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La riforma delle regole di bilancio adottata con il D.lgs. n.

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(1)

IL NUOVO QUADRO DI

RIFERIMENTO TRIBUTARIO

Prof. Francesco Tundo

(2)

La riforma delle regole di bilancio adottata con il D.lgs. n.

139 del 2015 non è stata accompagnata da una norma di raccordo tra utile civilistico e reddito imponibile.

In queste condizioni vale, in via generale, il principio di derivazione parziale disciplinato dall’art. 83 del Testo Unico: “ Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni (…) ”.

EFFETTI FISCALI RIFORMA DELLE REGOLE DI BILANCIO

(3)

Non rileva, in ambito OIC, il principio di derivazione rafforzata formalizzato dall’ultimo periodo dell’art. 83 TUIR: “

(…) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (…) valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili

”.

Tale principio è stato interpretato nel senso che rimangono definiti dal Testo Unico solo gli aspetti relativi alla “misurazione”

e “valutazione”.

EFFETTI FISCALI RIFORMA DELLE REGOLE DI BILANCIO

(4)

DERIVAZIONE RAFFORZATA

La derivazione rafforzata è “consolidata” dalla previsione di cui all’art. 109 TUIR, comma 4, lett a), ove si stabilisce che “

le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico (…). Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali (…)

”.

Nessuna previsione, all’interno del D.Lgs. n. 139 del 2015 consente, in ambito OIC, di assumere l’allineamento (in termini di derivazione rafforzata) che opera con riferimento agli IAS

adopter

.

Si tratterebbe così di una condizione di “derivazione semplice”…

in via del tutto teorica.

(5)

Tuttavia non è nemmeno così, poiché l’art. 11 del D.Lgs. 139 del 2015 pone comunque una limitazione al principio di derivazione.

La norma stabilisce infatti che dall’attuazione del decreto (139/2015) “

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

”.

Si tratta di una norma che pone un “argine” all’assunzione dei (nuovi) criteri civilistici in ambito fiscale, ma limitatamente ai casi in cui questi potrebbero determinare maggiori oneri.

LA CLAUSOLA DI INVARIANZA

(6)

“norma indeterminata”: nella teoria generale la si distingue dalla “norma generica” perché quest’ultima consente una scelta tra diverse opzioni espressamente individuate dalla norma, cosa che nel nostro caso non accade.

La complessità di esame della portata della norma aumenta in ragione del fatto che si tratta di una norma indeterminata che però prevede un divieto (in particolare di “richiamo”, in ambito fiscale, dei criteri civilistici che però, appunto, non è determinato a priori).

Stabilisce dunque un “divieto indeterminato”.

NATURA GIURIDICA DELLA

CLAUSOLA DI INVIARIANZA

(7)

Si tratta di risolvere il rapporto tra l’art. 83 (principio di derivazione) e la limitazione al principio medesimo dettata dall’art. 11 del D.L.vo 139/2015.

Questa previsione, unita all’assenza di norme di raccordo tra utile civilistico e reddito imponibile analoghe a quelle previste per i principi contabili internazionali, ha indotto i primi commentatori a concludere che saremmo dinanzi ad un ritorno del “doppio binario”, vale a dire ad una totale autonomia delle regole fiscali rispetto a quelle di bilancio. Tale conclusione emerge anche dai lavori preparatori dei diversi emendamenti che hanno proposto norme di coordinamento.

EFFETTI FISCALI RIFORMA DELLE REGOLE DI BILANCIO

(8)

LA DERIVAZIONE CONDIZIONATA

E dunque potranno sì applicarsi le regole contabili/civilistiche anche ai fini fiscali (la cui rilevanza ai fini fiscali deriva dall’art. 83 TUIR e non dal D.L.vo 139/2015), ma solo se, e nella misura in cui, esse (meglio:

ciascuna di esse

, di volta in volta considerata) non determini(no)

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

(doppio binario parziale).

Non siamo però in presenza di un “distacco pieno” della regola fiscale da quelle civilistiche: la derivazione sopravvive in ragione della prima parte dell’art. 83 TUIR, ma è limitata, meglio dire “condizionata” al rispetto della

“clausola di salvaguardia delle entrate” di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 139.

(9)

I tentativi di apportare una norma di coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le previsioni di cui al D.L.vo n. 139/2015 non sono andati a buon fine. Da ultimo con la legge di conversione del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 (“Milleproroghe”), dalla quale è stato espunto un emendamento perché ritenuto inammissibile dalla Commissione Affari costituzionali del Senato.

L’emendamento decaduto:

a) estendeva la derivazione rafforzata anche all’ambito OIC;

b) prevedeva una norma transitoria di neutralità fiscale per le operazioni poste in essere in anni precedenti;

c) irrilevanza dei componenti straordinari

L’emendamento è stato riproposto il 2 febbraio 2017.

IL DIFETTO DI COORDINAMENTO …

Era a quanto pare un “difetto genetico” visto che già nel 2015, la Commissione Bilancio della Camera aveva preso atto che per il Governo le modifiche introdotte dal D. Lgs. 139 “non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese interessate”.

(10)

… LE CONSEGUENZE

Al momento non siamo dunque in presenza di una derivazione rafforzata, che avrebbe richiesto una norma analoga a quella prevista per i soggetti IAS, né tantomeno di un doppio binario in senso pieno, poiché non è esclusa a priori la possibilità di assumere le risultanze civilistiche, che è possibile, ma solo se non determina

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Semplificando: possiamo dire di essere in presenza di una

“derivazione condizionata” alla invarianza del gettito.

Dunque si dovrà guardare caso per caso: le regole OIC potranno essere assunte nella determinazione del reddito solo se non comportano maggiori oneri per le entrate, e dunque questa circostanza dovrà essere verificata di volta in volta, situazione per situazione.

(11)

In via generale lo spazio lasciato vuoto dal legislatore viene riempito dal “diritto vivente”, dall’interpretazione del Giudice:

l’ordinamento non può ammettere lacune o spazi vuoti.

Nel caso della materia fiscale può capitare che venga riempito dall’attività di interpretazione dell’Amministrazione delle finanze/Agenzia delle Entrate.

In realtà, per la materia di cui si tratta, lo spazio vuoto non potrà essere una “delega in bianco” al Giudice né tantomeno all’Amministrazione e dunque deve necessariamente essere riempito dallo stesso Legislatore.

Anche in fase di adozione degli IAS c’è stata una fase intermedia in cui furono adottata regole fiscali (parzialmente) autonome.

LA SITUAZIONE IN ASSENZA DI COORDINAMENTO

(12)

Il 2 febbraio il Governo ha presentato una nuova proposta di emendamento alla legge di conversione del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (cd.

"Milleproproghe") per porre rimedio ai precedenti tentativi, falliti, di coordinare le norme del D.L.vo n.

139/2015 con il Testo Unico

NUOVO EMENDAMENTO PROPOSTO

I contenuti del (nuovo) emendamento

(13)

NUOVO EMENDAMENTO PROPOSTO

1. Fissa una "derivazione rafforzata" (art. 83 TUIR), estesa anche alla previsione dell'art. 109 (4) TUIR.

2. Stabilisce la "depurazione" del nuovo "ROL" (che per effetto delle nuove regole di bilancio è "inquinato" dalle componenti straordinarie) delle sole componenti straordinarie costituite da componenti positive e negative derivanti da trasferimenti di aziende o rami di azienda.

È un correttivo solo parziale: esistono anche altre componenti straordinarie che possono interferire e dunque allontanare (in maniera imprevedibile a priori) il contenuto della norma dalla sua finalità.

(14)

NUOVO EMENDAMENTO PROPOSTO

3. Interviene sul comma 108 TUIR (spese relative a più esercizi).

La tecnica normativa è diversa dagli altri interventi: si interviene direttamente su una singola norma del TUIR per adeguarla alla nuova regola civilistica/contabile ("derivazione analitica").

Negli altri casi si è intervenuti indirettamente, per il tramite della regola fissata nel novellato art. 83.

4. Interviene sull'art. 112 TUIR, anche nella sua rubrica

(ora: "strumenti finanziari derivati").

(15)

NUOVO EMENDAMENTO PROPOSTO

5. Interviene in materia di Irap, apportando il medesimo correttivo alle componenti straordinarie previsto per le imposte sui redditi

Il "correttivo" generale all'area straordinaria (comma 3 emendamento)

- Introduce una singolare norma "generale": in ambito fiscale il riferimento ai componenti di cui alle voci A) e B) del 2425 c.c. deve sempre essere inteso al netto dei componenti straordinari derivanti da trasferimenti di aziende o rami.

Ciò nonostante sia già espressamente previsto con riferimento al ROL e all'IRAP;

- E’ una norma che non risolve tutte le distorsioni derivanti dalla soppressione dell'area straordinaria;

- E’ una norma priva di collocazione sistematica (non è espressamente collocata in alcuna previsione del Testo Unico), dunque di difficile individuazione.

(16)

NUOVO EMENDAMENTO PROPOSTO

6. Prevede una disciplina transitoria "complessa" (ai fini IRES e IRAP) fatta di regole, deroghe e contro-deroghe.

Le "nuove" disposizioni dell'emendamento esplicano efficacia con riferimento ai componenti patrimoniali rilevati in bilancio a partire dal 2016. Tuttavia vale la disciplina fiscale previgente quanto agli effetti reddituali sul bilancio 2016 e quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate rispetto a qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni risultanti dal bilancio 2015 (operazioni

«già avviate» e che proseguono negli esercizi successivi).

Uniformità di trattamento per «singola operazione».

In deroga a quest'ultima previsione: regole ad hoc per i derivati.

(17)

ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA – EFFETTI FISCALI L’eliminazione dell’area straordinaria determina che

proventi e oneri estranei all’attività ordinaria siano rilevati nel conto economico tra i ricavi e i costi che riguardano la gestione ordinaria dell’impresa, che riguarda, come noto, tutte le operazioni necessarie per realizzare l’oggetto vero cui, di fatto o potenzialmente, è indirizzata in modo usuale e continuativa l’attività dell’impresa.

EFFETTI FISCALI AI FINI IRES

(18)

1. Determinazione del ROL ai fini della deducibilità degli interessi passivi (art. 96 Tuir);

2. Soglia di deducibilità spese di rappresentanza (art. 108, comma 2, Tuir);

3. Soglia di rilevanza nel calcolo delle società di comodo (art. 30, comma 1, legge n. 724 del 1994)

4. Determinazione del MOL ai fini delle cause di disapplicazione delle società non operative (Provv. Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012;

5. Limiti di applicabilità Studi di settore;

6. Test di vitalità nelle operazioni di fusione e di scissione (artt.

172 e 173 Tuir).

ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA – EFFETTI FISCALI

(19)

ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI

L’art. 96 Tuir prevede che gli interessi passivi e

gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun

periodo di imposta fino a concorrenza degli

interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza

è deducibile nel limite del 30% del risultato

operativo lordo della gestione caratteristica

(ROL).

(20)

ROL

Il ROL è pari alla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettera a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Risultano dunque ininfluenti rispetto alla determinazione del ROL i componenti reddituali che confluiscono nelle voci C, D e, sino al 31.12.2015, quelli della voce E del conto economico, vale a dire proventi e oneri finanziari, rettifiche di valore di attività finanziarie

ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI

(21)

Il ROL esprime una grandezza economica, ai fini della cui determinazione rilevano i ricavi e i costi di competenza economica dell’esercizio contenuti nelle lettere A e B del conto economico. Quindi ricavi conseguiti e realizzati e costi correlati sostenuti, rilevati in bilancio secondo le regole civilistiche che presiedono alla sua redazione. Ancorando la disciplina degli interessi passivi a tale grandezza, il legislatore ha definito un parametro oggettivo, tratto dalla disciplina economico-aziendale, rettificato dagli ammortamenti e dai canoni di leasing.

ROL

ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI

(22)

La norma, applicabile nei confronti della generalità delle società, a eccezione di quelle sottratte a tale disciplina per effetto delle particolari caratteristiche dell’attività svolta, prevede dunque la limitazione della deducibilità degli oneri per interessi entro una franchigia il cui valore è ricavato sulla base di indici contabili relativi ai risultati della gestione caratteristica dell’impresa; più specificatamente sulla base della capacità di quest’ultima di produrre utili nello svolgimento dell’attività ordinaria Secondo la Relazione governativa al DDL A.S. n. 1817 – XV Legislatura (poi divenuto legge n. 244 del 2007), la soluzione adottata sarebbe quella maggiormente idonea a perseguire obiettivi di razionalizzazione e semplificazione della disciplina e al contempo a costituire un incentivo alla capitalizzazione, ma senza penalizzare in modo irreversibile l’impresa caratterizzata da una struttura finanziaria sottocapitalizzata.

ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI

(23)

La riclassificazione delle componenti dell’area straordinaria nell’area ordinaria, in mancanza di indicazioni sulla possibilità e sulle modalità di neutralizzazione delle nuove impostazioni di bilancio, può assumere rilevanza ai fini della determinazione del ROL per la deduzione degli interessi passivi, determinando, in tal modo, l’ingresso nell’area ordinaria di componenti di reddito che possono alterare la redditività operativa dell’impresa e dunque l’ammontare degli interessi passivi indeducibili, sconfessando, in tal modo, la ratio stessa della disposizione introdotta nel 2008.

COORDINAMENTO

L’emendamento al disegno di legge di conversione del DL 244/2016 (c.d.

Milleproroghe), depositato dal Governo in Commissione Affari Costituzionali del Senato prevede solo che il riferimento alle voci A e B del CE va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o rami di azienda (comma 3 dell’articolo proposto).

ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA

DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI

(24)

Le spese di rappresentanza deducibili sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari a: a) all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6% per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4% per la parte eccedente 50 milioni.

COORDINAMENTO?

Anche in questo caso, si potrebbe far riferimento al comma 3 del citato emendamento.

ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA

DEDUCIBILITA’ SPESE DI RAPPRESENTANZA

(25)

La norma (art. 30, comma 1, l. 724/1994) dispone che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le percentuali previste.

Anche in questo caso sussistono problemi in assenza di coordinamento. Il correttivo previsto, anche in questo caso, è limitato.

ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA

DISCIPLINA SOCIETA’ DI COMODO

(26)

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO – EFFETTI FISCALI

Con la modifica introdotta dal D.Lgs. 139/2015, a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi con inizio dall’1.1.2016, i costi di ricerca non sono più capitalizzabili tra le immobilizzazioni immateriali e, quindi, costituiranno costi di periodo e saranno rilevati a Conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.

Dal 2016 dunque i costi di ricerca, sia di base che applicata, saranno trattati in maniera omogenea, ovvero imputati in Conto Economico come prescrive la prassi internazionale. Di conseguenza, la discrezionalità goduta finora dai redattori del bilancio, legata al confine sottile fra ricerca di base e ricerca applicata e all’opinabilità dei loro benefici economici futuri, verrà meno a favore di una maggiore attendibilità dell’informazione contabile.

(27)

L’art. 108, primo comma, Tuir, dispone che "Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuiti dell’importo già dedotto".

Tale disciplina lascia al contribuente la facoltà di scelta fra due soluzioni alternative e legittimamente percorribili: l’inclusione di tali costi, per l’intero ammontare, tra i componenti negativi di reddito nel periodo di imposta nel quale sono stati sostenuti, ovvero la suddivisione dei medesimi in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei successivi ma non oltre il quarto.

Essa sembra riproporre, dunque, le medesime regole dettate dal Codice Civile prima della modifica introdotta dal d.lgs. n. 139 del 2015, prevedendo tanto la deducibilità integrale di tali oneri quanto la deducibilità per quote nell'arco di un periodo coincidente con quello dell'ammortamento imposto dalla precedente formula civilistica.

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO – EFFETTI FISCALI

(28)

Tuttavia, il rapporto tra i due ambiti (i.e., quello civilistico-contabile e quello fiscale) ha posto diversi interrogativi, finalizzati a verificare se l’intreccio delle regole del Tuir con quelle contabili determini momenti diversi di partecipazione di tali componenti al reddito di impresa rispetto al risultato di bilancio; più in particolare se la disciplina fiscale consenta la deduzione rateizzata in cinque anni anche di spese di ricerca imputate interamente al Conto Economico di un esercizio (non ricorrendo le condizioni previste dai principi contabili nazionali per la loro capitalizzazione) o, in alternativa, la deduzione in unico anno di spese capitalizzate nell’attivo patrimoniale in ossequio ai criteri dettati dalle regole contabili.

L’Amministrazione finanziaria in alcuni interventi - precedenti all’inclusione delle spese di ricerca e sviluppo tra i componenti negativi per i quali erano ammesse deduzioni extracontabili - ha ritenuto che l'art. 108 Tuir non consente di operare rettifiche al risultato del Conto Economico. E ciò tanto nell’ipotesi in cui le spese siano considerate quali costi di esercizio, quanto nell’ipotesi in cui esse siano, ex converso, capitalizzate nell’attivo dello Stato Patrimoniale ricorrendone i presupposti.

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO – EFFETTI FISCALI

(29)

NORMA DI COORDINAMENTO

L’emendamento al disegno di legge di conversione del DL 244/2016 (c.d. Milleproroghe), depositato dal Governo in Commissione Affari Costituzionali del Senato prevede:

1. di sostituire il primo comma dell’art. 108 Tuir con la seguente disposizione: «Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio»;

2. Eliminare il primo periodo del comma 2 dell’art. 108, che prevede, allo stato, per le spese di pubblicità la medesima disciplina prevista dal comma 1 per le spese di ricerca.

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO – EFFETTI FISCALI

(30)

La modifica che ha riguardato il trattamento contabile delle spese di ricerca e sviluppo ha un impatto anche sulla determinazione del ROL in quanto dovrebbe incidere negativamente sullo stesso, limitando, in tal modo, nell’esercizio di iscrizione delle stesse, la deducibilità degli interessi passivi

È evidente, infatti, che, essendo i costi di ricerca e pubblicità, imputati a conto economico come costi di esercizio e non più come quote di ammortamento, riducono, nell’esercizio di iscrizione degli stessi, l’ammontare del ROL disponibile.

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO – EFFETTI FISCALI

INTERESSI PASSIVI/ROL

(31)

DISCIPLINA TRANSITORIA

OIC 24

PER I COSTI CAPITALIZZATI FINO AL 2015 E’ PREVISTA UNA FASE TRANSITORIA Se soddisfano i requisiti

previsti dal nuovo OIC 24 possono essere riclassificati:

Se non soddisfano i requisiti previsti dal nuovo OIC 24:

1. Nei costi di impianto e ampliamento (per le spese di pubblicità);

2. Nei costi di sviluppo (per le spese di ricerca).

Sono eliminati dall’attivo dello stato patrimoniale e imputati in

diminuzione del PN.

QUALE EFFETTO REDDITUALE?

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO – EFFETTI FISCALI

(32)

I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile. Nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarla attendibilmente, i costi di sviluppo sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni.

La nuova norma, invece, prevede un processo sistematico di ripartizione delle spese di sviluppo in funzione della loro vita utile e conferma la necessità di sottoporre a verifica la loro residua possibilità di utilizzazione. Se svaniscono le prospettive di benefici economici futuri, con perdita di valore grave e durevole, la norma impone di operare una svalutazione.

Anche in questo caso, dunque, è evidente la convergenza verso i principi internazionali.

Ciò implica, infatti, che la durata dell’ammortamento non solo può differire dai convenzionali 5 anni, ma può essere cambiata laddove la vita utile risulti differente rispetto alla stima iniziale. Inoltre, la quota annuale di ammortamento può variare in funzione dei benefici e dell’intensità con cui la risorsa viene consumata, seguendo un criterio crescente o decrescente. Quest’ultimo per esempio può essere preferito quando si stima che l’innovazione introdotta produrrà un miglioramento competitivo per quattro

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO – EFFETTI FISCALI

COSTI DI SVILUPPO CAPITALIZZABILI

(33)

In caso di ammortamento effettuato per un periodo superiore a cinque anni, allo stato attuale, ci sarebbe un disallineamento temporaneo fra il periodo di ammortamento civilistico e quello consentito fiscalmente con conseguente rilevazione della fiscalità differita.

Inoltre, se si aderisce alla tesi dell’Amministrazione finanziaria finora espressa, non sarebbe rispettato il principio di previa imputazione a conto economico per i primi cinque anni di ammortamento della spesa, considerato che in tali esercizi la quota di ammortamento civilistico è più basso di quello fiscale.

NORMA DI COORIDNAMENTO: «Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio».

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO – EFFETTI FISCALI

COSTI DI SVILUPPO CAPITALIZZABILI

(34)

CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO - EFFETTI FISCALI

Il costo ammortizzato determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo, permette di allocare lungo la vita dello strumento finanziario:

– tutti i costi di transazione (consulenti, spese di istruttoria, spese legali, imposte e tasse, etc.); e

– le differenze fra valore nominale del titolo e prezzo di acquisto o valore di emissione (aggi, disaggi, premi e scarti di sottoscrizione/negoziazione) sulla base di un criterio finanziario (e non più a quote costanti, come avveniva in passato).

Il criterio del costo ammortizzato, introdotto per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi, attivi e passivi, sulla base del rendimento effettivo dell’operazione e non sulla base di quello nominale.

(35)

In coerenza con quanto previsto dai principi contabili internazionali cui l’art. 2426 co. 2 c.c. rinvia, l’applicazione del criterio del costo ammortizzato impatta sia in sede di prima valutazione dei titoli, crediti e debiti che sono iscritti in bilancio al netto di eventuali costi o ricavi di transazione, premi e sconti (OIC 19, par. 44), con l’attualizzazione dei crediti e dei debiti, sia in fase di valutazione negli esercizi successivi in cui gli interessi sono rilevati a Conto economico sulla base del tasso di rendimento effettivo dell’operazione e non sulla base di quello nominale.

I nuovi criteri di valutazione comportano, in linea generale, una diversa qualificazione, contabilizzazione e ripartizione temporale delle componenti di Conto economico relative alle poste in commento che possono avere conseguenze anche sotto il profilo fiscale.

CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO - EFFETTI FISCALI

(36)

Per l’applicazione del costo ammortizzato si può seguire il seguente approccio che si articola in quattro fasi:

1. Determinare il valore di prima iscrizione in bilancio del debito (è necessario valutare se il tasso di interesse desumibile dalla condizioni contrattuali è in linea con il tasso di interesse di mercato);

2. Stimare i flussi finanziari attesi tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha generato il debito, e anche la probabilità di estinzione anticipata.

3. Determinare il tasso d’interesse effettivo

4. Calcolare il costo ammortizzato ad ogni data di bilancio (e di pagamento) e predisporre il relativo piano di ammortamento.

CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO - EFFETTI FISCALI

(37)

FINANZIAMENTO PASSIVO E COSTI DI TRANSAZIONE

Con l’applicazione del criterio del costo ammortizzato i costi accessori relativi ad un finanziamento non sono più iscritti tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate lungo la durata dello stesso, ma concorrono a comporre la valutazione del debito e sono ammortizzati lungo la durata del finanziamento integrando e rettificando gli interessi calcolati al tasso nominale e comportando, quindi, una diversa qualificazione e imputazione temporale del costo.

CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO - EFFETTI FISCALI

«I costi di transazione, quali le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell’immobile e altri costi accessori per l’ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione (es.: spese legali e commissioni iniziali) sostenuti per l’emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del debito da

OIC 19, par. 45

(38)

Quindi, con l’applicazione del criterio del costo ammortizzato, a Conto economico del bilancio dell’anno in cui il finanziamento è contratto la società iscriverà interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo, di importo maggiore rispetto agli interessi da liquidare alla banca. Negli esercizi successivi la società iscriverà gli interessi passivi calcolati anch’essi al tasso di interesse effettivo.

CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO - EFFETTI FISCALI

FINANZIAMENTO PASSIVO E COSTI DI TRANSAZIONE

(39)

Ai fini IRES, la diversa qualificazione dei costi di transazione, che comporta l’iscrizione a Conto economico di interessi e non più di una quota di ammortamento di immobilizzazione immateriale, dovrebbe determinare il loro assoggettamento alle disposizioni di cui all’art. 96 del TUIR.

Ciò potrebbe limitare la deduzioni di tali componenti negativi, ai quali si applicherebbe il limite di deducibilità ivi previsto, senza peraltro che tale riqualificazione determini un innalzamento del ROL essendo gli ammortamenti esclusi dalla sua determinazione.

SOLUZIONE al fine di evitare il doppio binario: «Principio della derivazione rafforzata contenuta nell’emendamento proposto».

CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO - EFFETTI FISCALI

FINANZIAMENTO PASSIVO E COSTI DI TRANSAZIONE

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