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Tribunale di Siracusa. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa

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Tribunale di Siracusa Procura della Repubblica

presso ilTribunale di Siracusa

PROTOCOLLODIINTESARELATIVOAIPROFILIORGANIZZATIVI- FUNZIONALIDELLEATTIVITÀ’ DELTRIBUNALEEDELLAPROCURA

DELLAREPUBBLICANEIPROCEDIMENTIRELATIVIALLACRISIDI IMPRESA

PREMESSA

L’efficacia delle procedure concorsuali sia sotto il profilo del soddisfacimento dei creditori sia sotto quello della conservazione degli asset aziendali è profondamente condizionatadallatempestivitàdell’emersionedellacrisidiimpresa,tempestivitàche oggi costituisceilfulcrodelCodicedellaCrisidiImpresaedell’Insolvenza(daquiin avanti CCII), adottato con D. Lvo 14/2019, la cui completa entrata in vigore è stata prorogataal 1.9.2021 acausadell’emergenzaCovid(art. 5D.L.27/2020)

Alfinediassicurarecheleprocedureconcorsualiabbianoimarealeutilitàpericreditori è necessario assicurare una incisiva, e non episodica, azione di repressione delle condottefraudolentevolteasvuotai-eipatrimoni delleimpreseincrisi.

In questa duplice prospettiva si è ritenuto necessario, in esito ad mi approfondito confrontiaisensidell’art.47 O.G.traimagistraticheall’interno delTribunaleedella Procura della repubblica di Siracusa si occupano della materia, stabilire delle linee guidaalfinediassicurare unfunzionaleecoordinatoeserciziodeipoteri/doverichela leggeattribuiscealgiudiceealpubblicoministeronell’ambitodeiprocedimentirelativi allacrisidiimpresa.

Lasceltanascedallaconsapevolezzadauncantocheilpubblicoministero,esercitando il potere di richiesta di fallimento, può contribuire all’emersione tempestiva delle situazioni di insolvenza, incentivando Timprenditore ad accedere a procedure alternative quando vi è ancora una azienda da salvare e, e che però la fonte d’infonnazione del pubblico ministero è rappresentata dalle segnalazioni delle situazionidi insolvenzadapartedei giudicideiprocedimenticivilie,dall’altrocanto, cheilpubblicoministerosvolgele indaginiperifattidibancarottaedesercital’azione penale ma lo svolgimento della funzione inquirente, anche in una prospettiva di recupero del distratto, è concretamente e grandemente condizionato dalla qualità del flusso informativo assicurato dal curatore fallimentare e del commissario giudiziale (nel caso dei concordati) che sono nominati dal Tribunali e sui quali il Tribunale esercitalefunzionidivigilanza.

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L’obiettivo èquellodidelineare“prassi virtuose”, connotatedaragionevolestabilitàe quindi ingrado di orientare l’attivitàdei dueuffici nelladupliceprospettivaindicata, anche a fronte delle criticità che possono derivare dal fisiologico mutamento dei magistratiaddettiallaluateria,femreovviamenterestando laperiodicaverifica,conla stessa metodologia del confronto, delle soluzioni individuate e l’autonomia del magistratonelleopzioniinterpretativedeldettatolegislativo.

L individuazione e la pubblicizzazione di linee guida, assicurando la conoscenza preventiva da parte di tutti i soggetti interessati del modus operandi dei due uffici, risponde anche ad una esigenzadi prevedibilità dell’azione giudiziaria in im settore nellaqualeessaèparticolarmenteavvertita.

Lelineeguidariguardano:

- Le segnalazioni ex art. 7 L.F. (dal 1.9.2021 ex art. 38 CCII) da parte del Tribunale alla Procura della Repubblica, e l’iniziativadel pubblico ministero perladichiarazionedifallimento

- Lapartecipazionedelpubblicoministero alleudienzecivili davantialGiudice DelegatooalCollegioFallimentare

- l’accesso dei pubbliciministeri dell’areafallimentare e fiscale all’applicativo SIECIC

- Irapportitragli organidelleprocedure(curatoreecommissario giudiziale)eil pubblico ministeroe il contenuto standard dellerelazioni ex art. 33 L.F./130 CCIIedellerelazioniexart. 172L.F./105CCII

Le determinazioni del pubblico ministero con riferimento alla tutela patrimoniale della masse dei creditori offesa da condotte di bancarotta fraudolenta.

- LesegnalazionidellaProcuradellaRepubblicaalTribunaleFallimentareaifini dell’esercizio del potere di nomina e di vigilanza sull’attività dei curatori fallimentariedei commissarigiudiziali.

1. La fase prodromica all’accertamento delPinsolvenza ed in particolare le segnalazioni ex art. 7 L.F. (art. 38 CCII) dei giudici dei procedimenti civili al pubblico ministero e l’iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento

Nelcorsodeiprocedimentiperladichiarazionedifallimentopromossidaicreditori,in caso di desistenza del creditore, il TribunaleFallimentare valutain ogni caso se alla luce delle risultanze istruttorie la desistenza possa apprezzarsi come elemento

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PROTOCOLLO TRIBUNALE PROCURA DELLA REPUBBLICA

CRISIDIIMPRESA

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deirinsussistenzadell’insolvenza,procedendoaltrimentiallasegnalazioneexart7L.F /38CCII alpubblicoministero

A tal fine risulta essenziale l’acquisizione agli atti della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell’impresa, nonché delle informazioni su circostanzerilevantiin quantoattinentiatipicisintomid’insolvenzachenormalmente non sono nella disponibilità del creditore ricorrente (e quindi normalmente non risultano dai documenti allegati al ricorso per la dichiarazione di fallimento), come resistenza di procedure esecutive promosse da altri creditori e di debiti scaduti di significativoammontareversol’Erario egliEntiPrevidenziali.

Perquestaragioneneldecretodifissazionedell’udienzaèsempredispostalarichiesta urgente di informazioni all’Agenzia delle Entrate e agli enti previdenziali o al concessionario per la riscossione, da comunicarsi con modalità telematica, e l’estrazione dai registri informatici della cancelleria dei dati relativi alle procedure esecutive immobiliari, mobiliari e presso terzi pendenti o comunque promosse negli ultimi due anni nei confronti dell’impresa debitrice. Per lastessa finalitànel caso di mancato deposito da parte dell’impresa debitriee della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata l’accoglimento di qualunque richiesta di differimentodelladecisioneèinognicasosubordinataall’effettuazioneditaledeposito inunterminebrevissimo.

1.2.Le segnalazioni del Giudice dell’esecuzione immobiliare, mobiliare e presso terzi.

In caso di instaurazione di una procedura esecutiva per credito di rilevante valore (orientativamente^00.000,00 euro) o nel caso di pluralità di procedure eseeutive (orientativamente tre) nei confronti di società i giudici dell’esecuzione immobiliare, dell’esecuzione mobiliare e dell’esecuzione presso terzi segnalano la circostanza al pubblico ministero ai sensi deU’art. 7 L.F. / 38 CCII allegando copia degli atti di pignoramento.

Alfinedifacilitarelatempestivaindividuazionedellapluralitàdiproeedureesecutive pendenti nei confronti di società, rilevante ai fini di tale segnalazione, la Cancelleria Esecuzioni sottoponeconcadenzatrimestralealgiudiceimastampadelruoloordinata pernomedellapartedebitrice.

1.3. LesegnalazionidelGiudicedialtroprocedimentocivile

In ordineall’esercizio delpotere di segnalazione ex art. 7 L.F. / 38 CCII alpubblico ministeroconriferimentoallageneralitàdeglialtriprocedimenticiviliunaparticolare

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attenzioneall’individuazionedi circostanzegravementesintomatiche dellacondizione d’insolvenzadell’impresasaràpostacon riferimentoai ricorsi perdecretoingiuntivo (quandolarichiestadiprovvisoriaesecutivitàèprospettataconriferimentoalpericolo digravepregiudizionelritardo),aglisfrattipermorositàeallecausedilavoro.

1.4.L’iniziativadelpubblicoministeroaseguitodellasegnalazioneexart. 7L.F./ 38CCII,e,dal1.9.2021,exart. 22CCII

Quando perviene alla Procura della Repubblica una segnalazione di insolvenza è iscrittounprocedimentonelregistromod45 cheèassegnatoadunodeisostitutichesi occupanodellamateriadellacrisidiimpresa.

L’ufficio,tramite ilpersonale dell’aliquotadella Guardiadi FinanzadellaSezione di PoliziaGiudiziaria,provvedetempestivamenteall’acquisizione,senongiàrisultantiin atti,degliultimibilancidell’impresaedelleinformazioniaggiornatesuirelatividebiti erarialieprevidenzialinonchéognialtrainformazionecheappaiautile

Nelterminedi60giorni(termineperaltrointrodottoalcomma2dell’art.22CCII)dalla comunicazione del giudice il pubblico ministero decide se presentare ricorso per la dichiarazionedi fallimento, risultandoalla luce degli elementi acquisiti lasussistenza dellostatodi insolvenza,odisporrel’archiviazione.

1.5. L’iniziativadelpubblicoministeroaseguitodellasegnalazioneexart.7L.F./ 38CCII,e,dal1.9.2021, exart.22CCII

La Procura della repubblica organizza una attività di monitoraggio sistematico dei procedimentirelativiaic.d. “reati spia”disituazionidi insolvenzadi imprese(esreati tributari, previdenziali, societari, sottrazionidi benipignorati, appropriazioniindebite dibeniconcessiinlocazionefinanziaria).

Inpresenzadiprocedimentipertalireatioaltriritenutiin concretosintomatici di una situazione diinsolvenzadi un’impresa, siprovvede all’iscrizione diunprocedimento nelregistromodello45conacquisizioneallostessodegliattirilevantidelprocedimento penale, degli ultimi bilanci dell’impresa e di infonnazioni sull’ammontaretotale dei debiti erarialieprevidenzialirisultatineiconfronti dellasocietànonchédell’esistenza diprocedureesecutive.

Inesito ataliattivitàilpubblicoministero,seemerge lo statod’insolvenza,presentail ricorsoperladichiarazionedifallimento

2. La partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili davanti al Giudice delegatooalCollegioFallimentare

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LaProcuradellaRepubblicaassicuralapartecipazionedi unsostitutoprocuratorealle udienze civili relative ai procedimenti promossi'dalla Procura della Repubblica o a quelli per cui il Tribunale ha segnalato la fissazione dell’udienza (con particolare riferimentoalleudienzeexart. 162e 173L.F./47e49-106CCII).

Nei casi incui non vi sialacostituzione del debitoreo in cui nonvi sia opposizione all’istanzadel pubblico ministero il sostituto procuratore può partecipare all’udienza ancherassegnandoconclusioniscritte.

3. l’accesso dei pubblici ministeri dell’area fallimentare e fiscale all’applicativo SIECIC

Al fine di rendere efficace l’esercizio delle funzioni civili e penali del pubblico ministerointemadicrisi di impresaisostitutiprocuratorifacentiparte dell’areacrisi di impresae ilresponsabile della sezione di PG- aliquotaGdi F avrannoaccesso a SIECIC alfinedipotermonitorareleprocedure,verificarnelostato el’opportunitàdi intervento(ancherilevatalanuovaformulazionedell’art.38comma3delCCII,comma introdotto dal DL 147/2020 cd “decreto correttivo” - il pubblico ministero può intervenire intuttiiprocedimentidirettiall’aperturadiunaproceduradiregolazione della crisi e dell’insolvenza) e al fine di scaricare direttamente i documenti utili all’eserciziodell’azionepenaleperireatidibancarotta

4. I rapporti tra gli organi delle procedure (curatore e commissario giudiziale)eilpubblicoministero-Ilcontenuto standarddellerelazioniexart.33 L.F./130CCII edellerelazioniexart. 172L.F./105CCII

4.1.L’attivitàdellaProcuradellaRepubblicaaseguitodella comunicazionedella sentenzadifallimento

A seguitodellacomimicazionedellasentenzadifallimentoèiscrittounprocedimento nelregistromodello45(salvocheilprocedimentorisultigiàiscrittoperchél’istanzadi fallimentoèstataavanzatadallaProcuradellaRepubblica)ilcuinumeroècomunicato dallasegreteria dellaProcura dellaRepubblicaallacancelleria fallimentareperil suo inserimento in tutti i successivi atti indirizzati o comunque comunicati al pubblico ministero.

Tali fascicoli saranno gestiti unitariamente dalla Sezione di Polizia Giudiziaria Aliquota G di F che, tramite accesso all’anagrafe tributaria, potrà fornire al curatore che ne faccia richiesta, l’elenco dei rapporti finanziari della società fallita (per consentirealcuratorel’immediataindividuazionedibancheedaltrisoggettifinanziari aiqualichiederelatrasmissionedegliestratticontodialmenogliultimitreanni)eogni altrodatorinvenibileinbanchedaticuilapoliziahaaccesso eutileperlaredazionedi unaadeguatarelazioneexart.33. L.F/ 130CCII

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4.2. Le comunicazioni del curatore fallimentare al pubblico ministero nell’immediatezzadella sentenzadifallimento

Al fine di consentire al pubblico ministero di valutare tempestivamente i profili di rilevanza penale e di porre eventualmente in essere già nell’immediatezza del fallimento atti investigativi e, laddove appaia utile con riferimento a condotte distrattive, iniziativecautelarireali, il curatore segnalatempestivamente allaProcura, senza attendere la presentazione della relazione ex art. 33 L.F. / 130 CCII, fatti significativi comelamancataconsegna intutto o inparte delle scritturecontabilinei giorni immediatamente successivi alla dichiarazione di fallimento o l’assenza, la mancata presentazione o l’irreperibilità degli amministratori o concreti elementi informatividaiqualiemergagiàinmodoevidenteladistrazionedibeneelapossibilità diintervenireimmediatamenteed efficacementecondei sequestri.

4.3.laredazionedapartedelcuratorefallimentarediunarelazioneexart.33L.F.

/130 CCIIcontenentetuttiidati eidocumentinecessari allevalutazionicirca la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di bancarotta e all’esercizio dell’azionepenale.

La relazione 33 L.F. /130 CCII è redatta dal curatore fallimentare sulla base dello schema concordato tra Tribunale e Procm-a della Repubblica (qui allegato) e periodicamente aggiornato conil contributo dei curatori fallimentari (conparticolare attenzioneall’individuazionedellaperditaeffettivadelcapitalesocialeedellaveridicità degli ultimi bilanci, all’analisi critica delle operazioni straordinaria e dei rapporti inffagruppoeconparticorrelate, allacoerenzatrarisultanzecontabilieinventario,alla congruità dei valori di cessione dei beni ed alla verifica di anomalie nelle relative movimentazionifinanziarie).

Larelazionecosìstrutturatavadepositata, contutti irelativiallegati,tenutocontodella sua complessità e dell’essenzialità degli elementi informativi che emergono dall’accertamento delpassivo, entro60giornidallachiusuradellostatopassivo,fermo rimanendoildepositodimiaprimarelazioneparzialenelteimineprevisto dall’art. 33 L.F./130CCII

Fino a quando nonsarà attuatalapossibilità, peril curatore, di trasmissione dei suoi attitramite“portale”, larelazioneex art.33 L.F. /130 CCII, informato cartaceo, con tuttiirelativiallegati,èdepositatadirettamentedalcuratorefallimentareallasegreteria dellaProcura dellaRepubblica entro tre giorni dal suo deposito presso la cancelleria fallimentare.Allarelazioneexart. 33L.F./130CCIIèsempreallegatacopiadellostato passivo. Oltre al documento in formato cartaceo è depositato cd-rom contenente la relazioneetuttii suoiallegati,peril successivo inserimentoafascicoloTIAPdaparte dellasegreteriadellaProcuradellaRepubblica.

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CI

PROTOCOLLOTRIBUNALE PROCURADELLAREPUBBLICA

CRISIDIIMPRESA

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4.5Irapportitragliorganidelleprocedureepubblicoministeronellaprocedura diconcordatopreventivo

Unacopiadelricorsoconladomandadelc.d. concordatoinbianco eibilanciallegati ètempestivamentetrasmessaallaProcuradellaRepubblicainformatocartaceo(finoa quando non saràpossibile l’inserimento aportale) per la formazione del fascicolo a mod.45 ilcuinumeroècomunicatoallacancelleriafallimentare.

Il Commissario Giudiziale, se nominato nella fase del concordato in bianco, segnala allaProcuradellaRepubblicaeventualicircostanzecheappaionoindiziariedipregresse 0attualicondottedistrattiveoaltrifattichepossonointeressareleindaginipenali,anche al fine di consentire alpubblico ministero di opporsi all’ammissione del concordato, chiedere il fallimento della società, e iniziare indagini prima della dichiarazione di fallimentoaisensidell’art. 238L.F. / 346 CCII

Il Conmtiissario giudiziale che accerti atti in frode commessi dal debitore ai fini deH’ammissione o nel corso della procedura di concordato preventivo deve comunicarlo anche al pubblico ministero, depositando inProcurala relazione ex art.

173 L.F./106CCII

IlCommissarioGiudiziale, nellarelazioneexart. 172 L.F./105 CCII, (dadepositarsi nel fascicolo già iscritto a mod. 45, in formato cartaceo e su CD Rom fino all’attivazionedell’inserimentonelfascicolotramiteportale)devesegnalareifattiche possono essere posti alla base di “azioni risarcitone, recuperatorie o revocatorie” e pertanto deve inserire nella sua relazione un capitolo in cui riporta gli accertamenti svolti inordineadattidimalagestiopostiinesseredagliamministratorididirittoodi fatto dell’impresa, atti che possono integrare i reati previsti dall’art. 236 L.F. / 341 CCII.,conilconseguentepassaggioamod.21 delfascicoloinizialmenteiscrittoamod.

45.

5. Le determinazioni del pubblico ministero con riferimento alla tutela patrimoniale della masse dei creditori offesa da condotte di bancarotta fraudolenta.

Affinchè l’azione direpressione delle condotte fraudolente in danno dei creditori sia accompagnata nel maggiornumero di casi possibile daun concreto ed apprezzabile risultatosattisfattivoperlamassadeicreditori,favorendointalmodol’attuazionedella finalitàdelleprocedure concorsuali ed assicurando nel contempouna tuteladel bene giuridicooffesononsolosanzionatoria,nelcorsodelleindaginièpostaimaparticolare attenzione, ogni qual volta ne emergano i presupposti con riferimento a beni di significativovalore, allostrumento dellamisuracautelarereale.

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In tale prospettiva il curatore, senza attendere il deposito della relazione 33 L.F. , segnala immediatamente gli eventuali elementi che depongono per la distrazione di singolibeniodell’aziendanelsuo complessoeogninotiziautileperillorosequestro.

Nellastessaprospettivailpubblicoministero, salvoperperfatti diparticolaretenuità, subordinasempre il consenso al patteggiamento ex art. 444 c.p. a concrete condotte riparatoriedeldannodapartedegliimputati.

6.LesegnalazionidellaProcuradellaRepubblicaalTribunaleFallimentareaifini dell’esercizio del potere di nomina e di vigilanza sull’attività dei curatori fallimentariedeicommissarigiudiziali.

Al fine di contribuire all’arricchimento del quadro informativo di cui dispone il Tribunale Fallimentare per la nomina dei curatori fallimentari e per l’esercizio del potere di vigilanza la Procura della Repubblica, con cadenza annuale, segnala le relazioniexart.33 L.F./130 CCIIe 172/105 CCIIchesono risultateparticolarmente completeequelle, alcontrario, contrassegnatedagravicarenze o daaffermazioninon risultate corrette alla luce degli approfondimenti svolti dal pubblico ministero. La ProcuradellaRepubblica segnalaaltresìtempestivamente, nei limiti della segretezza degli atti di indagine, ogni circostanza emersa nello svolgimento delle attività dellufficio che si ritenga possa essere sigmficativa ai fini delle valutazioni del Tribunale Fallimentare in sede di conferimento degli incarichi nelle procedure concorsuali.

Siracusa, 13 gennaio2021 A

IlProcuritore dgUaRepubblica Dott.ssa nàvGambino

IlSostìmtoProci Dott^AndreaPai IlSosti

Dott

tano-tìo iTSPstitutoProcuratore Dott. CarloT’arodi

I 1I^resideiUedelTribunale

jrotei

:ssa.

IlPresidentediSezione

Il'Silice

IlcMudice

dott.ssaNicolettaRusconi

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