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(1)

Il RUP: aggiornamento su profili e requisiti

a cura di Maria Teresa Massi Roma, 9 dicembre 2019

(2)

Il RUP nel Codice e nelle linee guida ANAC n° 3

Le ultime pronunce: ruoli, competenze, incompatibilità

Il RUP nella bozza del nuovo Regolamento sui contratti pubblici

Le opinioni e considerazioni riportate in questa presentazione sono frutto della libera ricerca ed interpretazione dell'autrice e non impegnano in alcun modo l'IFEL o l'ANCI

Programma

(3)

Il RUP nel Codice

Competenza formazione ed aggiornamento

Respons abilità

Conflitto di interessi

Rotazion e degli incarichi

(4)

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione(…)

Il RUP nel Codice

(5)

La nomina del RUP

Linee guida ANAC n° 3 sul Responsabile unico del procedimento

5.1.2. Nella fase antecedente alla programmazione, il RUP, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione del quadro esigenziale di cui all’art. 3, comma 1, lett. ggggg)-nonies, del codice.

5.1.3. Nella fase di programmazione, il RUP, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili, oltre che al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici

(…)

8.1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP:

a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle seguenti fasi:

1. predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. a) Codice;(...)

(6)

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

1. (…) Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.

Il RUP nel Codice

(7)

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

1. (…) Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato (…)

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Il RUP nel Codice

(8)

Il RUP ed il Responsabile del procedimento

L. 241/90 Art. 5. (Responsabile del procedimento)

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.

3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del

responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui

all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

(9)

Il Responsabile del procedimento nella l. 241/90

L. 241/90 Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento) 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

(10)

Le prime Linee Guida adottate dall’ ANAC con la deliberazione n.

1096 del 26 ottobre 2016 riportavano:

- sia contenuti a carattere vincolante, relativi agli ambiti espressamente richiamati dall’art. 31, comma 5 del ‘Codice’ (compiti specifici del RUP, ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto previsto dal ‘Codice’, possibili ipotesi di coincidenza soggettiva con il progettista o con il direttore dell’esecuzione);

- sia contenuti non vincolanti, ma in relazione ai quali l’Autorità poteva intervenire, ai sensi dell’articolo 213, co. 2 del ‘Codice’, con lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alla stazioni appaltanti come le indicazioni di carattere generale in materia di RUP, le modalità di nomina e quelle relative all’ambito di applicazione del testo.

Linee guida ANAC n ° 3 sul RUP del 2016

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Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)*

5. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8.

* testo anteriore al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32

Il RUP nel Codice

(12)

Gli interventi dello sblocca cantieri

Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

27-octies. Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.

(13)

Linee Guida adottate dall’ ANAC con la deliberazione n.

1007 dell'11 ottobre 2017:

(…) Resta comunque confermata l’assoluta centralità del ruolo del RUP nell’ambito dell’intero ciclo dell’appalto, nonché le cruciali funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa che ne ispirano la disciplina codicistica.

(…) In particolare, a seguito del ‘correttivo’ rinvengono un’espressa copertura legislativa le previsioni delle Linee Guida riferite ai presupposti della nomina e alle relative modalità.*

* Dal parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato sulla proposta di revisione delle linee guida

Linee guida ANAC n ° 3 sul RUP del 2017

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Il RUP nelle Linee guida ANAC

2.1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice.

2.2. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.

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Il RUP: la nomina

Come deve avvenire la nomina?

Con atto formale (determina, ordine di servizio) del dirigente o del responsabile (autonomina in caso di RUP dirigente o apicale, oppure provvedimento del Segretario comunale o generale) e l'incarico non può essere rifiutato (salvo contestazione sulla mancanza dei requisiti). L'atto formale dovrà dare conto delle competenze rilevate, ove non immediatamente riconoscibili

N.B. Se non vi è rapporto gerarchico diretto tra chi nomina ed il RUP, occorrerà prevedere modalità organizzative per il controllo e la supervisione dell'attività, per la verifica e la relativa valutazione (compreso il piano delle performance)

Cause di inconferibilità attuali: condanne, esistenza conflitto di interesse o obbligo di astensione (art. 42, co 2 del Codice e art. 7 del DPR 62/2013)

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Il RUP nelle Linee guida ANAC

2.4. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Qualora l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

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Il RUP nelle Linee guida ANAC per i contratti di lavori

4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori

4.1. Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente:

a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;

b. nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati.

Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

(18)

Il RUP nelle Linee guida ANAC per i contratti di lavori

4.2. Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori:

a) Per gli importi inferiori a 150.000 euro il RUP deve essere almeno in possesso, di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, la stazione appaltante valuta se, per il particolare oggetto dell’appalto, è necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai sensi dell’art. 31, comma 11, del codice.

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Il RUP nelle Linee guida ANAC per i contratti di lavori

b) Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente, di:

1. diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti.), e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;

2. laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;

3. laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

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Il RUP nelle Linee guida ANAC per i contratti di lavori

c) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all’art . 35 del Codice, deve essere in possesso, alternativamente, di:

1. laurea triennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;

2. laurea quinquennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

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Il RUP nelle Linee guida ANAC per i contratti di lavori

d) Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo, e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

4.3. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera d), adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management. È necessario, infatti, enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

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Il RUP nelle Linee guida ANAC per i contratti di lavori

9. Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.

9.1. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio della specifica attività richiesta;

b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell’intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento;

c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell’unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell’intervento.

Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro.

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Il RUP nelle Linee guida ANAC per i contratti di ss&ff

7.1. Il RUP è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente:

a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;

b) nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.

7.2. Il RUP è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell’intervento da realizzare. Le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’art. 31, comma 9, del codice organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.

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Il RUP nelle Linee guida ANAC per i contratti di ss&ff

7.3. Nello specifico:

a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP è in possesso, alternativamente, di:

1. diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;

2. laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;

3. laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e

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Il RUP nelle Linee guida ANAC per i contratti di ss&ff

b) Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.

Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture

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Il RUP nelle Linee guida ANAC per i contratti di ss&ff

4. Per appalti che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento.

Per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettera a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o l’abilitazione all’esercizio della professione. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, adeguata formazione in materia di Project Management ai sensi di quanto previsto al

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Il RUP nelle Linee guida ANAC per i contratti di ss&ff

10. Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.

10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto.

10.2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es.

servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

(28)

Requisiti minimi del RUP

Quesito MIT 464/2019 Argomento: RUP

Quesito: Requisiti del RUP minimi per procedure sottosoglia indicate nelle Linee Guida n. 3.

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». al punto 7.3.a) si chiede di conoscere se il Diploma di maturità rilasciato alla conclusione di un liceo è adeguato per il ruolo ?

Risposta: Sulla base di quanto rappresentato (…) con specifico riferimento alla questione richiesta (….) le linee guida introducono una distinzione: - Per gli appalti relativi a servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, al punto 7.3 lett a), stabiliscono la necessità di un “diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture”. Dunque, in tal caso, non essendo specificata la tipologia di diploma richiesto, se ne ricava l’adeguatezza di qualsiasi diploma rilasciato da istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale (ivi compreso quello rilasciato da un liceo). - Per quanto concerne, invece, gli appalti e le concessioni di lavori per gli importi inferiori a 150.000 euro, al punto 4.2,. le linee guida stabiliscono che il RUP deve essere almeno in possesso, di un diploma rilasciato da un ISTITUTO TECNICO superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anninell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. Alla luce di quanto sopra, relativamente all’ipotesi prevista al punto

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IL GRUPPO DI LAVORO

Composto dai soggetti che provvedono a:

Redigere ed approvare il progetto

Redigere ed approvare la documentazione di gara

Presiedere seggio o commissione di gara

Nominare la commissione giudicatrice

Valutare le offerte tecnico-economiche (Commissione giudicatrice)

Sottoscrivere il contratto

Controllare la fase di esecuzione (D.L.

o direttore dell’esecuzione)

Effettuare il collaudo o le verifiche di confromità (collaudatore)

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Le figure e i ruoli

6. Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione Il responsabile del procedimento:

e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;

Linee guida ANAC n° 3 il RUP nei contratti di lavori

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Le figure e i ruoli

Vi è giurisprudenza concorde sul fatto che il responsabile dei lavori, è titolare di una delega di funzioni, la quale non può non rispondere ai requisiti sanciti a pena di inefficacia della stessa dall'art. 16 D.Lgs. n. 81/2008; tale delega di funzioni al responsabile dei lavori ha una sua peculiarità, consistente nel fatto che alcuni dei limiti e delle condizioni dell'art. 16 (in particolare le competenze del delegato) sono predeterminati e disciplinati a priori dal legislatore.

Tuttavia, si tratta sempre di delega di funzioni e, come tale, deve essere necessariamente munita di tutti i requisiti e le condizioni di cui all'art. 16, sia formali (atto scritto, accettazione espressa), sia sostanziali (autonomia di decisione e di spesa).

Il RUP/Responsabile dei lavori

(32)

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

Il supporto al RUP: gli incarichi

(33)

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

Il supporto al RUP: la struttura stabile

(34)

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza.

Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di

Il supporto al RUP: la struttura stabile

(35)

Riconoscimento danno erariale per l’affidamento di attività di supporto alla commissione di gara ad un consulente esterno

La Corte dei conti, ritenendo l’incarico in questione rientrante nelle fattispecie previste dall’art.7 del d.lgs. 165/2001, ha eccepito:

- assenza di preventiva verifica di professionalità interne;

- assenza della verifica dei connotati di alta specializzazione;

- assenza di indicazione delle specifiche attività da svolgere, dei parametri di determinazione dell’importo e di verifica di congruità.

I profili di illegittimità degli atti costituiscono un sintomo della dannosità per l’erario delle condotte che all’adozione di quegli atti abbiano concorso.

LA SCELTA E LA NOMINA DELLE FIGURE DI SUPPORTO

Corte dei conti,

II Sez. giuris. centrale di appello, sentenza 2 novembre 2018, n. 625

(36)

Supporto al RUP Codice contratti = appalto di servizi

Altri incarichi di

supporto/consulenza

Incarichi ex art. 7, comma 6, d. Lgs. 165/2001=

contratti lavoro autonomo LA SCELTA E LA NOMINA DELLE FIGURE DI SUPPORTO

Corte dei conti,

II Sez. giuris. centrale di appello, sentenza 2 novembre 2018, n. 625

(37)

Il supporto al RUP

Quesito MIT 403//2018 Argomento: RUP Oggetto: Affidamento incarico di supporto al RUP a professionista esterno all'organico dell'Ente.

Quesito: Alla luce della vigente normativa si chiede se una amministrazione comunale possa conferire a professionista esterno incarico di supporto al RUP quando lo stesso incarico di RUP è svolto da funzionario tecnico in possesso della relativa e specifica professionalità necessaria ed inoltre non trattandosi di appalto di particolare complessità o di opera con esigenza di alta professionalità. E’ possibile affiancare ad un funzionario comunale, in possesso di idonea professionalità incaricato del compito di RUP, un professionista esterno all’ente con l’incarico di supporto al rup sulla base di una attestazione di momentanea indisponibilità di tutti i tecnici comunali a svolgere tale incarico di supporto? Dalla lettura dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 sembra di capire che la figura di supporto al RUP sia consentita solo in caso di “accertate carenze”

dell’organico o mancanza di professionalità interne alla amministrazione che possano ricoprire l’incarico di RUP. Pertanto non essendoci impedimenti o carenze per la nomina del RUP è possibile affiancargli un professionista esterno con incarico di supporto al RUP solo perché nessun impiegato comunale é disponibile a supportarlo?

E’ possibile che un impiegato comunale possa dichiararsi non disponibile a supportare il RUP nei suoi compiti, specie se a ricoprire l’incarico di RUP sia il suo dirigente?

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Il supporto al RUP

Quesito MIT 403//2018 Argomento: RUP Oggetto: Affidamento incarico di supporto al RUP a professionista esterno all'organico dell'Ente.

Risposta:

Da quanto rappresentato, alla luce della vigente normativa (d.lgs. n. 50/2016), non sembrano sussistere i presupposti per conferire l’incarico di supporto al RUP a professionisti esterni. Infatti, il comma 11 dell’articolo 31 del Codice dispone che “nel caso in cui l'organico della stazione appaltante PRESENTI CARENZE ACCERTATE o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza.” Analogamente, si veda il punto 2.4 delle linee guida n. 3 dell’ANAC. In merito alla possibilità di un impiegato comunale di rifiutarsi a supportare il RUP, si ritiene necessario verificare se c’è stato un ordine di servizio da parte del dirigente e se il rifiuto sia stato motivato da impossibilità di svolgere ulteriori mansioni a causa di eccessivo e comprovato carico di lavoro.

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Il supporto al RUP: la Corte dei conti

Come ha rilevato la Procura Generale, “nulla ha dedotto con riferimento a quanto evidenziato nella sentenza gravata nel senso dell’illegittimità dell’incarico, in ragione della genericità ed indeterminatezza del suo oggetto, in mancanza di specifici e concreti obiettivi da conseguire”.

Parimenti, “non ha minimamente contestato né quanto evidenziato nella sentenza appellata nel senso della liquidazione da parte dello stesso xxx in favore del personale interno dell’ufficio degli incentivi ex art. 18 della Legge n. 109/94 per lo svolgimento di compiti di supporto al R.U.P. con riferimento agli stessi progetti né le conclusioni che il giudice di prime cure ne ha tratto nel senso che ciò smentisce <le motivazioni addotte a giustificazione dell’incarico esposte nelle premesse della determinazione n. 372/07>”.

Corte dei conti,

II Sez. giuris. centrale di appello, sentenza 627/2017

(40)

Il RUP «incompetente»

Per quanto concerne il nesso di causalità tra il danno descritto e la condotta della convenuta, vanno qui integralmente richiamate tutte le norme previste dalla normativa statale e dalla regolamentazione comunale relative alla nomina del responsabile del servizio (e dei suoi obblighi) e del RUP. Rilevano altresì i principi generali dell’attività amministrativa come evincibili dall’art. 1, della legge n.

241/1990. Sono rilevanti, inoltre, tutte le norme relative ai compiti del RUP da designare per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economie.

Innanzitutto l’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, applicabile ratione temporis, che richiama, quanto alla descrizione degli obblighi del RUP, l’art.

10 del medesimo decreto.(...) Non essendo stato designato alcun responsabile unico del procedimento, spettava dunque a xxxx, in qualità di responsabile del servizio e del procedimento, verificare la regolare esecuzione delle opere e delle forniture e rapportarsi, a tal fine, con le imprese e con il direttore dei lavori, ove lo stesso fosse stato individuato. Dalla attestazione della regolarità dell’esecuzione delle opere discende infatti la liquidazione dei pagamenti alle imprese e la rendicontazione Corte dei conti, Sez. giuris. Veneto,

sentenza 116/2018

(41)

Il RUP «incompetente»

La pregnanza degli adempimenti richiesti dalla normativa statale e regolamentare dell’ente locale allora vigente, induce a ritenere che sul Responsabile del servizio gravasse anche l’onere di vigilare che l’istruttoria tecnica sui procedimenti all’odierno esame fosse stata correttamente eseguita.

La xxxx, in effetti, ha attestato la predetta regolare esecuzione, in calce alla rendicontazione dei lavori, salvo poi eccepire in sede di memoria di costituzione, nel presente giudizio, di non possedere le necessarie competenze tecniche e di essersi sempre avvalsa di altri soggetti. Tale prospettazione, lungi dal limitare la responsabilità della convenuta, ne aggrava la posizione. Se, come asserito nella memoria di costituzione, la convenuta non si era occupata in prima persona del concreto riscontro sulla corretta esecuzione delle opere e/o delle forniture, avrebbe potuto e dovuto impartire idonee disposizioni ai dipendenti del Comune addetti al Servizio alla cui gestione sovrintendeva, per una trasparente gestione della spesa e una adeguata verifica della stessa. E dell’effettuazione di tale attività istruttoria avrebbe dovuto acquisire concrete attestazioni. Ciò invece non emerge né dagli atti allegati dalla Procura né da quelli allegati dalla difesa.

Corte dei conti, Sez. giuris. Veneto, sentenza 116/2018

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Gli interventi dello sblocca cantieri

Art. 36. (Contratti sotto soglia) (…)

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

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Il RUP e gli affidamenti diretti

Quesito MIT 524/2019 Argomento: Modalità operative per attuazione art.36 c.2 lett.b) alla luce dello sblocca cantieri

Quesito: E' corretto per l'affidamento di lavori procedere alla richiesta di tre preventivi contattando direttamente tre operatori economici, ovviamente nel rispetto del principio di rotazione, senza preventivamente fare una manifestazione di interesse ma ricercandoli sul mercato? L'esito dell'affidamento va comunque pubblicato sul sito? Per quanto riguarda l'affidamento dei servizi/forniture/servizi ingegneria- architettura è necessario ricercare i cinque operatori economici previa indagine di mercato (manifestazione di interesse con avviso)?

La risposta ai tre quesiti posti è positiva. Relativamente alla nuova formulazione della lettera b) dell’art. 36 a seguito delle modifiche di cui alla legge 14/06/2019 n. 55, la disposizione prevede per i lavoriun’ipotesi di affidamento diretto senza necessità di avviso pubblico, disponendo la valutazione di tre preventivi, ove esistenti. L’esito dell’affidamento va pubblicato sul profilo del committente, ai sensi dell’articolo 29 del D.

Lgs n. 50/2016 in ottemperanza agli adempimenti in materia di trasparenza. Relativamente ai servizi e forniture, la stessa disposizione di cuiall’articolo 36 comma 2 lettera b), al fine di individuare almeno cinque operatori economici prevede il ricorso alle indagini di mercato o agli elenchi di operatori, e pertanto la necessità di ricorrere a preventive forme di pubblicità (avviso pubblico) oppure il ricorso ad elenchi di operatori economici già costituiti e gestiti dalla stazione appaltante. Per quanto riguarda i servizi tecnici, ai sensi dell’art. 157 comma 2 del d. lgs. 50/2016 gli incarichi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dal Rup con la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) mediante invito rivolto ad almeno cinque soggetti. Resta fermo il rispetto del principio di rotazione in tutte le tre fattispecie sopra richiamate (cfr ex multis Sentenza 06/06/2019, n. 3831 - Consiglio di Stato - Sez. V

(44)

IL RUP? CHI E’ COSTUI?

(45)

Il Tar afferma che l’articolo 77, comma 4, del Dlgs 50/2016, nella sua versione originaria, disponeva che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” e che la disposizione è stata modificata dall’art. 46, comma 1, lett. d), Dlgs 19 aprile 2017, n. 56, che ha aggiunto la previsione secondo cui “la nomina del Rup a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”: nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di Rup può pertanto coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi. La nuova regola del comma 4 è di immediata applicazione, non essendo condizionata dall’istituzione dell’albo dei commissari previsto dall’articolo 77, comma 2, Dlgs 50/2016 (in questo senso Tar Latina, sez. I, 23 maggio 2017, n. 325; Tar Brescia, Sezione II, 4 novembre 2017, n.

La giurisprudenza sul RUP

Tar Campania Napoli, Sezione III n. 3620 del 2/07/2019

Possibilità per il RUP di ricoprire il ruolo di componente della commissione

(46)

(…) il fondamento ultimo di razionalità della disposizione dell’art. 77, comma 4, cit. è quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione giudicatrice, costituendo il principio della separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e

La giurisprudenza sul RUP

Consiglio di Stato, sez. V

n.1387 del 27/02/2019 Possibilità per il RUP di ricoprire il

ruolo di componente della commissione

(47)

Sussiste in ogni caso una situazione di incompatibilità sostanziale nel caso in cui il presidente della Commissione è stato il R.U.P., ha partecipato alla elaborazione degli atti di gara e del capitolato speciale, da lui approvato, e ha nominato la Commissione giudicatrice, indicando sé stesso quale presidente.

La giurisprudenza sul RUP

Consiglio di Stato sez. V,

09/01/2019, n.193 Possibilità per il RUP di ricoprire il

ruolo di Presidente della commissione

(48)

Al dirigente del servizio comunale è indubbiamente attribuita la presidenza delle commissioni di gara e responsabilità delle procedure di appalto, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267; altrettanto è a dirsi delle funzioni assegnate dall’art. 31 del Dlgs n. 50/2016 al responsabile unico del procedimento, a cui spettano tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento “che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.

La giurisprudenza sul RUP

Tar Sardegna Cagliari, Sezione I n. 51 del 23/01/2019 Possibilità per il RUP di ricoprire il

ruolo di Presidente della commissione

(49)

Il Tar sottolinea che nella disciplina di cui all’art. 97 del Dlgs n. 50/2016, per il caso di anomalia, nulla è previsto quanto all’organo competente a svolgere la verifica di congruità riferendosi genericamente alla “stazione appaltante”, salvo per il caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso in cui il comma 1 si riferisce al Rup o alla Commissione giudicatrice. Sono le linee guida n. 3, emanate dall’Anac, che nel disciplinare gli ulteriori compiti specifici del Rup, a stabilire che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, la verifica di anomalia sia

«svolta dal R.u.p. con il supporto della Commissione nominata ex art. 77 del Codice». Il punto 5.3 delle Linee Guida n. 3/2016 è stato tuttavia modificato a seguito dell’aggiornamento intervenuto con delibera n. 1007 dell’11 ottobre 2017 sulla cui base il Rup verifica la congruità delle offerte con l'”eventuale” supporto della ‘commissione giudicatrice’. Di qui consegue che per effetto delle modifiche, il supporto della Commissione al Rup nella verifica di anomalia, inizialmente previsto senza aggettivazione, successivamente è divenuto “eventuale”.

La giurisprudenza sul RUP

Tar Abruzzo Pescara, Sezione I n. 138 del 24/05/2019

Il RUP e la verifica di anomalia

(50)

L’articolo 31, comma 3, del Dlgs 50/2016 assegna al RUP, dominus della procedura, una competenza di natura residuale, nella quale rientra una generale funzione di coordinamento e controllo delle procedure di gara, nonché il compito di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate e a formalizzare all’esterno gli atti della procedura (cfr. Tar Veneto, Venezia, sez. I, 27 giugno 2018, n. 695); competenza che si estende peraltro anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, 25 settembre 2017, n. 2040, secondo cui “anche dopo l’intervento correttivo recato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 resta confermata l’assoluta centralità del ruolo del RUP nell’ambito dell’intero ciclo dell’appalto, nonché le cruciali funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa che ne

La giurisprudenza sul RUP

Tar Campania Napoli, Sezione V n. 467 del 31/01/2019

Il RUP e il provvedimento di esclusione

(51)

La lesione del bene giuridico anelato dal concorrente escluso in sede di gara per mancanza dei requisiti partecipativi deve pertanto ritenersi posticipata all’adozione della Determina a mezzo della quale il RUP, a seguito dell’ulteriore controllo sulla regolarità dell’operato della Commissione di gara, definitivamente decreta l’estromissione dalla gara dei concorrenti risultati privi dei requisiti richiesti ed approva l’elenco delle imprese ammesse a partecipare al confronto concorrenziale, assoggettato all’avviso di trasparenza di cui all’articolo 29, comma 1, Dlgs 50/2016.

La giurisprudenza sul RUP

Il RUP e il provvedimento di esclusione Tar Campania Napoli, Sezione V n. 467 del 31/01/2019

(52)

Eccepita incompetenza del Presidente ed Amministratore delegato di xxx S.p.A. ad adottare il provvedimento di esclusione, in luogo del RUP.

«La più recente giurisprudenza amministrativa, nel dare applicazione alla disposizione in esame, ha ben chiarito che le attribuzioni del responsabile unico del procedimento sono definite come residuali, precisando che esse si estendono

“anche all'adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara”

(così testualmente T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 695 del 2018).

Tale conclusione, del resto, reperisce il proprio ineludibile riscontro nell’indirizzo stabilmente assunto dal Consiglio di Stato, il quale (…) ha invero ritenuto che “la doglianza con la quale l'appellante sostiene che il responsabile del procedimento non è competente in ordine all'esclusione delle partecipanti alla gara deve essere respinta essendo la tesi sostenuta in contrasto con orientamento pacifico del Consiglio di Stato (Sezione Quinta, 6 maggio 2015, n. 2274, 21 novembre 2014, n.

5760) che il Collegio condivide e al quale fa riferimento ai sensi dell'art. 74 del

La giurisprudenza sul RUP

Il RUP e il provvedimento di esclusione

Tar Friuli Venezia Giulia sez. I

n. 450 del 29/11/2019

(53)

(…)nelle procedure ad evidenza pubblica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, occorre distinguere il ruolo del Seggio di gara, chiamato ad un'attività di mero accertamento, priva di ogni connotato discrezionale, da quello della Commissione, preposta all'effettuazione di valutazioni tecnico-discrezionali, senza che sia possibile l’ingerenza della prima nell’attività valutativa che costituisce prerogativa riservata alla seconda (cfr. in termini T.A.R.

Lombardia, Milano, sez. IV, 7 luglio 2017, n.1549). (…) il Seggio di gara, ritenuto che le valutazioni tecnico-discrezionali sottese all’attribuzione dei punteggi legati alle caratteristiche della fornitura offerta dalla ricorrente non fossero state correttamente svolte dall’organo tecnico-valutativo, ha proceduto illegittimamente, in violazione dei principi innanzi enunciati, direttamente alla rivalutazione dell’offerta tecnica presentata dalla ricorrente, alla rideterminazione dei punteggi e, dunque, alla riformulazione della graduatoria. A tanto aggiungasi che nemmeno può escludersi che tali valutazione abbiano subito l’inevitabile condizionamento derivante dall’essere dette valutazioni state effettuate, quando erano oramai note le offerte economiche, con conseguente violazione dei principi di imparzialità, buon

La giurisprudenza sul RUP

Tar Campania, Napoli, sez. V

n. 1477 del 18/03/2019

Il RUP e la valutazione dell’operato della Commissione giudicatrice

(54)

La norma appena citata dispone infatti che "I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”. Come noto, tale previsione normativa svolge una funzione di garanzia del diritto dei concorrenti a una decisione amministrativa adottata da un organo terzo e imparziale e raggiunta mediante valutazioni il più possibile oggettive e cioè non influenzate dalle scelte che l'hanno preceduta (su tali principi, per una disamina completa, Consiglio di Stato, A.P. n. 13/2013). Ora, appare evidente che l'aver approvato gli atti di gara implica, necessariamente, un'analisi degli stessi, una positiva valutazione e - attraverso la formalizzazione - una piena condivisione. Ne deriva che l'approvazione degli atti di gara integra proprio una "funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (in tal senso TAR Puglia, Lecce, sez. II, 27 giugno 2016, n. 1040) il cui

La giurisprudenza sul RUP

Tar Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I

n. 408 del 30/09/2019

Componente della Commissione

giudicatrice e approvazione atti di gara

(55)

Fermo restando, infatti, che il direttore esecutivo del contratto esplica le proprie funzioni essenzialmente nella fase esecutiva dell’appalto, la disposizione di cui al richiamato articolo 77, comma 4 (secondo cui, come si è detto, i commissari “non devono aver svolto, né possono svolgere alcun’alta funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”) potrebbe al più comportare la preclusione al conferimento dell’incarico di direttore esecutivo in capo a chi abbia fatto parte della commissione di gara, ma non può – correlativamente – comportare la preclusione ad assumere le funzioni di commissario da parte di chi svolgerà solo in una fase successiva le funzioni di direttore esecutivo.

La giurisprudenza sul RUP

Consiglio di Stato, sez. V,

n. 819 del 4/02/2019

Componente della Commissione

giudicatrice e direttore dell’esecuzione

(56)

IL RUP E’ SOLO?

(57)

Il RUP unico

Quesito MIT 453 del 03/05/2019

Oggetto: Nomina RUP per gli affidamenti sotto soglia

Quesito: Relativamente all'oggetto vorrei porre il seguente quesito: è possibile nominare un unico RUP, magari annualmente, per tutte le acquisizioni di servizi e forniture sotto soglia (eventualmente specificate nella delibera di nomina) che abitualmente e con continuità si rendono necessarie?

Risposta: Per la questione sottoposta occorre fare riferimento all’articolo 31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni” del d. lgs.

n. 50/2016 e alle Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017. Dai suddetti riferimenti si ricava che “per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione” (art. 31 comma 1).

Pertanto la nomina deve essere sempre specificamente riferita ad un singolo affidamento. Per quanto riguarda i tempi, la nomina può essere effettuata anche nella fase antecedente alla programmazione. La risposta quindi è negativa in quanto occorre individuare uno specifico RUP per ogni singola acquisizione.

(58)

Il RUP unico

L’unicità del responsabile del procedimento verrebbe tuttavia meno allorché, al comma 2, si conferisce facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un altro responsabile per la fase di affidamento.

8.1.– La questione non è fondata.

8.2. Questa Corte, con la sentenza n. 43 del 2011, richiamata dalla Regione resistente, in relazione a una simile disposizione di una legge della Regione Umbria, censurata dallo Stato per gli stessi profili, ha osservato: «la legge regionale […] ha previsto, al comma 2, la regola del responsabile unico del procedimento, limitandosi a stabilire che le amministrazioni aggiudicatrici, “nell’ambito dell’unitario procedimento di attuazione dell’intervento”, possono individuare sub- procedimenti senza che ciò incida sulla unicità del centro di responsabilità. Avendo riguardo allo specifico contenuto precettivo delle disposizioni impugnate, deve, pertanto, rilevarsi come la disciplina delle modalità organizzative dell’attività del responsabile unico del procedimento rientri nella materia della organizzazione

Corte Costituzionale n. 166/2019

(59)

Il RUP nella bozza del nuovo Regolamento sui

contratti pubblici

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