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Pignoramento immobiliare quota ereditaria

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Pignoramento immobiliare quota ereditaria

Autore: Mariano Acquaviva | 01/10/2020

Espropriazione dei beni indivisi: come procedere al pignoramento della singola quota di comunione ereditaria indivisa?

Essere destinatari di un’eredità può essere un evento vantaggioso: di norma, infatti, ciò che si eredita è una ricchezza che si aggiunge al proprio patrimonio.

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Dall’eredità, tuttavia, possono derivare problemi, ad esempio quando l’asse è pieno di debiti e ciò che si rischia di ereditare sono solamente obbligazioni. Esiste poi un’altra circostanza che potrebbe creare non pochi grattacapi: quella dell’eredità da dividere con una persona “braccata” dai propri creditori. In linea di massima, ciò non dovrebbe essere un problema del coerede: ognuno risponde delle proprie obbligazioni col suo patrimonio. In realtà, i creditori potrebbero aggredire la quota ereditaria non ancora divisa. Il problema si pone soprattutto nell’ipotesi di pignoramento immobiliare della quota ereditaria.

Per pignoramento della quota ereditaria si intende l’azione coattiva intrapresa dal creditore nei confronti della parte di eredità che spetta al debitore. In un caso del genere, l’azione del creditore può creare problemi a tutti gli altri eredi, i quali si vedrebbero costretti a chiedere al giudice lo scioglimento immediato dell’eredità, così da determinare concretamente la parte che spetta all’erede debitore, sulla quale i creditori potranno soddisfarsi. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: ti basteranno dieci minuti per capire come funziona l’espropriazione di beni indivisi in presenza di un asse ereditario.

Esecuzione forzata: cos’è?

Quando il debitore non intende adempiere spontaneamente al proprio obbligo, il creditore può costringerlo mediante una particolare procedura che prende il nome di esecuzione forzata.

L’esecuzione forzata è il procedimento esecutivo diretto alla realizzazione del diritto del creditore, allorquando il debitore non voglia adempiere spontaneamente. Dunque, l’esecuzione forzata conduce all’attuazione materiale del diritto, anche contro la volontà del debitore.

Esecuzione forzata: tipi

L’esecuzione forzata può consistere:

nell’esecuzione per espropriazione (definita anche esecuzione forzata in forma generica), che si ha quando il procedimento esecutivo è diretto a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio e a venderli in modo da ricavare il denaro necessario per soddisfare il creditore, ovvero all’assegnazione coattiva al

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creditore stesso, a soddisfacimento delle sue pretese, di crediti dei quali il debitore è titolare;

nell’esecuzione forzata in forma specifica, che consente il soddisfacimento del diritto in modo esatto e completo, mediante la consegna diretta di cose mobili o il rilascio di beni immobili (pensa allo sfratto, ad esempio), oppure mediante l’ottenimento di una prestazione di fare o l’eliminazione di quanto fatto in violazione dell’obbligo di non fare.

Pignoramento: cos’è?

Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione [1].

In buona sostanza, il pignoramento non è altro che un atto che il creditore fa notificare al debitore, contenente l’avvertimento di non disporre in alcun modo dei beni pignorati.

Pignoramento: a cosa serve?

L’effetto principale del pignoramento non è tanto quello di avvertire il debitore che a breve si procederà ad esecuzione forzata, quanto impedirgli di poter disporre della cosa pignorata: ed infatti, se il debitore volesse vendere il bene colpito dal pignoramento, tale vendita sarebbe inefficace nei confronti del creditore, il quale potrà comunque chiedere di soddisfarsi su di essa come se non fosse mai uscita dal patrimonio del debitore.

Detto in altri termini, il pignoramento crea sul bene un vincolo di indisponibilità, nel senso che, dal pignoramento in avanti, il bene sarà preordinato a soddisfare il diritto del creditore.

Titolo esecutivo: cos’è?

Se sei creditore di una determinata somma di danaro non potrai agire immediatamente con il pignoramento: questa ingiunzione, infatti, è possibile solamente dopo aver seguito un iter preciso, fatto di ulteriori comunicazioni e

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avvertimenti.

Innanzitutto, per poter procedere occorre che tu sia in possesso di un valido titolo esecutivo [2], cioè di un atto che formalmente certifichi il tuo diritto di credito.

Questo titolo può essere rappresentato da un decreto ingiuntivo, da una sentenza, da una cambiale, ecc.

Dopodiché, cioè dopo aver ottenuto il titolo esecutivo, dovrai notificare al debitore un formale atto di precetto: si tratta di un’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo entro un termine non inferiore a dieci giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata [3].

Il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione, cioè non è stato notificato il pignoramento (ovvero, come visto sopra, nel caso di beni sottoposti a pegno o ipoteca, non si sia proceduto con istanza di vendita o assegnazione). Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso [4].

Pignoramento immobiliare beni indivisi:

come funziona?

Veniamo ora al cuore del problema: il creditore può pignorare una singola quota facente parte di una asse ereditario ancora indiviso?

La legge [5] dice che possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

In tal caso un avviso del pignoramento è notificato anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

Dunque, secondo la legge, il creditore può procedere a notificare il pignoramento immobiliare di una quota ereditaria, anche se l’eredità è ancora comune e indivisa.

Le pretese del creditore pignorante, però, non potranno estendersi anche a danno dei coeredi non debitori: a questi ultimi va notificato l’avviso del pignoramento (a pena di improseguibilità dell’esecuzione), ma ciò non significa che il debito si estende anche ad essi.

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Tale notificazione ha la funzione di imporre ai comproprietari non debitori il divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice e di provocare l’audizione di tutti gli interessati.

La separazione e la divisione della quota d’eredità

La legge [6] prosegue affermando che il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari, sentiti tutti gli altri interessati (ad esempio, gli aventi causa degli eredi), provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.

Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile (pensa all’abitazione, la cui separazione è obiettivamente difficile), il giudice dispone che si proceda alla divisione, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa.

Dunque, una volta notificato l’atto di pignoramento al debitore e il relativo avviso di pignoramento a tutti gli altri coeredi, si deve procedere con l’identificazione della quota di spettanza del debitore, cosicché il creditore potrà soddisfarsi solo su di essa.

Il giudice dell’esecuzione può decidere tra tre diversi modi di liquidazione della quota:

in prima battuta, il giudice deve valutare se è possibile la separazione in 1.

natura della quota spettante al comproprietario debitore. La separazione in natura è fattibile in genere per i terreni;

nell’ipotesi in cui la separazione risulti materialmente impossibile o 2.

sconveniente sotto il profilo economico, arrecando pregiudizio agli altri comproprietari, il giudice potrà optare per la divisione dell’intero bene. In questo caso, comincerà un autonomo giudizio divisorio, con sospensione del giudizio d’esecuzione;

infine, se nemmeno la divisione pare fattibile o conveniente, il giudice 3.

potrebbe disporre la vendita della quota indivisa, per poi assegnare il ricavato ai singoli eredi per la parte spettante.

Inoltre, è bene precisare che gli stessi comproprietari possano giungere ad un

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accordo, evitando la materiale separazione e la vendita della quota spettante al debitore o la divisione giudiziale dell’intero bene tramite un versamento di un conguaglio in danaro, quando questo risulti più conveniente.

Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza.

Avvenuta la divisione, si può procedere con la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore [7].

Creditore: individuazione della quota da pignorare

Il creditore che voglia procedere all’espropriazione della singola quota immobiliare facente parte di un’eredità indivisa deve procedere come illustrato nei precedenti paragrafi. Sbaglierebbe, invece, se volesse individuare autonomamente la quota, cioè la parte da voler pignorare: l’individuazione, infatti, può essere fatta solamente a seguito della procedura sopra indicata, oppure mediante accordo tra tutti gli eredi.

In pratica, nell’ipotesi in cui la procedura esecutiva abbia ad oggetto la quota di beni indivisi appartenenti ad una comunione ereditaria, il creditore non può espropriare un singolo bene ancora indiviso rientrante nell’asse dell’eredità, salvo che tutti i coeredi non si accordino per assegnarlo al debitore in conto della sua quota.

Potrebbe avvenire infatti che, in sede di divisione della comunione ereditaria, la quota pignorata venga assegnata ad un altro erede e non al debitore ed il pignoramento non potrebbe proseguire a causa dell’inesistenza nel patrimonio del debitore dell’oggetto del pignoramento.

Tizio è creditore di Caio, il quale ha ereditato, insieme ai suoi due fratelli, tre immobili siti a Napoli, Roma e Milano. Tizio non può pignorare l’immobile di Napoli presumendo che esso appartenga al debitore, in quanto in sede di scioglimento della comunione l’abitazione di Napoli (cioè quella pignorata) potrebbe essere stata assegnata a uno dei fratelli, cioè a una persona diversa dal debitore.

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Dunque, per ottenere l’espropriazione dell’immobile facente parte dell’asse ereditario indiviso il creditore deve:

procedere con il pignoramento e, successivamente, con la separazione, la divisione o la vendita della comproprietà davanti al giudice;

trovare un accordo con gli eredi.

Note

[1] Art. 492 cod. proc. civ. [2] Art. 474 cod. proc. civ. [3] Art. 480 cod. proc. civ.

[4] Art. 481 cod. proc. civ. [5] Art. 599 cod. proc. civ. [6] Art. 600 cod. proc. civ.

[7] Art. 601 cod. proc. civ. Autore immagine: Depositphotos.com

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