I DIVIDENDI
(da 3 ad 7) – REGIME DIVIDENDI
(da 8 a 12) – DEFINIZIONE UTILE O PROVENTO EQUIPARATO
ART.47 – ASPETTI PARTICOLARI
ART. 47 – RECESSO E VARIE
A
B
C
D
Istituti caratterizzanti la riforma fiscale
REGIME DIVIDENDI
CAPITAL GAIN REGIME PARTECIPAZIONI
REGIME TRASPARENZA
CONSOLIDATO NAZIONALE
CONSOLIDATO MONDIALE
Scheda 1
Principi
• UTILI TASSATI IN CAPO ALLA SOCIETA’
( non più in capo ai soci );
• ESCLUSIONE ( PARZIALE ) TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI;
• ELIMINAZIONE CREDITO DI IMPOSTA;
PLUSVALENZA
IRRILEVANZA DA PARTECIPAZIONI MINUSVALENZA
la conservazione della possibilità di trasmissione alla partecipante della posizione fiscale ( utile o perdita ) della partecipata
VIENE ASSICURATA
dai nuovi istituti di consolidamento dell’ imponibile.
( TRASPARENZA – CONSOLIDATO NAZIONALE / MONDIALE )
REGIME DIVIDENDI
Scheda 3
Articoli 47 - 59 - 89
Soggetto che percepisce gli utili
Trattamento fiscale differenziato
A
ARTICOLO 47
SOGGETTO PERCIPIENTE: Persona Fisica al di fuori dell’esercizio di impresa.
Inclusione nel reddito complessivo Irpef del 40% dell’ammontare degli utili incassati
*
.Per le persone fisiche residenti, sugli utili provenienti da partecipazioni non qualificate in società italiane, si applica una ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 12,50%.
(Ritenuta obbligatoria e non più facoltativa).
*
Per gli utili prodotti dal 1° gennaio 2008, tale percentuale è elevata al 49,72%.PARTECIPAZIONE QUALIFICATA
Scheda 4/1
DIRITTI
AMMINISTRATIVI
O
PATRIMONIALI
SOCIETA’ CON TITOLI QUOTATI IN
MERCATI REGOLAMENTATI
ALTRE
PARTECIPAZIONI
DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA
ORDINARIA
SUPERIORE AL 2% SUPERIORE AL 20%
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE O AL
PATRIMONIO
SUPERIORE AL 5% SUPERIORE AL 25%
N.B. : - PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA IN SOCIETA’ RESIDENTE ALL’ESTERO NON IN PARADISI FISCALI, NON INCLUSA NELL’IMPONI-
BILE IRPEF.
QUINDI
UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETA’ ED ENTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO A PERSONE FISICHE RESIDENTI (non impresa commerciale)
• in relazione a partecipazioni non qualificate; il soggetto che interviene nella riscossione opera una ritenuta del 12,50% a titolo di imposta. (Netto frontiera)
• partecipazione qualificata: ritenuta a titolo di acconto del 12,50% applicata sul 40%
degli utili, al netto delle ritenute o imposte eventualmente applicate nello stato estero.
(Netto frontiera)
• Esempio: Utile deliberato pari a 100, con 20 di ritenute estere: la ritenuta del 12,50%
Scheda 4 ter
UTILI DI PARTECIPAZIONI ESCLUSE
Non si considerano redditi di capitale, ma redditi della stessa natura di quelli nel cui ambito sono percepiti:
• Gli utili attribuiti ai lavoratori dipendenti quale remunerazione derivante dal rapporto di lavoro (art. 51, comma I, TUIR);
• Gli utili attribuiti agli amministratori di società per l’attività amministrativa (art.
50, comma I, lett c bis, TUIR);
• Gli utili spettanti ai promotori ed ai soci fondatori delle società di capitale (art. 53, comma 2, lett. d, TUIR);
• Gli utili percepiti dai lavoratori autonomi quali compensi per l’attività artistica o professionale prestasta /art. 54, comma I, TUIR).
ARTICOLO 59
SOGGETTO PERCIPIENTE: Persona fisica titolare di impresa commerciale – società di persona
INCLUSIONE NEL REDDITO COMPLESSIVO (IRPEF) DEL 40%
*
DELL’UTILE DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ RESIDENTI E NON RESIDENTI.NORMATIVA APPLICABILE SIA AGLI UTILI RELATIVI A PARTECIPAZIONI QUALIFICATE CHE NON QUALIFICATE.
* Per gli utili prodotti dal 1° gennaio 2008, tale percentuale è
elevata al 49,72%.
Scheda 6
ARTICOLO 89
SOGGETTO PERCIPIENTE: Soggetto IRES
ESCLUSIONE DALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DELLA SOCIETA’ O DELL’ENTE DEL 95% DEGLI UTILI DISTRIBUITI DA SOCIETA’ ED ENTI COMMERCIALI RESIDENTI.
L’ESCLUSIONE NON E’ SUBORDINATA AD ALCUNA CONDIZIONE.
(Quindi esclusione anche se la società distributrice non assoggetta gli utili ad imposta)
*
NATURA DELLA MISURA CONVENZIONALE DEL 5%
*
PRO MEMORIA:Qualora gli utili sono percepiti da soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società (es. cooperative), si applica la ritenuta del 27% a titolo di imposta sugli utili, sia di fonte italiana che di fonte estera.
UTILI (o proventi equiparati) DI FONTE ESTERA PERCEPITI DA SOGGETTI IRES
MEDESIMO TRATTAMENTO PREVISTO PER GLI UTILI DISTRIBUITI DA SOGGETTI RESIDENTI
ECCEZIONE: Utili distribuiti da soggetti residenti negli stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Scheda 6 Ter
Gli utili da partecipazione sono esclusi da tassazione, (non esenti).
Ciò evita l’applicazione del V comma dell’art. 109, cioè l’indeducibilità dei costi connessi alla gestione della partecipazione.
DEROGA (limitatamente al costo sostenuto per l’acquisto del diritto di usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria con utili esclusi ex art. 89 ) e posta dal comma VIII art. 109.
I Costi connessi alla gestione
della Partecipazione
Utili distribuiti da soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata
partecipazione qualificata:
concorso integrale alla formazione del reddito imponibile.
con due eccezioni:
1) utili imputati ai soci per trasparenza (ex art. 167 e 168);
2) dimostrazione attraverso l’esercizio del diritto di interpello;
partecipazione non qualificata:
ritenuta del 12,50% a titolo di imposta sul 100% del dividendo distribuito (al netto delle ritenute applicate nello stato estero)
Deroga al regime di parziale concorrenza alla formazione del reddito imponibile
(Art. 47, IV comma)
Scheda 8
NOZIONE DI UTILE ex art.44, comma I, lett. e)
ELEMENTO QUALIFICANTE: “derivano dalla partecipazione al capitale o
al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società”
ECCEZIONE: Art. 53, comma 2, lett. d);
ASSUNTO: utile da partecipazione solo se contropartita di una partecipazione al capitale o al patrimonio di società o ente IRES.
CONFERMA: regime art. 44 lett. f
DEFINIZIONE UTILE O PROVENTO EQUIPARATO (REDDITO DI CAPITALE)
B
L’Articolo 44, comma 2, lettera a), ESTENDE
ai titoli e strumenti finanziari che comportano la partecipazione ai risultati economici di una società o di un affare il medesimo regime fiscale delle azioni. (Assimilazione utile da partecipazione)
STRUMENTI FINANZIARI:
• 2346 c.c.
• 2447 ter, comma I, lettera e)
• 2411 comma 3, c.c. ;
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI
(Assimilazione fiscale alle azioni)
Scheda 10
ARTICOLO 109 comma 9, lettera a e b;
l’assimilazione della remunerazione degli strumenti finanziari agli utili, SI ACCOMPAGNA
alla indeducibilita’ degli stessi in sede di determinazione del reddito di impresa.
(Con riferimento alla sola parte parametrata ai risultati economici della società)
ARTICOLO 44 comma 2, lettera a)
ARTICOLO 44, COMMA 2, LETTERA C
1. i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del Rdl 15 marzo 1927, n.436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510 ;
2. i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscano ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.
TITOLI SIMILARI ALLE OBBLIGAZIONI
Scheda 12
RITENUTE SU UTILI (O PROVENTI EQUIPARATI) EROGATI A NON
RESIDENTI
ART.27, III comma, DPR 600/73
UTILI CORRISPOSTI A SOGGETTI NON RESIDENTI (QUALIFICATE E NON) (PERSONA FISICA O SOCIETA’) SI APPLICA UNA RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA PARI AL 27% (12,50 AZIONISTI DI RISPARMIO)
DEROGHE:
1) Società non residente con stabile organizzazione in Italia;
2) Diritto al rimborso per i non residenti a seguito di prova pagamento all’estero;
previsione delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
dall’Italia
UTILI DA
PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ O ENTI
SOGGETTI AD IRES ART.47 TUIR
C
ART.47 TUIR
Comma 5: Riserve di capitale
Comma 5. “Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di Riserve o altri fondi costituiti con
1. sovrapprezzi di emissione di azioni o quote
2. Interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote 3. Versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale
4. Saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta
Tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute”.
La circolare n°26/2004 (par. 3.1) stabilisce che la somma (o il
valore dei beni
)ricevuta dal socio,
eccedente il costo fiscale della
Scheda 13
ART.47 TUIR
Comma 6: Aumento Gratuito del Capitale e riduzione del Capitale Esuberante
Comma 6. “In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale (2442 c.c.), le azioni gratuite di nuova emissione e l’aumento gratuito del valore nominale della azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l’aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati al comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell’aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente”.
ART.47 TUIR
Utili di fonte italiana e proventi equiparati percepiti da P.F. al di fuori dell’impresa
Comma 1: Presunzione di distribuzione
Comma 1. “Salvi i casi di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), (Redditi esclusi dalla base imponibile IRPEF quali Redditi ESENTI, Redditi soggetti a RITENUTA D’IMPOSTA e redditi soggetti ad IMPOSTA SOSTITUTIVA – vedi schede 25 e 26) gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell’art.73, (soggetti passivi IRES) anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40%
*
del loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare (presunzione assoluta) si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 (Riserve di Capitale) per la quota di esse non accantonata in sospensione d’imposta”. (riserve tassate)I^ PRESUNZIONE
continua …Scheda 15
ART.47 TUIR
Utili di fonte italiana e proventi equiparati percepiti da P.F. al di fuori dell’impresa
Comma 1: Presunzione di distribuzione
TALE PRESUNZIONE È ASSOLUTA
Indipendentemente dalla delibera assembleare
Pertanto, se la società distribuisce riserve di capitale (Es. riserva da sovrapprezzo),
DOVRÀ COMUNICARE
ai soci che, in mancanza di utili e riserve di utili, la
ART.47 TUIR
Utili di fonte italiana e proventi equiparati percepiti da P.F. al di fuori dell’impresa
Comma 1: Presunzione di distribuzione
Se ci sono riserve di utili disponibili DOVRÀ SPECIFICARE CHE
nonostante stia distribuendo civilisticamente riserve di capitale, la distribuzione costituisce utile tassabile.
(Circ. n°26/E del 16.06.2004)
Scheda 17
ART.47 TUIR
Utili di fonte italiana e proventi equiparati percepiti da P.F. al di fuori dell’impresa
Comma 1: Presunzione di distribuzione
La società dovrà inoltre compilare apposito prospetto contenuto nella dichiarazione dei redditi (prospetto del Capitale e delle Riserve) al fine di
consentire all’Amministrazione finanziaria
IL CONTROLLO
della struttura patrimoniale della società, così come riclassificata agli effetti
D.M. 02.04.2008 Articolo 1
Comma 1. “Agli effetti dell’applicazione dell’art. 47 … gli utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all’Ires … formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007… concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento”.
Comma 2. “A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio”.
II^ PRESUNZIONE
Scheda 19
PRIORITA’ DI DISTRIBUZIONE
1) UTILE DELL’ESERCIZIO
2) RISERVE DI UTILI FORMATESI AL 31.12.2007 3) RISERVE DI UTILI FORMATESI DAL 01.01.2008
4) RISERVE DI CAPITALE
Tale disposizione ha effetto purché le riserve di utili siano liberamente disponibili. Si ricorda che la Riserva Legale è indisponibile nei limiti del quinto del Capitale Sociale.
Esempio 1 Presunzione Distribuzione
Capitale Sociale € 100.000
Riserva Legale € 50.000
Riserva Utili non Distribuiti € 200.000
Fondo sovrapprezzo azioni € 50.000
Utile dell’esercizio 2007 € 30.000
Delibera Distribuzione del 29.04.08
€ 300.000
Utile dell’esercizio 2007 € 30.000
40%Riserve di Utili € 200.000
40%Riserva Legale € 30.000
40%Fondo sovrapprezzo azioni € 40.000
===Imponibile Soci € 260.000
Scheda 21
Esempio 2 Presunzione Distribuzione
Capitale Sociale € 100.000
Riserva Legale (utili al 31.12.07) € 50.000 Riserva Utili non Distribuiti (al 31.12.2007) € 200.000
Fondo sovrapprezzo azioni € 50.000
Utile dell’esercizio 2008 € 30.000
Delibera Distribuzione del 30.04.09
€ 300.000
Utile dell’esercizio 2008 € 30.000
49,72%Riserve di Utili (al 31.12.2007) € 200.000
40,00%Riserva Legale (utili al 31.12.07) € 30.000
40,00%Fondo sovrapprezzo azioni € 40.000
====Imponibile Soci € 260.000
(€ 30.000 al 49,72% / € 230.000 al 40%)
Esempio 3 Presunzione Distribuzione
Capitale Sociale € 100.000
Riserva Legale (utili al 31.12.07) € 50.000 Riserva Utili non Distribuiti (al 31.12.2007) € 180.000 Riserva Utili non Distribuiti (dal 01.01.2008) € 20.000
Fondo sovrapprezzo azioni € 50.000
Utile dell’esercizio 2009 € 30.000
Delibera Distribuzione del 30.04.10
€ 300.000
Utile dell’esercizio 2009 € 30.000
49,72%Riserve di Utili (al 31.12.2007) € 180.000
40,00%Riserva Legale (utili al 31.12.07) € 30.000
40,00%Riserva Utili non Distribuiti (dal 01.01.2008) € 20.000
49,72%Fondo sovrapprezzo azioni € 40.000
====Imponibile Soci € 260.000
Scheda 23
PRIORITA’ DI CONSUMAZIONE RISERVE
se utilizzate per finalità diverse alla distribuzione
Il problema che si pone è l’ordine di consumazione delle riserve qualora esse siano utilizzate a copertura delle perdite. A tal riguardo l’Assonime (circ.
37/2008) ritiene che la soluzione debba farsi discendere dall’impostazione di fondo sulla quale si basa il meccanismo di imputazione degli utili introdotto dal decreto. Tale regola, infatti, attua il principio che il socio non deve subire aggravi impositivi fintantoché i dividendi percepiti corrispondono nel quantum ad utili tassati in capo alla società partecipata con un’aliquota più elevata (Ires
33%).Coerentemente con tale principio, l’ordine di consumazione delle
riserve di utiliè esattamente inverso rispetto a quello stabilito per le distribuzioni in modo che, in sede di distribuzione possa trovare piena applicazione in capo al
socio il regime fiscale previsto per gli utili a seconda del periodo di formazione.Pertanto, gli utilizzi delle riserve per scopi diversi dalla distribuzione possono
imputarsi in via prioritaria e fino a concorrenza alle riserve formatesi con utili
prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2007.
REDDITI ESENTI
APPARTENGONO A TALE CATEGORIA
1. Le Pensioni di guerra
2. Le pensioni privilegiate dei militari di leva 3. Alcune borse di studio
4. I compensi percepiti dai componenti dei seggi elettorali per le consultazioni politiche, amministrative, europee e per i referendum, in Italia e all’estero (L. 53/90).
Scheda 25
REDDITI SOGGETTI A RITENUTA D’IMPOSTA E AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
(Limitatamente ai percettori P.F. non imprenditori residenti) Tre diversi Gruppi
Redditi di natura Finanziaria 1. Su c.c. Bancari e Postali 2. Su Obbligazioni di Società
non Quotate
3. Su obbligazioni e titoli di aziende di credito, Spa quotate, enti delle partecipazioni statali 4. Su titoli di Stato
5. Dividendi da azioni e titoli similari per partecipazioni Non qualificate
6. Su Accettazioni bancarie 7. Contratti pronti c/termine 8. Da partecip. Non
qualificata in Società
Provvigioni percepite da venditori a domicilio
Tali provvigioni sono soggette a ritenuta d’imposta del 23%, commisurata al 78% del totale delle somme percepite.
Tale trattamento si estende ai premi, agli incentivi ed a tutte le competenze accessorie.
Altri Proventi
1. Indennità di esproprio 2. Capitali percepiti in
dipendenza di polizze di assicurazione sulla vita 3. Lotterie
4. Tombole
5. Pesche o banchi di beneficenza
6. Giochi Radio / TV 7. Carri allegorici di
carnevale (R.M. 150/00)
ART.47 TUIR
Comma 3: Utili in natura
Comma 3. “Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale (art. 9, commi 3 e 4 del Tuir) degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’art.109”.
CIOÈ
BENI MOBILI
BENI IMMOBILI O
AZIENDE
Data consegna o spedizione
Ovvero, se diversa e successiva, data in cui si verifica l’effetto traslativo.
Data Stipula dell’atto
Ovvero, se diversa e successiva, data in cui si verifica l’effetto traslativo.
Scheda 27
ART.47 TUIR
Comma 7: Recesso, Esclusione, Riscatto, riduzione Capitale esuberante e residuo di Liquidazione
Comma 7. “Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono
utile
per laparte che
eccede il prezzo pagato per l’acquisto
o la sottoscrizione delle azioni o quoteannullate
”.Trattata come utile la parte di rimborso eccedente il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate e ciò vale anche per la parte di tali eccedenze che derivano da riserve di capitale.
Si precisa che, in caso di recesso, si fa riferimento al recesso tipico che comporta l’annullamento delle azioni o quote. Qualora il recesso avvenga con modalità diverse (es.: acquisto da parte degli altri Soci o di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi – art. 2473, comma 4, c.c.) si configura la diversa
D
ART.47 TUIR
Comma 7: Recesso, Esclusione, Riscatto, riduzione Capitale esuberante e residuo di Liquidazione
Tassazione di Persona fisica residente non imprenditore
Part. Qualificata 40% (!?!)
Non Qualificata Ritenuta 12,50%
Somme o valore normale
beni ricevuti
-
Prezzo acquisto osottoscrizione
= UTILE
La ritenuta si applica sull’intero ammontare delle somme / valore normale dei beni ricevuti se il percettore non comunica al sostituto d’imposta il valore fiscalmente
Scheda 29