• Non ci sono risultati.

Deliberazione 21.6.2000

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Deliberazione 21.6.2000"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

DELIBERAZIONE DEL 21 GIUGNO 2000

Dipendente collaudatore

L’art.28 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., nella parte in cui prevede che la scelta del collaudatore da parte delle amministrazioni aggiudicatici avvenga nell’ambito delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, comporta, in base al principio di sussidiarietà dell’operato delle amministrazioni pubbliche, sancito dalla L.59/97, che un’amministrazione pubblica possa autorizzare, ove lo ritenga opportuno, un proprio dipendente, in possesso dei prescritti requisiti, a svolgere l’incarico di collaudatore presso altra pubblica amministrazione.

Riferimenti

Documenti correlati

● la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art.

Art. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 18 della Legge 01 febbraio 1994 n. 109, come sostituito dall’art. Esso ha per oggetto i criteri e le modalità

1, comma 14, della legge 190/2012 prevede che “la violazione, da parte dei dipendenti del MUSE, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito

104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nella parte in cui non prevede il convivente more uxorio fra i soggetti

Nel merito il Comune di Porto Torres chiede se le previsioni dell’art.1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) nella parte in cui prevede che “Al

L’Autorità, nell’espletamento dei compiti ad essa demandati dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109, ha avuto modo di accertare che si va diffondendo tra le stazioni appaltanti la

21 della Legge 183/2010 che prevede la costituzione, da parte delle pubbliche amministrazioni, del comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la

d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni" per le parti non abrogate dal citato