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Come cancellare un pignoramento

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Come cancellare un pignoramento

Autore: Mariano Acquaviva | 24/06/2020

Pignoramento: cos’è, a cosa serve e come funziona? Quando si può chiedere la cancellazione del pignoramento? Chi annulla il pignoramento?

L’esecuzione forzata è quella procedura che conduce, dopo un lungo iter, alla soddisfazione della pretesa del creditore. Per giungere all’espropriazione, però, occorre adempiere a tutta una serie di doveri che la legge impone: il creditore

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deve innanzitutto essere in possesso di un valido titolo esecutivo; solamente dopo può procedere alla notifica del precetto e, infine, dell’atto di pignoramento. Con questo articolo vorrei affrontare uno specifico aspetto: vorrei spiegarti come si cancella un pignoramento.

Prima di affrontare questo argomento, però, occorre che ti spieghi cos’è e come funziona un pignoramento e perché è così importante ai fini della successiva esecuzione forzata. Cancellare un pignoramento è fondamentale, in quanto si tratta di attività che consente di liberare un determinato bene dal vincolo che vi aveva apposto il creditore. Per tale ragione può risultare fondamentale la collaborazione del pignorante stesso. Se l’argomento ti interessa, prenditi dieci minuti di tempo e prosegui nella lettura: vedremo insieme come cancellare un pignoramento.

Cos’è l’atto di pignoramento?

Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione [1].

In buona sostanza, il pignoramento non è altro che un atto che il creditore fa notificare al debitore, contenente l’avvertimento di non disporre in alcun modo dei beni pignorati.

Se sei creditore di 10mila euro e ritieni che l’autovettura del tuo debitore valga pressappoco questo importo, puoi sottoporre a pignoramento il suo veicolo al fine di chiederne la vendita (così potrai soddisfarti sul ricavato) oppure l’assegnazione diretta. Con il pignoramento dirai al debitore di non disporre dell’auto in quanto essa è destinata ad estinguere la sua obbligazione.

Pignoramento: quali effetti?

L’effetto principale del pignoramento non è tanto quello di avvertire il debitore che a breve si procederà ad esecuzione forzata, quanto impedirgli di poter disporre della cosa pignorata: ed infatti, se il debitore volesse vendere il bene colpito dal pignoramento, tale vendita sarebbe inefficace nei confronti del creditore, il quale potrà comunque chiedere di soddisfarsi su di essa come se non fosse mai uscita

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dal patrimonio del debitore.

Detto in altri termini, il pignoramento crea sul bene un vincolo di indisponibilità, nel senso che, dal pignoramento in avanti, il bene sarà preordinato a soddisfare il diritto del creditore.

Pignoramento: quando si fa?

Se sei creditore di una determinata somma di danaro non potrai agire immediatamente con il pignoramento: questa ingiunzione, infatti, è possibile solamente dopo aver seguito un iter preciso, fatto di ulteriori comunicazioni e avvertimenti.

Innanzitutto, per poter procedere occorre che tu sia in possesso di un valido titolo esecutivo [2], cioè di un atto che formalmente certifichi il tuo diritto di credito.

Questo titolo può essere rappresentato da un decreto ingiuntivo, da una sentenza, da una cambiale, ecc.

Dopodiché, cioè dopo aver ottenuto il titolo esecutivo, dovrai notificare al debitore un formale atto di precetto: si tratta di un’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo entro un termine non inferiore a dieci giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata [3].

Il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione, cioè non è stato notificato il pignoramento (ovvero, come visto sopra, nel caso di beni sottoposti a pegno o ipoteca, non si sia proceduto con istanza di vendita o assegnazione). Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso [4].

In estrema sintesi, quindi, prima di procedere al pignoramento dovrai:

ottenere un titolo esecutivo (una sentenza o un decreto ingiuntivo, ad esempio);

notificare precetto e titolo esecutivo.

Solo dopo aver adempiuto a questi oneri potrai far redigere al tuo avvocato un atto di pignoramento con cui cominciare l’espropriazione forzata.

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Pignoramento: come si cancella?

Per fortuna, il pignoramento non costituisce un atto irreversibile; in altre parole, il debitore pignorato può uscire dalla propria situazione e ottenere la cancellazione del pignoramento sui propri beni. Come?

Esistono sostanzialmente tre modi per ottenere la cancellazione del pignoramento:

pagando il proprio debito;

raggiungendo un accordo con il creditore;

opponendosi al pignoramento.

Cancellare il pignoramento pagando il debito

Il primo modo per ottenere la cancellazione del pignoramento è quello di pagare completamente il debito che ha giustificato la procedura esecutiva del creditore.

Per fare ciò occorre la collaborazione del creditore, il quale dovrà avere cura di domandare la cancellazione del pignoramento. Ad esempio, se si è trattato di un pignoramento immobiliare, il creditore farà pervenire alla conservatoria immobiliare l’istanza di cancellazione.

Se invece il creditore, nonostante il pagamento integrale del debito, non dovesse procedere alla cancellazione, il debitore potrà procedere con l’opposizione all’esecuzione, ossia un ricorso al tribunale per domandare di accertare l’insussistenza del diritto di credito.

Il giudice, una volta verificato il pagamento, disporrà d’ufficio la cancellazione del pignoramento, magari con un ordine alla conservatoria dei registri immobiliari.

Sull’opposizione al pignoramento mediante ricorso al giudice ritorneremo tra due paragrafi.

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La cancellazione del pignoramento mediante accordo col creditore

La cancellazione del pignoramento si può ottenere se il debitore e il creditore hanno trovato un accordo che soddisfi quest’ultimo.

In questo caso, la cancellazione del pignoramento è una formalità che spetta al creditore, generalmente dopo la stipula di un atto di transazione, con il quale il debitore si impegna a pagare l’importo concordato, e il creditore a cancellare il pignoramento, ad esempio quello presente nei registri pubblici immobiliari.

Una volta che il creditore si è impegnato alla cancellazione del pignoramento, dovrà comunicare la rinuncia alla procedura esecutiva con atto depositato nella cancelleria del tribunale competente, il quale adotterà i provvedimenti del caso (ad esempio, cancellazione della trascrizione dell’atto di pignoramento presso la conservatoria immobiliare).

Nel caso di accordo con il creditore, per ottener la cancellazione del pignoramento non è detto che il debitore paghi integralmente il proprio debito. È infatti possibile che le parti si accordino per un pagamento rateale: in tale ipotesi, è probabile che la cancellazione avverrà dopo aver richiesto una sospensione dell’esecuzione forzata, o un semplice rinvio, per poter verificare il corretto adempimento.

Cancellare il pignoramento facendo opposizione

La terza e ultima ipotesi di cancellazione del pignoramento è quella dell’opposizione al pignoramento.

L’opposizione al pignoramento si fa proponendo ricorso al giudice che si sta occupando dell’esecuzione già avviata [7].

L’opposizione può essere fatta solamente se si intende contestare il diritto a procedere all’esecuzione forzata per specifici vizi del titolo o della procedura che ha dato luogo al pignoramento (ad esempio, la mancata notifica del titolo esecutivo). Contestazioni nel merito non possono più essere fatte (ad esempio,

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quelle inerenti all’ingiustizia del credito vantato).

Motivi di opposizione all’esecuzione

Con l’opposizione si potrà chiedere al giudice di cancellare il pignoramento perché, ad esempio:

il credito è stato totalmente soddisfatto;

il creditore ha accettato una riduzione;

si sta procedendo per un importo maggiore di quello in realtà riconosciuto nel titolo esecutivo;

il pignoramento è stato avviato su una sentenza che è stata impugnata e sospesa dal giudice;

il pignoramento si basa su un assegno rubato;

il pignoramento è stato fatto contro persona diversa dal debitore;

il pignoramento è stato intrapreso da persona diversa dal creditore legittimato dal titolo esecutivo;

soso stati pignorati beni impignorabili per legge (si pensi, ad esempio, al pignoramento di oltre un quinto dello stipendio, della pensione di invalidità, della pensione ai poveri, dell’assegno di accompagnamento, la fede nuziale, il tavolo da pranzo, ecc.).

Note

[1] Art. 492 cod. proc. civ. [2] Art. 474 cod. proc. civ. [3] Art. 480 cod. proc. civ.

[4] Art. 481 cod. proc. civ. [5] Art. 615 cod. proc. civ. Autore immagine:

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