• Non ci sono risultati.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASCONE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASCONE"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASCONE

La seduta ha inizio alle ore 12.10

Assistono alla seduta: il dirigente I UD - Studi Legislativi ed Assistenza Legislativa alle Commissioni Ordinarie D.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese, il funzionario P.O. D. ssa Caterina Antonelli.

Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Proposta di legge: “Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in

oggettiva buona fede” Reg, Gen. n. 750, ad iniziativa dei Consiglieri Mario Casillo, Carmine De Pascale, Maria Ricchiuti, Giovanni Zannini - ESAME -

ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO

4. Proposta di legge “Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore”.

Reg. Gen. 771, ad iniziativa dei Consiglieri Rosa D’Amelio. Erasmo Mortaruolo, Maria Muscarà e Alberico Gambino.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Dichiaro aperta la seduta.

Punto 1 all’ordine del giorno: “Approvazione verbale della seduta del 23 gennaio 2020”.

Se per voi va bene si dà per letto e approvato.

La IV Commissione approva all’unanimità.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): È arrivata, presso la Commissione la delibera di Giunta numero 12 “Individuazione dei componenti del gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Campania”, Reg. Gen. n. 892/II. È arrivata alla Commissione. Punto 3. Questa è la legge, la rinvierei un secondo in modo che aspettiamo che arrivano gli emendamenti, perché c’è la richiesta di mettere, come punto aggiuntivo, quindi di aprire i tempi degli emendamenti per recuperare quella norma sulla valorizzazione della sentieristica che aveva avuto una serie di difficoltà anche con il Ministero, è stato riscritto il testo recependo, praticamente, le indicazioni del Ministero, quindi, siccome deve rifare l’iter volevo proporre di incardinarla nella giornata di oggi e mettere, come termine per gli emendamenti lunedì, in modo che se riusciamo cerchiamo di approvarla. Siccome abbiamo recuperato un testo che è stato riscritto dopo una discussione con il Ministero, quindi sembra avere un po’ la condivisione di tutti, la volevo incardinare, mi ha chiesto la Presidente per recuperare, che tra le altre cose è firmataria, c’è anche il Movimento 5 Stelle, c’è Alberico Gambino, quindi dovrebbe essere condivisa così com’è stata descritta un po’ da tutti, ha recepito l’istanza del Ministero, proviamo a mettere gli emendamenti per

(2)

lunedì, se riusciamo l’approviamo prima del Consiglio altrimenti la porteremo il 3 febbraio. Credo che nessuno abbia necessità di fare emendamenti visto che il testo è scritto da tutti.

Prima di partire con gli emendamenti volevo spiegare queste velocissime modifiche fatte. Nella giornata di oggi presenterò un emendamento integrativo che è il frutto di un lavoro – voglio ringraziare anche Mario che ci ha lavorato insieme a Bonavitacola – per scongiurare l’impugnativa della legge sul condono, quindi il Ministero ci ha chiesto di fare una serie di piccole precisazioni che potessero scongiurare quest’impugnativa, quindi presenteremo un emendamento che modifica il titolo della norma, perché anche nel titolo deve essere previsto che viene recepita e adeguata la norma, poi presento un emendamento aggiunto per l’articolo da presentare. Lo volevo un attimo spiegare prima di andare verso le varie approvazioni. Li firmo e li deposito.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Abbiamo fatto una discussione fuori verbale su un emendamento, su una parte si era d’accordo e su una parte meno.

Siccome c’era un emendamento in cui c’era una discussione per poterlo modificare, abbiamo fatto un attimo una discussione sa quest’emendamento.

Il provvedimento è stato assegnato il 20 dicembre alla IV Commissione per il parere, la proposta è corredata dell’AIR e della relazione tecnico finanziaria, è composta da 3 articoli. L’intento normativo è quello di attivare misure di sostegno per i proprietari d’immobili acquistati in buona fede oggettiva, rivelati se abusivi in ragione di gravi violazioni degli obblighi d’informazione, dirigenza, correttezza e trasparenza da parte dei soggetti preposti alla verifica della validità e trasferibilità dei diritti di proprietà, quale sostegno per contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici che ne derivano. È un’introduzione.

È istituito un fondo di sostegno abitativo. Il contributo previsto dalla presente legge è limitato agli immobili costituenti prima casa. Con successivo Regolamento, entro 60 giorni dall’entrata in vigore, sono stabiliti i requisiti di accesso, le priorità, le tipologie di spesa finanziabile, modalità e criteri di erogazione.

Sono stati presentati, entro i termini, 17 emendamenti. Per i due Consiglieri che non erano presenti all’apertura: ho comunicato che a questi emendamenti abbiamo aggiunto un emendamento depositato da me, più un subemendamento per recepire le indicazioni del Ministero sulla norma sull’abusivismo che ha dato le indicazioni precise per non impugnare la legge, si tratta di modificare un testo molto rapido in, quindi presenterò, in questa sede, un emendamento che risponde e recupera questo. Facendo questo lavoro dobbiamo cambiare anche il testo del titolo della norma per cui il primo che metteremo al voto è il subemendamento principale che modifica il testo in questo modo: “Misura a sostegno dei proprietari degli immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifica urgente alle leggi regionali n. 16 del 2004, n. 21 del 2003 e n. 10 del 2004. Abbiamo cambiato il titolo della norma con quest’emendamento.

Lo mettiamo in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La IV Commissione approva a maggioranza con l’astensione del Movimento 5 Stelle.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Articolo 1. Emendamento 1.1.

Questi emendamenti sono stati affrontati con due valutazioni. Abbiamo qualche difficoltà ad approvare emendamenti che integrano le risorse perché richiedono una variazione di Bilancio, in questo momento questa disponibilità non c’è, ma questa è una legge che punta a risolvere dei problemi, è una legge di tutto il Consiglio, è ovvio che se le risorse necessarie dovessero essere di più bisogna operare nel tendere a modificarle, però vorremmo evitare che nella ricerca di fondi rischiamo di non approvare la legge.

(3)

Stesso discorso è per quegli emendamenti che chiedevano di aumentare la platea dei soggetti, l’idea che è stata messa in campo è quella di limitarla a quelli per cui è prima casa, ancorché con le osservazioni che stava facendo il Consigliere e che meritano degli approfondimenti.

PASSARIELLO (Fratelli d’ Italia): Sulla vicenda degli emendamenti, immagino che si riferisse anche agli emendamenti da me presentati, vorrei comprendere di che aiuto parliamo, perché visto che la platea dei pseudo aventi diritto credo che sia ampia, alla fine, facendo un mero conteggio matematico stiamo dando un contributo, forse meno di mille euro, a queste persone, quindi credo che se dobbiamo fare una legge per poi non dare il contributo perché finanziariamente i soldi non ci sono, mi chiedo a che serve questa proposta di legge e siccome – mi permetto di dire – non bisogna assolutamente giocare sulla pelle delle persone e dare loro delle false speranze, mi sarei aspettato che questa Commissione avesse anche fatto una ricognizione per capire di cosa parliamo o quantomeno gli uffici ci avessero dato un dato, perché se è vero che parliamo solo, mi sembra, per Volla, di circa 350-450 famiglie, secondo me non è diverso.

Il problema è ampio perché se ho comprato un appartamento in buona fede, che aveva tutti i requisiti e dopo che l’ho acquistato il Comune ha cambiato la destinazione d’uso, per me la tipologia è la stessa, non cambia.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Stiamo facendo la discussione sul tuo emendamento, dopo non la ripeteremo.

PASSARIELLO (Fratelli d’ Italia): Assolutamente. Siccome hai fatto una premessa. Se abbiamo 450 famiglie che solo a Volla hanno acquistato un immobile, quando l’hanno acquistato c’era il requisito e c’era tutto, dopo l’acquisto il Comune ha ritirato, ha dato il diniego, per me quello rientra nella stessa fattispecie, non possiamo fare una differenza, perché mi sembra sia una differenza assurda e quegli immobili, per come stanno le vicende, potranno essere oggetto di abbattimento.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Per partecipare alla discussione e quindi entrare nel merito: l’emendamento del consigliere Passariello propone di aggiungere anche i cambi di destinazione d’uso coattivi, nel senso che a seguito di evoluzioni hanno cambiato destinazione d’uso. È chiaro che è una problematica anche questa, perché queste persone, sicuramente, quando avranno acquistato il bene pensavano di andarci a vivere e poi si sono trovate in un garage, dal punto di vista giuridico amministrativo, però, onestamente, se vogliamo sposare l’idea di questa legge, l’idea di questa legge, a quello che sembra dagli approfondimenti fatti, non solo tecnici, ma anche politici, è quella di dare una risposta a chi ha comprato una prima casa come unico luogo di vita e si è trovato la casa abbattuta, non è rimasto proprietario di un bene ancorché non più residenza ma garage piuttosto che negozio, le cose sono oggettivamente diverse, perché le persone che hanno ricevuto un abbattimento di una prima casa dove pensavano di vivere sono rimaste senza niente. La situazione di Volla è diversa, perché quella persona a Volla è rimasta comunque proprietaria di un bene ad oggi, quindi siamo in due situazioni diverse.

PASSARIELLO (Fratelli d’ Italia): Lì si prevedono gli abbattimenti.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Questa è l’evoluzione che ci sarà, qua stiamo parlando di case già abbattute. È chiaro che abbiamo tantissime situazioni di questo, immagino sull’isola d’Ischia, ce ne stavano tante, però un conto è una casa già abbattuta e un conto è una casa che forse verrà abbattuta tra qualche anno.

Oggi stiamo provando a dare delle risposte a chi il danno di vita lo ha già subito.

(4)

È chiaro che le visioni estensive sono migliorative, però le visioni estensive comportano tantissimi altri scenari.

Il tema della ricognizione a me sembra una cosa corretta, ma fare una ricognizione è complicato se non c’è nessuno che sa che deve fare una domanda che ha avuto questa situazione.

Le situazioni sono molto diversificate, c’è l’abbattimento eseguito, non eseguito, per volume abusivo, per parte del volume abusivo.

PASSARIELLO (Fratelli d’ Italia): Non stiamo parlando di abbattimenti già eseguiti?

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Con la legge avremo un censimento perché le persone, secondo noi, verranno stimolate nel poter andare avanti, questa è un po’ la logica. Ho risposto un po’ alle tue esigenze.

PASSARIELLO (Fratelli d’ Italia): Vorrei spiegare una cosa: abbiamo x ordini di abbattimento in Campania – che sono tanti – non credo che questa legge debba servire soltanto ai 100 che hanno avuto l’abbattimento perché se dopo l’approvazione della legge ho l’abbattimento, automaticamente devo usufruire anche io di questa legge e dato che sappiamo con certezza che ci sono stati e ci saranno tanti altri abbattimenti sto dicendo che i soldi che stiamo mettendo non sono niente, perché se lo scopo è solo quello di fare la legge e dare i mille euro a testa, di che cosa stiamo parlando? Stiamo prendendo in giro le persone. Poi sto dicendo che secondo me la situazione di Volla è una situazione che dobbiamo prendere in considerazione perché anche lì c’è stato un acquisto fatto legittimamente e poi, invece, successivamente, il Comune ha ritirato il titolo. Quando ho acquistato l’ho fatto in buona fede, l’ho fatto con titolo. Certo che non potranno avere subito i soldi perché l’abbattimento non ci sarà, ma se non inseriamo quella clausola che sto dicendo, un domani, se questi avranno l’abbattimento, siccome non lo abbiamo ampliato a chi già aveva il titolo ed è stato cambiato il titolo in corso d’opera, quelli non potranno chiedere niente. La legge dice questo. Perché non c’inseriamo anche per chi è stato cambiato il titolo?

Stiamo facendo una legge solo per chi ha avuto quel tipo di abbattimento, per quella motivazione. Voglio aggiungere la motivazione, se poi dobbiamo fare una legge solo per un pezzo, secondo me non serve.

Ribadisco che farò una grande battaglia su questa vicenda, perché stiamo facendo una legge monca di denaro, stiamo facendo una legge solo per una parte di cittadini, senza preoccuparci, pur sapendo, che ci sarà una grossissima parte di cittadini ancora che avrà questo problema e se non c’inseriamo le motivazioni per cui avviene l’abbattimento credo che ci saranno dei problemi. Non ho capito bene se l’emendamento viene ritenuto non accoglibile. Deve essere messo in votazione altrimenti come lo riporto in Aula? Preannuncio che su quest’argomento farò una grossissima battaglia in Aula. Stiamo facendo a chi figlio e a chi figliastro e non voglio pensare che stiamo facendo campagna elettorale.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Emendamento 1.1 a firma del consigliere Cesaro, è la stessa tematica di quella esposta dal consigliere Passariello. Quando dici: “Ha un titolo astrattamente idoneo”, non è un acquisto consolidato dal notaio.

La parola alla consigliera Di Scala.

DI SCALA (Forza Italia): L’emendamento, semplicemente, non mira ad estendere la portata della norma come da me detto in premessa, anzi, ne specifica il contenuto, elimina la dicitura “buona fede oggettiva” non va inserito, a mio avviso, in questa norma, il criterio sulla valutazione, sull’oggettività o meno della buona fede perché non abbiamo nessuna competenza per valutarla. Ci verranno a dire qual è il criterio per stabilire la buona fede oggettiva, però questa norma fornisce altri criteri, forse addirittura più restrittivi, per identificare i destinatari del contributo, ossia, facciamo riferimento all’acquisto in base

(5)

a titolo astrattamente idoneo e formalmente valido, quindi un atto notarile che attesti la proprietà, per beni che risultino regolarmente accatastati da più di 20 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Il problema dell’abbattimento dipende dalla velocità della giustizia e dalla disponibilità dei Comuni. Conosci le questioni, quindi il fatto che siano accatastate da 20 anni o da 5 anni non cambia il quadro, perché a me magari, per una serie di motivi, la mia causa è andata veloce, la casa me l’hanno abbattuta e c’è chi, invece, sta da 20 anni e non gliel’hanno abbattuta.

DI SCALA (Forza Italia): Troviamo insieme un altro criterio più restrittivo, ma che non possa essere, però, la buona fede oggettiva o soggettiva o quello che sia perché su questo criterio di valutazione non possiamo entrare nel merito.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): La buona fede penso si conclami con il fatto che si è andati da un notaio che ha attestato che c’è una licenza edilizia.

DI SCALA (Forza Italia): Se vai a fare causa adesso ad un notaio per dire: “Mi hai fatto comprare un immobile abusivo”, ti diranno che i notai non hanno nessuna responsabilità perché non sono tenuti più come una volta a fare gli accertamenti sull’abusività o meno delle opere vendute. Se ne lavano le mani.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Però deve citare la licenza edilizia, non può non citarla nell’atto.

DI SCALA (Forza Italia): Se c’è la licenza edilizia, bene.

Se c’è la licenza edilizia c’è anche un accatastamento che viene richiamato nel titolo notarile. Sia un titolo notarile, ma non può essere la buona fede. Limitiamo il periodo, ma non può essere la buona fede.

Ne abbiamo messo uno come può essere un altro criterio, ma non può essere una valutazione nostra.

Poiché conosco questa materia perché ci lavoro quotidianamente, mi permetto di dire che non tutti i titoli notarili richiamano atti oggettivamente esistenti. Tutti i titoli devono richiamare la licenza, la scheda di accatastamento, la scheda catastale, i frazionamenti e tutto quello che ne consegue, ma i notai beneficiano delle dichiarazioni che sono rese dalle parti, quindi il venditore mi dichiara che l’immobile è stato edificato in virtù di licenza numero tot., scheda numero tot., eccetera, a questo punto sicuramente c’è la buona fede del compratore, ma non è una valutazione che possiamo fare noi, non è la garanzia data dal notaio. Non può essere il notaio.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Aggiungiamo “per oggettiva e soggettiva buona fede, come disciplinato dai codici”.

DI SCALA (Forza Italia): L’articolo 1 comma 2 parla di buona fede oggettiva.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Proporrei di fondere i due emendamenti e di aggiungere “in oggettiva e soggettiva buona fede così come disciplinato dal codice civile”.

Se modifichiamo questo, l’altro lo ritiriamo.

Suggerivo che gli emendamenti 1.1. e 1.2 vengono riformulati, quindi l’emendamento 1.1 viene riformulato, l’emendamento 1.2 viene ritirato, il primo è di Forza Italia e il secondo del PD, fino alla parola “proprietà” resta invariato, poi viene aggiunto: in oggettiva e soggettiva buona fede così come definito dal codice civile”. Poi continua con il testo che è già scritto.

(6)

DI SCALA (Forza Italia): Dobbiamo dare una risposta a questa gente, siamo qua seduti per trovare una soluzione che sia efficace e soddisfattiva dal punto di vista economico. Leggo che sono stati stanziati 500 mila euro. Se diamo un criterio più restrittivo inizialmente, possiamo renderci conto della misura delle domande che perverranno, è una modifica che potremmo fare anche dopo. Se parliamo di schede di accatastamento o quello che volete voi, risalenti a 20 anni fa, per la maggior parte, quelli che conosciamo, sono immobili costruiti nella vigenza della prima e seconda domanda di condono. Abbiamo discusso in Aula il caso di Terzigno, ne faccio un esempio, avevano tutti la domanda di condono, primo e secondo condono. Rientrerebbero in questa fascia e potrebbero avere un accesso più semplice a questa misura.

Parlo di istanza, nel senso temporale (1985-1994), sono passati 20 anni per adottare un criterio che possa valere per le case costruite in pendenza dei termini del primo e secondo condono? Che sia scheda di accatastamento o che sia un altro atto, misura, criterio che vogliamo trovare noi, descrivendolo, parliamo di 20 anni per restringere il campo della legge allo stato, vedere quante domande arrivano e poi, eventualmente, ampliarlo dopo.

Parlo di scheda di accatastamento, ma si può parlare anche di un atto notarile che richiami la licenza edilizia o la scheda di accatastamento o qualunque pezza di appoggio che abbiamo.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): In base al titolo astrettamente idoneo anche relativamente alla destinazione d’uso.

VIGLIONE (M5S): Quando si richiama l’atto astrattamente o idoneo, è quello che determina l’accesso al risarcimento, perché si sta dimostrando la buona fede di chi ha acquistato e ha diritto, appunto, al risarcimento. Il discorso della destinazione d’uso, dell’accatastamento, tutto quello che riguarda la pratica edilizia, è un’altra cosa. Se ci mettiamo gli elementi che riguardano il rilascio del titolo edilizio, non credo che sia il caso del titolo lecito, perché in quel caso non si prende proprio in considerazione l’applicazione della norma, ma se mettiamo tutti gli elementi che determinano il procedimento edilizio, quindi: accatastamento, eventualmente il titolo deve essere lecito o la prova di avvenuto accatastamento, qualora l’immobile sia oggetto di un’istanza di sanatoria edilizia, è una cosa che qua non c’entra niente, quindi io faticavo pure a capire il senso di aver inserito questo riferimento che non c’entra niente. Anche il cambio di destinazione d’uso, il problema non è quello, perché se hai un provvedimento di abbattimento, destinazione d’uso o non destinazione d’uso il tema è l’ordinanza di abbattimento. Se hai acquistato in buona fede, a prescindere che il cambio di destinazione d’uso c’è stato prima, dopo o durante, il punto è che se hai ricevuto un'ordinanza di abbattimento e hai subito un danno e quel danno ti ha privato dell’abitazione, in un caso, oppure, come si diceva quando abbiamo iniziato a ragionare su questi temi, ti ha creato comunque un danno nonostante non era per te quello prima casa, il punto è il danno che hai subito. Stiamo lavorando su una legge che deve riconoscere un diritto a chi ha subito un danno, quindi il cambio di destinazione d’uso è una cosa che riguarda i criteri edilizi, non questo. Se hai subito un danno, non è il cambio di destinazione d’uso che ti determina se hai accesso al risarcimento o meno, non puoi metterlo nella legge, perché altrimenti non dobbiamo fare il Regolamento e tutto quello che dovrebbe rimandare il Regolamento dovremmo scriverlo qua dentro, questo è il punto. Siamo partiti da un’assenza della ricognizione e dello stato di fatto, stiamo scrivendo una legge che è carente di questi elementi, quindi già abbiamo un limite sulla platea. Su questa cosa mi permetto di fare un’osservazione al consigliere Casillo: i casi in cui ci sono delle ordinanze pendenti sono migliaia, non centinaia, quindi il pento nevralgico che abbiamo sulla quantificazione degli oneri è veramente molto importante. Accolgo con favore anche quanto poneva prima il Presidente il quale diceva: vediamo se si riesce ad incrementare il fondo in maniera tale da dare delle risposte ad una platea che ne ha diritto. Il punto è che coli stiamo

(7)

riconoscendo un diritto e il diritto ad avere accesso al riferimento si basa sul fatto che hai subito un danno, cambio di destinazione d’uso o meno, questo è il punto.

DI SCALA (Forza Italia): Vivo su un’isola dove all’ordine del giorno sono: i trasferimenti di proprietà per usucapione, fatti con atto notarile e le donazioni tra mamma, padre, zio, nipote, figlio, nonni, eccetera.

Quando c’è una fattispecie del genere siamo di fronte ad un atto notarile o ad una procedura giuridicamente idonea a trasferire. Se lasciate il criterio buona vede oggettiva o soggettiva chi potrà mai credere – mi riverisco ad un’eventuale impugnativa del Governo – che il figlio non sa che la casa è stata abusivamente edificata dal padre, dieci, quindici o venti anni fa? Stiamo attenti su questi criteri oggettivi e soggettivi. L’atto notarile può essere anche un atto di donazione o un atto di divisione tra consanguinei che convivono addirittura nello stesso immobile che è andato a terra o che trasferiscono quell’immobile.

La Procura imputa marito e moglie per il solo fatto che essendo conviventi la moglie non poteva non sapere, quindi il criterio oggettivo e soggettivo viene a cadere. Stiamo attenti a quando scriviamo questa dicitura per, eventualmente, allargare o restringere il campo di applicazione della legge, perché i titoli di proprietà non sono solo i titoli notarili con cui Pinco compra da terzo estraneo, ma ci sono anche dei legami di consanguineità tra acquirente e venditore.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Aggiungiamo al testo originale del comma 2, al comma 1 la parola “svantaggiati” la sostituiamo con “danneggiati” e al comma 2 aggiungiamo “acquistati in base ad un titolo astrattamente idoneo e formalmente valido da attestarne la proprietà” e aggiungiamo

“in buona fede oggettiva e soggettiva” così come previsto dal codice civile. Questo diventa il nuovo emendamento 1.1. L’emendamento 1.2 viene modificato e lo riscriviamo. Mettiamo ai voti.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La IV Commissione approva all’unanimità.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): La parola al consigliere Viglione.

VIGLIONE (M5S): Mi permetto di anticipare l’altro emendamento che abbiamo presentato perché magari si lega anche a questa denominazione che abbiamo inserito all’interno della riformulazione dell’emendamento. Avevamo proposto di eliminare “soggettivo” innanzitutto perché era tutto in linea con la dicitura del titolo della legge, però il dubbio scaturisce da un’altra riflessione. Non stiamo ledendo un interesse altrui, l’interesse è quello leso, tecnicamente non ha motivo di esistere la buona fede soggettiva, dobbiamo riferirci solo all’oggettività della buona fede. Il discorso della buona fede soggettiva è: se ho acquistato un immobile in buona fede e non ho leso interessi altrui, chiaramente, non si concretizza la questione della soggettività della fede, quindi non ha motivo di esistere all’interno della legge, perciò proponevamo di eliminarla la parola e di riferirci solo alla buona fede oggettiva, perché se ho acquistato e ho arrecato danni a qualcun altro allora in quel caso bisogna dimostrare effettivamente la buona fede soggettiva, perché ho acquistato, si sono verificati dei problemi, però non immaginavo di poter entrare in questa condizione, perciò proponevamo di eliminare “buona fede soggettiva” e di lasciare solo “oggettiva”. Se viene riformulato con l’inserimento della buona fede soggettiva diamo parere di astensione da questo punto di vista perché riteniamo che non sia il caso d’inserirla quella specifica di buona fede soggettiva.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Accolgo le osservazioni, anche su questo facciamo un attimo di approfondimento sulla soggettività. Mi riservo io quest’approfondimento perché lui dice una cosa corretta e se è così va eliminata la parola soggettiva.

(8)

L’emendamento 1.1 viene modificato come abbiamo detto. Prendiamo in carico questa questione della soggettività, eventualmente la modifichiamo. Pongo in votazione l’articolo 1 così cole emendato.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La IV Commissione approva a maggioranza con l’astensione del Movimento 5 Stelle.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Articolo 2. Emendamento 2.1. Per lo stesso motivo, visto che è stato parzialmente inglobato l’emendamento 1.1 credo che possa essere ritirato perché lo abbiamo specificato nel primo.

Emendamento 2.2. Ci sono correzioni di forma, quindi chiedo di approvare l’emendamento 2.2.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La IV Commissione approva all’unanimità.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Emendamento 2.3. Piccole correzioni per refusi.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La IV Commissione approva all’unanimità.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Lo possiamo ritirare e facciamo solo l’approfondimento? Facciamo un ragionamento unico sulla soggettività.

Emendamento 2.5. La tematica per cui viene bocciato. Mettiamo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La IV Commissione approva a maggioranza con il voto favorevole dei consiglieri Passariello e Di Scala, voto contrario del Movimento 5 Stelle, del PD e nel sottoscritto.

PASSARIELLO (Fratelli d’ Italia): Lo richiamo in Aula.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Chiedo al consigliere Casillo e al consigliere Passariello di provare a fare un attimo una riflessione se troviamo, con il testo modificato, una possibilità d’inserire. Emendamento 2.6, sempre solo correzioni di parole. Chiedo di metterlo in votazione.

Invece delle parole “degli stessi” aggiungere la parola “immobili”. Sono piccole correzioni.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La IV Commissione approva all’unanimità.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Emendamento 2.7, è lo stesso di prima, per cui si mette ai voti. Dopo la parola “stesse” le parole “nonché i provvedimenti sopraggiunti dalla vendita che hanno cambiato la destinazione d’uso”.

PASSARIELLO (Fratelli d’ Italia): Anche questo lo richiamerò in Aula.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Emendamento 2.8, anche questo lo richiamerai in Aula?

PASSARIELLO (Fratelli d’ Italia): Sì.

(9)

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Emendamento 2.9.

VIGLIONE (M5S): All’inizio abbiamo fatto una veloce riflessione su quello che è il diritto che stiamo introducendo con questa legge ad ottenere un risarcimento. Dicevamo che vale per la prima casa, ma anche per altro, se lasciamo solo “prima casa” stiamo restringendo la platea perché stiamo dicendo che c’è qualcuno che ha acquistato in buona fede, ha ricevuto un danno, prima casa o meno. Il problema è che se mettiamo pertinenze insieme alla prima casa stiamo dicendo che chi ha avuto l’immobile abbattuto e quell’immobile era per lui prima casa riceve il risarcimento, mettiamo sullo stesso piano prima casa e pertinenze, in questo caso, se invece, stabiliamo dei criteri per effetto dei quali, visto che le risorse sono limitate, chi era proprietario dell’immobile e quell’immobile per lui era prima casa ha una priorità, poi c’è una priorità inferiore per chi magari ha delle pertinenze o è proprietario di un immobile, secondo quello che diceva anche il consigliere Passariello, ha un immobile che ha acquistato, però era seconda casa, l’aveva in locazione, ma comunque ha subito un danno, quindi sono tutti elementi che devono essere inseriti all’interno di una scala di priorità.

PRESIDENTE (Cascone): (De Luca Presidente) Siccome abbiamo chiesto di rivedere quest’osservazione in maniera globale con l’emendamento del Movimento 5 Stelle, se ritirate quest’emendamento facciamo una discussione unica su questa problematica.

L’emendamento 2.9 è ritirato. L’emendamento 2.10, sempre correzioni di qualche refuso che c’era.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La IV Commissione approva all’unanimità.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): L’emendamento 2.11 è ritirato.

Emendamento 2.0.1, è l’emendamento che ho inserito io per la tematica dei PUC e per la rettifica delle date di scadenza dei PRG.

L’astensione non la condivido perché tutti i Consiglieri mi hanno rappresentato la problematica dei Comuni dove non è stata rinnovata la scadenza del PRG e si crea un vuoto normativo fino all’approvazione.

VIGLIONE (M5S): È solo una riflessione che condivido, perché dobbiamo colmare questo vuoto nell’attesa che si riesca a completare il percorso sulla legge di Governo del territorio che poi assorbirà anche questo. Se modifichiamo solo la data del 31 dicembre 2019, che fa riferimento al termine per l’approvazione ci stiamo dimenticando del 31 dicembre 2018 che era il termine per l’adozione da parte dei Comuni, perché lì c’era un anno di differenza. Nella legge all’ultima modifica era presente: 31 dicembre 2018 per l’adozione da parte del Comune e 31 dicembre 2019 per l’approvazione da parte della Regione, se modifichiamo solo 31 dicembre 2019 in realtà non contempliamo quelli che hanno adottato il PUC dopo il 31 dicembre 2018.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): La Giunta ha mandato delle lettere ai Comuni che non hanno approvato il PUC, hanno dato complessivamente 5 mesi per fare il primo atto di adozione di una diffida già a settembre-ottobre, quindi, teoricamente, hanno comunicato che al 30 marzo – dico una simbolica data di diffida – se non l’hanno approvata arriva il commissario. Quello che manca nella norma che è stata fatta è che dal giorno del 31 dicembre 2019, alla data potenziale di approvazione del PUC, che potrebbe essere 30 marzo 2020 o poi arriva il commissario, non si sa qual è lo strumento urbanistico vigente, perché sono scaduti i PRG e non è stato adottato il PUC, quindi c’è un voto normativo anche

(10)

solo per una pitturata ad una parete, quindi gli uffici comunali non sanno se vale il PRG o vale il PUC perché adottato. Il tema è: la proroga della validità del PRG fino all’adozione del PUC o fino al commissariamento. Questo è il tema. Non stiamo differendo la data di approvazione e di adozione del PUC, facciamo un approfondimento, se serve aggiungiamo quest’emendamento.

VIGLIONE (M5S): Dal momento che abbiamo modificato 31 dicembre 2020, se lasciamo 31 dicembre 2018 per i termini di adozione in realtà stiamo escludendo dalla fattispecie a cui lei ha fatto riferimento tutti quelli che sono stavi adottati dopo.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Mi faccio carico io della correzione. In questo momento mettiamo in votazione questo.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La IV Commissione approva a maggioranza con l’astensione del Movimento 5 Stelle e del centro destra.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Poi faccio una correzione ulteriore a questa cosa, voglio parlare con l’ufficio.

DI SCALA (Forza Italia): Avevamo proposto, in sede di approvazione della finanziaria, un emendamento che aveva ad oggetto proprio quello che è scritto in quest’emendamento 2.0.1, ossia la proroga dei termini. L’adozione da parte della Maggioranza del maxiemendamento ne ha impedito l’esame e quindi l’approvazione. Credo che questa sia una responsabilità di questa Maggioranza politica, ci saranno sicuramente delle ripercussioni, perciò ci asteniamo.

PRESIDENTE (Cascone): (De Luca Presidente) Adesso mettiamo in votazione l’emendamento 2.0.2 che è la rettifica alla legge sull’abusivismo e sugli abbattimenti, quella che ho presentato stamattina, che sono quelle correzioni alle norme sull’abbattimento, per scongiurare l’approvazione sulla zona rossa.

Sono delle correzioni per recepire delle indicazioni del Ministero per non impugnare la norma.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La IV Commissione approva a maggioranza con l’astensione del Movimento 5 Stelle.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): È approvato l’articolo 2 così come modificato.

Articolo 3. Emendamento 3.1 “Modifica economica”.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La IV Commissione approva a maggioranza con Il voto contrario del PD e l’astensione del Movimento 5 Stelle.

PASSARIELLO (Fratelli d’ Italia): Lo richiamerò in Aula. Agli uffici ho richiamato tutti i miei in Aula.

Grazie.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Emendamento 3.2, stessa motivazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La IV Commissione non approva.

(11)

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Pongo in votazione l’articolo 3 complessivamente.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La IV Commissione approva all’unanimità.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): Pongo in votazione tutta la legge.

La IV Commissione approva all’unanimità.

PRESIDENTE (Cascone) (De Luca Presidente): La legge è approvata, la rimettiamo all’Aula. Chiedo al consigliere Casillo di fare questi due o tre approfondimenti, io faccio quello sull’urbanistica.

Il relatore sarà la consigliera Amato.

I lavori terminano alle ore 13.30.

Riferimenti

Documenti correlati

440/1997 (in parte finalizzate anche alla formazione post-secondaria non universitaria), nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree

d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre

L’emendamento proposto tutela sia i dipendenti che le pubbliche amministrazioni, prolungando la tempistica per la concessione del nulla osta sino a tre mesi per

attività di guardia medica e di medicina dei servizi e i dirigenti sanitari addetti alle attività previste per i LEA. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI DAL RELATORE Art. Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o

Le attività previste si possono realizzare realizzano all’interno dell’azienda agricola e della partnership di progetto riguardo l'integrazione in ambito agricolo di

l’emendamento 11.4 Caruso , peraltro ritirato nella seduta del 30.9.2009, pare riferirsi ad un comma soppresso; dello stesso Senatore gli emendamenti 11.1, 11, 2 paiono il

Nell’ambito della raccolta di segnalazioni applicative è stato chiesto di chiarire il significato delle previsioni di cui al paragrafo 87 c) e al paragrafo 114