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30 giugno 1965, n

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Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 5 del 28 gennaio 2003

Oggetto: Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2002. Tabelle riassuntive (integrazione della circolare n. 45/2002)

QUADRO NORMATIVO

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.

Decreto 31 ottobre 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: "Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL con decorrenza 1° luglio 2002 per il settore industria." (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2003).

Articolo 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2002.

Circolare n. 80/2001.

Circolare n. 45/2002.

PREMESSA

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2003, n. 19, è stato pubblicato il decreto interministeriale 31 ottobre 2002, che rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2002 e stabilisce il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di €. 11.823,00 e €. 21.957,00.

Conseguentemente, sulla base di tali importi, sono state aggiornate le tabelle contenute nella circolare n.

45/2002.

TABELLE RIASSUNTIVE

- Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (v. paragrafo 5.1 della circolare n. 45/2002).

- Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c. (v. paragrafo 5.2 della circolare n. 45/2002).

- Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 (v. paragrafo 5.3 della circolare n. 45/2002).

Anno 2002 fino al 30 giugno dal 1° luglio

Retribuzione convenzionale

giornaliera Euro 38,37 Euro 39,41

mensile Euro 959,28 Euro 985,25

Anno 2002 fino al 30 giugno dal 1° luglio

Retribuzione convenzionale

giornaliera Euro 38,38 Euro 39,42

mensile Euro 959,43 Euro 985,50

Anno 2002 fino al 30 giugno dal 1° luglio

Retribuzione convenzionale

(2)

- Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time (v. paragrafo 6.3 della circolare n.

45/2002).

- Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time (v. paragrafo 6.3 della circolare n.

45/2002).

Retribuzione di ragguaglio (v. paragrafo 7 della circolare n. 45/2002).

Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati (v. paragrafo 8 della circolare n. 45/2002).

- Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro. (v. paragrafo 9.7 della circolare n. 45/2002).

- Dal 1° luglio 2002, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a €. 1,89 e, quindi, l'importo dovuto per la regolazione relativa all'anno scolastico 2001/2002 risulta uguale a €. 1,86 (calcolato sommando 8/12 di €. 1,84 e 4/12 di €. 1,89).

Pertanto, in ordine al periodo luglio - ottobre 2002, va applicata una integrazione di €. 0,02 rispetto al premio di €. 1,84 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.

Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2001/2002 e per l'anticipo del premio 2002/2003:

A titolo esplicativo, nelle tabelle degli Allegati nn. 1 e 2 è illustrato il riepilogo per gli anni 1993 - 2002 delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, a livello nazionale, distinte come segue:

- retribuzioni convenzionali da variare secondo la rivalutazione delle rendite (All. n. 1);

- altre retribuzioni convenzionali (All. n. 2).

giornaliera x 12 gg. mensili Euro 855,25 Euro 878,28

Anno 2002 fino al 30 giugno dal 1° luglio

Retribuzione convenzionale

giornaliera Euro 71,26 Euro 73,18 mensile Euro 1.781,52 Euro 1.829,50

Anno 2002 fino al 30 giugno dal 1° luglio

Retribuzione convenzionale

oraria Euro 8,91 Euro 9,15

Anno 2002 fino al 30 giugno dal 1° luglio

Retribuzione di ragguaglio

giornaliera Euro 38,37 Euro 39,41

mensile Euro 959,28 Euro 985,25

Anno 2002 fino al 30 giugno dal 1° luglio

Minimo e massimo

mensile Euro 959,28 ... 1.781,52 Euro 985,25 ... 1.829,50

Alunni e studenti di scuole o istituti non

statali

premio annuale a

persona

Anno scolastico 2001/2002:

regolazione

Anno scolastico 2002/

2003: anticipo

Euro 1,86 Euro 1,89

(3)

Infine, nella tabella dell'Allegato n. 3 è illustrato il riepilogo per gli anni 1993 - 2002 delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge.

Allegati: 3 Allegato n. 1 Allegato n. 2 Allegato n. 3

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dr. Pasquale ACCONCIA

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