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Testo vigente Proposta di modifica

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OGGETTO: Pratica num. 81/VV/2016. Modifiche alla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022 (Delibera di Plenum in data 23 luglio 2020 così come modificata con Delibere di Plenum in data 8 aprile 2021 e 13 ottobre 2021)

(delibera 7 dicembre 2021)

" Relazione introduttiva

L’intervento di modifica muove dalla necessità di adempiere all’art. 25 della Direttiva (Ue) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, che prevede testualmente

“Fatte salve l'indipendenza della magistratura ed eventuali differenze nell'organizzazione del potere giudiziario all'interno dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché:

a) i membri delle autorità giudiziarie e amministrative che si occupano delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità;

b) il trattamento delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione avvenga in modo efficiente ai fini di un espletamento in tempi rapidi delle procedure”.

Ciò premesso, va considerato che la necessità di specializzazione e formazione specifica dei giudici assegnatari dei procedimenti in tali materie risulta già pienamente coerente con la costante esigenza di incentivare la costituzione di sezioni o gruppi di lavoro composti da magistrati muniti di competente specialistiche in materia fallimentare e di procedure concorsuali, esigenza ulteriormente stringente in seguito alla parziale entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza (d.lgs. n 14/2019).

Deve precisarsi che tra gli articoli del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza già entrati in vigore non figura l’art. 349, il quale dispone che i termini “fallimento” e “fallito” e relativi derivati adottati nei testi normativi debbano essere sostituiti dalle locuzioni “liquidazione giudiziale” e

“debitore assoggettato alla liquidazione giudiziale”; pertanto, devono continuare ad essere utilizzati i termini “fallito e “fallimento” e derivati (tra i quali procedure fallimentari o concorsuali alle quali, sul piano interno sono riconducibili, allo stato, le procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione di cui al menzionato art. 25 della Direttiva (Ue) 2019/1023)1.

In tale ambito e con i limiti dettati dalla parziale entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, pertanto, l’ampliamento della formazione e l’implementazione della efficienza richiesti dall’art. 25 della Direttiva (Ue) 2019/1023, non possono che avvenire favorendo la formazione, la specializzazione e la stabilizzazione dei magistrati che si occupano di tali materie.

Già il vigente testo della circolare soddisfa in gran parte tali obiettivi nella parte in cui prevede la

1 Nella circolare sulle tabelle 2020/2022, in nota, si legge testualmente che “Si continuano ad utilizzare le parole

“fallimento” ed i suoi derivati. Si è consapevoli che l’art. 2, comma 1, lettera a), della legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 (intitolata “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”) ha previsto di “sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l’espressione «liquidazione giudiziale»” e si è altresì consapevoli che tale criterio direttivo è stato seguito dalla legge delegata, ossia dal decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (intitolato “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.

155”). Tuttavia, tale decreto legislativo non è ancora entrato in vigore, salvo che per alcuni articoli, e con il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, (poi convertito con la legge n. 40 del 5 giugno 2020) se ne è differita l’entrata in vigore al 1° settembre 2021. Pertanto, si è preferito mantenere la parole fallimento con i suoi derivati”.

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valorizzazione della pregressa esperienza in materia fallimentare sia nell’ambito dei criteri di scelta del magistrato incaricato del coordinamento dell settore o della sezione specializzata in materia fallimentare, sia in ordine alla valutazione delle attitudini per l’assegnazione ai posti che comportino la trattazione di procedimenti nella medesima materia. Nella esperienza diffusa negli uffici, inoltre, emerge la sostanziale stabilità nelle sezioni, ed in generale nelle posizioni tabellari che si occupano della materia fallimentare ben oltre il termine minimo di permanenza previsto in due anni.

Le novità, pertanto, attengono alla previsione della obbligatorietà della formazione per i magistrati che chiedono di essere assegnati alla trattazione della materia fallimentare e per i magistrati che aspirano al coordinamento della sezione o del settore specializzato nella materia fallimentare.

Le modifiche in trattazione, più nello specifico, ineriscono alle parti della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022 (delibera 23 luglio 2020), inerenti alla specializzazione nelle funzioni di coordinamento della sezione o del settore fallimentare (art. 104) e all’assegnazione dei magistrati alle sezioni, gruppi e posizioni tabellari (con la modifica dell’art. 128).

Deve, infine, cogliersi l’occasione per correggere l’errore materiale contenuto nell’art. 11 della circolare sulle tabelle per il triennio 2020/2022 laddove, con riferimento all’ufficio per il processo nei tribunali di sorveglianza e nei tribunali per i minorenni, si prevede l’interlocuzione del Dirigente con i presidenti di sezione, trattandosi evidentemente di uffici dove non è prevista la funzione semidirettiva.

A seguire gli articoli interessati dalle novità normative.

Testo vigente Proposta di modifica

Articolo 104

Criteri di scelta del magistrato incaricato del coordinamento del settore o della

sezione

1. La scelta del magistrato incaricato del coordinamento del settore o della sezione è effettuata, previo interpello e con decreto motivato, avendo riguardo, in primo luogo, alle attitudini e al merito e, in caso di pari attitudine e merito, alla maggiore anzianità di ruolo.

2. Le attitudini e il merito sono motivate con riferimento ai seguenti criteri:

a) alla quantità e qualità del lavoro svolto;

alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri;

b) alla disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio, valutando quindi la possibile incidenza negativa su di esso dell’eventuale svolgimento di attività extragiudiziarie autorizzate;

c) all’esperienza ordinamentale e organizzativa desunta anche dalla

Articolo 104

Criteri di scelta del magistrato incaricato del coordinamento del settore o della

sezione

1. La scelta del magistrato incaricato del coordinamento del settore o della sezione è effettuata, previo interpello e con decreto motivato, avendo riguardo, in primo luogo, alle attitudini e al merito e, in caso di pari attitudine e merito, alla maggiore anzianità di ruolo.

2. Le attitudini e il merito sono motivate con riferimento ai seguenti criteri:

a) alla quantità e qualità del lavoro svolto;

alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri;

b) alla disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio, valutando quindi la possibile incidenza negativa su di esso dell’eventuale svolgimento di attività extragiudiziarie autorizzate;

c) all’esperienza ordinamentale e organizzativa desunta anche dalla

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3 partecipazione a corsi di studio;

d) per le sezioni specializzate lavoro, esecuzioni, fallimentari2, societarie, della famiglia, dell’immigrazione, della materia di impresa e delle sezioni Gip/Gup, alla specifica competenza acquisita nelle materie da esse trattate o in materie affini.

3. La motivazione deve fare riferimento a dati oggettivi ricavati, tra l’altro, dal fascicolo personale del magistrato, dalle risultanze statistiche, dai pareri del Consiglio giudiziario.

4. In alternativa all’applicazione del criterio residuale della maggiore anzianità di ruolo, la proposta tabellare può prevedere che, in caso di pari attitudine e merito, l’incarico di coordinamento del settore o della sezione venga attribuito a rotazione per periodi non inferiori a un anno, a partire dal magistrato con maggiore anzianità di ruolo.

5. Nella tabella sono indicati tutti i magistrati titolari di incarichi di coordinamento.

partecipazione a corsi di studio;

d) per le sezioni specializzate lavoro, esecuzioni, societarie, della famiglia, dell’immigrazione, della materia di impresa e delle sezioni Gip/Gup, alla specifica competenza acquisita nelle materie da esse trattate o in materie affini.

e) per le sezioni fallimentari, alla specifica competenza acquisita in materia e alla documentata partecipazione a uno o più corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura per la formazione specifica in materia nel biennio precedente rispetto all’interpello bandito per la copertura del posto od al documentato impegno a frequentare uno dei suddetti corsi nel semestre successivo rispetto alla data di effettiva presa di possesso.

3. La motivazione deve fare riferimento a dati oggettivi ricavati, tra l’altro, dal fascicolo personale del magistrato, dalle risultanze statistiche, dai pareri del Consiglio giudiziario.

4. In alternativa all’applicazione del criterio residuale della maggiore anzianità di ruolo, la proposta tabellare può prevedere che, in caso di pari attitudine e merito, l’incarico di coordinamento del settore o della sezione venga attribuito a rotazione per periodi non inferiori a un anno, a partire dal magistrato con maggiore anzianità di ruolo.

5. Nella tabella sono indicati tutti i magistrati titolari di incarichi di coordinamento.

Articolo 128

Valutazione delle attitudini per posti che comportino la trattazione di procedimenti

in materia di famiglia, lavoro, società, esecuzioni, fallimento e immigrazione 1. Nell’assegnazione di posti che comportino

Articolo 128

Valutazione delle attitudini per posti che comportino la trattazione di procedimenti

in materia di famiglia, lavoro, società, esecuzioni, fallimento e immigrazione

1. Nell’assegnazione di posti che comportino

2Nella presente circolare si continuano ad utilizzare le parole “fallimento” ed i suoi derivati. Si è consapevoli che l’art.

2, comma 1, lettera a), della legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 (intitolata “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”) ha previsto di “sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale»” e si è altresì consapevoli che tale criterio direttivo è stato seguito dalla legge delegata, ossia dal decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (intitolato “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”). Tuttavia, tale decreto legislativo non è ancora entrato in vigore, salvo che per alcuni articoli, e con il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, (poi convertito con la legge n. 40 del 5 giugno 2020) se ne è differita l’entrata in vigore al 1° settembre 2021. Pertanto, si è preferito mantenere la parole fallimento con i suoi derivati.

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4 la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, esecuzioni, fallimento e immigrazione prevale in ogni caso il criterio delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini (ad esempio, famiglia, minori, tutele), indipendentemente dal settore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale specializzazione sia stata acquisita, sempreché in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente.

2. In assenza di aspiranti in possesso del requisito su indicato, si applicano i criteri previsti dell'articolo 126.

la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, esecuzioni e immigrazione prevale in ogni caso il criterio delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini (ad esempio, famiglia, minori, tutele), indipendentemente dal settore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale specializzazione sia stata acquisita, sempreché in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente.

1 bis. Nell’assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia fallimentare prevale in ogni caso il criterio delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini e dalla specifica formazione in materia desumibile dalla partecipazione, nel biennio precedente rispetto all’interpello bandito per la copertura del posto, ad uno o più corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura per la formazione specifica nella materia fallimentare e materie analoghe ovvero dall’impegno a frequentare uno dei suddetti corsi nel semestre successivo rispetto alla data di effettiva presa di possesso.

2. In assenza di aspiranti in possesso dei requisiti su indicati, si applicano i criteri previsti dell’articolo 126.

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5 Articolo 113

Ufficio per il processo nei Tribunali per i minorenni e nei Tribunali di sorveglianza

1. Il presidente del Tribunale per i minorenni ed il presidente del Tribunale di sorveglianza possono, nei rispettivi uffici, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo, istituire la struttura organizzativa denominata ufficio per il processo, individuando gli obiettivi da perseguire, le risorse da destinarvi, le loro concrete modalità di utilizzo e la loro collocazione nell’ufficio, anche dal punto di vista logistico.

2. Anche nei suddetti uffici, l’ufficio per il processo è costituito e opera secondo quanto stabilito dall’articolo 10, commi 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10.

3. All’ufficio per il processo sono assegnati i giudici onorari dell’ufficio, i tirocinanti di cui all’articolo 16-octies del decreto legge n.

179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/2012 (e così come successivamente modificato dall’articolo 50, comma 1, del decreto legge n. 90/2014, a sua volta convertito con modifiche dalla legge n.

114/2014), ossia coloro che svolgono lo stage ai sensi dell’articolo 37, comma 5, del decreto legge n. 98/2011, (convertito con

Articolo 11

Ufficio per il processo nei Tribunali per i minorenni e nei Tribunali di sorveglianza

1. Il presidente del Tribunale per i minorenni ed il presidente del Tribunale di sorveglianza possono, nei rispettivi uffici, sentito il dirigente amministrativo, istituire la struttura organizzativa denominata ufficio per il processo, individuando gli obiettivi da perseguire, le risorse da destinarvi, le loro concrete modalità di utilizzo e la loro collocazione nell’ufficio, anche dal punto di vista logistico.

2. Anche nei suddetti uffici, l’ufficio per il processo è costituito e opera secondo quanto stabilito dall’articolo 10, commi 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10.

3. All’ufficio per il processo sono assegnati i giudici onorari dell’ufficio, i tirocinanti di cui all’articolo 16-octies del decreto legge n.

179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/2012 (e così come successivamente modificato dall’articolo 50, comma 1, del decreto legge n. 90/2014, a sua volta convertito con modifiche dalla legge n.

114/2014), ossia coloro che svolgono lo stage ai sensi dell’articolo 37, comma 5, del decreto legge n. 98/2011, (convertito con

3 L’articolo 11 è stato sostituito con Delibera di Plenum in data 13 ottobre 2021. Il testo previgente era il seguente:

“Articolo 11

Ufficio per il processo nei Tribunali per i minorenni, nei Tribunali di sorveglianza e nelle Corti d’appello

1. Il presidente del Tribunale per i minorenni, il presidente del Tribunale di sorveglianza ed il presidente della Corte d’appello possono, nei rispettivi uffici, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo, istituire la struttura organizzativa denominata ufficio per il processo, individuando gli obiettivi da perseguire, le risorse da destinarvi, le loro concrete modalità di utilizzo e la loro collocazione nell’ufficio, anche dal punto di vista logistico.

2. Anche nei suddetti uffici, l’ufficio per il processo è costituito e opera secondo quanto stabilito dall’articolo 10, commi 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10.

3. All’ufficio per il processo sono assegnati i giudici onorari dell’ufficio, i tirocinanti di cui all’articolo 16-octies del decreto legge n.

179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/2012 (e così come successivamente modificato dall’articolo 50, comma 1, del decreto legge n. 90/2014, a sua volta convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014), ossia coloro che svolgono lo stage ai sensi dell’articolo 37, comma 5, del decreto legge n. 98/2011, (convertito con modifiche dalla legge n. 111/2011) e coloro che svolgono il tirocinio formativo di cui all’articolo 73 del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013). All’ufficio per il processo può essere altresì assegnato il personale amministrativo di cancelleria, individuato in base ai provvedimenti di gestione, adottati in coerenza con le determinazioni del capo dell’ufficio, e con la funzione di fornire un supporto accentrato alle cancellerie. Anche i soggetti di cui all’articolo 50, comma 1-bis, del decreto legge n. 90/2014 (convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014) possono essere assegnati all’ufficio per il processo, in via prioritaria con funzioni di supporto dei servizi di cancelleria.

4. L’impiego dei giudici ausiliari all’interno dell’ufficio per il processo costituito nelle Corti d’appello deve avvenire con le modalità stabilite dagli articoli 62 e seguenti del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013).

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche all’ufficio per il processo eventualmente costituito presso la Corte di Cassazione, in quanto compatibili.”

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6 modifiche dalla legge n. 111/2011) e coloro che svolgono il tirocinio formativo di cui all’articolo 73 del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n.

98/2013). All’ufficio per il processo può essere altresì assegnato il personale amministrativo di cancelleria, individuato in base ai provvedimenti di gestione, adottati in coerenza con le determinazioni del capo dell’ufficio, e con la funzione di fornire un supporto accentrato alle cancellerie. Anche i soggetti di cui all’articolo 50, comma 1-bis, del decreto legge n. 90/2014 (convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014) possono essere assegnati all’ufficio per il processo, in via prioritaria con funzioni di supporto dei servizi di cancelleria.

4. Nel caso di assegnazione all’ufficio degli addetti all’ufficio per il processo di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.

113 trova applicazione anche per i Tribunali per i minorenni e per i Tribunali di sorveglianza la disciplina dell’ufficio per il processo di cui all’articolo 10.

modifiche dalla legge n. 111/2011) e coloro che svolgono il tirocinio formativo di cui all’articolo 73 del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n.

98/2013). All’ufficio per il processo può essere altresì assegnato il personale amministrativo di cancelleria, individuato in base ai provvedimenti di gestione, adottati in coerenza con le determinazioni del capo dell’ufficio, e con la funzione di fornire un supporto accentrato alle cancellerie. Anche i soggetti di cui all’articolo 50, comma 1-bis, del decreto legge n. 90/2014 (convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014) possono essere assegnati all’ufficio per il processo, in via prioritaria con funzioni di supporto dei servizi di cancelleria.

4. Nel caso di assegnazione all’ufficio degli addetti all’ufficio per il processo di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.

113 trova applicazione anche per i Tribunali per i minorenni e per i Tribunali di sorveglianza la disciplina dell’ufficio per il processo di cui all’articolo 10.

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