedimento avrà attuazione con il rateo di gennaio 1989.

Informativa in tal senso è stata fornita da questa Direzione Generale alle sedi centrali degli Istituti di patronati.

I reddituari interessati verranno informati di quanto sopra direttamente da questa Direzione Generale servizio meccanizzazione.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla circolare n. 64/1987, pagina 8, ultimo alinea.

Riferimenti

Documenti correlati

Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci

[r]

92, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera b) del comma 6 dell'art. Vedi, anche, l'art. Vedi, anche, l'art. 646, e poi così sostituito dall'art.

1) Ricaduta prima della valutazione del danno permanente. La rendita deve essere costituita sulla base del grado di inabilità accertato alla fine del periodo di ricaduta, con

A norma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del

488; per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, la retribuzione convenzionale annua stabilita ogni triennio con

L'articolo 2 del citato decreto fissa, con effetto dal 1 gennaio 1975, le seguenti retribuzioni convenzionali giornaliere. L'inquadramento nelle suddette qualifiche deve

VISTO il provvedimento in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica del 25 giugno 2015 (pubblicato in G.U.