PRIVACY E CORONAVIRUS:
Un primo sguardo
21 marzo 2020
Comunicazione del Garante del 2 marzo
I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo indiscriminato e sistematico, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali o sui contatti avuti durante le ore extra lavorative;
In particolare sono vietate le richieste specifiche in merito alla situazione sanitaria del personale e le indagini improvvisate («fai da te»);
La prevenzione dev’essere svolta da soggetti istituzionalmente deputati a tale funzione. I dati sanitari e sugli spostamenti devono spettare alla protezione civile;
Il lavoratore ha l’obbligo di segnalare qualsiasi situazione di pericolo alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
Il datore di lavoro dovrebbe predisporre dei canali ad hoc per la comunicazione di eventuali variazioni del «rischio biologico» da parte del lavoratore.
European Data Protection Board (EDPB): Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia dii COVID-19 (19 marzo 2020)
Gli articoli 6 e 9 del GDPR consentono il trattamento dei dati personali, comprese le categorie particolari di dati, da parte di autorità pubbliche competenti;
In ambito lavorativo, il trattamento dei dati personali può essere necessario per un obbligo legale del datore di lavoro (in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o per il perseguimento di un interesse pubblico come il controllo delle malattie e altre minacce di natura sanitaria);
Esistono deroghe al divieto di trattamento dei dati sanitari, se ciò è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica (articolo 9.2, lettera i), o laddove vi sia la necessità di proteggere gli interessi vitali dell'interessato (articolo 9.2.c), poiché il considerando 46 fa esplicito riferimento al controllo di un'epidemia.
Ambito lavorativo
Ciò che non è consentito è la raccolta di informazioni inerenti allo stato di salute del lavoratore in modo sistematico e generalizzato e a priori;
Occorre effettuare una valutazione che sia specifica e basata in concreto sulla singola situazione lavorativa, valutando, ad esempio:
L’area di riferimento;
Il numero di persone contagiate in tale area;
Le caratteristiche degli ambienti di lavoro;
La concreta attuazione delle norme igieniche da parte del datore;
Il settore produttivo di riferimento;
I rapporti con i fornitori.
Le misure devono essere il meno invasive possibile, come confermato dal Presidente del Garante, Antonello Soro.
Protocollo per il contrasto al Coronavirus sul lavoro
Il lavoratore deve informare il proprio datore della presenza di qualsiasi sintomo influenzale. Per tale motivo quest’ultimo dovrebbe:
Creare un canale di comunicazione riservato e specifico per trasmettere tale informazione, in accordo con il medico del lavoro;
È possibile rilevare la temperatura, ma non conservare tale dato. La rilevazione dev’essere effettuata solo se strettamente necessaria, e tale necessità va documentata;
Se si registra una temperatura maggiore di 37,5°C sarà possibile identificare il soggetto e registrare il dato. Il tutto in completa riservatezza, e in modo da garantire la dignità del lavoratore;
I dati acquisiti non possono essere comunicati a terzi, salvo le finalità obbligatorie per legge (Autorità sanitarie) né utilizzati per altre finalità.
Protocollo per il contrasto al Coronavirus sul lavoro
I dati dovranno essere trattati con la massima riservatezza, pertanto, laddove non sia disponibile il medico del lavoro, i soggetti che procederanno al trattamento dovrebbero sottoscrivere un apposito impegno al rispetto della normativa in tema di GDPR e COVID-19;
Prima della rilevazione deve essere resa l’informativa ex art. 13, anche oralmente. Tuttavia sarebbe più opportuno redigerne una versione cartacea da appendere nei locali di lavoro;
Dato che la finalità è l’adempimento di un obbligo di legge, non è necessario raccogliere il consenso del dipendente sottoposto al trattamento dati.
Protocollo per il contrasto al Coronavirus sul lavoro
Per quanto riguarda i fornitori, anche in questo caso è necessario rispettare i principi di riservatezza e minimizzazione del trattamento;
Laddove lo si ritenga necessario, si potrà richiedere al fornitore che deve accedere all’azienda il rilascio di una dichiarazione attestante l’assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
Tale richiesta andrà motivata, ad esempio dimostrando che non era possibile mantenere la sicurezza sul luogo di lavoro in altro modo;
I dati raccolti con tale dichiarazione andranno trattati e conservati con la massima riservatezza, e dovranno essere raccolti solamente i dati strettamente necessari per tutelare il luogo di lavoro, senza chiedere informazioni aggiuntive.
FAQ
Un datore di lavoro può chiedere ai visitatori o ai dipendenti di fornire informazioni sanitarie specifiche nel contesto del COVID-19?
Il datore di lavoro dovrebbe chiedere informazioni sanitarie soltanto se strettamente necessario ai fini della tutela del luogo di lavoro. In tal caso, è molto importate rispettare e applicare dei principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati.
In altre parole, il trattamento deve essere parametrato alla concreta situazione, e devono essere trattati solamente i dati strettamente necessari a tale scopo.
FAQ
Il datore di lavoro è autorizzato a effettuare controlli medici sui dipendenti?
Il datore può effettuare, laddove lo ritenga necessario, la rilevazione della temperatura. Il dato non potrà essere conservato se inferiore ai 37,5°C e, in tal caso, potrà essere comunicato unicamente in forza di un obbligo legale;
Il dato dovrà essere raccolto dal medico del lavoro, o da personale espressamente autorizzato a tale scopo, con apposito impegno a mantenerne la riservatezza. Prima della rilevazione del dato, al soggetto andrà resa un’informativa ex art. 13 GDPR, la soluzione migliore sarebbe redigerne una e appenderla sul luogo di lavoro.
FAQ
Il datore di lavoro può informare colleghi o soggetti esterni del fatto che un dipendente è affetto dal COVID-19?
I datori di lavoro dovrebbero informare il personale sui casi di COVID-19 e adottare misure di protezione adatte alla protezione del luogo di lavoro, ma non dovrebbero comunicare più informazioni del necessario;
Qualora sia strettamente necessario comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus, i dipendenti interessati ne sono informati in anticipo tutelando la dignità e integrità delle persone contagiate.
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