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Diario quotidiano dell'8 aprile 2016: vendita simulata di immobile al coniuge e conseguenze fiscali

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Diario quotidiano dell'8 aprile 2016: vendita simulata di immobile al coniuge e conseguenze fiscali

Pubblicato il 8 aprile 2016

costi black list: niente colpo di spugna sul passato; vendita di immobile al coniuge simulata:

conseguenze fiscali; Corte di Cassazione sulla particolare tenuità del fatto; trasferimento intracomunitario di beni in forma errata: esenzione IVA salva; terzo settore: si va verso l’approvazione definitiva della riforma; che ne pensate del Call Center dell’Agenzia delle entrate?;

accertamento fiscale nullo se riguarda altri documenti non allegati; chiarimenti sul regime del Patent box: le Entrate con una circolare rispondono a professionisti ed associazioni; credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo: circolare di Assonime; fisco, Longobardi : “Positivo l’approccio del patent box”; Cliclavoro: no a dimissioni online e comunicazioni lavori intermittenti dall’8 all’11 aprile; attivazione sperimentale della procedura di sdoganamento in mare; la scadenza del Modello 730 dovrebbe slittare al 23 luglio 2016; in arrivo Revisal, il software del CNDCEC sulla revisione legale gratuito solo il primo anno; è possibile la riscossione parziale dell’Iva nel ramo del concordato preventivo

Indice:

1) Costi black list: niente colpo di spugna sul passato

2) Vendita di immobile al coniuge simulata: conseguenze fiscali 3) Corte di Cassazione sulla particolare tenuità del fatto

4) Trasferimento intracomunitario di beni in forma errata: esenzione IVA salva 5) Terzo settore: si va verso l’approvazione definitiva della riforma

6) Che ne pensate del Call Center dell’Agenzia delle entrate?

7) Accertamento fiscale nullo se riguarda altri documenti non allegati

8) Chiarimenti sul regime del Patent box: le Entrate con una circolare rispondono a professionisti ed associazioni

9) Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo: circolare di Assonime 10) Fisco, Longobardi : “Positivo l’approccio del patent box”

11) Click-lavoro: no a dimissioni online e comunicazioni lavori intermittenti dall’8 all’11 aprile

12) Attivazione sperimentale della procedura di sdoganamento in mare 13) La scadenza del Modello 730 dovrebbe slittare al 23 luglio 2016

14) In arrivo Revisal, il software del CNDCEC sulla revisione legale gratuito solo il primo anno

15) E’ possibile la riscossione parziale dell’Iva nel ramo del concordato preventivo

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1) Costi black list: niente colpo di spugna sul passato

Costi black list: Sul passato restano le sanzioni. Con la sopravvenuta abrogazione del regime dei c.d. costi black list rimane ferma, anche per le violazioni pregresse, la sanzione del 10%

connessa all’omessa indicazione separata (art. 8 comma 3-bis del DLgs. 471/97).

Non vale, dunque, il principio del favor rei. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6651 del 6 aprile 2016, si è nuovamente pronunciata in merito al regime sanzionatorio dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato (art. 110 commi 10 e ss. del TUIR), già oggetto di un contenzioso di notevoli dimensioni anche dopo l’intervento della L. 296/2006. La decisione, nel ricalcare un orientamento maggioritario secondo cui la dichiarazione integrativa presentata dopo l’avvio dei controlli sarebbe priva di efficacia, assume tuttavia un’importanza cruciale in quanto, per la prima volta dopo l’intervento della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), si è pronunciata espressamente.

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2) Vendita simulata di immobile al coniuge e conseguenze fiscali

La vendita di beni immobili al proprio coniuge (o, comunque, ai parenti), nell’esercizio dell’attività d’impresa, è soggetta ad Iva solo se l’imprenditore riesce a dimostrare l’onerosità dell’operazione (pagamento di un corrispettivo), altrimenti vale la presunzione che si è trattato di una donazione di cui all’art. 26 del TUR (ove le imposte di donazione risultano superiori a quelle di trasferimento a titolo oneroso).

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 6674 del 6 aprile 2016, ha, così, autorizzato l’Ufficio finanziario al recupero dell’imposta suppletiva di donazione, ipotecaria e catastale.

In particolare, la Suprema Corte non ha condiviso la tesi, avanzata dai contribuenti, secondo cui, essendo l’atto di trasferimento assoggettato ad IVA (in virtù della natura di imprenditore del defunto), l’art. 26 del DPR 131/86 non risulterebbe applicabile, poiché il trasferimento non è soggetto all’imposta di registro proporzionale (in applicazione del principio di alternatività IVA- registro di cui all’art. 40 del DPR 131/86). La presunzione può essere vinta solo in presenza della prova, fornita dal contribuente, che per il trasferimento sia stato effettivamente pagato un corrispettivo. Secondo la Corte, infatti, la presunzione di cui all’art. 26 del DPR 131/86 si applica, a prescindere dall’alternatività IVA registro, a tutti gli atti che (potenzialmente) ricadono nel presupposto impositivo dell’imposta di registro, ovvero a tutti i trasferimenti immobiliari tra coniugi o tra parenti in linea retta.

Nel caso di specie, infatti, un imprenditore alienava, nell’ambito della propria attività di impresa, alcuni beni immobili al coniuge ed alla figlia, corrispondendo l’IVA sull’atto di cessione.

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L’Agenzia delle entrate, però, facendo applicazione del combinato disposto dell’art. 26 del DPR 131/86 e dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 346/90, riqualificava gli atti come donazioni e liquidava le imposte di donazione e ipo-catastali. I contribuenti impugnavano gli avvisi, sostenendo l’onerosità degli atti.

Dopo non molto tempo, poi, il donante moriva e l’Agenzia delle entrate, nel determinare l’imposta sulle successioni, teneva conto del valore degli atti di cessione a favore del coniuge e della figlia come fossero donazioni operate dal defunto, quando ancora in vita, a favore degli eredi. Anche questi avvisi venivano impugnati dai contribuenti, sostenendo l’onerosità dei trasferimenti immobiliari. Gli eredi risultavano vittoriosi sia in primo che in secondo grado (i giudizi relativi all’imposta sulle donazioni e all’imposta sulle successioni venivano riuniti), ma l’Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione, ove vengono ribaltate le sorti del giudizio e viene accolto il ricorso dell’Agenzia.

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3) Corte di Cassazione sulla particolare tenuità del fatto

La particolare tenuità del fatto è inapplicabile al recidivo ?. Il beneficio della particolare tenuità del fatto può scattare per ogni fattispecie criminosa a patto che sussistano i requisiti di legge, vale a dire soltanto se si tratta di una fattispecie punita con sanzione detentiva inferiore nel massimo a cinque anni, la condotta non è abituale e l’offensività risulta ridotta. L’articolo 131 bis Cp, dunque, ben può applicarsi alla guida in stato d’ebbrezza o al rifiuto di sottoporsi all’alcoltest perché conta solo il disvalore dell’azione e la causa di non punibilità risulta estesa agli illeciti per i quali è prevista un soglia di rilevanza penale, come nel caso dell’articolo 186 Cds. Ma attenzione: il comportamento deve ritenersi abituale anche se l’autore ha commesso anche successivamente più reati della stessa indole oltre a quello per cui si procede.

Lo stabiliscono le sezioni unite penali della Corte di Cassazione con le sentenze 13681 e 13682 del 6 aprile 2016.

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4) Trasferimento intracomunitario di beni in forma errata: esenzione IVA salva

L’inosservanza delle formalità stabilite dalla legge, in assenza di comportamenti fraudolenti, non pregiudica il riconoscimento dell’esenzione dall’Iva del trasferimento intracomunitario di beni, qualora sia accertata la sussistenza dei presupposti sostanziali. Via libera all’esenzione anche senza comunicazione della partita IVA. L’Amministrazione finanziaria del Paese di origine non può negare l’esenzione IVA prevista per i trasferimenti intracomunitari, nel caso in cui il cedente non abbia comunicato il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato di destinazione, in mancanza di alcun serio indizio che suggerisca l’esistenza di una frode, e il bene sia stato

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trasferito a destinazione in un altro Stato e anche le altre condizioni sostanziali per il trasferimento siano state soddisfatte. Sono queste le conclusioni dell’Avvocatura Generale presso la Corte di Giustizia UE, relative alla causa C-24/15 del 6 aprile 2016.

Dunque, può beneficiare del regime di esenzione IVA il trasferimento intracomunitario di beni anche se il cedente non ha indicato nella fattura il numero identificativo IVA attribuitogli nel Paese di destinazione.

La causa ha riguardato il trasferimento, nel corso del 2006, da parte di un soggetto tedesco di un’autovettura nuova destinata alla sua attività imprenditoriale in Spagna ad un concessionario, affinché questi la vendesse. Nel 2007 il veicolo era stato venduto dalla società tedesca del cedente ad un’impresa spagnola.

Nelle dichiarazioni IVA, il cedente non aveva dichiarato alcun importo in relazioni alle operazioni effettuate nel corso del 2006 e aveva indicato una cessione intracomunitaria esente per il 2007.

Nell’ambito dell’attività di controllo, l’amministrazione fiscale locale aveva rilevato che nel 2007 non erano stati soddisfatti i requisiti necessari per beneficiare del regime di esenzione, dato che il cedente non aveva comunicato il numero di identificazione IVA attribuito alla sua impresa in Spagna né dichiarato alcun fatturato in Spagna. Il trasferimento del veicolo era però attestato da un documento di trasporto.

Per cui l’Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento recuperando l’IVA non versata.

Secondo il giudice del rinvio era pacifico che nel caso in esame non ricorreva alcuna ipotesi di frode. Il trasferimento effettuato, infatti, poteva beneficiare del regime dell’esenzione IVA previsto dall’art. 28-quater, parte A, lettera a) della VI Direttiva.

Alla luce della previsione recata dalla direttiva, pertanto, al di fuori delle ipotesi di frode, gli Stati membri non possono imporre ulteriori requisiti oltre a quelli previsti dall’art. 28-quater per consentire l’applicazione del regime dell’esenzione.

Alla luce di ciò, il giudice, rinviando la questione alla Corte di Giustizia UE, si interrogava sul fatto se l’Amministrazione finanziaria potesse negare il beneficio di un’esenzione allorché il soggetto passivo non aveva comunicato il numero di identificazione IVA del proprio cliente. In altri termini, si trattava di verificare se tale omissione costituiva una violazione formale o sostanziale.

Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio del rigetto del formalismo deve essere respinto anche qualora la violazione dei requisiti formali abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali. Questa seconda eccezione al principio del rigetto del formalismo, attinente alle prove che possono essere richieste ai soggetti passivi dalle autorità tributarie degli Stati membri, è stata sancita dalla Corte in relazione tanto al diritto a detrazione quanto all’esenzione delle cessioni intracomunitarie.

Nel caso di specie, si desumeva che l’Ufficio aveva tutti gli elementi sostanziali dato che aveva deciso di tassare il trasferimento intracomunitario in questione.

Dall’insieme delle considerazioni esposte, risultava pertanto che l’Ufficio non avrebbe potuto

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negare l’esenzione al trasferimento intracomunitario, sulla base del fatto che il cedente non aveva rispettato l’obbligo di comunicare il numero di identificazione IVA spagnolo, dal momento che:

– tale obbligo costituisce un requisito formale;

– non esisteva alcun indizio serio che suggeriva l’esistenza di una frode;

– l’ufficio competente disponeva di tutti i dati necessari per accertare che i requisiti sostanziali erano soddisfatti.

Alla luce della giurisprudenza della Corte sul rigetto del formalismo, l’Avvocato ha concluso che la violazione dell’obbligo di comunicare il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di destinazione non possa essere sanzionato con un diniego dell’esenzione controversa, contrariamente a quanto sostenuto da tali parti.

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5) Terzo settore: si va verso l’approvazione definitiva della riforma

Il disegno di Legge “Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Terzo settore”, che è stato approvato in Senato il 30 marzo 2016, si avvia a concludere il suo iter parlamentare. Il decreto interviene in modo strutturale su un settore che coinvolge oltre 300 mila organizzazioni non profit che hanno generato, nel solo 2011, un volume di entrate di circa 63 miliardi di euro.

Dopo un lungo e complesso iter parlamentare il disegno di legge è stato approvato dal Senato in seconda lettura e ora sarà trasmesso alla Camera per l’approvazione definitiva.

L’iter della riforma è partito dall’emanazione delle “Linee guida”, da parte del Presidente del Consiglio, seguite da una consultazione pubblica alla quale hanno risposto più di 1000 soggetti del Terzo Settore, singoli cittadini, rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di enti di ricerca, di organizzazioni imprenditoriali e di ordini professionali.

Non si tratta di un semplice restyling del Terzo settore, ma di una vera e propria rivoluzione quella che attende imprese sociali, associazioni di volontariato e di promozione sociale, fondazioni e cooperative sociali. Secondo quanto previsto dal testo del disegno di legge delega, di iniziativa governativa, il legislatore metterà mano a tutto ciò che riguarda il complesso (e spesso poco conosciuto) sistema delle imprese del Terzo settore.

Punti principali della riforma

L’attesa riforma prevede molteplici interventi per il riordino e lo sviluppo del comparto:

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– revisione della disciplina del Titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;

– riordino e revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore. Tra le disposizioni inserite nel testo non potevano mancare quelle riferiti alla disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore;

– revisione della disciplina relativa all’impresa sociale e in materia di servizio civile nazionale;

– revisione e semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;

– definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi;

– obbligo di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente (anche mediante la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale);

– misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;

– razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili agevolati e semplificati;

– possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici (crowdfunding), in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;

– istituzione di un fondo destinato a sostenere iniziative e progetti a carattere sociale con una dotazione per il 2016 di 17,5 milioni di euro;

– disciplina dei rimborsi spese per le attività dei volontari (avranno carattere di gratuità e della estraneità rispetto alle prestazioni lavorative).

Distribuzione degli utili

Da ricordare che le imprese appartenenti al settore “non profit” e, quindi, anche le imprese sociali, essendo enti senza fini di lucro, avevano il divieto assoluto di distribuire dividendi ai soci.

Si tratta quindi di una delle questioni più discusse del disegno di legge, che è stata risolta dal legislatore prevedendo per le imprese sociali la facoltà di destinare parte degli utili agli aventi diritto, seppure in maniera molto limitata.

Vale a dire che in merito alle forme di remunerazione del capitale sociale (ovvero alla modalità di distribuzione di utili), il legislatore ha precisato che le imprese sociali debbano, innanzitutto, assicurare la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale, per poi procedere eventualmente all’assegnazione dei dividendi.

Le forme di remunerazione del capitale, pertanto, saranno assoggettate a rigide condizioni e consentite nel rispetto dei limiti previsti al riguardo per le cooperative a mutualità prevalente. Il testo del DDL fa infatti riferimento alla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente e, in

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particolare, all’art. 2514 c.c., il quale in sintesi dispone:

– il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale versato;

– il divieto di remunerare gli strumenti finanziari posseduti dai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al massimo previsto per i dividendi;

– il divieto di distribuire riserve tra i soci cooperatori;

– l’obbligo di devolvere, in caso di scioglimento (o trasformazione o perdita dei requisiti di mutualità prevalente) della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Fondo per lo sviluppo

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verrà istituito il Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse.

Il fondo è articolato, solo per l’anno 2016, in due sezioni:

– la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro;

– la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,5 milioni di euro.

Rimborsi spese dei volontari

Per quanto riguarda l’attività di volontariato e di promozione sociale, il legislatore ha previsto l’armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia, attraverso la valorizzazione dei principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all’interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato (legge 266/91).

Al riguardo verranno introdotti criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservando il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa da parte di tali soggetti.

Autonomia giuridica

Il disegno di legge delega prevede di disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi.

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Partecipazione

Verranno resi attuativi per assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell’assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe.

Regimi fiscali e contabili

La riforma prevede la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore, in relazione a parametri oggettivi da individuare attraverso decreti legislativi di futura emanazione.

Capitale di rischio e investimenti

Le imprese sociali potranno accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici (crowdfunding), in analogia a quanto previsto per le start-up innovative. Verranno, infine, messe in campo misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale.

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6) Che ne pensate del Call Center dell’Agenzia delle entrate ?

Call Center dell’Agenzia delle entrate: Il canale telefonico dedicato all’assistenza fiscale “al voto” dei contribuenti. Dal 7 aprile 2016 ha preso avvio l’indagine per misurare il livello di soddisfazione degli utenti riguardo ai servizi di assistenza telefonica offerti tramite il numero 848.800.444, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13 (festività nazionali escluse).

Il campione dell’indagine

L’indagine di customer satisfaction coinvolgerà una platea di circa 2.400 utenti, tra coloro che hanno chiamato il numero 848.800.444 e che hanno dato il loro consenso all’intervista telefonica. Nei tre giorni successivi alla chiamata effettuata al call center, i cittadini saranno contattati da una società terza, nella fascia oraria che va dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 20, per rispondere a un breve questionario sull’utilizzo del canale telefonico. La partecipazione all’indagine è facoltativa e l’elaborazione delle risposte avverrà a cura di una società specializzata nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

I risultati della ricerca saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia, nell’apposita sezione “Qualità dei servizi”. L’Agenzia, già da diversi anni, ha messo in campo una serie di attività per conoscere il punto di vista dell’utente e individuare le aree di potenziamento dei servizi forniti. In continuità con gli anni passati, nel corso del 2016 verrà realizzato un ciclo di indagini che interesserà diversi canali di contatto (telefonico, telematico e uffici territoriali).

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(Agenzia delle entrate, comunicato n. 67 del 7 aprile 2016)

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7) Accertamento fiscale nullo se riguarda altri documenti non allegati

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6636 del 6 aprile 2016, ha stabilito che è illegittimo l’avviso di accertamento che fa riferimento ad altri documenti non precisati e non allegati. Le ragioni della pretesa devono essere chiare nel provvedimento per garantire il diritto di difesa. Tutto inizia con avvisi di accertamento Ici con i quali un comune pretendeva una maggiore imposta, oltre ad interessi e sanzioni. Per l’ente era cambiata la destinazione d’uso del bene e tale variazione era desumibile da atti presenti negli archivi anagrafici. I provvedimenti venivano impugnati davanti al giudice tributario. In secondo grado la Corte dichiarava la nullità della pretesa. I giudici di legittimità confermavano il verdetto espresso dai colleghi di merito.

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Transfer price: l’Agenzia delle entrate prova l’elusione

Spetta al Fisco provare che un’operazione antieconomica realizzata tramite una controllata o controllante con sede all’estero costituisca reddito. Vale, infatti, la regola fondamentale secondo cui la prova dell’elusione e dei suoi presupposti grava sull’ufficio che intende operare le rettifiche. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6656 del 6 aprile 2016. Il caso analizzato dagli ermellini vedeva la contestazione da parte dell’Ufficio ad una società appartenente a un gruppo multinazionale di ricavi occultati risultanti dalla vendita di beni per il tramite di un’impresa estera del gruppo stesso. Per le Entrate l’impresa estera avrebbe fatturato costi di pubblicità alla società italiana per la vendita di prodotti nel Paese estero, tuttavia tali costi erano superiori ai ricavi derivanti dalle vendite dei medesimi beni. La differenza rappresentava il reddito occultato.

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8) Chiarimenti sul regime del Patent box: le Entrate con una circolare rispondono a professionisti ed associazioni

Agenzia delle entrate e Mise rispondono ai quesiti posti dalle associazioni di categoria sul Patent box, l’agevolazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software, disegni e modelli, brevetti industriali, marchi e know-how introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 e successivamente

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modificata dal Dl n. 3/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016. Nella circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, redatta in collaborazione con il Mise, l’Agenzia delle entrate chiarisce i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dai professionisti ed illustra le principali caratteristiche del regime. Tra gli aspetti presi in esame dalle Entrate nel documento di prassi rientrano la definizione dei beni immateriali agevolabili, i metodi di calcolo dell’agevolazione, la determinazione del reddito agevolabile e l’oggetto dell’accordo preventivo.

Tutti gli step per il calcolo dell’agevolazione

Il Patent box consiste in una variazione in diminuzione da operare ai fini Irpef o Ires, nonché ai fini Irap. L’Agenzia ricorda che i passi da seguire per determinare l’agevolazione spettante sono i seguenti:

– individuare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale;

– calcolare il nexus ratio, dato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi;

– effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile.

La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50% del relativo ammontare. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d’impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

Esercizio dell’opzione facilitato

La circolare chiarisce dettagliatamente il rapporto tra l’esercizio dell’opzione e la presentazione dell’istanza di ruling, precisando che l’esercizio dell’opzione rimane valida anche quando l’istanza di ruling decade per mancata presentazione nei termini della documentazione integrativa. Inoltre, l’opzione può essere esercitata anche tardivamente avvalendosi della

“remissione in bonis”.

Nexus ratio: per il primo triennio la determinazione è facilitata

Per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione la determinazione del nexus ratio, al fine di consentire l’accesso al regime anche a quelle aziende non ancora dotate di sistemi analitici di contabilità gestionale, può essere fatta considerando i costi qualificati e i costi complessivi come grandezze aggregate, vale a dire senza distinzione per singolo bene immateriale.

Patent box, nel bonus anche i costi per il marketing

Le spese sostenute per “attività di presentazione, comunicazione e promozione” rientrano a pieno titolo tra i costi qualificati da considerare nel rapporto nexus. Naturalmente, spiega la circolare, tali spese si potranno computare nel nexus ratio solo a condizione che siano riferibili ad un marchio oggetto di opzione, nei casi in cui lo stesso risulti agevolato come bene autonomo o come bene complementare ad altri IP.

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Costi di ricerca fondamentale e nexus ratio, vale l’anno di utilizzo delle conoscenze acquisite

Riguardo la tempistica, le spese per la ricerca fondamentale confluiscono nel nexus ratio in coincidenza con il periodo d’imposta nel corso del quale le conoscenze acquisite per loro tramite si traducono in ricerca applicata. Sempre in materia di nexus ratio, l’Agenzia chiarisce che la ricerca che non va a buon fine non deve essere considerata ai fini del rapporto.

Determinazione del reddito agevolabile: valgono i valori fiscal

Nell’ipotesi di utilizzo diretto o indiretto dell’IP le Entrate chiariscono che il reddito agevolabile è costituito dalle componenti positive quali, ad esempio, “royalties implicite” o canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ad essi connessi. Ai fini della determinazione del reddito, pertanto, assumono rilievo i costi fiscalmente riconosciuti, compresi gli ammortamenti fiscalmente rilevanti.

Operazioni straordinarie e Patent box

La circolare interviene anche sul tema delle operazioni straordinarie. Il decreto Patent Box prevede che in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, la società incorporante, beneficiaria o conferitaria subentra nell’esercizio dell’opzione effettuata dalla società incorporata, scissa o conferente anche in relazione alla natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rapporto costi qualificati e costi complessivi. Nel merito, spiega la circolare, l’Amministrazione finanziaria valuterà, case by case in sede di controllo, se le operazioni straordinarie in esame abbiano effettivamente ad oggetto un’azienda che rispetti le condizioni previste. La continuità della natura e dell’anzianità dei costi del dante causa, in capo all’avente causa, permette infatti a quest’ultimo di poter godere dell’agevolazione senza subire la penalizzazione prevista per i costi di acquisto degli IP.

(Agenzia delle entrate, comunicato n. 68 del 7 aprile 2016)

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9) Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo: circolare di Assonime

La circolare di Assonime analizza, alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, il regime agevolativo introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 per le attività di ricerca e sviluppo delle imprese.

L’agevolazione consiste nell’attribuzione di un credito d’imposta sulle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo, con due diverse misure, del 25% (in via ordinaria) e del 50% (per le spese del personale altamente qualificato e per la ricerca c.d. extra muros), per un periodo di 5 anni (2015-2019) ed è fruibile dalle imprese – a differenza di precedenti regimi – attraverso un’autoliquidazione dei suoi effetti in sede di dichiarazione dei redditi, senza quindi la necessità

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di presentare apposita richiesta.

Essa si basa su un approccio incrementale, cioè le spese sono agevolate per la parte eccedente la media delle spese di analoga natura sostenute nei periodi d’imposta 2012-2014.

La soglia minima di spesa per accedere all’agevolazione è pari a 30.000 euro, mentre il il massimo annuale di spesa ammesso a fruire dell’agevolazione è di 5 milioni di euro per impresa.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione c. d. “orizzontale” con tributi e contributi ed è cumulabile con altre agevolazioni, in particolare con quella c.d. “patent box”.

(Assonime, circolare n. 11 del 7 aprile 2016)

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10) Fisco, Longobardi : “Positivo l’approccio del patent box”

“la collaborazione preventiva sia stella polare nei rapporti tra erario e contribuenti”. “Il regime di Patent box è una misura fiscale arrivata nel nostro Paese con eccessivo ritardo, ma che ha innegabili riflessi positivi sul tax rate aziendale e che va apprezzata per i suoi aspetti procedimentali basati su una collaborazione preventiva tra fisco e contribuenti che secondo noi deve divenire sempre più la stella polare nei rapporti con l’erario”. E’ quanto affermato dal presidente nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi, nel corso del convegno “Patent box: confronto con l’Agenzia delle Entrate” svoltosi oggi a Milano.

“Il fatto che l’applicazione del Patent box preveda una vera e propria procedura di ruling per la determinazione dell’agevolazione – ha detto – costituisce un passaggio che giudichiamo con estremo favore nell’ottica di una più proficua ed efficace collaborazione tra fisco e contribuente.

In questo caso, infatti, l’impresa determina in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita del bene immateriale utilizzato direttamente. Il Patent box – continua Longobardi – rappresenta proprio l’emblema del mutamento di strategia che il Fisco sta perseguendo in questi ultimi due anni e che, a nostro avviso, andrebbe sempre più spesso adottata per rafforzare la via del dialogo e della collaborazione diretta. L’obiettivo generale cui tendere deve essere quello, soprattutto nelle casistiche più complesse, di una determinazione delle imposte preventiva che scongiuri l’adozione di logiche repressive ex post”.

Secondo Longobardi “la logica che ispira il Patent box può facilitare la tax compliance dei contribuenti. Tale agevolazione individua un nuovo approccio all’azione di contrasto all’evasione che privilegia, almeno nelle intenzioni, un modello di cooperazione basato su un potenziato rapporto di fiducia reciproco. I contribuenti vengono infatti coinvolti in maniera attiva già nella fase anteriore a quella di predisposizione delle dichiarazioni, in modo da facilitare l’adempimento spontaneo e favorire il tax planning delle imprese”. “Quello della pianificazione dell’impatto fiscale degli investimenti – ha concluso Longobardi – può essere uno dei fattori per migliorare il contesto generale in cui si troveranno ad operare le imprese nel nostro Paese”.

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(CNDCEC, comunicato del 7 aprile 2016)

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11) Click-lavoro: no a dimissioni online e comunicazioni lavori intermittenti dall’8 all’11 aprile

Il sito del Ministero del Lavoro, cliclavoro.gov.it, ha emanato un comunicato in vista della manutenzione della propria piattaforma informatica che bloccherà l’utilizzo dei servizi da venerdì 8 aprile a lunedì 11 aprile 2016.

Saranno bloccati principalmente i seguenti servizi:

Comunicazione di dimissioni telematiche, Comunicazione Lavoratori intermittenti.

Questo il contenuto del Comunicato:

A partire dalle ore 14.00 di venerdì 8 aprile e fino alle ore 9.00 di lunedì 11 aprile 2016, cliclavoro non sarà raggiungibile per un intervento di manutenzione alla piattaforma tecnologica.

Si informa che la procedura delle dimissioni telematiche rimarrà accessibile per i soli cittadini muniti di PIN INPS dispositivo dal sito www.lavoro.gov.it.

Sarà inoltre possibile per le aziende, registrate al portale e abilitate all’utilizzo del servizio, effettuare le comunicazione per il lavoro intermittente tramite la modalità SMS, esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. In alternativa potrà essere inviato il modulo UNI_INTERMITTENTI, all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it, o via fax al numero della Direzione Territoriale del Lavoro competente.

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12) Attivazione sperimentale della procedura di sdoganamento in mare

Attivazione sperimentale della procedura di sdoganamento in mare. L’Agenzia delle Dogane, con la nota 41966/RU del 7 aprile 2016, procede con l’estensione delle condizioni per la richiesta di autorizzazione allo sdoganamento in mare.

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via sperimentale dello sdoganamento in mare, integrate a seguito dei primi risultati della sperimentazione operativa in corso. Valutati, anche nell’ambito del Tavolo tecnico con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, gli esiti della sperimentazione già in corso in 16 porti1 si integrano le istruzioni in parola, al fine di estendere le condizioni per richiedere l’autorizzazione alla procedura di sdoganamento in mare.

Pertanto il punto 1) del paragrafo D. RICHIESTA DI PROCEDURA DI SDOGANAMENTO IN MARE, dei disciplinari di servizio è sostituito dal seguente (sono evidenziate in grigio le modifiche sostanziali):

1) Il responsabile del manifesto può richiedere la procedura di sdoganamento in mare nel porto di XXXXXXXX, alle seguenti condizioni:

– in caso di destinazione diretta, dopo l’attraversamento degli stretti di Suez, Gibilterra, Dardanelli;

– dopo la partenza dal porto immediatamente precedente (situato nel Mediterraneo);

– nel caso in cui il porto immediatamente precedente sia unionale ed il tempo intercorrente tra la partenza della nave e l’arrivo a destinazione sia inferiore alle 6 ore, la procedura può essere richiesta a partire da 6 ore prima dell’arrivo previsto della nave (ETA Estimated Time of Arrival).

La richiesta di sdoganamento in mare, inoltrata, via posta elettronica a xxxxxxxxxx@agenziadogane.it 2

deve obbligatoriamente contenere:

– nel campo oggetto: “SDOGANAMENTO IN MARE: richiesta attivazione procedura – MMA n. (n.

del manifesto comunicato dal sistema AIDA)”.

– nel corpo dell’e-mail:

– MMA n. (n. del manifesto comunicato dal sistema AIDA) – data registrazione del manifesto “gg/mm/aaaa”,

– presentato da: (Generalità del Responsabile del manifesto),

– codice IMO – denominazione nave, oltre ad ogni altra utile informazione per identificare la nave in caso di assenza o impossibilità di verifica del codice IMO (es. MMSI o IRCS),

– arrivo previsto “gg/mm/aaaa”,

– il piano di navigazione di massima che effettua la nave fino al suo arrivo in porto solo per viaggi superiori alle 12 ore e provenienti da porti NON italiani.

– il numero telefonico satellitare dell’unità.

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I disciplinari locali già diramati si intendono automaticamente aggiornati. Pertanto le richieste di autorizzazione alla procedura sdoganamento in mare possono essere inviate, dal giorno successivo alla data della presente, beneficiando delle nuove condizioni.

Si allega il fac-simile del disciplinare di servizio aggiornato con le modifiche suesposte che sostituisce integralmente quello allegato alla già citata nota n. 53187/ RU, da utilizzare per le nuove attivazioni.

(Agenzia delle Dogane, nota 41966/RU del 7 aprile 2016)

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13) La scadenza del Modello 730 dovrebbe slittare al 23 luglio 2016

Proroga in vista per il 730. Per il modello 730 la scadenza dovrebbe slittare dal 7 al 23 luglio. E la proroga potrebbe diventale strutturale. La commissione Finanze della Camera ha approvato all’unanimità una risoluzione sullo slittamento strutturale. Si attende ora un Dpcm che dovrebbe arrivare entro la fine del mese contenente l’ufficializzazione dello spostamento della scadenza.

Contribuenti e intermediari avranno due settimane in più per controllare e modificare la dichiarazione prima dell’invio alle Entrate. La proroga sarà valida sia per i Caf e gli intermediari, sia per i contribuenti che optano per l’invio del 730 con la modalità fai-da-te.

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Canone tv proroga al 15 maggio 2016 per l’esenzione

Riguardo il canone tv, il termine unico per l’invio della dichiarazione di esenzione dell’abbonamento Rai dovrebbe essere prorogato al 15 maggio 2016.

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14) In arrivo Revisal, il software del CNDCEC sulla revisione legale gratuito solo il primo anno

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L’applicativo risponde alle esigenze imposte dai nuovi standard della revisione. Da aprile una serie di eventi della Fondazione nazionale della categoria in tutta Italia per promuovere la cultura della revisione

Si chiama Revisal ed è un software per la revisione legale dei conti messo a punto dal Consiglio nazionale dei commercialisti, ispirato all’audit risk model per rispondere alle esigenze imposte dai nuovi standard della revisione. La password di accesso al software, valida come licenza gratuita per un anno, sarà fornita ai partecipanti alle “Giornate della revisione legale”, una serie di convegni che, a partire da Aprile e per tutto il 2016, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti realizzerà in tutta Italia in collaborazione con il Consiglio Nazionale della Professione.

Il software

Il software Revisal è un prodotto pensato, progettato e realizzato per rispondere a tutte le esigenze del professionista che approccia la “nuova” revisione legale.

Il software è ispirato all’audit risk model ed è disegnato sulle principali fasi del processo di revisione. Inizialmente, richiede l’identificazione dei soggetti incaricati della revisione, il caricamento dei dati del cliente, traccia le sessioni di lavoro, supporta la fase di preventivazione e di accettazione dell’incarico, con tutte le procedure preliminari.

Il software mantiene strettamente collegate tra loro le fasi di identificazione e di valutazione del rischio, analizzando il rischio intrinseco e quello di controllo, supportando le procedure di conformità, completando la valutazione del rischio residuo. Consente, a questo punto, di selezionare le risposte al rischio, disegnando su misura il programma di lavoro per ogni ciclo o area di bilancio, programma che poi è costantemente richiamato nella fase di esecuzione del lavoro. Il calcolo della significatività è applicabile in fase preliminare e in fase finale, così come l’analisi comparativa. Le risposte al rischio sono articolate secondo i seguenti cicli o aree di bilancio: ciclo attivo, ciclo passivo, ciclo magazzino, ciclo lavori in corso su ordinazione, ciclo immobilizzazioni materiali, ciclo immobilizzazioni immateriali, ciclo lavoro, ciclo incassi- pagamenti, area titoli e partecipazioni, area patrimonio netto, area ratei e risconti, area fondi rischi e oneri, area debiti di finanziamento, area crediti/debiti v/società del gruppo, area altri crediti e debiti, area imposte sul reddito, area conti d’ordine (per il solo 2015). Seguono i controlli sugli schemi di bilancio e i controlli sulle parti correlate.

Per ognuno di questi cicli o aree di bilancio, il software supporta le principali funzionalità utili allo svolgimento delle procedure di revisione (elaborazione della lead schedule e delle sub-lead schedule, analisi comparativa, test di validità sui saldi, circolarizzazioni, controlli sulle valutazioni e sull’informativa, controlli di quadratura, analisi degli errori riscontrati).

In fase di reporting, il software implementa l’analisi comparativa finale, le procedure sulla continuità aziendale e sugli eventi successivi, l’attestazione finale della direzione, le comunicazioni alla direzione, il giudizio finale sul bilancio e la composizione della relazione di revisione. Con riferimento a tutte queste fasi, lo sviluppo dell’applicativo è stato basato rigorosamente sulle regole e i criteri di comportamento previsti dai principi di revisione internazionali della serie ISA Italia. Il software supporta, infine, le verifiche della contabilità previste dall’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e disciplinate nel SA (Italia) 250B.

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Per rendere il lavoro dell’utente più agevole ed efficiente, il software consente di importare i bilanci ufficiali in formato XBRL e i bilanci di verifica, opera in automatico una vasta serie di funzioni quali il campionamento, l’aggiornamento del quadro degli errori riscontrati, la numerazione delle carte di lavoro prima della stampa. Consente di archiviare i .pdf dei documenti. Tutte le schermate, infine, sono supportate da un agile help in linea.

Le Giornate della revisione legale

“La Fondazione e il Consiglio Nazionale dei commercialisti – afferma il presidente della Professione Gerardo Longobardi – dedicano al tema della revisione legale dei conti un ciclo di eventi formativi/divulgativi con lo scopo di sensibilizzare i commercialisti alle problematiche istituzionali, normative e applicative, in particolare alla luce del D.Lgs.139/2015, della Direttiva e del Regolamento (UE) n. 537/2014 ed alla Direttiva 2014/56/UE. Tale direttive, in particolare, produrranno ampi effetti su alcuni assi portanti del più ampio processo di revisione legale circoscrivendo e meglio specificando l’audit risk model, l’indipendenza ed il controllo qualità nell’ambito dello scambio di informazioni con gli organi di governo e controllo”.

Si tratta di una serie di eventi che si svolgeranno, come spiega il presidente della Fondazione nazionale, Giorgio Sganga – “presso gli ordini territoriali nel corso del 2016 che avranno come obiettivi primari quelli di informare, specificare e dettagliare le principali direttrici di riforma della revisione legale e di fornire la strumentazione metodologica generale utile per ogni incarico di revisione legale necessario per fronteggiare le sfide poste dalla disciplina normativa di matrice europea. Nell’ambito del progetto, ed in particolare per l’attività di formazione, ci si avvarrà della collaborazione di colleghi con qualificata e comprovata esperienza didattica e professionale nella revisione legale dei conti. Si parte il 29 aprile da Potenza e si prosegue a maggio e giugno con appuntamenti a Vercelli, Torino, Salerno, Venezia, Udine, Treviso, Lucca, Firenze, Verona, Bari, Viterbo e Reggio Calabria. Altre date saranno comunicate nel corso dei prossimi mesi”.

“La piena adozione dei principi di revisione internazionali ISA Italia – afferma il consigliere nazionale delegato alla revisione, Raffaele Marcello – porta i professionisti in un “nuovo mondo”, del quale occorre comprendere la filosofia di fondo, la strategia, le logiche operative. La valutazione del rischio, l’elaborazione delle risposte al rischio, il reporting, la predisposizione delle carte di lavoro sono i nuovi problemi con i quali dovranno fare i conti i professionisti italiani. Occorre comprendere l’approccio al rischio e saperlo gestire. Il software per la revisione e gli eventi che terremo in tutta Italia sono un altro importante tassello del contributo di conoscenze che stiamo offrendo ai colleghi su questa materia”.

(CNDCEC, comunicato del 7 aprile 2016)

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15) E’ possibile la riscossione parziale dell’Iva nel ramo del concordato preventivo

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E’ possibile la riscossione parziale dell’Iva nel ramo del concordato preventivo. A questa conclusione è pervenuta la Corte di giustizia dell’Ue (sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14) chiamata a dirimere una controversia che vede protagonista della questione sollevata una norma e una società italiane

La vicenda processuale trae origine da una questione pregiudiziale sollevata nell’ambito di una proposta di concordato preventivo presentata da una società italiana, dinanzi al Tribunale di Udine.

Vincenzo D’Andò

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