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Esercizio del diritto di voto per l’elezione dei componenti togati del CSM da parte dei magistrati applicati presso altri uffici.

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Esercizio del diritto di voto per l’elezione dei componenti togati del CSM da parte dei magistrati applicati presso altri uffici.

(Risposta a quesito del 24 giugno 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 24 giugno 2010, ha adottato la seguente delibera:

« lette le note in data 10 e 14 giugno 2010 con le quali, rispettivamente, la dott.ssa … magistrato in servizio presso il Tribunale di …, attualmente applicata al Tribunale di … e la dott.ssa …, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di …, attualmente applicata presso la Procura delle Repubblica di … chiedono di conoscere presso quale sede dovranno esercitare il diritto di voto in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 4 e 5 luglio 2010 per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.

Rileva quanto segue.

La disciplina del procedimento elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, rilevante al fine di rispondere ai quesiti di cui sopra, è dettata dagli articoli 21, 25 commi 1, 7 e 8, e 26, commi 1 e 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, questi ultimi come sostituiti con gli articoli 7 e 8 della legge 28 marzo 2002, n. 44.

Il procedimento elettorale inizia con l’indicazione dei giorni in cui deve avvenire la votazione da parte del Presidente della Repubblica. Segue la convocazione delle elezioni con delibera del C.S.M.

Lo stesso Consiglio nomina l’ufficio elettorale centrale, mentre i seggi elettorali presso ciascun Tribunale sono costituiti dai Consigli giudiziari, con la nomina di cinque componenti effettivi e tre supplenti. I magistrati in servizio presso gli Uffici giudiziari del distretto votano nel seggio del Tribunale del luogo nel quale ha sede l’Ufficio di appartenenza.

Rispondendo ai quesiti sopra indicati, appare decisiva la lettera della norma (art. 25, comma 8) secondo la quale il voto si esercita “nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l’ufficio di appartenenza.”. Con tale espressione, come già osservato nelle recenti delibere del 21 giugno 2006 e del 6 luglio 2006, il legislatore ha attribuito valore determinante all’effettiva presa di possesso dell’Ufficio ovvero alla circostanza che il magistrato sia inserito nella pianta organica e sia quindi titolare di un determinato Ufficio.

In senso contrario non può argomentarsi dal fatto che, come recita il punto 79.2 della circolare sulle tabelle n. 21241 del 1° agosto 2008 (ma in senso conforme erano anche le circolari precedenti), “L’applicazione è l’istituto al quale si fa ricorso per esigenze di servizio dell’ufficio imprescindibili e prevalenti, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, assenza o impedimento dei magistrati dell’ufficio. Essa comporta l’inserimento, in via contingente e temporanea ….., di uno o più magistrati all’interno di un ufficio”, perché, a parte il carattere

“contingente e temporaneo”, che appare contrastare con la stabilità implicita nel concetto di appartenenza, l’applicazione è vicenda che attiene agli aspetti organizzativi dell’Ufficio:

l’inserimento riguarda – pertanto – l’assetto organizzativo, ma non la titolarità né l’appartenenza all’organico dell’Ufficio, che sono effetti derivanti dalla presa di possesso.

Il magistrato in applicazione deve quindi votare nel seggio del Tribunale del luogo nel quale ha sede l’Ufficio nella cui pianta organica è inserito e non in quello ove svolge le funzioni in applicazione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera di rispondere ai quesiti nei sensi di cui in parte motiva.».

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