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PAGHE PROJECT Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici

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Academic year: 2022

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PAGHE PROJECT

Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici

Versione 22.09.00 del 12 luglio 2022

Elenco contenuti

1 - Importazione dati da tabelle predefinite ... 2

2 - Aggiornamento tabelle ABI e CAB ... 6

3 - Riforma ammortizzatori sociali ... 6

4 - Indennità una tantum DL50/2022 – PosAgri e ListaPosPA ... 18

5 - ListaPosPA – Implementazione Estrazione dati per controllo (csv) ... 19

6 - Fondo di solidarietà bilaterale – Assegno nucleo familiare ... 19

7 - UNIEMens e UNIEMens – CIG ... 23

8 - Nuove funzioni a menu ... 23

NOVITÀ!

VIDEOGUIDA SOMMARIO DEI CAMBIAMENTI Per aiutarti a comprendere con più efficacia le principali novità introdotte, hai la possibilità di ascoltare e vedere i Video Sommari.

GUARDA I VIDEO, CLICCA QUI!

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1 - Importazione dati da tabelle predefinite

Gli archivi indicati di seguito devono essere OBBLIGATORIAMENTE copiati in quanto necessari alle elaborazioni.

Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione “Copia dati”.

ATTENZIONE:

Durante la fase di importazione “Archivi Predefiniti” l'applicativo effettua le seguenti verifiche:

• se il dato non esiste, si procede alla copia;

• se il dato esiste, viene aggiornato solo se ha mantenuto la caratteristica di “Predefinito” ossia non risulta essere stato modificato dall'Utente

IMPORTANTE:

Si ricorda che, dopo aver effettuato la copia tabelle predefinite nel proprio ambiente di lavoro, è obbligatorio prendere visione delle seguenti stampe di controllo, prodotte nello “Spool di Stampa”:

• “Copia tabelle predefinite” che contiene le sole segnalazioni di tipo [INSERITO] e/o [AGGIORNATO]

• “Copia tabelle predefinite – segnalazioni” che contiene le segnalazioni di tipo [SALTATO] e/o [ERRORE], quindi da verificare da parte dell'Utente

Quest'ultima evidenzia i record che nell'ambiente in cui è stata eseguita la copia non sono più predefiniti [SALTATO] o hanno delle incongruenze tecniche [ERRORE].

Pertanto, per ogni segnalazione emessa nella stampa “Copia tabelle predefinite- segnalazioni”, non è stato aggiornato o inserito il record dalla relativa copia. In tal caso, la verifica e la relativa manutenzione e/o integrazione è a cura dell'utente.

Al fine di prendere atto dell'impostazione fornita con l'aggiornamento, in merito a tali record, collegarsi all'ambiente Predefinito con la chiave indicata nella stampa.

ATTENZIONE:

“Copie tabelle per aggiornamento”:

Se non specificato diversamente, gli utenti, per copiare le suddette variazioni sottoelencate, dovranno eseguire le copie dal proprio ambiente di lavoro utilizzando il punto di menù Copia (da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite).

Copie tabelle contrattuali

Nel caso si abbia la necessità di inserire nel proprio ambiente di lavoro, per la prima volta, uno dei seguenti CCNL:

Codice CCNL Codice CCNL

G013 Cinematografia – Addetti alle troupes N020 Forestali e agrari

G015 Generici CineTV N022 Contoterzismo agricoltura

G020 Giornalisti N024 Manutenzione del verde

G050 Teatri esercizi N500 Agricoltura cooperative

G100 Cartai e cartotecnici industria O040 Enti previdenziali privatizzati N012 Agricoltura operai O600 Enti previdenziali privatizz.dirigenti N018 Consorzi di bonifica

È necessario eseguire, in quanto alcuni elementi di paga sono calcolati in percentuale su altri, la funzione

“Importazione percentuale valore elemento di paga/indennità” (da: Tabelle – Contrattuali – Elementi paga/indennità).

ATTENZIONE:

La funzione dovrà essere eseguita DOPO le consuete copie nel proprio ambiente di lavoro.

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Aggiornamento addizionali all'Irpef

(Da: Tabelle – Fiscali – Addizionali) Addizionali comunali

Si rendono disponibili le aliquote aggiornate, per il calcolo dell'addizionale comunale all'Irpef. Le percentuali e le esenzioni sono state ricavate dal sito internet del Dipartimento delle finanze, all'indirizzo:

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/download/tabella.htm prelevandole:

dall'elenco denominato “add2022.csv”, scaricato in data 11/07/2022, aggiornato al 08/07/2022.

ATTENZIONE:

Per quanto riguarda i comuni variati per l'anno 2022 si ricorda che il Dipartimento delle Finanze, in base all'art.

1 c. 3 del D.Lgs. 360/1998, pubblica sul proprio sito istituzionale un file contenente tutte le delibere comunali.

L'ex art. 1 c. 169 L. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ha definito che:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..."

Di conseguenza, il Dipartimento delle Finanze ha istituito la seguente nuova nota:

• “Inapplicabile per il (anno) ex art.1 c.169 L.296/06 (adottata oltre termine bilancio)”.

Pertanto, i comuni pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze per l'anno 2022 ai quali è stata indicata la nuova nota, non sono stati oggetto di variazione.

Con il presente aggiornamento è stata predisposta per comune, la nuova regola di calcolo per l'anno 2022, che l'utente dovrà indicare nel corrispondente campo del rapporto di lavoro al dipendente interessato, come da tabella che segue:

Cod comune Nuovo codice regola dal

01/01/2022

Cod comune Nuovo codice regola dal 01/01/2022

C002- CASSANO ALLO IONIO 01 “Regola generale” I679- SESSANO DEL MOLISE 01 “Regola generale”

I362- SANTO STEFANO LODIGIANO 01 “Regola generale” I823- SOMMARIVA PERNO 01 “Regola generale”

ATTENZIONE:

Si ricorda che la compilazione del campo “Codice regola calcolo”, nel rapporto di lavoro, con 01 "Regola generale", può anche essere omessa, come indicato nel paragrafo 8 del Sommario dei cambiamenti dell'Aggiornamento 06.01.00 dell'applicativo.

Esonero settori turismo e stabilimenti termali DL 4/2022

Con la circolare n. 67 del 10/06/2022 l’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del DL n. 4/2022.

Di seguito, vengono indicate le variazioni apportate alle tabelle per gestire questa nuova agevolazione contributiva.

Si evidenzia il fatto che sono state riutilizzate alcune impostazioni rilasciate con la versione 05.19.00 relative all’esonero previsto dal D. Direttoriale 3/2018 e con la versione 06.23.00 relative all’incentivo previsto dall’art.

27 del DL 104/2020.

Versione AGG_22.09.00 Aggiornamento_versione_22.09.00

Cod Argomento TAB.FISC_ADDIZ. Tabelle fiscali – Addizionale

Cod Elemento COMUNALI Aggiornamento addizionali comunali

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Pertanto, si consiglia all'utente di prendere visione di quanto indicato nel paragrafo "1.5 Esoneri per assunzioni agevolate dal 2018" e di quanto indicato nei capitoli "2 - Esonero contributivo per assunzione giovani (già anticipato ver. 05.18.00 UPD 001)" e "3 - Esonero contributivo NEET e Mezzogiorno".

Per poter gestire il nuovo esonero sono state effettuate le seguenti variazioni tabellari.

Tabella “Recupero” (da: Tabelle – Previdenziali – Contributi - Definizione). E’ stato utilizzato il seguente codice, già presente:

• I17 D.Dir.3-581/18-D.Dir.52/20-Esoneri ctb

Tabella “Regola per calcolo imponibile” (da: Tabelle – Previdenziali – Contributi – Definizione). E’ stato utilizzato il seguente codice, già presente:

• ZI25 Esonero contributi

Tabella “Rapporto previdenziale” (da: Tabelle – Previdenziali – Contributi). Inserito il nuovo rapporto per gestire l'esonero solo in UNIEmens:

• TURI Esonero art.4 DL 4/2022

Tabella indirizzamento “Recupero” (da: Tabelle - Previdenziali – Indirizzamenti – Dal 2010). Sono stati inseriti gli opportuni indirizzamenti per l’UNIEmens.

L'utente potrà effettuare il ricalcolo del recupero previdenziale I17 compilando la tabella “Contributi/Recuperi da ricalcolare” (da: Tabelle – Previdenziali – Contributi – Ricalcolo contributi/Recuperi) indicando Anno/Mese nel quale si vuole effettuare il ricalcolo.

Nel cedolino nel quale si vuole effettuare il ricalcolo attivare il dato mensile “Conguaglio previdenziale” (cod.

12) e un dato mensile libero (che l’utente dovrà associare nella tabella “Contributi/recuperi da ricalcolare”), impostando il valore 1 nei dati mensili dei dipendenti interessati.

Nell'archivio “Contributi/recuperi ricalcolati” (da: Elaborazioni paghe – Risultati Mensili) viene memorizzato per ogni dipendente l'importo del recupero ricalcolato.

Versione AGG_22.09.00 Aggiornamento_versione_22.09.00

Cod Argomento TAB.PREV_CALC.IMP. Tabelle previdenziali-regole di calcolo imponibile

Cod Elemento ZI25 Esonero contributi

Versione AGG_22.09.00 Aggiornamento_versione_22.09.00

Cod Argomento TAB.PR_RAPP.PR/IND Rapporto previdenz. e relativo indirizz.

Cod Elemento TURI Esonero art.4 DL 4/2022

Tabella Indirizzamento elementi per UNIEmens

A seguito della circolare INPS n.76 del 30/06/2022 nella tabella “Indirizzamento elementi” (da: Tabelle – Previdenziali – INPS – Denuncia UNIEmens – UNIEmens), presente solo nell’ambiente Predefinito, sono stati inseriti i seguenti codici:

• D_L027 Rec. rid.ctb CIGS anno 2022

• D_L028 Rec. ctb CIGS anno 2022

• D_L029 Rec. ctb FIS a.2022 aliq.0.45

• D_L030 Rec. ctb FIS a. 2022 aliq.0.65

• D_M027 Vers.ctb rid. CIGS anno 2022

• D_M029 Ver.ctb.rid.FIS a.22 aliq.0.15

• D_M030 Ver.ctb.rid.FIS a.22 aliq.0.10

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• D_M031 Ver.ctb.rid.FIS a.22 aliq.0.04

• D_M033 Ver.ctb.rid.FIS a.22 aliq.0.24

• D_M034 Ver.ctb.rid.FIS a.22 aliq.0.55

• D_M036 Ver.ctb.fin. Fondo Sol. a.2022

• D_M037 Ver.ctb.rid.FIS a.22 aliq.0.69

Nella tabella “Indirizzamento elementi” (da: Tabelle – Previdenziali – INPS – Denuncia UNIEmens – UNIEmens), presente solo nell’ambiente Predefinito, sono stati inseriti, inoltre, i seguenti codici:

• M220 Vers. diff. ctb malattia (msg. INPS n. 2694 del 05/07/2022)

• W473 Ass. Ctb.CONF.S.I.N. (circ. INPS n. 79 del 08/07/2022)

Nella tabella “Quadro/codice” (da: Tabelle – Previdenziali –Indirizzamenti), è stato inserito il seguente codice:

• 9 REC.IND.DL50

Nella tabella “Valori con lista” (da: Dati comuni – Tabelle di sistema), presente solo nell’ambiente Predefinito, è stato inserito il seguente codice (circ. INPS n. 73 del 24/06/2022):

• 35 Rec.una tantum art.31 c1 DL50/2022

Versione AGG_22.09.00 Aggiornamento_versione_22.09.00

Cod Argomento TAB.PREV.IND.MOD. Tab.prev.def.INDIRIZZAMENTO MODULISTICA

Cod Elemento MOD.DMAG_9 MOD.DMAG_9_QUADRO B

Si attende l’allineamento del documento tecnico UNIEmens.

Tabella numerica ZAS005

Nella tabella “Definizione” (da: Tabelle – Generiche – Tabelle numeriche) è stata inserita la nuova tabella:

• ZAS005 Data attivazione amm.soc. 2022

Versione AGG_22.09.00 Aggiornamento_versione_22.09.00

Cod Argomento TAB.NUMERICHE.DEF Tabelle numeriche - Definizione

Cod Elemento ZAS005 Data attivazione amm.soc. 2022

ATTENZIONE:

• Per ulteriori chiarimenti, riguardo all’utilizzo, fare riferimento a quanto indicato al capitolo “Riforma ammortizzatori sociali” del presente sommario dei cambiamenti.

• Si precisa che l’esecuzione della conversione menzionata nel predetto capitolo dovrà essere effettuata da tutti gli utenti, anche da quelli non interessati dalla riforma.

ANF e Assegno L.234/21

Sono state create le seguenti nuove voci paga, ai fini del conguaglio degli A.N.F. come da L. 234/21, la cui gestione è descritta nel capitolo “Fondo di solidarietà bilaterale – Assegno nucleo familiare” all’interno del presente sommario dei cambiamenti a cui si rimanda.

I nuovi codici sono i seguenti:

• A0152 A.n.f.-Ass.L.234/21

• A0252 Arr.a.n.f.Ass.L.234/21

• A0452 Rec.a.n.f.Ass.L.234/21

• EN0152 A.n.f.-Ass.L.234/21

• EN0252 Arr.a.n.f.Ass.L.234/21

• EN0452 Rec.a.n.f.Ass.L.234/21

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Versione AGG_22.09.00 Aggiornamento_versione_22.09.00

Cod Argomento TAB_VOCI PAGA Tabelle voci paga

Cod Elemento VOCI A.N.F.-220900 Voci A.N.F.-Agg.220900

2 - Aggiornamento tabelle ABI e CAB

Con il presente rilascio si rende disponibile la possibilità di aggiornare le tabelle ABI e CAB con i dati allineati a seguito di attribuzione, variazione.

L'aggiornamento non verrà attuato in automatico ma sarà a cura dell'utente decidere se e quando effettuarlo, tramite la funzione di utilità “Aggiornamento tabelle ABI e CAB” (da: Utilità – Utilità banche).

I dati sono aggiornati a luglio 2022.

3 - Riforma ammortizzatori sociali

Con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022 l’INPS ha dato indicazioni in merito alle modifiche introdotte con la L.

234/2021 (Legge di Bilancio 2022), in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà.

Per permettere all’utente di comprendere al meglio le modifiche introdotte, si illustrano le principali novità introdotte dalla legge di Bilancio:

• Aspetti contributi relativi al contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio

La Legge di Bilancio 2022 ha ampliato la platea dei destinatari delle integrazioni salariali (art. 1, commi 191 e 192) prevedendo che a decorrere dal 1° Gennaio 2022 i datori di lavoro, in funzione di come risultano inquadrati, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale (previsti dal Titolo I e II del D. Lgs. 148/2015) anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e i lavoratori a domicilio. L’obbligo contributivo sussiste sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere dalla suddetta data sia per quelli, precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022. Continuano invece ad essere esclusi dall’applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 i dirigenti che possono invece essere destinatari delle prestazioni e degli obblighi contributivi previsti dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del D. Lgs. 148/2015, se previsto dai decreti interministeriali istitutivi degli stessi.

Relativamente agli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato, l’INPS ha previsto che il datore di lavoro è tenuto al pagamento della contribuzione afferente alle integrazioni salariali sulla base dell’assetto e della misura prevista nel corso del periodo di apprendistato, a prescindere dalla qualifica conseguita dall’apprendista.

A seguito di tale affermazione, gli apprendisti assunti prima del 01/01/2022 e trasformati prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio, saranno assoggettati alla nuova contribuzione a partire dai cedolini di competenza del mese di Luglio 2022 e quindi nulla di più è dovuto per il periodo Gennaio 2022/Giugno 2022.

• Datori di lavoro destinatari e forza aziendale

Qualora il medesimo datore di lavoro (identificato tramite il codice fiscale) operi con più posizioni contributive che, in ragione del diverso inquadramento, comportino l’accesso a tutele salariali differenziate tra cassa integrazione ordinaria e FIS, ai fini della determinazione del requisito dimensionale di cui all’art. 20, c. 3-bis, del D.Lgs. 148/2015, che consente l’applicazione delle tutele di intervento straordinario di integrazione salariale, il computo della media occupazionale si deve effettuare considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro.

• CIGO

La contribuzione ordinaria è confermata nella misura di:

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• 1,70%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;

• 2,00%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;

• 4,70%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;

• 3,30%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;

• 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;

• 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti;

• CIGS

Rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie, oltre ai datori di lavoro del settore industriale, che nel semestre precedente hanno occupato mediamente più di 15

dipendenti, anche i datori di lavoro che hanno il suddetto requisito dimensionale e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. 148/2015 – sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS). Una particolarità è relativa invece al settore dei partiti politici e del trasporto aereo che prevedevano già in precedenza l’applicazione della contribuzione CIGS indipendentemente dalle dimensioni aziendali.

La contribuzione di finanziamento è confermata nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dell'impresa e lo 0,30% a carico del lavoratore.

L’art. 1, c. 220, della Legge di Bilancio 2022 dispone, solo anno 2022, la riduzione dello 0,63% per le imprese di cui all’art. 1, c. 219, lett. c), della medesima legge (datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti). Pertanto, per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie è pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo.

• Fondi di solidarietà bilaterali

Le tutele previste dai Fondi di solidarietà, entro il 31/12/2022, devono essere estese prevedendo la possibilità di accedere alle stesse anche alle aziende che occupano almeno un dipendente.

I Fondi già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge, dovranno adeguarsi, entro il 31 dicembre 2022, alla previsione di legge che ha disposto l’estensione dell’obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. Nel periodo che precede il menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali istituitivi dei Fondi di solidarietà, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti, rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti, in via transitoria, al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo; al contempo gli stessi sono destinatari delle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale.

Alle aziende iscritte al Fondi di solidarietà non si applica la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, né il relativo obbligo contributivo.

• FIS

A decorrere dall’1.1.2022, il FIS è volto a tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti occupati presso datori di lavoro che hanno almeno un dipendente, che non sono destinatari della cassa integrazione ordinaria e non sono coperti dai sopra citati Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.

La disciplina del FIS e il relativo obbligo contributivo sono previsti anche nel caso del raggiungimento del requisito dimensionale di più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, il cui raggiungimento fa

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sorgere, contestualmente, l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento della CIGS.

Il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Per il 2022, è infine prevista una riduzione della contribuzione che rimodula le aliquote nel seguente modo:

• per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,50%, cui si sottrae la riduzione dello 0,35%);

• per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,25%);

• per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,11%);

• per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,56%);

• Contributo addizionale

Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, è confermato il contributo addizionale pari al 9%

della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; al 12%, da 53 a 104 settimane fruite e pari al 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile.

Anche per il FIS, è dovuto il contributo addizionale nella misura del 4% della retribuzione persa;

• Istruzioni operative per UNIEmens

Nella circolare (rettificata dal successivo messaggio n. 2637 del primo luglio 2022), sono indicate le istruzioni per la compilazione dei flussi UNIEmens e gli adempimenti contributivi, sia a decorrere dal periodo di competenza “luglio 2022” sia per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022.

Si precisa che le modifiche relative all’esposizione della contribuzione arretrata in UNIEmens saranno oggetto di un prossimo aggiornamento previsto per la fine del mese di Luglio 2022.

Modifiche applicative

Al fine di adeguare la contribuzione alle novità introdotte dalla L. 234/2021 è stata predisposta una conversione che provvede ad adeguare tutti gli inquadramenti previdenziali gestiti dal predefinito e che deve essere eseguita dall’utente solo dopo aver chiuso le elaborazioni relative al mese di giugno 2022 e prima di chiudere le paghe del mese di luglio 2022.

Si precisa che prima di eseguire la conversione è necessario eseguire la copia presente nel paragrafo “Tabella numerica ZAS005”.

La “Conversione per riforma ammortizzatori sociali” (da: Utilità – Aggiornamento) prevede, dopo la conferma di presa visione della presente circolare, l’indicazione di un Anno/Mese attivazione (inizializzata con 2022/07) che serve per individuare da quale cedolino sono applicate le nuove contribuzioni.

In merito alla conversione si precisa che:

• la conversione verrà eseguita su tutti gli ambienti, compreso il predefinito

• la conversione dovrà essere eseguita da tutti gli utenti, indipendentemente dal fatto che siano interessati o meno dalla riforma degli ammortizzatori in quanto aggiorna anche l’ambiente predefinito

• la conversione non verrà eseguita negli ambienti nei quali non siano presenti i contributi CIGO (identificativo Z3), CIGS (identificativo Z3 o Z5) e FIS (identificativo Z4)

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• la funzione contiene al suo interno più conversioni (codici da C50 a C69) ed è possibile verificare se sono andate a buon fine consultando il punto di menu “Aggiornamento e circolari” (da: Utilità – Aggiornamento)

• nel caso in cui una delle conversioni presenti dovesse andare in errore, verrà generato un report con la specifica dell’errore e l’ambiente nel quale l’anomalia è stata rilevata. In tal caso, le conversioni successive non verranno eseguite e, solo dopo aver sanato il problema, sarà possibile rieseguire la funzione

• concluse le conversioni, la data di inizio applicazione (2022/07), verrà salvata nella tabella numerica ZAS005

• per garantire eventuali ricalcoli di contributi (cedolini, accantonamento ratei, ricalcolo eventi) di periodi precedenti la data inizio applicazione (2022/07) verrà popolata la tabella “Variazione retroattiva aliquote” per i seguenti contributi CIGO, CIGS, FIS, Fondi territoriali intersettoriali di Trento e Bolzano.

Dopo aver eseguito la conversione e verificato la corretta impostazione degli inquadramenti in uso, è possibile procedere con l’elaborazione delle paghe del mese di luglio tenendo presente quanto segue:

• in presenza di aziende che devono applicare la prima volta il contributo FIS, è necessario

verificare la corretta impostazione del campo “Calcolo contributo fondo residuale” presente nella posizione INPS (da: HR Anagrafici – Azienda/Ente sezione Posizioni – INPS); poiché la misura della contribuzione dovuta è dipendente dalla dimensione aziendale, nel caso di aziende con un numero di dipendenti inferiori a 50, è necessario procedere alla memorizzazione dei contatori azienda (se non già precedentemente attivati). Per maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo

“Contatori azienda”

• in presenza di aziende che devono applicare la prima volta il contributo CIGS, è necessario verificare che l’impostazione del campo “Settore applicazione CIGS” presente nella posizione INPS (da: HR Anagrafici – Azienda/Ente sezione Posizioni – INPS) sia coerente con il campo “Tipo calcolo fascia da/a” (Numero dipendenti CIGS commercio/Numero dipendenti CIGS no

commercio) presente nell’inquadramento previdenziale in uso (da: Tabelle – Previdenziali – Contributi – Inquadramento previdenziale); poiché la misura della contribuzione dovuta è dipendente dalla dimensione aziendale, nel caso di aziende con un numero di dipendenti inferiori a 16, è necessario procedere alla memorizzazione dei contatori azienda (se non già precedentemente attivati). Per maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo “Contatori azienda”

Contatori azienda

L’archivio “Contatori azienda” (da: Elaborazioni paghe – Risultati mensili) era stato introdotto per permettere l’applicazione di percentuali di contribuzioni differenti in funzione delle dimensioni aziendali. In mancanza di tale archivio l’applicativo, in presenza di contributi che variano in funzione del numero dipendenti, considera applicabili le aliquote presenti nell’inquadramento previdenziale (da: Tabelle – Previdenziali – Contributi – Inquadramento previdenziale) con il numero dipendenti a impostato con “999999”.

A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali, potrebbe rendersi necessaria la memorizzazione di tale archivio anche per aziende che finora non ne avevano avuto la necessità.

Allo scopo si precisa quanto segue:

• per la memorizzazione dei contatori CIG è necessario eseguire la funzione “Calcolo contatori azienda” (da: Elaborazioni paghe) per tutti i mesi dell’anno 2021 e dell’anno 2022

• per la memorizzazione dei contatori CIGS, dopo aver sistemato l’opzione “Settore applicazione CIGS” presente nella posizione INPS (da: HR Anagrafici – Azienda/Ente sezione Posizioni – INPS), è necessario eseguire la funzione “Calcolo contatori azienda” (da: Elaborazioni paghe) da Luglio 2021 al mese in elaborazione

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• per la memorizzazione dei contatori FIS è necessario eseguire la funzione “Calcolo contatori azienda” (da: Elaborazioni paghe) da Luglio 2021 al mese in elaborazione

Per permettere la memorizzazione automatica del dato è possibile intervenire nei “Gruppi di elaborazione”

(da: Elaborazioni paghe – Gestioni elaborazioni) con il gruppo di elaborazione che normalmente vengono utilizzati e spuntare “Eseguire” sulla fase “002 – Contatori azienda”.

Si consiglia l’attivazione dei contatori solo per le aziende che, per la loro dimensione, non rientrano già automaticamente nell’ultima fascia dei contributi.

Un’ulteriore novità introdotta riguarda il computo dei dipendenti ai fini dei contatori CIGS nel caso di aziende che, in ragione del diverso inquadramento, comportino l’accesso a tutele salariali differenziate tra cassa integrazione ordinaria e FIS (ad esempio che hanno una matricola INPS inquadrata come commercio e una come industria). Nello specifico in questi casi, chi ha avuto necessità di gestire i contatori, è stato necessario gestire un raggruppamento per ogni settore in gestione per permettere il computo dei dipendenti in funzione dei contributi dovuti (dipendenti contati per CIGO o per FIS). A seguito delle novità introdotte, nonostante i contatori siano separati, è necessario contare tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalle coperture di ammortizzatori ordinari spettanti (vanno sommati i dipendenti soggetti a CIGO e a FIS ai fini dell’applicazione della CIGS). Nel caso in cui nella suddetta condizione già sulle singole matricole si raggiunga il numero dipendenti utili per il pagamento della CIGS non è necessario intervenire. Nel caso in cui invece il numero dipendenti utili per il pagamento della CIGS si raggiunga solo sommando la forza aziendale di entrambe le matricole, è necessario intervenire in forzatura, con Codice tipo integrazione = Somma valori, sui dipendenti CIGS (commercio/no commercio in funzione del flag impostato nella posizione) compilando la tabella “Raggruppamento contatori” (da: Tabelle – Previdenziali – Contributi – Raggruppamento di calcolo), per l’azienda/raggruppamenti in uso. Il numero dipendenti da indicare deve essere quello dell’altro raggruppamento previsto per la medesima azienda. Anche in questo caso, dopo aver provveduto alla forzatura, è necessario procedere con la funzione la funzione

“Calcolo contatori azienda” (da: Elaborazioni paghe) per tutti i mesi dell’anno 2022.

Ricalcolo contributi periodo pregresso

Nel messaggio INPS 2637 del 01/07/2022 l’INPS ha precisato che le modifiche relative alle novità introdotte dalla L.234/2022 sono operative dal mese di Luglio 2022 mentre la contribuzione dovuta per il periodo Gennaio/Giugno 2022 può essere sanata negli UNIEMens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

A tale scopo l’utente dovrà procedere nei cedolini di competenza luglio, agosto o settembre al ricalcolo della contribuzione pregressa attraverso la compilazione della tabella “Contributi/recuperi da ricalcolare” (da:

Tabelle – Previdenziali – Contributi – Ricalcolo contributi/Recuperi) impostando i seguenti parametri:

• Anno/Mese: indicare l’anno/mese oggetto di ricalcolo (luglio oppure agosto oppure settembre)

• Dato mensile per attivazione: indicare il dato mensile che fa attivare il conguaglio. Il dato mensile in oggetto deve essere attivo insieme al dato mensile del Conguaglio previdenziale (codice 12)

• Ricalcolo recuperi automatici: da spuntare per ricalcolare eventuali agevolazioni che, a seguito della differente contribuzione, devono essere rivalorizzate

• Elencare i contributi oggetto di ricalcolo: CIGO (codice predefinito 030), CIGS (codice predefinito 035), FIS (codice predefinito 124), FIS Trentino (codice predefinito 126), FIS Bolzano (codice predefinito 127)

• Anno: selezionare l’opzione “Corrente”

• Mese inizio: 1

• Tipo ricalcolo “Importi a debito/credito”

Poiché il suddetto ricalcolo coinvolge anche dipendenti cessati in precedenza, si ricorda che nelle “Opzioni generali” (da: Tabelle – Generiche sezione Opzioni di calcolo – Contributi) è presente l’opzione “Conguaglio

(11)

dipendente per cessati” con il quale l’utente ha la possibilità di decidere se l’importo dei contributi c/dipendente risultanti dal ricalcolo deve essere trattenuto al dipendente oppure accollato all’azienda. Nel caso in cui si scelga l’opzione “Accolla all’azienda”, lo stesso verrà trattenuto comunque al dipendente nel caso in cui nel mese risulti essere valorizzato l’imponibile fiscale.

Si precisa che per gli apprendisti trasformati e mantenuti in servizio al 1° Gennaio 2022 non devono essere coinvolti nel ricalcolo contributi del periodo pregresso in quanto la nuova contribuzione diventa attiva dalla data di applicazione della circolare 76/2022 (Luglio 2022).

Dettaglio variazioni su inquadramenti previdenziali.

Di seguito sono presenti alcune tabelle che riassumono:

• le aliquote contributive FIS e CIGS

• le sequenze da indicare negli inquadramenti previdenziali

• le variazioni contributive sugli inquadramenti previdenziali generate dalle conversioni automatiche contenute nella funzione citata nei paragrafi precedenti.

ATTENZIONE:

• Si precisa che i settori previdenziali non gestiti nell’ambiente predefinito sono esclusi dalle conversioni pertanto sarà cura dell’utente provvedere ad aggiornare manualmente la nuova contribuzione nei vari inquadramenti previdenziali.

• Gli utenti che avessero già provveduto ad aggiornare la nuova contribuzione CIGS, FSB Trento e Bolzano, dovranno inoltre provvedere a modificare manualmente anche il codice sequenza come indicato nella tabella sotto riportata.

• Gestione INPGI

Si rende noto che si sta attendendo dall’INPS la circolare che contenga le istruzioni per il passaggio da INPGI a INPS e quindi i contributi e le modalità con cui questi devono essere calcolati ed indirizzati.

Pertanto i cedolini di luglio necessitano anche di tali variazioni, che saranno rilasciate appena verrà pubblicata la circolare INPS.

Allo scopo di meglio comprendere la funzione svolta da ogni singola conversione, di seguito si riporta prospetto riassuntivo:

Aliquote contributive

FIS (da predefinito cod. 124) Per la generalità dei settori

Fino al 2021 Nel 2022 Nel 2023

Nr dip Dip/azi+dip Nr dip Dip/azi+dip Nr dip Dip/azi+dip

Da 0 a 5 dip 0.00/0.00 Da 0 a 5 dip 0.05/0.15 Da 0 a 5 0.16667/0.50

Da 6 a 15 0.15/0.45 Da 6 a 15 0.18333/0.55 Da 6 a 999999 0.26667/0.80 Da 16 a 99999 0.21667/0.65 Da 16 a 99999 0.23/0.69

Per le imprese commerciali

Da 0 a 5 0.05 / 0.15

Da 6 a 15 0.18333 / 0.55

Da 16 a 50 0.23 / 0.69

Da 51 a 999999 0.08 / 0.24 CIGS (da predefinito cod. 035) Per la generalità dei settori

Fino al 2021 Nel 2022 Nel 2023

Nr dip Dip/azi+dip Nr dip Dip/azi+dip Nr dip Dip/azi+dip

Da 0 a 15 dip 0.00%/0.00% Da 0 a 15 dip * 0.00% / 0.00% Da 0 a 15 dip* 0.00% / 0.00%

Da 16 a 99999 0.30% / 0.90% Da 16 a 99999 0.09% / 0.27% Da 16 a 999999 0.30% / 0.90%

*negli inquadramenti c’è un record valido dal 01.01.2022 al 31.12.2999

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Settori con aliquote particolari

Da 0 a 999999 0.30%/0.90% Da 0 a 5 0.30 / 0.90 Da 0 a 999999 0.30 / 0.90

Da 16 a 99999 0.09% / 0.27%

Nuove sequenze associate nei contributi presenti negli inquadramenti previdenziali Validità fino al 2021 Validità dal 2022

035 relativo alla CIGS Sequenza: 050 Sequenza: 048

126-127 relativo al contributo dei fondi Trento e Bolzano

Sequenza: 051 Sequenza: 046

Inoltre è stato necessario modificare il record valido nel 2021 inserendo il limite dimensionale 50, in sostituzione a 999999, e attribuzione del relativo contatore.

Dettaglio inquadramenti

In tutti i settori/inquadramenti in cui vengono inseriti per la prima volta i contributi CIGS, CIG e FIS, (da predefinito cod. 035 – 030 – 124), verranno inseriti i corrispondenti codici contributi per il calcolo delle addizionali (da predefinito cod. 751 – 750 e 752).

Cod Descrizione settore previdenziale Variazioni

AA00 AZ. AGR. tipo INDUSTRIALE Nessuna variazione

AA10 AGRICOLTURA Nessuna variazione

AA20 AZ. di COLTIVATORI DIRETTI Nessuna variazione AB00 AZ. AGR. Consorzi di Bonifica Nessuna variazione

AC00 AGRIC.-Cooperative Nessuna variazione

APPR Apprendisti-Sgr.contr. DDL <= 9 addetti Solo inquadramento previdenziale AF16 Contribuzione FIS

inserimento aliquote previste per la generalità dei settori

EA05 Ex ENPALS Nessuna variazione

EA10 EA20 EA30 EA40 EC10 EC20 ED10 ED20 EF00

Ex ENPALS spett.assunti <31/12/95 Ex ENPALS spett.assunti >31/12/95 Ex ENPALS sport.prof.assunti<31/12/95 Ex ENPALS sport.prof.assunti>31/12/95 Ex ENPALS-COMMERCIO assunti <= 31/12/95 Ex ENPALS-COMMERCIO assunti > 31/12/95 SALE BINGO-assunti <=31/12/95

SALE BINGO-assunti >31/12/95 Fondazioni lirico sinfoniche-No Cuaf

Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori

GA10 GA15 GA20 GA30 GA35 GA40

INPGI-minimale INPS Redattore INPGI-minimale INPS Praticante INPGI-minimale INPS Collab\Corrisp INPGI-min.INPS Redattore-Telev. locali INPGI-min.INPS Praticante-Telev. locali INPGI-Az.applic.CCNL non giornalistico

Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Inserimento CIGS

N.b: negli inquadramenti previdenziali in cui è già presente il contributo “INPGI-Sostegno Redd.”, da predefinito (cod.G44) è stato aperto un record CIGS con aliquota 0.00000 con data inizio validità 01-01-2022 e fine validità 31-12-2999

GA50 INPGI-Giornalisti - Pubblica amministr. Nessuna variazione I101 INPS-Industria in genere Contribuzione CIGS

Inserimento CIGS con aliquote ordinarie per apprendisti/ lav.dom., (qualifica 1 UNIEMens “5” e “6”)

Contribuzione CIGO

per Qualifica1 per UNIEmens Inps “C” e “D”

• chiusura del contributo CIGO con aliquota 0.00000 al 31-

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Cod Descrizione settore previdenziale Variazioni

12-2021;

per apprendisti NON PROFESSIONALIZZANTI (ANXX) qualifica 1 per UNIEMens “5”

inserimento contributo CIGO con aliquote ordinarie I104 INPS-Industria edile Contribuzione CIGS

inserimento CIGS con aliquote ordinarie per apprendisti/ lav.dom.

(qualifica 1 UNIEMens “5” e “6”) I107 INPS-Industria lapidei Contribuzione CIGS

inserimento CIGS con aliquote ordinarie per apprendisti/ lav.dom.

(qualifica 1 UNIEMens “5” e “6”) I110 INPS-Industria mineraria Contribuzione CIGS

inserimento CIGS con aliquote ordinarie per apprendisti/ lav.dom.

(qualifica 1 UNIEMens “5” e “6”) I113 INPS-Imprese editrici Contribuzione CIGS

inserimento CIGS con aliquote ordinarie per apprendisti/ lav.dom.

(qualifica 1 UNIEMens “5” e “6”) I130 INPS-Servizio ferroviario-Sett.ausiliari Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori I132

I133

INPS-Trasp.aereo-Set.ausil.-Ass. a terra INPS-Trasp.aereo-Set.ausil.-At.vet.aereo

Contribuzione FIS

Inserimento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Adeguamento aliquote previste nella tabella per “Settori con aliquote particolari”

I134 Az.ex municip.ind.con capit.pub.- INPS Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione FSB Bolzano - da predefinito (cod. 127):

Modificato il record valido nel 2021 inserendo il limite dimensionale 50 in sostituzione a 999999 e relativo contatore.

Inserimento record dal 2022 SOLO con nuova sequenza 046 I135 Az. ex municip. industria - INPS Contribuzione CIGS

inserimento CIGS con aliquote ordinarie per apprendisti/ lav.dom.

(qualifica 1 UNIEMens “5” e “6”) I13A Az.ex munic. ind.con capit.pub-ExINPDAP Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori I13E Az. ex munic. industria - Ex INPDAP Nessuna variazione

I204 INPS-Enti pubblici si FPLD no CUAF-MA Nessuna variazione I205 INPS-Enti pubblici si FPLD no CUAF Nessuna variazione

I208 INPS-Istituz. pubb. assist. beneficenza Non aggiornata in quanto tabella soppressa come da circ.INPS 194/2014

I211 I212 I213

Az.speciali L.142/90-si'CUAF-Att.comm.

Az.speciali L.142/90-no CUAF-Att.comm.

Az.speciali L.142/90-si'CUAF-Att.ind.

Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Inserimento CIGS I214 Az.speciali L.142/90-no CUAF-Att.ind. Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Inserimento CIGS I215 Aziende C.S.C. 2.01.01 dirigenti INPS Nessuna variazione

(14)

Cod Descrizione settore previdenziale Variazioni

I25A INPS-Enti pubbl. si FPLD no CUAF si ASPI Nessuna variazione I320 Ammin.dello Stato NO TFR,DS,CUAF,MAT Nessuna variazione I360 Pubb.Ammin.- Cantieri L.418/75 Nessuna variazione I402 INPS-Artigianato dell'indotto Contribuzione CIGS

Chiusura CIGS al 31-12-2021

Inserimento CIGS con data inizio validità 01-01-2022 e data fine validità 31-12-2021 con aliquota 9999999,99999 per il ricalcolo dei mesi pregressi

I404 INPS-Artigianato edile dell'indotto Contribuzione CIGS

Inserimento CIGS con aliquote ordinarie per apprendisti/ lav.dom.

(qualifica 1 UNIEMens “5” e “6”) I406 INPS-Artigianato lapidei dell'indotto Contribuzione CIGS

Inserimento CIGS con aliquote ordinarie per apprendisti/ lav.dom.

(qualifica 1 UNIEMens “5” e “6”)

I503 AGRIC.-Coop L.240 Nessuna variazione.

Per questi settori fare riferimento al sommario “Variazioni accessorie alle tabelle predefinite” della versione 22.07.00 I504 AGRIC.-Coop L.240 Sottosez.CNA

I505 AGRIC.-Coop L.240 Sottosez.CA

I701 INPS-Commercio-CUAF intera Contribuzione FIS

Adeguamento FIS imprese COMMERCIALI Contribuzione CIGS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione FSB Trento e Bolzano - da predefinito (cod.126 e 127) Modificato il record valido nel 2021 inserendo il limite dimensionale 50 in sostituzione a 999999 e relativo contatore.

Inserimento record dal 2022 SOLO con nuova sequenza 046 I702 INPS-Commercio-CUAF ridotta Contribuzione FIS

Adeguamento FIS imprese COMMERCIALI Contribuzione CIGS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori I709 INPS-Agenzie di viaggio Contribuzione FIS

Adeguamento FIS imprese COMMERCIALI Contribuzione CIGS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori

I712 INPS-Logistica Contribuzione FIS

Adeguamento FIS imprese COMMERCIALI Contribuzione CIGS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione FSB Trento - da predefinito (cod.126):

Modificato il record valido nel 2021 inserendo il limite dimensionale 50 in sostituzione a 999999 e relativo contatore.

Inserimento record dal 2022 SOLO con nuova sequenza 046 I726 INPS-Mense aziendali-Az. appaltatrici Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori I728 ENTI MORALI (senza cuaf) Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

(15)

Cod Descrizione settore previdenziale Variazioni

Inserimento aliquote previste per la generalità dei settori I729 ENTI MORALI (con cuaf) Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Inserimento aliquote previste per la generalità dei settori I732 INPS-Imprese di pulizia Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori I736 Az.ex munic.privatizz. - INPS Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Inserimento aliquote previste per la generalità dei settori I73A Az.ex munic.privatizz. - Ex INPDAP Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Inserimento aliquote previste per la generalità dei settori I760 INPS-Imprese di vigilanza Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori I804 INPS-Coop.DPR 602/70 Ind.CIG iscr.Albo Contribuzione CIGS

inserimento CIGS con aliquote ordinarie per apprendisti/ lav.dom.

(qualifica 1 UNIEMens “5” e “6”) I809 INPS-Coop 602/70 Sett.aus.Serv.Ferr. Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori I810 INPS-Coop 602 Set.aus.Serv.Fer iscr.Albo Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori I813 INPS-Org.di fatto/Coop.DPR 602/70 Comm. Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori I815 INPS-Coop 602 Serv.Pul.Appalt.CIGS Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori I816 INPS-Coop.DPR 602/70 Serv.pul.iscr.Albo Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori I826 INPS-Coop.DPR 602 Som.portuale iscr.Albo Nessuna variazione

IA40 INPS-Ind.Coop.DPR 602/70-albo inf-no CIG Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori II20 INPS-Spediz. e ag.di operazioni doganali Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Inserimento CIGS

IJ10 INPS-Artigianato Nessuna variazione

IK10 INPS-Artigianato edile Nessuna variazione

(16)

Cod Descrizione settore previdenziale Variazioni

IL10 INPS-Artigianato lapidei Nessuna variazione IP40 INPS-Aziende commerciali coop. L. 602/70 Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori IQ10 INPS-Commercianti CUAF rid. Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Inserimento CIGS IQ13 INPS-Commercianti CUAF intera Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Inserimento CIGS IQ50 INPS-Terziario - Attivita' varie Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Inserimento delle aliquote previste per la generalità dei settori per gli apprendisti NON PROFESSIONALIZZANTI (ANXX - qualifica 1 per UNIEMens “5”).

Contribuzione CIGS Inserimento CIGS

Per Qualifica1 per UNIEmens Inps “C” e “D” chiusura del contributo CIGO con aliquota 0.00000 al 31-12-2021

IQ60 INPS-Agenzie somministrazione di lavoro Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Inserimento delle aliquote previste per la generalità dei settori per gli apprendisti NON PROFESSIONALIZZANTI (ANXX - qualifica 1 per UNIEMens “5”).

Contribuzione CIGS Inserimento CIGS IQ61 INPS-Ag. somm. lavoro per agricoltura Nessuna variazione IR05 INPS-Pubblici esercizi CUAF intera Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Inserimento CIGS IR10 INPS-Pubblici esercizi CUAF rid. Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Inserimento CIGS

IS10 INPS-Credito Nessuna variazione

IS30 INPS-Assicurazioni Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Inserimento CIGS IS32 INPS-Assicurazioni f.do sos.redd. Nessuna variazione IS50 INPS - Attivita' di intermediazione Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Inserimento CIGS

IS80 INPS-Credito Cra Nessuna variazione

IT01 INPS-F.do Elettrici-Az.elettr.private Contribuzione CIGS

inserimento CIGS con aliquote ordinarie per apprendisti/ lav.dom.

(qualifica 1 UNIEMens “5” e “6”) IT10 INPS-F.do Autofer. trasp.pubbl. RD148/31 Contribuzione FIS

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Cod Descrizione settore previdenziale Variazioni

Inserimento aliquote da 0 a 5 prevista per la generalità dei settori IT16 INPS-Aziende private del GAS Contribuzione CIGS

inserimento CIGS con aliquote ordinarie per apprendisti/ lav.dom.

(qualifica 1 UNIEMens “5” e “6”) IT19 INPS-F.do Volo-Pers.iscr. al 31.12.95 Contribuzione FIS

Inserimento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Adeguamento aliquote previste nella tabella per “Settori con aliquote particolari”

IT20 INPS-F.do Esattoriali-Conc. riscos.trib. Nessuna variazione ITB9 INPS-F.do Volo-Pers.iscr.succ. 31.12.95 Contribuzione FIS

Inserimento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Adeguamento aliquote previste nella tabella per “Settori con aliquote particolari”

IV10 INPS-Professioni ed Arti Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Inserimento CIGS IV50 INPS-Partiti politici Contribuzione FIS

Inserimento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Adeguamento aliquote previste nella tabella per “Settori con aliquote particolari”

IV60 IV62

INPS-Organizzazioni sindacali-sì CUAF INPS-Organizzazioni sindacali-no CUAF

Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Inserimento CIGS IX10 INPS-Propr.fabbric./condomini/serv.culto Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Inserimento CIGS IX30 INPS-Ospedali e case di cura - sì CUAF Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Inserimento CIGS IX33 INPS-Ospedali e case di cura - no CUAF Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori Contribuzione CIGS

Inserimento CIGS IZ01 INPS-Industria in genere \ Lav. estero Nessuna variazione MA10 MARITTIMI-Ind.armator.L.413/84 Contribuzione FIS

Inserimento aliquote da 0 a 5 prevista per la generalità dei settori MA13 MARITTIMI-Ind.armator.no L.413/84 Contribuzione FIS

Inserimento aliquote da 0 a 5 prevista per la generalità dei settori MA30 Corporazione dei piloti e pratici locali Nessuna variazione

MB20 INPS-Ind.pesca ravvicinata si L.413/84 Nessuna variazione MB23 INPS-Ind.pesca cost. e ravv.no L.413/84 Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori

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Cod Descrizione settore previdenziale Variazioni MOBI Apprendisti-iscrizione liste mobilita' Contribuzione FIS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori per gli inquadramenti previdenziali: AF14 – AF28 – AF29

Inserimento aliquote previste per la generalità dei settori per gli inquadramenti previdenziali: AF16 – AF23

Contribuzione CIGS

Adeguamento aliquote previste per la generalità dei settori per gli inquadramenti previdenziali: AF16 – AF23

Inserimento aliquote previste per la generalità dei settori per gli inquadramenti previdenziali: AF25 – AF26 – AF27 – AF36

Variazione descrizione

Variata la descrizione per gli inquadramenti previdenziali AF14 – AF23 – AF36

4 - Indennità una tantum DL50/2022 – PosAgri e ListaPosPA UNIEmens – Nodo Posagri

(da: Elaborazioni periodiche – Adempimenti di settore – Lavoratori agricoli – DMAG)

“I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n.

50”.

Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.

Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato:

• nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell’anno 2022;

• nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell’anno 2022.”

A tal fine, è sufficiente collegare la voce predefinita W2024 nella tabella dei movimenti collegati direttamente (da:

Elaborazioni periodiche – Adempimenti di settore – Lavoratori agricoli) come da immagine:

(19)

UNIEmens – Nodo Lista PosPA

(Da: Elaborazioni post-paghe – INPS-Denunce – INPS-UNIEMens – ListaPosPA)

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità ad essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

• nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;

• nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 06 o 07;

• nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35” avente il significato di

“Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

• nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

A tal fine è stata modificata la funzione di “Ottenimento” (da: Elaborazioni post-paghe – INPS-Denunce – INPS- UNIEMens – ListaPosPA).

5 - ListaPosPA – Implementazione Estrazione dati per controllo (csv)

(Da: Elaborazioni post-paghe – INPS-Denunce – INPS-UNIEMens – ListaPosPA)

In considerazione dell’uso più frequente della sezione “Altre amministrazioni o ente versante” è stata implementata la funzione “Estrazione dati per controllo”, spuntando il campo l’opzione:

 Quadri E0/V1

se, in base ai filtri di selezione impostati, risultano dei dati relativi alla sezione “Altre amministrazioni o Enti versanti” verrà generato un file aggiuntivo con il seguente nome “ListaPosPA_AltroEnteVersAAAAMM.csv”

contenente tutti i campi presenti in tale sezione.

6 - Fondo di solidarietà bilaterale – Assegno nucleo familiare Premessa normativa

La legge n. 234 del 30 dicembre 2021, contenente il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali, prevede che i fondi di solidarietà bilaterali (di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015) assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale, successivamente chiamato AIO/AIS in luogo dell’assegno ordinario precedentemente previsto.

Inoltre, sempre per i fondi di solidarietà bilaterale, con l’art. 1 comma 212, apporta modifiche al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, prevedendo che dal 1° gennaio 2022 “…ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni”.

L’INPS, successivamente, con le circolari n. 29 e n. 37 del 2022, contenenti le istruzioni per la gestione del fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e del fondo di solidarietà bilaterale per le aziende del settore dei servizi ambientali, ai fini del conguaglio degli ANF in UniEmens, istituisce il nuovo codice causale

“L023” avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212 della legge 234/2021”. Tale codice dovrà essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati.

Mentre le modifiche applicative utili alla gestione delle nuove prestazioni AIO/AIS sono state illustrate con la versione 22.06.00 al capitolo “Ammortizzatori sociali: assenze“, col presente aggiornamento vengono rilasciate le implementazioni utili alla quantificazione della quota ANF e al relativo conguaglio in UniEmens.

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Modifiche applicative

Calcolo cedolino (Da: Elaborazioni paghe)

È stata adeguata la funzione in oggetto per la valorizzazione delle quote ANF spettanti in presenza di eventi AIO/AIS. L’implementazione ricalca quanto rilasciato in precedenza per l’assegno ordinario concesso a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa limitatamente alla causale Covid-19 (rilasciato con le versioni 06.20.01 e 06.21.00).

Si rammenta che la precedente gestione era attivabile tramite l’impostazione di appositi campi presenti nella tabella “Opzioni generali” (da: Tabelle – Generiche). Dal presente aggiornamento entrambe saranno attivabili nella nuova tabella “Parametri ANF Fondi di solidarietà” (da: Tabelle – Assenze). Una conversione automatica, durante il caricamento dell’aggiornamento, ha trasferito la precedente gestione dalla tabella “Opzioni generali”

alla nuova tabella “Parametri ANF Fondi di solidarietà”. L’unica opzione rimasta nella tabella “Opzioni generali”

è quella relativa al “Tipo calcolo”, che permette di quantificare l’importo ANF spettante in evento, con le seguenti possibilità:

• Importo mensile in proporzione con ore evento: verrà valorizzato con l’importo di assegno nucleo familiare mensile spettante, dividendolo per le ore lavorabili del mese e moltiplicandolo per le ore di evento;

• Importo giornaliero per giorni a zero ore: verrà valorizzato con l’importo giornaliero spettante, moltiplicato per i giorni di evento a zero ore.

Parametri ANF Fondi di solidarietà (Da: Tabelle – Assenze)

Come premesso, sarà cura dell’utente, in presenza di aziende con dipendenti che devono beneficiare dell’evento AIO/AIS, attivare la gestione compilando nel dettaglio i seguenti campi:

• Tipo evento: da impostare con l’opzione “Eventi no covid” (l’opzione “Eventi covid”, convertita durante il caricamento dell’aggiornamento dalla tabella delle “Opzioni generali”, se presente, è utilizzata per la precedente gestione relativa all’assegno ordinario limitatamente alla causale Covid-19);

• Data inizio validità: identifica il periodo del cedolino a partire dal quale gli importi correnti di ANF saranno conguagliati secondo le nuove modalità;

• Richiesto pagamento diretto in SR41: impostazione a cura dell’utente, che dovrà indicare se, in presenza di evento a pagamento diretto da parte dell’ente, è stato richiesto anche il pagamento degli ANF tramite l’informazione presente nel modello UniEmens -CIG. Nel caso in cui le aziende provvedano ad anticipare sia la prestazione che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata in UniEmens, non dovranno attivare tale opzione.

• Data conguaglio codici: identifica il periodo del cedolino nel quale verranno generate le voci contenenti gli importi di ANF arretrati relativi ai giorni di assenza effettuati nei mesi precedenti l’attivazione della gestione e che consentiranno il conguaglio dei codici in UniEmens. Se il pregresso non va sanato, in quanto per l’azienda non si è mai usufruito dell’ammortizzatore, impostare con lo stesso valore presente nella data inizio validità;

• Inizio maturazione giorni: identifica il periodo a partire dal quale, i dipendenti beneficiari del nuovo assegno AIO/AIS, hanno maturato i giorni ANF anche nei giorni coperti dall’evento. Nel caso in cui, anche prima dell’attivazione della presente gestione, l’utente avesse fatto maturare i giorni ANF durante gli eventi AIO/AIS non dovrà compilare campo.

• Cod voce erogazione quote non corrisposte: da compilare solo se compilato il campo precedente (Inizio maturazione giorni in assegno ordinario). Identifica la voce con la quale verrà erogato a cedolino l’importo ANF arretrato spettante e non corrisposto precedentemente. Compilando la data di Inizio

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