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COMUNE DI LARDIRAGO NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

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COMUNE DI LARDIRAGO

PROVINCIA DI PAVIA

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. XX DEL XXX

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SOMMARIO

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1 Denuncia dei casi di morte

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi di 24 ore dal decesso.

All'atto della denuncia devono essere indicate esattamente l'ora in cui è avvenuto il decesso e tutte le informazioni relative all'età, il sesso, lo stato civile, il domicilio, ecc. del defunto, su modello dei dati richiesti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 2 Denuncia della causa di morte da parte dei medici

Come prescritto dall'art. 103 sub. a) del T.U. sulle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e del 1°comma dell'art. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dall' Art. 40 del R.R. n.6/2004, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita, indicandone quella che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La denuncia di cui sopra deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte, stabilita dal Ministero della Salute, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, a cura del medico curante o necroscopo con l’ausilio dei familiari.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 3 Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 4 Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'ASST competente per il territorio la quale provvede, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 5 Visita del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico curante o necroscopo o un altro delegato sanitario, su incarico dell'autorità sanitaria locale competente esegue gli accertamenti per attestare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 74 comma 2 del

D.P.R. N.396/2000 e delle norme vigenti in materia.

Art. 6 Casi di morte per malattia infettiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, ricompresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dall' ASST per i necessari provvedimenti di cautela.

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Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall' art. 74 del D.P.R. N.396/2000 e successive modificazioni.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere o ossa umane, di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano le condizioni previste dall'art.3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 8 Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3, 5 e 7 del presente regolamento.

• Per la

sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che, all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ASST competente (art.7 D.P.R. 285/90).

• Su richiesta

dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art. 9 Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti a riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici.

Il medico necroscopo può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri di persone decedute nel proprio domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettivo - diffusiva o sospetta di esserlo, o su richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulla causa di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie per effettuare l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro diagnostico devono essere comunicati al Sindaco dal direttore sanitario dell’ospedale, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi a cura del medico incaricato dall’ASST.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10 Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi o a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo i casi nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2 dicembre 1975, n.644 e successive modificazioni.

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Art. 11 Periodo di osservazione cautelativa

Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art. 12 Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo – diffusiva, ricompresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, il medico necroscopo sanitario dell’ASST può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 13 Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non vengano ostacolate eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo – diffusiva, ricompresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico incaricato dell'ASST competente.

STRUTTURE CIMITERIALI e STRUTTURE SANITARIE MORTUARIE

Art. 14 Camera mortuaria o deposito mortuario

All’interno del cimitero di Lardirago è presente una camera mortuaria o deposito mortuario per l’eventuale sosta temporanea dei feretri, di cassette per i resti ossei, di urne cinerarie in attesa di sepoltura o in caso di loro trasferimento provvisorio per motivate esigenze (art. 64, comma 1 del

D.P.R. 285/90 e art.9 comma 1 R.R. n.6/2004).

L’utilizzo della camera mortuaria/deposito mortuario è strettamente subordinato al permesso da parte dell’organo comunale competente, fatto salvo il caso in cui l’uso sia determinato dalla necessità del comune o del gestore del cimitero (art.9, comma 5 del R.R. n.6/2004).

Art. 15 Deposito di osservazione

Il deposito di osservazione deve ricevere e tenere in osservazione nel periodo prescritto le salme di persone:

morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte del personale del servizio mortuario sanitario.

Il deposito d’osservazione è ubicato presso il cimitero comunale; tale servizio è gratuito ai sensi dell’art.41, commi 3 e 4 del R.R. n.6/2004.

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 16 Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nella stessa cassa soltanto madre e neonato, morti nell’atto del parto.

Art. 17 Caratteristiche della cassa per le inumazioni e le tumulazioni

Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati non è consentito l'uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile, va utilizzata la sola cassa di legno secondo le direttive degli artt.15 e 18 e dell'allegato 3 contenuti nel R.R. n.6/2004.

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In presenza di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni e le tumulazioni nei loculi aerati debbono essere subordinate alla rimozione della cassa metallica.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Per le sepolture a tumulazione in loculi stagni va utilizzata la duplice cassa, una legno e l’altra di metallo.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Per la specifica dei materiali e delle modalità costruttive delle casse si rimanda all’allegato 3 del R.R. n.6/2004 e successive modifiche.

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 18 Trasporto delle salme

Il trasporto funebre deve essere effettuato da ditte autorizzate e comunque in una forma che garantisca il decoro del servizio secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.

L'ATS competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale va consegnata al custode del cimitero.

Secondo l’art.34 del R.R. n.6/2004, il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l’attività funebre di effettuare, seguendo il criterio della turnazione:

il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Nelle ipotesi di cui sopra restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un’apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l’attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Restano comunque a carico dei familiari le spese relative ad eventuali servizi o trattamenti speciali secondo tariffe stabilite dall’autorità comunale (come da art 16, DPR 285/90).

Art. 19 Caratteristiche dei mezzi per il trasporto

I carri funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri potranno essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati, solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ATS, la quale deve controllarne, almeno una volta l'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro funebre in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 20 Trasporti con termini ridotti

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II (del presente Regolamento), deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 21 Morti per infortuni o incidenti

I morti per infortunio o altre cause sul luogo di lavoro o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati al deposito d’osservazione più vicino.

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Per il trasporto di tali salme si applicano i termini previsti dal precedente art.19, lettera b).

Il comune di Lardirago si riserva di individuare le modalità di espletamento di tale servizio attraverso l’affidamento in convenzione agli operatori del settore assicurando la turnazione degli stessi in modo da non favorire fenomeni di monopolio all’interno del proprio territorio.

Art. 22 Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettivo - diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito rendere le estreme onoranze al defunto, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l’ASST competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 23 Trasporto funebre

La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune che si avvale dell’ATS relativamente agli aspetti igienico sanitari, compresa l’idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

Art.24 Orari per il trasporto funebre

Il Sindaco può disciplinare l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Non è consentito effettuare trasporti e seppellimenti nelle giornate festive.

Per il trasporto dall'abitazione del defunto al luogo di culto e da questo al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non fosse prevista cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve ed è ammesso, unicamente in questo caso, anche senza cerimonia religiosa, il corteo funebre.

Art.25 Trasporto di salme in altro Comune o all’estero

Per il trasporto di salme in altro Comune o all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25, 27 e 28 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

I trattamenti antiputrefattivi previsti dall’art. 32 del D.P.R. 285/90, sono previsti solo nei casi di trasporto di salma all’estero, se indicato dall’ordinamento del Paese estero o ad esclusivo giudizio del medico necroscopo, qualora i tempi e le modalità di trasporto ne indichino l’esigenza.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art.26 Modalità per il trasporto fuori dal Comune

Il trasporto della salma fuori dal Comune sarà fatto con mezzo apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art.27 Autorizzazione per il trasporto fuori dal Comune

Il trasporto di feretro da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per le onoranze.

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L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene tramite mezzo ferroviario, su nave o per via aerea, il decreto anzidetto deve restare in consegna al conduttore del mezzo durante il trasporto stesso.

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 28 Autorizzazione alla sepoltura

Il custode del cimitero o altro soggetto autorizzato o delegato dal Sindaco non può ricevere nel cimitero, per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso o ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art.29 Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere consegnati appena possibile all'Ufficiale di Polizia Mortuaria del Comune di Lardirago per la sua custodia.

Sugli stessi si dovranno indicare il giorno e l'ora dell'avvenuta sepoltura, il campo ed il numero d'ordine del cippo, della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il

cadavere.

Art.30 Ricevimento di salme e resti mortali

Il custode del cimitero o altro soggetto autorizzato/delegato dal Sindaco riceve:

i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte al di fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una cappella o tomba privata, esistente nel cimitero stesso;

i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 10 settembre 1990, n. 285;

i resti mortali delle salme sopraelencate.

Art.31 Sepoltura per i non residenti

La tumulazione di persone non residenti nel comune è consentita nei seguenti casi:

coniuge di residente;

nativi di Lardirago o nati occasionalmente in altri comuni e iscritti anagraficamente dalla nascita. E' consentita la tumulazione anche del coniuge;

ceneri e resti provenienti da sepoltura di cimitero di altro comune purchè vengano sepolti in tombe/loculi già in concessione.

Sono considerate persone residenti nel comune di Lardirago anche:

i cittadini iscritti nell’AIRE del comune di Lardirago (Anagrafe della popolazione residente all’Estero);

i cittadini che hanno richiesto la residenza nel Comune e questa non si è ancora perfezionata;

le persone che siano state cancellate dall’anagrafe della popolazione residente in quanto, per motivi assistenziali, vengono ricoverate in strutture sanitarie di cura.

Art.32 Sepolture

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del D.P.R., Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e secondo l’art.15 del R.R.

n. 6/2004.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura,

cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del sopracitato D.P.R.

n. 285/90.

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INUMAZIONI

Art. 33 Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il cimitero deve avere uno o più campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti e dimensionati tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'articolo 68 e seguenti del sopracitato D.P.R. n. 285/90 e dall’art.15 del R.R. n.6/2004.

Art. 34 Forma e classe dei campi

I campi per le sepolture ad inumazione sono tutti della stessa tipologia e di una sola classe, per tale motivo vengono indicati anche come “campo comune” dal presente regolamento.

Essi sono suddivisi in riquadri: l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 35 Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo o da un monumento funebre di piccole dimensioni costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

Sul cippo o sul monumento verrà applicato il nome, cognome e la data di nascita e di morte del defunto.

Il monumento funebre sarà posto in sede a cura del concessionario del servizio comunale o, in alternativa, dal soggetto incaricato dai familiari rispettando la tipologia già presente nei campi comuni del cimitero di Lardirago.

Art. 36 Scavo della fossa

Ciascuna fossa per l'inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano campagna del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata in superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

Art. 37 Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione delle salme di persone oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di almeno metri 2.20 e larghezza di almeno metri 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.

I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0.50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art. 38 Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni

Le fosse per inumazione delle salme di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1.50 ed una larghezza di metri 0.50 e debbono distare di almeno metri 0.50 da ogni lato.

All’interno dei cimiteri di Merate è presente un campo comune per la sepoltura dei bambini di età inferiore ai 10 anni, in un’area apposita individuata nel cimitero capoluogo e in quello di Pagnano.

Art. 39 Modalità e tempi di concessione Le inumazioni sono tutte a titolo gratuito.

Hanno durata decennale a partire dalla data di inumazione e non sono rinnovabili, fatto salvo il caso in cui, trascorsi i dieci anni dalla sepoltura, il corpo risultasse indecomposto.

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Solo in tale caso è possibile rinnovare la concessione per altri 10 anni con l’aggiunta, anche direttamente all’interno della cassa, di sostanze biodegradanti in grado di favorire il processo di scheletrizzazione (come da art.20, comma 10 del R.R. n.6/2004).

Art. 40 Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni salma destinata ad inumazione deve essere chiusa in una cassa di legno e sepolta in forma separata dalle altre, fatta eccezione per madre e figlio morti in concomitanza del parto.

Per le sepolture in campo comune non è ammessa la scelta dei posti, in quanto assegnati con numero progressivo.

Art. 41 Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture ad inumazione, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché le radici o i rami degli stessi non invadano le fosse vicine.

Sono ammessi anche arbusti di altezza non superiore a metri 1,10.

Nel caso superassero detta misura, gli arbusti dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio competente, all'altezza prescritta. In caso di inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento degli stessi a spese del concessionario, pena la decadenza della concessione per incuria come da art.55 del presente Regolamento.

TUMULAZIONI

Art. 42 Sepoltura e tumulazione

I loculi per la sepoltura a tumulazione, ipogei o epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi e individuali.

In ogni loculo è posto un solo feretro; solo madre e figlio morti in concomitanza del parto possono essere chiusi all’interno della stessa cassa.

I loculi presenti nel cimitero di Lardirago sono stagni e sono soggetti alle prescrizioni di cui nell’allegato 2 del R.R. n.6/2004.

Le sepolture a tumulazione sono tutte soggette al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, periodicamente aggiornata.

Art. 43 Tipi e durata della concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione presenti nel cimitero di Lardirago sono le seguenti:

Aree per cappelle o tombe di famiglia.

La durata della concessione è fissata in anni novantanove rinnovabili;

Tombe in muratura.

La durata della concessione è fissata in anni trenta, rinnovabili una sola volta;

Colombari o loculi stagni.

La durata della concessione è fissata in anni trenta rinnovabili una sola volta;

Nicchie ossario (denominate anche cellette) per la raccolta di resti ossei e ceneri. La durata della concessione è fissata in anni trenta, rinnovabili.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, corrispondono a quelle previste per i colombari.

NORME CHE REGOLANO LA CONCESSIONE

Art. 44 Atto di concessione

La concessione di sepolture a tumulazione e inumazione può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità e le tariffe disposte dal comune.

Tale concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario; esso costituisce materia di speciale autorizzazione amministrativa da parte del Comune: con la sottoscrizione dell’atto i concessionari e gli aventi diritto non acquisiscono la

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proprietà della sepoltura, ma il diritto d’uso della stessa soggetto alle regole stabilite dal presente regolamento.

Il diritto d’uso è inoltre soggetto alle limitazioni imposte dall’art. 93 del D.P.R. 285/1990 e dell’art. 24 del R.R. n.6/2004.

Art. 45 Pagamento della concessione

Prima della sottoscrizione dell'atto il concessionario deve versare:

l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;

l'importo per i diritti contrattuali;

l'importo per le tombe individuali in muratura della spesa dei cassoni forniti dal Comune.

L'importo della concessione è stabilito con delibera della Giunta Comunale.

Art. 46 Decorrenza della concessione

Nell’atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa.

Art. 47 Scadenza della concessione- Rinnovi e trattamento dei resti mortali

Il comune informa la popolazione della scadenza delle concessioni attraverso comunicazione diretta agli interessati o tramite pubbliche affissioni all’albo pretorio e all’ingresso del cimitero entro la scaadenza della stessa.

Il concessionario può quindi richiederne il rinnovo, se consentito dal presente regolamento, ovvero richiedere la collocazione dei resti in ossario o cinerario seguendo le modalità previste per le operazioni di esumazione/estumulazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso di mancato interesse al ricollocamento dei resti il comune provvederà di conseguenza.

Nel caso di mancato interesse oppure di richiesta di estumulazione, è dovuta al comune la tariffa temporanea di tumulazione - a concessione scaduta- fino alla data di protocollo della espressione di nuova volontà dei titolari, eredi e/o aventi diritto sulla concessione scaduta.

Art. 48 Scadenza della concessione - Recupero materiali

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che diviene proprietà del Comune al termine della concessione sarà, a cura del Comune stesso, avviato allo smaltimento o riutilizzato per costruzioni o riparazioni all’interno del cimitero.

Art. 49 Scadenza della concessione – Posti salma inutilizzati

Qualora, allo scadere delle concessioni delle tombe in muratura, la capienza del sepolcro non risultasse completa e ci fossero quindi posti salma liberi e mai utilizzati, è possibile per l’avente titolo richiedere il rinnovo.

Nel caso di tombe, di due o più cassoni, disposte in modo orizzontale, unite dallo stesso monumento ma aventi scadenze diverse, è necessario uniformare le scadenze stesse rinnovando, la concessione che scade per prima, solo per gli anni necessari al raggiungimento della scadenza della seconda concessione.

Durante il rinnovo non sarà consentito effettuare estumulazioni per far posto a nuovi feretri.

Sarà invece consentita la collocazione di cellette ossario o urne cinerarie in concomitanza di altri feretri previo consenso degli aventi titolo.

Art. 50 Successione nelle concessioni in essere

In caso di decesso del concessionario i discendenti legittimi e le altre persone aventi titolo sulla concessione come da presente regolamento, sono tenuti a darne comunicazione all’Ufficio Stato Civile.

I discendenti di cui sopra possono altresì richiedere contestualmente la variazione per aggiornamento dell’intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale loro rappresentante nei confronti del comune.

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La variazione dell’intestatario non comporta variazione riguardo agli aventi diritto alla sepoltura in quanto indicati nel contratto originale.

E’ responsabilità del concessionario aggiornare il comune riguardo eventuali cambi di residenza e recapiti rispetto a quelli forniti al momento della sottoscrizione dell’atto di concessione.

Art. 51 Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata all’accettazione ed osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria contenute nel presente regolamento, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole tipologie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti.

Art. 52 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture

I concessionari e gli aventi titolo hanno l’obbligo di mantenere i manufatti e le lapidi in buono stato di conservazione e decoro per tutto il tempo della concessione, pena la decadenza della concessione stessa (secondo art. 63 del D.P.R. 285/1990 e art. 23 comma 3 del R.R.

n.6/2004).

Le spese di tali operazioni per tutte le forme di sepoltura previste dal presente regolamento sono a carico dei concessionari.

Art. 53 Revoca e decadenza della concessione

Le sepolture a inumazione e tumulazione, possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi nel cimitero, nel qual caso al concessionario verrà assegnata un'altra sepoltura a spese del comune per tutto il tempo rimanente dalla concessione originale.

In caso di incuria o abbandono il comune provvederà, a seguito di delibera della Giunta comunale a dichiararne lo stato di abbandono.

Si intendono decadute le concessioni delle sepolture che risultino, prima della loro scadenza, in stato di abbandono per la non esecuzione di opere indispensabili al buon mantenimento delle stesse o per l’abbandono in stato gravemente indecoroso.

Rilevandosi lo stato di abbandono sarà fatta notifica ai concessionari mediante specifica lettera di diffida del sindaco e affissione all’albo pretorio nonché all’albo del cimitero.

Qualora il concessionario non risulti reperibile all’indirizzo indicato nel contratto di concessione, il comune provvederà ad apporre l’avviso direttamente sulla sepoltura per 90 giorni.

Lo stato di abbandono può altresì essere dichiarato nel caso di concessioni per le quali non risulti essere in vita alcun erede legittimo del concessionario o, questi non abbia provveduto a richiedere il cambio d’intestazione entro i termini previsti dal presente regolamento.

Decorsi senza esito i 90 giorni dall’invio della notifica e/o dall’affissione all’albo, verrà dichiarata la decadenza della concessione con deliberazione della Giunta comunale con efficacia dalla data di esecutività della deliberazione stessa.

Pronunciata la decadenza, l’area e le costruzioni ivi esistenti passeranno nella disponibilità del comune che provvederà alla rimozione delle salme secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art. 54 Concessioni perpetue in essere

Il D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 (in vigore a partire dal 10 febbraio 1976) aboliva le concessioni perpetue consentendo solo concessioni a tempo determinato per una durata massima di 99 anni.

Tutte le concessioni stipulate dopo il 10 febbraio 1976 sono da considerarsi a tempo determinato per un periodo massimo di 99 anni e sono soggette alle prescrizioni del presente regolamento in tema di cappelle e tombe di famiglia.

Tali concessioni non subiscono variazioni e sono soggette alle leggi in vigore al momento della firma del contratto.

Tuttavia, le suddette concessioni indicate al comma 2 possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente

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all’ampliamento dello stesso o alla costruzione di un nuovo cimitero (art. 92 del D.P.R.

N.285/1990).

il comune di Lardirago dispone che le concessioni di cui al comma 2 del presente articolo, restino perpetue fino al completamento della capienza del sepolcro, come da art. 93 del D.P.R n.285/1990.

Una volta occupati tutti i posti salma presenti nella tomba in concessione perpetua, si esaurisce il diritto d’uso della stessa e decorrono i termini dei 50 anni dall'ultima sepoltura.

Una volta esauriti i posti salma, gli aventi titolo potranno, in presenza di salma da tumulare, chiedere una nuova concessione estumulando i defunti sepolti che dovranno essere ricollocati nella tomba stessa in forma di resti o ceneri secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Le operazioni di estumulazione e demolizione dello spazio cimiteriale sono a carico dei richiedenti i quali dovranno provvedere nominando un'impresa di fiducia.

In caso di rinuncia ad una concessione perpetua, affinchè la stessa torni in disponibilità del Comune, le spese di estumulazione delle salme e demolizione dello spazio cimiteriale sono a carico dei rinunciatari salvo che essi non esprimano alcuna volontà circa la destinazione della salma/resti.

Art. 55 Rinuncia a Concessione

La richiesta di estumulazione di salma o di resti, da uno spazio cimiteriale di qualsiasi tipo, è subordinata ad espressa rinuncia alla concessione da parte dell’avente titolo.

Il rinunciatario non avrà diritto ad alcun rimborso per il periodo residuo e gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte (art.20, comma 14 del R.R. n. 6/2004).

10. CAPPELLE E TOMBE di FAMIGLIA

Art. 56 Concessione dell'area

Le cappelle o tombe di famiglia potranno essere costruite sulle aree individuate nelle planimetrie cimiteriali.

L’assegnazione delle aree per la costruzione di cappelle o tombe di famiglia verrà effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante procedure ad evidenza pubblica secondo la normativa vigente all’atto dell’indizione della procedura stessa. L’assegnatario, ai fini della stipula dell’atto di concessione, dovrà versare l’intero importo di aggiudicazione ed impegnarsi a presentare il relativo progetto nei tempi di cui all’articolo 77 del presente regolamento.

Il suddetto importo è comprensivo delle tumulazioni autorizzate all'atto della concessione.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro. A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione non rappresenta una proprietà privata per il concessionario, ma un diritto d’uso dell’area o del manufatto da parte dello stesso perciò limitato ai casi di cui all’art.24 del R.R.

n.6/2004 per un tempo determinato; la proprietà resta comunque del comune.

Il comune di Lardirago stabilisce che le concessioni di aree per cappelle di famiglia e tombe di famiglia di nuova concessione siano di 50 anni, con possibilità di rinnovo.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta opportuna richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art. 57 Diritti di sepolcro

Il diritto d’uso, delle cappelle o tombe di famiglia, concesso a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari come di seguito precisati; di quelle concesse ad Enti, è riservato alle persone regolarmente iscritte all’Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione.

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Il diritto d'uso è assegnato di diritto fino a capienza:

-al concessionario;

-al soggetto indicato quale destinatario del diritto d'uso nell'atto di concessione;

-al coniuge/convivente (se iscritto nello stesso nucleo familiare) del destinatario del diritto d'uso della concessione;

-agli ascendenti e discendenti in linea retta del destinatario del diritto d'uso.

Art. 58 Ossari, cinerari, loculi singoli nelle cappelle o tombe di famiglia

Nelle cappelle o tombe di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e loculi singoli il cui utilizzo è soggetto all’articolo precedente.

E’ possibile collocare i resti mortali o cinerari di avente diritto all’interno di un loculo singolo stagno in cui è già presente un feretro, previa richiesta all’organo comunale competente e secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in vigore, fino a capienza.

Art. 59 Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle o tombe di famiglia sono ammesse le salme, i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 59.

TOMBE IN MURATURA

Art. 60 Concessione di tombe in muratura

La concessione delle tombe è regolata dalle norme per la concessione di cui al precedente Cap.

9, la stessa può essere concessa solo in presenza di feretro o urna da tumulare.

Le tombe in muratura presenti nel cimitero di Lardirago sono costituite da manufatti ipogei consistenti in cassoni in cemento singoli o, se doppi, sovrapposti tra di loro, opportunamente separati e indipendenti.

Le tombe in muratura, presenti nel cimitero di Lardirago, sono strutturate in modo che la tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che ne sia movimentato un altro come da art. 16, comma 4 del R.R. n.6/2004.

La concessione delle tombe in muratura ha una durata di anni trenta, rinnovabile una sola volta dopo la tumulazione dell'ultima salma.

Durante il rinnovo non saranno consentite operazioni di estumulazione atte al ricollocamento di una nuova salma e, alla scadenza di quest’ultimo, saranno applicate le regole stabilite dal presente regolamento in materia di estumulazione ordinaria.

L’assegnazione delle tombe in muratura avviene prioritariamente nelle aree recuperate a seguito di estumulazione.

Art. 61 Sovrapposizione di loculi

Nelle tombe in muratura è ammessa la sovrapposizione di loculi, nel limite massimo di due, solo se preesistenti; in ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

Art. 62 Diritti di sepolcro

Le sovrapposizioni dei loculi, fermo restando il limite di due, sono ammesse soltanto per:

gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;

le sorelle e i fratelli consanguinei;

il coniuge/convivente risultante dalla Anagrafe Comunale;

gli affini.

All’interno di questo tipo di sepoltura è ammesso il collocamento di cassette con i resti o con le ceneri di altri defunti, previo versamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario

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e dietro consenso scritto del concessionario, nei limiti di cui all'art. 86 del presente regolamento.

La durata dell’autorizzazione per la collocazione delle cassette ossario o urne cinerarie coincide con quella della concessione in corso.

Il costo relativo al lavoro di tumulazione dovrà essere versato direttamente alla ditta autorizzata ad effettuare l'attività.

COLOMBARI

Art. 63 Norme per la concessione di colombari

La concessione dei colombari è regolata dalle norme per la concessione di cui al precedente Capitolo. Le sepolture nei colombari sono assegnate solo in presenza di feretro da tumularvi, con possibilità di prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge. Anche all’interno di questo tipo di sepoltura è ammesso il collocamento di cassette con i resti o con le ceneri di altri defunti, previo versamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario e dietro consenso scritto del concessionario, nei limiti di cui all'art. 86 del presente

regolamento.

La durata dell’autorizzazione per la collocazione delle cassette ossario o urne cinerarie coincide con quella della concessione in corso. Il costo relativo al lavoro di tumulazione dovrà essere versato direttamente alla Ditta che effettuerà l'operazione.

Art. 64 Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola salma della persona per la quale viene stipulata la concessione.

Non può quindi essere ceduto ad altri.

L'assegnazione del posto salma viene fatta secondo scelta del richiedente la concessione e secondo disponibilità dei posti all'interno del cimitero.

La concessione dei colombari ha la durata di anni trenta, rinnovabili una sola volta, per un massimo di ulteriori anni 30, previo pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.

Nel caso in cui, prima della scadenza della concessione, il concessionario intenda estumulare la salma presente per far posto ad una nuova salma (come da art. 20, commi 2 e 3 del R.R.

n.6/2004), la concessione decade automaticamente e la tumulazione della nuova salma è ammessa previa richiesta di nuova concessione e pagamento della tariffa di concessione.

La salma che viene estumulata potrà, nel rispetto delle disposizioni di legge, essere cremata e le ceneri conservate nello stesso loculo. Lo stesso potrà avvenire in occasione della raccolta di resti mortali. I costi relativi alle operazioni sopra indicate sono a carico dei richiedenti

Alla naturale scadenza della concessione, in assenza di disposizioni dell'erede o del concessionario, il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno estumulati secondo quanto contenuto nel presente regolamento.

E' ammessa la tumulazione fino a capienza delle cassettine di resti mortali e/o urne cinerarie dei seguenti aventi diritto:

-al concessionario;

-al soggetto indicato quale destinatario del diritto d'uso nell'atto di concessione;

-al coniuge/convivente (se iscritto nello stesso nucleo familiare) del destinatario del diritto d'uso della concessione;

-agli ascendenti e discendenti in linea retta del destinatario del diritto d'uso.

Art. 65 Diritto di recesso dalla concessione

I concessionari o gli aventi titolo di colombari richiesti e non utilizzati, per futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, possono rinunciare alla concessione. Nessun rimborso dell’importo relativo agli anni che mancano alla scadenza è previsto.

Art. 66 Concessione provvisoria

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E’ possibile chiedere la tumulazione provvisoria in un colombaro, per un periodo di mesi 12, quando sono necessari lavori di demolizione/ripristino di tomba in uso destinata al defunto.

Scaduto il periodo di concessione (12 mesi) la tumulazione provvisoria potrà essere prorogata per ulteriori 6 mesi dietro pagamento dell’importo previsto.

La concessione provvisoria è autorizzata previo pagamento della tariffa deliberata ed in vigore al momento.

OSSARI PER RESTI E URNE CINERARIE

Art. 67 Ossario comune

Le ossa rinvenute in occasione di esumazioni o estumulazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo diversa richiesta effettuata dai familiari del defunto prima delle suddette operazioni dei esumazione /estumulazione.

L’ossario comune consiste in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 68 Nicchie ossario

Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco i resti di cadaveri esumati/estumulati da qualsiasi sepoltura e/o le urne contenenti ceneri provenienti da cremazione.

Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti o le ceneri di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di nascita e morte delle persone cui i resti/ceneri appartengono.

La concessione ha la durata di anni trenta rinnovabili.

Nelle nicchie ossario è ammessa la tumulazione delle urne cinerarie fino a capienza. Sono ammessi alla tumulazione i resti di:

-al concessionario;

-al soggetto indicato quale destinatario del diritto d'uso nell'atto di concessione;

-al coniuge/convivente (se iscritto nello stesso nucleo familiare) del destinatario del diritto d'uso della concessione;

-agli ascendenti e discendenti in linea retta del destinatario del diritto d'uso.

CREMAZIONE

Art. 69 Trasporto salma per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato, ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Al di fuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 28.

Art. 70 Urna cineraria

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di una sola salma.

Art. 71 Trasporto delle urne con le ceneri

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ATS.

Art. 72 Autorizzazione alla cremazione

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La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall’ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto o su richiesta dei parenti aventi diritto secondo l’art.12 del R.R. n.6/2004.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà alla cremazione deve essere manifestata all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione.

L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 73 Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell’art.14 del R.R. n.6/2004, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali, uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono conservate le ceneri. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione, oltre che nel cimitero, possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o anche in colombari. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie dei cimiteri comunali, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

Art. 74 Affidamento dell’urna contenente le ceneri a privati

E’ possibile affidare l’urna cineraria ai familiari per la dispersione o per la conservazione nelle modalità previste dal R.R. n.6/2004, in particolare negli art. 13 e 14 e successive modificazioni.

PROGETTI DEI MANUFATTI ED ESECUZIONE LAVORI

Art. 75 Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori per cappelle o tombe di famiglia

I progetti per la costruzione di cappelle o tombe di famiglia devono essere presentati entro sei mesi dalla data del rilascio della concessione dell'area.

L’edificazione delle cappelle o tombe di famiglia cimiteriali è soggetta a preventiva acquisizione dei titoli edilizi necessari.

Le opere edili dovranno iniziare entro un anno dalla data di rilascio del Permesso di Costruire o dall’efficacia della SCIA edilizia, e terminare entro tre anni.

Durante l’esecuzione dei lavori le aree interessate dal cantiere dovranno essere opportunamente recintate nel rispetto delle parti pubbliche e dei monumenti esistenti.

Eventuali danni causati alle parti pubbliche o ai monumenti esistenti saranno a carico dei richiedenti e/o dell’impresa esecutrice.

Al termine dei lavori il progettista/direttore lavori provvederà a certificare la regolare esecuzione delle opere.

Art. 76 Mancata utilizzazione dell'area

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Qualora il concessionario, una volta siglato il contratto di concessione, non iniziasse i lavori per la costruzione della cappella o tomba di famiglia entro i termini fissati dall'art. 77, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subìto vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 47, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area decurtato dell'importo computato a titolo di concessione temporanea dell'area come stabilito dalle tariffe in vigore.

Art. 77 Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale

Nel caso di cappelle o tombe di famiglia il deposito cauzionale previsto verrà rimborsato alla chiusura dei lavori dopo il sopralluogo effettuato dall'incaricato dell’ufficio tecnico comunale che dovrà constatare il ripristino dell’area utilizzata come cantiere.

Art. 78 Modalità di presentazione dei progetti di monumenti sulle tombe

I disegni dei monumenti da posare sulle tombe in muratura devono riportare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire, nonché dei materiali previsti per la sua realizzazione.

I singoli monumenti dovranno rispettare le seguenti dimensioni cm 100 nella larghezza e cm 200 nella lunghezza, l’altezza dalla base non dovrà superare cm 150.

I singoli progetti devono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Lardirago.

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della prima salma.

Art. 79 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto l’obbligo di delimitare lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti salma limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 80 Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei colombari, ossari, cinerari, e tutte le altre forme di sepoltura che non siano tombe o cappelle di famiglia, devono essere allestite a carico dei concessionari e dovranno essere conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune al momento della stipula del contratto (art. 76 legge 10 settembre 1990 n. 285).

AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONE E TANATOPRASSI

Art. 81 Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e, da quest'ultimo, al Coordinatore sanitario per l’eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2.

Quando la causa di morte risulti essere una malattia infettivo - diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Art. 82 Imbalsamazioni e tanatoprassi

I trattamenti per l’imbalsamazione del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l’accertamento della morte.

La richiesta di autorizzazione all’imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all’esercizio professionale, al comune che l’autorizza ed all’ASST competente che ne controlla

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l’esecuzione, corredata dall’indicazione del procedimento che s’intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.

I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.

Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

17. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 83 Esumazioni/estumulazioni ordinarie

Le esumazioni e le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall’inumazione e le estumulazioni alla scadenza della concessione.

Le esumazioni/estumulazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e vengono fatte nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico, possibilmente nelle prime ore del mattino.

Delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d’uso della sepoltura è data preventiva pubblicità dal comune, mediante pubbliche affissioni all’albo pretorio ed all’ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.

Con tali pubblicazioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché il trattamento previsto per gli esiti cadaverici dei fenomeni trasformativi conservativi derivanti dall’esumazione o dall’estumulazione.

Art. 84 Trattamento dei resti derivanti da esumazione/estumulazione

Su richiesta del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, i resti mortali del defunto o gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione o estumulazione possono essere cremati come da art. 20, comma 11 del R.R. n. 6/2004.

Per il ricollocamento dei resti o, nel caso di cremazione, delle ceneri va richiesta una nuova concessione per cellette-ossario, all’amministrazione comunale oppure l'inserimento in altra tumulazione già in concessione.

Nel solo caso in cui si decida per la cremazione, le ceneri derivanti da tale operazione possono essere, a cura dei parenti del defunto o degli aventi titolo, richieste in affidamento come da art. 14, comma 4 del R.R. n.6/2004, ottenuta la necessaria autorizzazione.

Qualora la salma estumulata risultasse indecomposta, gli aventi titolo potranno chiederne la sepoltura in campo comune a fronte di una nuova concessione per inumazione, soggetta alle prescrizioni di cui al precedente capitolo 7.

La traslazione dal loculo stagno alla nuova sepoltura in campo comune va effettuata asportando la cassa di zinco o praticandovi gli opportuni fori con, eventualmente, l’aggiunta di sostanze biodegradanti in grado di favorire il processo di scheletrizzazione.

Nel caso di esumazione, se la salma risulta indecomposta si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Tutte le nuove concessioni e le operazioni per la ricollocazione dei resti sono soggette al pagamento della somma prevista a seconda del servizio richiesto.

E’ possibile deporre le ossa o le ceneri derivate da esumazione/estumulazione in loculi o posti tomba che ospitano altri feretri previo consenso del concessionario di tale sepoltura.

Nel caso di presenza di più persone concessionarie del posto salma in cui si intende collocare i resti, tale operazione può essere effettuata solo se il consenso viene espresso in modo unanime da tutti gli aventi titolo.

Il collocamento di urne cinerarie o cellette ossario in concomitanza di un altro feretro precedentemente tumulato è soggetto al pagamento della tariffa per il rilascio della necessaria autorizzazione comunale e al pagamento dell’intervento svolto dalla Ditta, per la tumulazione effettuata.

Gli interessati a tutti i servizi di ricollocamento dei resti o ceneri sopraindicati devono presentare apposita richiesta all'Ufficio comunale competente.

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Per tutte le operazioni di esumazione/estumulazione ordinarie, il mancato interesse da parte dei familiari entro 30 giorni dall'avviso di scadenza circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, s’intende come assenso al trattamento previsto dal comune: esso consiste nel collocamento di detti resti all’interno dell’ossario comune oppure nella traslazione del feretro in campo comune qualora la salma risultasse indecomposta.

Le operazioni di esumazione ed estumulazione sono onerose, salvo i casi di indigenza o di esecuzione per ordine dell’autorità giudiziaria. (chiarimento della circolare della Regione Lombardia n. 21 del 30 maggio 2005 dell’articolo n. 20 comma 14 del R.R. n. 6/2004).

Art. 85 Esumazioni straordinarie

Le esumazioni/estumulazioni straordinarie si eseguono indipendentemente dal tempo trascorso dalla sepoltura, su ordine dell’ Autorità Giudiziaria per esigenze di giustizia, oppure per ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i i resti in altro luogo o per sottoporli a cremazione o su richiesta degli aventi diritto.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva o contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il medico incaricato del servizio sanitario locale dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 86 Salme esumate per ordine dell'Autorità giudiziaria

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico incaricato dell'unità sanitaria locale o di un suo delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 87 Divieto di apportare riduzioni alle salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero o suo delegato è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 88 Trasferimento di feretri in altra sede

Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il personale sanitario incaricato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento secondo il comma 9 dell’art. 20 del R.R. n.6/2004. Inoltre il Sindaco può autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, sempre previo parere dell'unità sanitaria locale, gli spostamenti di feretri tra loculi, qualora loculi precedentemente occupati, si rendessero disponibili.

Art. 89 Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario o cremarle o inserirle in altro tumulo già in concessione.

Art. 90 Personale che deve presenziare alle operazioni

(20)

20

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza di personale comunale (art.20, comma 7 del R.R. n.6/2004).

Art. 91 Compensi per esumazioni ed estumulazioni

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale comunale, come stabilito dalle tariffe per tali operazioni.

SERVIZI CIMITERIALI

Art. 92 Manutenzione e vigilanza

Il controllo della manutenzione, dell'ordine e della vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.

Il Responsabile del Servizio d’Igiene Pubblica controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio. Il Sindaco esercita la sua funzione di vigilanza attraverso: il servizio di custodia, l'ufficio tecnico e cimiteriale.

Art. 93 Archivio dei documenti obbligatorio

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e consegna all'ufficio di stato civile l'autorizzazione di cui all'art. 7; quest'ultimo ufficio iscrive sopra apposito registro, vidimato:

le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero riportato sul cippo ;

le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l’indicazione del sito dove sono stati deposti;

le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Detto registro deve essere conservato presso l'ufficio comunale.

Art. 94 Obblighi del custode o del personale addetto.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:

aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito in caso di guasto all’automazione degli stessi;

esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dell’eventuale personale addetto ai lavori venga mantenuto un comportamento corretto e consono al luogo e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;

impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;

segnalare al Comune eventuali danni riscontrati tra i manufatti e le aree per la sepoltura;

curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;

curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;

provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;

eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme direttamente o tramite le imprese a ciò autorizzate.

Inoltre ha l'obbligo di:

ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;

assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.);

Riferimenti

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