www.judicium.it T. Lucca 23 aprile 2010- Pres. Formino- Rel. Mugnaini - Salvi (avv. Santini) c/ Pieruccini
E’ infondato il reclamo avverso il provvedimento di diniego dell’istanza ex art. 700 per il pagamento di somme quando il contenuto del provvedimento richiesto si profili totalmente anticipatorio di quello della sentenza che la parte auspica di ottenere in suo favore. L’art. 700 è infatti funzionalizzato ad assicurare provvisoriamente tali effetti e non ad anticiparli in toto (1).
E’ inammissibile il ricorso alla tutela d’urgenza ex art. 700 per difetto del requisito di residualità quando si alleghi, a sostegno dell’istanza, il pregiudizio imminente ed irreparabile consistente nell’essere l’unico bene del debitore già in fase di vendita forzata, e dunque la necessità di ottenere subito un titolo esecutivo cautelare che consenta l’intervento nell’espropriazione, altrimenti evaporando la garanzia patrimoniale. Lo strumento utilizzabile è infatti il sequestro conservativo. (2).