• Non ci sono risultati.

30 giugno 1965, n

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "30 giugno 1965, n"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 69 del 12 dicembre 1988

Oggetto: Regolamentazione in materia di pagamento delle rendite INAIL ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 29 febbraio 1988, n. 48. Articoli 107 e 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 1987 ha adottato la delibera approvata con il n. 2 dal decreto ministeriale 26 gennaio 1988 (v. allegato) relativa agli articoli 74 e 107 del Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124.

A seguito di tale provvedimento, le rendite per inabilità permanente erogate dall'Istituto indipendentemente dal loro ammontare annuo, saranno pagate a rate postecipate mensili.

I relativi importi saranno arrotondati al migliaio più prossimo: per eccesso quelli uguali o superiori alle lire 500, per difetto quelli inferiori a tale cifra.

Il provvedimento avrà attuazione con il rateo di gennaio 1989.

Informativa in tal senso è stata fornita da questa Direzione Generale alle sedi centrali degli Istituti di patronati.

I reddituari interessati verranno informati di quanto sopra direttamente da questa Direzione Generale servizio meccanizzazione.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla circolare n. 64/1987, pagina 8, ultimo alinea.

Riferimenti

Documenti correlati

A seguito di tale – affatto scontata – affermazione, diversi Membri del Comitato hanno preso la parola, sollevando alcune importanti questioni e/o obiezioni rispetto alle

- a seguito dell’autorizzazione da parte delle sede Inail, l’assistito accede per il ricovero presso la struttura convenzionata e quest’ultima invia entro 3 giorni alla sede

PRESO ATTO che il Capo del Servizio del Personale proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (a tale riguardo si rinvia a

Variazione gara richiesta dalla Società F.LLI CAFARO; si ratifica il provvedimento d’urgenza con il quale si disponeva che, a seguito degli accordi intercorsi

152 e dalle norme nazionali di attuazione, fatti salvi i casi di esonero di seguito specificati, l’utilizzazione agronomica disciplinata dal presente provvedimento, sia in

4. Il soggetto beneficiario del contributo deve predisporre la Relazione intermedia descrittiva delle attività svolte nell’ambito del processo partecipativo in corso. Tale

In tale decreto, l’articolo 138 definisce il danno biologico come “la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di