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Piergiorgio Morosini, Presidente della Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura Io credo che sia particolarmente significativo questo appuntamento di oggi non solo per il Consiglio Superiore della Magistratura

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Cons. Piergiorgio Morosini, Presidente della Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura

Io credo che sia particolarmente significativo questo

appuntamento di oggi non solo per il Consiglio Superiore della Magistratura. Questo seminario in realtà organizzato in questo modo, con questa composizione, suggerisce anche un metodo, un metodo di confronto che dovrebbe anticipare ogni riforma di tipo strutturale, e sotto questo profilo quindi va valutata con favore anche la presenza dei parlamentari che sono al tavolo con noi questa mattina e che daranno il loro contributo rispetto al tema di questa riforma. Sulla magistratura onoraria, sul disegno di legge di riforma della magistratura onoraria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha intenzione di formulare un parere, è un po’ il leitmotiv di questo primo scorcio di questa consiliatura: sulle materie che riguardano la giustizia, sulle materie oggetto di proposta parlamentare e governativa che riguardano il pianeta giustizia il Consiglio Superiore della Magistratura ha intenzione di formulare dei pareri e anche eventualmente delle risoluzioni propositive rispetto a punti che non sono presenti nei vari disegni di legge. È un qualcosa su cui ci stiamo impegnando a fondo e, beninteso, colgo l’occasione data la presenza dei parlamentari questa mattina, beninteso, al di là di quelle che sono le rappresentazioni caricaturali che vengono dati a questo nostro ruolo come di terza camera o come di soggetto che tende ad invadere un campo altrui, noi interpretiamo questa nostra attività di parere sui disegni di legge come una forma autentica di collaborazione istituzionale con il Parlamento e con il Governo, e come ogni collaborazione istituzionale che merita rispetto, ovviamente c’è la parte critica ma c’è anche la parte costruttiva di indicazione, c’è l’individuazione dei punti di lacuna eventualmente che noi dal nostro punto di vista, rispettando ovviamente e pienamente le prerogative altrui, riteniamo di dover evidenziare, ripeto, con un grandissimo rispetto nei confronti delle istituzioni con cui ci poniamo a confronto.

Detto questo, prima di svolgere qualche brevissima considerazione sul disegno di legge, io vorrei partire da due interrogativi che in realtà rivolgo a me stesso e a tutti i colleghi magistrati di professione come operatori del diritto e come rappresentanti di organi di autogoverno. Quante volte noi, io parlo di me in questo caso, fino a settembre ho esercitato le funzioni giurisdizionali, quante volte ci ricordiamo davvero che quando i nostri giudici onorari di Tribunale, i nostri vice procuratori onorari vanno in udienza sostituendoci non sono nostri delegati o meri esecutori di direttive altrui ma sono magistrati a tutto tondo con le stesse identiche garanzie costituzionali che assistono la attività giurisdizionale del magistrato cosiddetto togato? E quante volte ci facciamo davvero carico del diritto delle parti e degli imputati ad avere il proprio affare trattato o persino deciso da un magistrato sempre professionalmente attrezzato e all’altezza dei suoi compiti e dei suoi doveri? Quante volte ci poniamo davvero autenticamente questi interrogativi con delle soluzioni costruttive? Ebbene, da molto tempo questi interrogativi hanno a che vedere con lo scioglimento doveroso di alcuni nodi che riguardano la magistratura onoraria. Il primo punto io credo che sarà oggetto di questo confronto, il rapporto in generale che auspichiamo tra magistratura professionale e magistratura onoraria; le modalità di reclutamento e la questione relativa alla conferma dei magistrati onorari attualmente in servizio; e poi ancora un punto molto importante, qua abbiamo anche dei rappresentanti della Scuola della

Magistratura e quindi anche loro daranno un contributo molto forte come tutti voi a questi lavori, ma le modalità della formazione dei magistrati onorari, a che punto siamo? Abbiamo una programmazione davvero scientifica di quello che è giusto come iniziativa di formazione, portare avanti in questo settore? E poi il tema delle incompatibilità, soprattutto il rapporto con l’esercizio della professione forense. Guardate, ancora non si è fatta in maniera netta una scelta di fondo fra rapporto di alterità o rapporto di cumulo controllato tra l’attività forense e l’attività di magistrato onorario. E ancora il sistema disciplinare. Sono questioni molto delicate, molto importanti, esprimono anche l’idea di fondo che il nostro paese ha della giurisdizione, il ruolo della giurisdizione nella nostra società in questo caso perché poi magistratura onoraria richiama molto anche il concetto di giudice di prossimità, e quindi di servizio quotidiano, attento alle esigenze dei cittadini. Allora negli anni questa realtà della magistratura onoraria ha acquisito un ruolo sempre più importante nella giurisdizione, cui non ha però corrisposto, se si eccettua l’istituzione presso i Consigli Giudiziari delle sezioni autonome per i Giudici di Pace ad opera di una legge, la legge 111 del 2007, dalla quale però sono comunque esclusi i GOT e i vice procuratori onorari, è mancato sempre nonostante l’importanza della magistratura onoraria nel nostro paese, che veniva ricordata anche dal Presidente Leone, è mancato un intervento organico di

ridefinizione del suo assetto ordinamentale. Al contrario in questi ultimi anni si è assistito al susseguirsi di reiterati interventi di proroga delle nomine dei magistrati onorari che hanno determinato sul versante della condizione personale e professionale degli stessi operatori interessati una situazione di incertezza e inoltre anche sul versante dell’organizzazione giudiziaria hanno mostrato un deficit di

programmazione che non è più ammissibile in un sistema complesso come è ormai il sistema della giustizia italiana. Allora voglio solo fare una valutazione, questo è un giudizio di valore anche se a tutta prima, a prima lettura con uno sviluppo parlamentare che ancora dobbiamo affrontare, ma voglio dire

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subito con molta chiarezza che le ragioni di questa iniziativa legislativa mi convincono, sono meritorie le ragioni alla base di questo intervento, meritorie non fosse altro che per un motivo, si tratta, come si comprende dalla relazione di accompagnamento dell’articolato, di una forte presa di coscienza ai massimi livelli istituzionali della insostenibilità della situazione venutasi a creare negli uffici con il

consolidamento recentemente di una vasta sacca di precariato in continua espansione numerica priva di serie garanzie lavorative, sottopagata, mal reclutata e mal disciplinata a livello normativo primario e secondario, eppure, ciò nonostante, risorsa sempre più preziosa e indispensabile per il funzionamento quotidiano della giurisdizione. In passato se la denuncia di questa patologia risultava chiara, come spesso capita nel nostro paese era la ricerca delle soluzioni che appariva meno facile e lineare. Bene, il disegno di legge che oggi discuteremo anche nel corso di questo seminario a mio modestissimo parere è il segno della prospettiva di una riforma organica del settore, e questa prospettiva di riforma organica sembra anche per questo disegno di legge diventata finalmente davvero concreta. L’esame delle proposte ministeriali, dicevo, alimenta concrete speranze in questa direzione cioè della ricerca, al di là delle soluzioni di dettaglio, della ricerca di una razionale soluzione delle questioni indicate. La filosofia di fondo, può piacere o no, ma questo progetto ha un disegno di fondo che ruota a mio avviso su due punti: il primo, affiancare alla magistratura ordinaria un secondo unitario circuito di giurisdizione onoraria di tipo semi professionale; secondo punto, con uno status preciso che si incentra

fondamentalmente sulla temporaneità delle funzioni, anche se è una temporaneità ampia, e secondo punto questo davvero qualificante sullo sviluppo professionale che si articola per gradi in diverse esperienze. Infatti è delineabile in questa trama normativa un periodo di tirocinio iniziale che in

qualche modo può anche confondersi con un’attività di collaborazione inserita nell’ufficio del processo, un secondo passaggio di attività giudiziaria di supplenza e affiancamento in Tribunale e in Procura, un po’ come accade oggi con i VPO e i MOT, e un quarto passaggio importante, l’autonoma attività nell’ambito degli uffici del Giudice di Pace che dovrebbe essere l’approdo di un percorso professionale che gradualmente ha acquisito una formazione, ha superato determinati traguardi. A mio avviso questo è un modo serio di affrontare la questione.

Aspetti condivisibili, il progetto individua come serbatoio prioritario del reclutamento

l’avvocatura. Anche su questo devo dire, naturalmente con le debite cautele, che è una scelta

condivisibile, forse addirittura da rafforzare, per l’accesso alle funzioni di Giudice di Pace. Perché dico questo? Perché il Giudice di Pace, lo sappiamo, e con tutta la responsabilità delle decisioni del Giudice di Pace, è comunque un ruolo che porta quotidianamente i Giudici di Pace a confronto con questioni tecniche anche molto complesse. Guardate, io vengo da un’esperienza penalistica, provo ad

immaginare quelli che sono stati i miei problemi a livello interpretativo di norme ad esempio, ma pensate a tutto quello che c’è stato negli ultimi 15 anni sullo statuto della prova dichiarativa nella definizione dei vari soggetti, testimone, assistito, imputato di reato connesso, imputato di reato

collegato eccetera, e oggi alla luce anche delle ultime riforme pensate a tutta quella che può essere la distinzione anche concettuale, parlo per i giudici di professione ma è chiaro che vale anche per i giudici onorari, dei concetti di rilevanza penale del fatto che voi già applicate da tempo e di particolare tenuità del fatto. Allora questo grado di tecnicismo richiede naturalmente una professionalità formata e sotto questo profilo il vantaggio di avere una robusta presenza di appartenenti al ceto forense può essere una garanzia, naturalmente cercando di equilibrare questa scelta con tutti quelli che sono i problemi a livello di possibili incompatibilità.

Altro punto qualificante, oltre al serbatoio prioritario del reclutamento nell’avvocatura, ma l’altro punto che mi convince dal punto di vista dell’impianto di fondo è sostanzialmente, lo accennavo

prima, la gradualità nella esperienza del magistrato onorario come sinonimo di serietà, come sinonimo di serietà di una scelta. È condivisibile la scelta di inserire esclusivamente nel primo quadriennio di attività i nuovi magistrati onorari nella struttura dell’ufficio del processo, ufficio del processo introdotto espressamente dalla riforma sul processo civile telematico, quindi abbiamo un forte aggancio normativo, è un fatto a mio avviso positivo. Questa previsione, ripeto, delinea un percorso

professionale, nella prima fase ti formi nella struttura, fornendo un ausilio di tipo collaborativo e non giurisdizionale ai magistrati professionali, e se questa è la prima prospettiva occorre ragionare in questo caso sui possibili diversi serbatoi di reclutamento, in questo caso non necessariamente sovrapponibili con gli Albi professionali per intenderci. Ma questo primo step a mio avviso deve indurre il legislatore anche a una riflessione sull’età minima in questo caso per l’accesso, in questo caso può essere anche alquanto bassa a mio modesto avviso perché questo primo step, ripeto, è uno step di tipo collaborativo, non direttamente di impegno giurisdizionale. Poi ti cimenti nell’attività giudiziaria vera, vera e propria, svolgendo ciò che oggi già svolgono i magistrati ordinari di Tribunale e i vice procuratori onorari. E poi c’è l’ultima fase, quella che però richiede un passaggio nelle prime due o comunque nella seconda.

Nella terza fase si può accedere alle funzioni di Giudice di Pace. In questo quadro di gradualità e di differenziazione si spiegherebbe la differenziazione di compensi tra chi esercita funzioni giurisdizionali e chi queste funzioni non le svolge perché ha un mero ruolo di supporto o di ausilio al magistrato professionale. E questo forse giustificherebbe anche norme differenziate in punto all’età di accesso in

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questi diversi ruoli.

Un altro aspetto non secondario, e ho finito - ovviamente sto ponendo degli argomenti anche con opinioni naturalmente molto discutibili ma cerco di lanciare dei sassi nello stagno -, un altro aspetto non secondario è quello relativo alla disposizione secondo cui il Presidente del Tribunale diventa anche coordinatore dell’ufficio dei Giudici di Pace o meglio di tutti gli uffici del Giudice di Pace del circondario. Questa è una norma che esprime un’esigenza di organizzazione, di serietà nell’organizzazione ma non solo, di serietà nell’organizzazione intesa in questa versione, cioè nel fatto che il dare il coordinamento al Presidente del Tribunale significa mettere nello stesso progetto

organizzativo la magistratura ordinaria togata e la magistratura onoraria. È una prospettiva nuova rispetto alle tante realtà a macchia di leopardo con le quali ci confrontiamo in questa stagione, è una prospettiva seria, anche se naturalmente qui bisogna stare attenti al pericolo di soluzioni frettolose perché forse la proposta dovrebbe essere più articolata a seconda delle dimensioni degli uffici. Ci sono presidenze di circondari che hanno certe caratteristiche e che quindi rendono agevole questa condivisione di progetti organizzativi tra togati e onorari nelle mani del Presidente del Tribunale, altre

sulle quali forse occorre una proposta più mirata.

Un’ultima cosa la devo dire, noi, almeno io personalmente, quando penso alla magistratura onoraria non la penso solo con riferimento alle realtà a cui abbiamo fatto cenno poco fa, cioè i magistrati ordinari di Tribunale, i vice procuratori onorari, i Giudici di Pace e gli eventuali collaboratori dell’ufficio del processo, io penso anche alla magistratura onoraria nel settore minorile perché lì c’è uno spartiacque culturale e noi sappiamo e voi sapete quali sono i veri temi caldi della riforma della giustizia civile in questo momento, il disegno di legge delega. Lì c’è una parte che, devo dire,

nell’ultima bozza che è approdata in Parlamento verosimilmente inizierà ad essere discussa a settembre a questo punto credo dopo il decreto legge che c’è stato recentemente. In quel disegno di legge

meritoriamente si prevede ancora la presenza di magistrati onorari, quelli con specializzazioni particolari, ad esempio in psicologia, nelle composizioni dei collegi del Tribunale della famiglia e delle relazioni personali. Qui è un punto di vista se volete anche tra virgolette ideologico, quello è un punto importante perché noi sappiamo che il disegno alternativo è quello di portare fuori dai collegi i

magistrati onorari che si occupano del minorile per attivare invece delle forme di consulenza che hanno tutte altre caratteristiche. Sono temi di discussione, in una revisione organica della magistratura

onoraria io credo che anche questo sia un tema che deve essere preso in considerazione da un legislatore che aspira ad una riforma organica.

Ho concluso e accenno solo un’ultima considerazione, qua si tratta di una riforma strutturale,

non c’è dubbio, noi in questi anni abbiamo assistito spesso, troppo spesso a riforme frammentarie sui vari settori che riguardano la giustizia sia civile che penale, abbiamo pagato come operatori del diritto dei costi altissimi a livello di incertezza nell’interpretazione, a livello di incoerenze di sistema. Noi dobbiamo renderci conto che le riforme organiche in un paese come il nostro oggi e con una società di riferimento sempre più pluralista e frammentata sono riforme difficili, sono riforme grandemente difficili perché sappiamo che i punti di vista sono diversi, le idee di fondo sono diverse e non è facile trovare la sintesi. Però forse il terreno della magistratura onoraria ci dimostra che nel nostro paese oggi di riforme organiche c’è grande bisogno. Grazie.

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