Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 69 del 12 dicembre 1988
Oggetto: Regolamentazione in materia di pagamento delle rendite INAIL ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 29 febbraio 1988, n. 48. Articoli 107 e 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 1987 ha adottato la delibera approvata con il n. 2 dal decreto ministeriale 26 gennaio 1988 (v. allegato) relativa agli articoli 74 e 107 del Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124.
A seguito di tale provvedimento, le rendite per inabilità permanente erogate dall'Istituto indipendentemente dal loro ammontare annuo, saranno pagate a rate postecipate mensili.
I relativi importi saranno arrotondati al migliaio più prossimo: per eccesso quelli uguali o superiori alle lire 500, per difetto quelli inferiori a tale cifra.
Il provvedimento avrà attuazione con il rateo di gennaio 1989.
Informativa in tal senso è stata fornita da questa Direzione Generale alle sedi centrali degli Istituti di patronati.
I reddituari interessati verranno informati di quanto sopra direttamente da questa Direzione Generale servizio meccanizzazione.
Sono abrogate le disposizioni di cui alla circolare n. 64/1987, pagina 8, ultimo alinea.