• Non ci sono risultati.

, modificato dall'art. 7 della legge n. 251/1982).

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi ", modificato dall'art. 7 della legge n. 251/1982)."

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 18 del 24 maggio 1994

Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n. 14 del 24 gennaio-3 febbraio 1994. Parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 122 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n.

1124.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 febbraio 1994, prima serie speciale, è stata pubblicata la sentenza n.

14 del 24 gennaio-3 febbraio 1994 (all. n. 1), con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 122 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'articolo 85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione.

Efficacia nel tempo

La sentenza è operante dal 10 febbraio 1994, e cioè dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Essa trova applicazione:

a) in tutte le fattispecie verificatesi dal 10 febbraio 1994;

b) nelle fattispecie insorte precedentemente e non ancora definite alla data predetta in quanto in corso di istruttoria o perché in atto controversie amministrative o giudiziarie;

c) nelle fattispecie chiuse negativamente prima del 10 febbraio 1994 ma non ancora esaurite, perché non colpite dalla prescrizione ne definite con sentenza passata in giudicato;

d) nelle fattispecie pregresse nelle quali la domanda non sia mai stata presentata, purché non colpite dalla prescrizione.

Il riesame dei casi previsti ai punti sub c) e d) sarà effettuato su richiesta da parte degli interessati.

Istruzioni operative

Per la concreta applicazione della nuova disciplina, si forniscono le seguenti direttive.

La comunicazione ai superstiti, con la quale si rende loro nota la facoltà di proporre la domanda per ottenere l'eventuale rendita entro il termine decadenziale di novanta giorni, deve essere effettuata - indipendentemente dal tipo di postumi invalidanti per i quali fu costituita in vita la rendita per inabilità permanente - non appena si sia venuti a conoscenza del decesso dell'assicurato.

La lettera deve evidenziare che la concessione della rendita a superstiti è subordinata alla condizione che la morte sia causalmente ricollegabile all'evento professionale, invitando gli interessati a presentare adeguata certificazione sanitaria utile a provare il nesso causale.

Quanto ai destinatari della comunicazione, nessuna difficoltà sussiste quando dagli atti in possesso della Unità operativa (principalmente quelli riguardanti le quote integrative della rendita) sia desumibile quali sono i titolari della facoltà di proporre la domanda.

Laddove questa possibilità non sussista, l'unica soluzione praticabile è quella di indirizzare la notifica ai familiari del lavoratore deceduto, inviandola presso l'ultima residenza del lavoratore stesso (se necessario, previa verifica presso gli Uffici anagrafici), ed elencando sinteticamente quali sono gli eventuali aventi diritto sulla base delle vigenti disposizioni legislative (art. 85 del Testo Unico, modificato dall'art. 7 della legge n. 251/1982).

In ogni caso la comunicazione deve essere inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento: la data di ricezione risultante dall'apposita cartolina costituisce il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale.

(2)

In caso di mancata consegna della raccomandata, si devono seguire le istruzioni contenute nella lettera circolare n. 41/1992 ("Irreperibilità dei beneficiari delle prestazioni"), con l'avvertenza che i termini ivi previsti per la decorrenza della prescrizione devono intendersi riferiti, nelle fattispecie in esame, alla decorrenza della decadenza.

Eventuali difficoltà operative dovranno essere segnalate a questa Direzione generale-Servizio per la gestione delle funzioni assicurative.

*

* *

Con la pronuncia in argomento la Corte è nuovamente intervenuta su una questione già affrontata con la sentenza n° 85 del 5 luglio 1968, allorchè fu dichiarato incostituzionale l'analogo termine decadenziale di un mese previsto dal precedente Testo Unico (precisamente l'art. 28 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765), giudicato incongruo in relazione al turbamento psicologico dei superstiti, agli impegni ricollegati all'evento luttuoso, all'eventuale scarsa conoscenza delle norme, alla decorrenza del termine dalla data della morte del lavoratore anzichè dell'avvenuta conoscenza della stessa da parte degli interessati.

Con la recente sentenza la Corte ha affermato che l'articolo 122 del nuovo Testo Unico del 1965, ampliando il termine di decadenza a novanta giorni, ha svuotato di forza persuasiva le prime due motivazioni della precedente decisione, ma non ha rimosso le altre due ragioni di illegittimità, che non possono neppure ritenersi superate dalle previsioni contenute nel successivo articolo 123.

Da qui la nuova declaratoria di incostituzionalità, che si inquadra nel costante orientamento della Corte secondo il quale la prescrizione legislativa di termini, oneri e modalità per l'esercizio di diritti è legittima a condizione che non renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti medesimi.

L'articolo 122 del Testo Unico, infatti, è stato giudicato incostituzionale non perché prevede un termine di decadenza, e neppure per la brevità del periodo di novanta giorni (come si lamenta nell'ordinanza di rimessione), ma unicamente in quanto, non obbligando l'Istituto a notificare ai superstiti l'esistenza di detto termine, può compromettere l'esercizio del diritto degli stessi superstiti.

Resta fermo che i termini prescrizionali di cui agli articoli 111 e 112 del Testo Unico decorrono dalla data della morte dell'assicurato.

Nessun effetto, inoltre, è prodotto dalla sentenza sulle fattispecie regolamentate dall'articolo 105 del Testo Unico (casi di decesso dell'assicurato senza l'esistenza di una precedente denuncia), il quale non prevede alcun termine di decadenza; in queste ipotesi, pertanto, restano applicabili solo i termini prescrizionali che decorrono dalla data della morte dell'assicurato.

Riferimenti

Documenti correlati

Documento: Circolare n. Dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del Testo Unico approvato con D.P.R. 1124 nella parte in cui esclude che

153-I - Sottocopertina per schede di evidenza rendite dirette 153-I/Bis - Sottocopertina per schede di evidenza rendite ai superstiti 155-I/Bis - Trasmissione delle schede di

2062 del 9 aprile 1981 esaminando l'ipotesi in cui l'orfano di un infortunato sul lavoro, già titolare di rendita, sia colpito in epoca successiva dalla morte dell'altro genitore,

Documento: Circolare n. 780 - Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonche la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale. Si

In ordine alla legge indicata in oggetto (v. 12/1976) si specifica che la riapertura dei termini prevista dall'articolo 7 giorni 360 a decorrere dall'entrata in vigore

72/1975, ha deliberato di nominare nella carica di Vice Presidente i consiglieri di amministrazione Dott. Enzo Dalla Chiesa

6 novembre 1973, per rendere noto che i competenti Ministeri all'uopo interpellati hanno espresso parere favorevole all'estensione del citato decreto nei riguardi

Pertanto le unità dell'Istituto potranno avvalersi, ove necessario e se localmente possibile, anche delle prestazioni delle officine ortopediche dell'IOR, alle