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PAGHE INFINITY. Paghe Infinity Sommario dei cambiamenti. Versione del 13 Gennaio 2022

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(1)

PAGHE INFINITY

Versione 22.00.00 del 13 Gennaio 2022

Indice

Video sommario ... 3

Trasformazione rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ... 3

Legge di Bilancio 2022 ... 3

Scaglioni IRPEF ... 3

Detrazione lavoro dipendente ... 4

Trattamento Integrativo ... 4

Ulteriore detrazione ... 5

Detrazione redditi di pensione ... 5

Detrazione redditi assimilati ... 6

Autoliquidazione INAIL 2021/2022 ... 7

Cruscotto operativo ... 7

Elabora autoliquidazione ... 7

Stampa distinta versamenti ... 7

Tabella parametri Unici ... 7

M.U.T. versione 4.0 ... 8

Tabella cantiere ... 8

Tabella enti ... 8

Dati liberi utente ... 9

Stampa denuncia grafica ... 9

Flusso Uniemens Area INPS – Nuova indicazione codice contratto CNEL ... 9

Tabella contratto ... 9

Archivio denuncia individuale Uniemens/Uniemens Cig ... 10

Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV) ... 10

Nuovi congedi parentali – Circolare Inps 189 del 17-12-2021... 10

D.L.73/2021 - Esonero contributivo per settore del turismo, stabilimenti termali, del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo ... 10

Esonero contributivo per aziende che non ricorrono a integrazioni salariali... 11

Ammortizzatori sociali - Circolare Inps 183 del 10-12-2021 ... 12

Previdenza complementare ... 12

Fondapi ... 12

Previambiente... 12

Comunicazioni per l’impiego ... 13

Copia rapporto di lavoro ... 13

Lettera detassazione ... 14

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Composizione nome file Unilav (per SARE) ... 14

Migliorie e correzioni anomalie ... 14

Lettere per detassazione ... 14

Stampa libro unico... 14

Filtri di popolazione – Selezione dipendenti oggetto di operazione societaria ... 15

Contatori forza lavoro ... 15

Calcolo forza lavoro – U.L.A. ... 16

Modello F24 (PagheWeb) ... 16

Allineamento da OMNIA ... 16

Registra dati infortunio... 16

Note informative ... 16

Allineamento da Portale MIP/HR a Omnia ... 17

Traduzioni in lingua ... 17

Servizio di aggiornamento tabelle HR ... 17

Parametri previdenziali ... 17

Aggiornamento addizionali comunali ... 17

Contratti ... 17

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Video sommario

Trasformazione rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato

Sono state apportate modifiche al fine di gestire automaticamente la creazione di due cedolini a fronte del passaggio nel mese da tempo determinato a tempo indeterminato.

Questa variazione, che sarà attiva dalle elaborazioni del mese di Gennaio 2022, genera due denunce individuali nel flusso UNIEMENS, ognuna per tipo rapporto.

La creazione di due cedolini avviene in presenza di una storicizzazione nella sezione “Rapporto/Organico”, sotto sezione “Dati rapporto”, del “Rapporto di lavoro” (…/HR Anagrafici).

Esempio dipendente che sino al 14/01/2022 è a tempo determinato e dal 15/01/2022 passa a tempo indeterminato. Nel “Rapporto di lavoro” (…/HR Anagrafici), sezione “Rapporto/Organico” sotto sezione “Dati rapporto”, è necessaria la presenza di una storicizzazione sino al 14/01/2022 con il campo “Tipo rapporto”

compilato con il valore “Tempo determinato o contratto a termine” e una storicizzazione dal 15/01/2022 con il campo “Tipo rapporto” compilato con il valore “Tempo indeterminato”. Con l’elaborazione del mese di Gennaio 2022 si otterrà un cedolino riferito al periodo dall’1/01/2022 al 14/01/2022 e un secondo cedolino per il periodo dal 15/01/2022 al 31/01/2022. Nell’archivio Uniemens (…/Denunce INPS/UniEmens) saranno presenti una denuncia individuale riferita al rapporto di lavoro a tempo determinato e una riferita al rapporto a tempo indeterminato.

Legge di Bilancio 2022

La legge di Bilancio del 2022 (30 Dicembre 2021, n. 234) ha introdotto importanti novità.

Di seguito gli interventi fatti per le principali novità fiscali, mentre per le novità riguardanti gli aspetti contributivi si è in attesa di indicazioni da parte dell’INPS.

Scaglioni IRPEF

Il comma 2 ha sostituito l’articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 nel seguente modo:

NOVITÀ!

VIDEOGUIDA SOMMARIO DEI CAMBIAMENTI Per aiutarti a comprendere con più efficacia le principali novità introdotte, hai la possibilità di ascoltare e vedere i Video sommari.

GUARDA il VIDEO, CLICCA QUI!

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“L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento”

Operazioni automatiche durante l’aggiornamento

Una conversione è intervenuta nella tabella “Scaglioni I.R.Pe.F e aliquote” (…/Tabelle/Fiscali) chiudendo la storicizzazione valida fino al 31/12/2021 (impostando data fine validità 31/12/2021), e creando una nuova variazione storica al 01/01/2022 con i nuovi scaglioni e le nuove aliquote.

Detrazione lavoro dipendente

Il comma 2 ha sostituito l’articolo 13, comma 1 lettere a) b) c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 nel seguente modo:

“a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro;”

Inoltre, dopo il comma 1, è stato inserito quando segue:

“1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro”

Operazioni automatiche durante l’aggiornamento

Una conversione è intervenuta nella tabella “Detrazioni lavoro dipendente” (…/Tabelle/Fiscali) chiudendo la storicizzazione valida fino al 31/12/2021 (impostando data fine validità 31/12/2021), e creando una nuova variazione storica al 01/01/2022 con i nuovi scaglioni ed importi. Allo stesso modo è stata adeguata anche la tabella “Aumenti detrazioni lavoro dipendente” raggiungibile tramite apposito bottone presente in tabella “Detrazioni lavoro dipendente”.

Trattamento Integrativo

Il comma 3 ha modificato l’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

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a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: «28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: « 15.000 euro » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda»;

Per quanto riguarda il cambio del primo scaglione, è sufficiente l’adeguamento tabellare, mentre i calcoli relativi ai redditi eccedenti i 15.000 Euro e che hanno incapienza delle detrazioni di cui sopra, saranno oggetto di prossimi aggiornamenti in attesa anche di necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Operazioni automatiche durante l’aggiornamento

Una conversione è intervenuta nella tabella “Trattamenti integrativo L 21/2020” (…/Tabelle/Fiscali) chiudendo la storicizzazione valida fino al 31/12/2021 (impostando data fine validità 31/12/2021) e creando una nuova variazione storica al 01/01/2022 con i nuovi scaglioni ed importi.

Ulteriore detrazione

Il comma 3 ha soppresso l’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

“b) l’articolo 2 è abrogato”

Operazioni automatiche durante l’aggiornamento

Una conversione è intervenuta nella tabella “Ulteriore detrazione L. 21/2020” (…/Tabelle/Fiscali) chiudendo la storicizzazione valida fino al 31/12/2021 (impostando data fine validità 31/12/2021).

Detrazione redditi di pensione

Il comma 2 ha sostituito l’articolo 13, comma 3 lettere a) b) c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 nel seguente modo:

“a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è

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superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro;”

Inoltre, dopo il comma 3, è stato inserito quando segue:

“3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro”

Per quanto riguarda il cambio degli importi è sufficiente l’adeguamento tabellare, mentre i calcoli inerenti l’aumento della detrazione per redditi tra i 25.000 Euro e i 29.000 Euro, necessitano di un intervento applicativo che sarà oggetto del prossimo aggiornamento.

Operazioni automatiche durante l’aggiornamento

Una conversione è intervenuta nella tabella “Detrazioni per redditi di pensione” (…/Tabelle/Fiscali) chiudendo la storicizzazione valida fino al 31/12/2021 (impostando data fine validità 31/12/2021) e creando una nuova variazione storica al 01/01/2022 con i nuovi scaglioni ed importi.

Detrazione redditi assimilati

Il comma 2 ha sostituito l’articolo 13, comma 5 lettere a) b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 nel seguente modo:

“a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro;”

Inoltre, dopo il comma 5-bis, è stato inserito quando segue:

“5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro”

Per quanto riguarda il cambio dell’importo fino a 5.500 Euro è sufficiente l’adeguamento tabellare, mentre i calcoli inerenti il correttivo e l’aumento della detrazione per redditi tra gli 11.000 Euro e i 17.000 Euro, necessitano di un intervento applicativo che sarà oggetto del prossimo aggiornamento.

Operazioni automatiche durante l’aggiornamento

Una conversione è intervenuta nella tabella “Detrazioni per redditi assimilati” (…/Tabelle/Fiscali) chiudendo la storicizzazione valida fino al 31/12/2021 (impostando data fine validità 31/12/2021) e creando una nuova variazione storica al 01/01/2022 con i nuovi scaglioni ed importi.

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Autoliquidazione INAIL 2021/2022

In data 30/12/2021 è stata pubblicata la “Guida all’autoliquidazione” con la quale l’INAIL conferma quanto già anticipato nel sommario cambiamenti della versione precedente: per tutte le aziende autoliquidate nel corso dell'anno con il servizio online "Autoliquidazione delle ditte cessate" pubblicato sul portale Inail, non verranno inviate le basi di calcolo, tranne nel caso in cui le ditte cessate abbiano la presenza di contributi associativi.

Quindi a seguito di questa novità sono state apportate le seguenti modifiche:

Cruscotto operativo

Nella gestione del “Cruscotto operativo” (...Denunce/Inail) è stata aggiunta una colonna per evidenziare che il “Codice ditta Inail” è relativo ad una azienda cessata in corso d’anno, per la quale sono presenti contributi associativi da elaborare e versare. L’informazione può essere utilizzata per eventuali filtri.

Elabora autoliquidazione

Nel caso in cui i contributi associativi relativi ai codici ditta Inail cessati, debbano essere calcolati sulle retribuzioni erogate nell’anno è stata effettuata una modifica per la quale vengono reperite ed utilizzate, come base di calcolo, le retribuzioni memorizzate nell’autoliquidazione elaborata nel corso dell’anno, in occasione della cessazione.

Stampa distinta versamenti

Nella stampa, generata in automatico durante il “Calcola versamenti” (… Elaborazione mensile) oppure dal “Prepara dati Inail per F24” (...Denunce/Inail) nella colonna “Tipo denuncia” è stata aggiunta l’informazione che si tratta di una azienda cessata in corso d’anno con i soli contributi associativi.

Si precisa che le aziende cessate dovranno essere elaborate come di consueto, utilizzando i punti di menù a disposizione per le autoliquidazioni annuali, ovviamente sul file telematico queste aziende verranno escluse.

Tabella parametri Unici

Operazioni automatiche durante l’aggiornamento

Nella tabella “Parametri Unici” (…/Tabelle/Inail) una conversione ha provveduto ad impostare per il solo anno 2021 nel campo “Percentuale sconto artigiani” il valore “7,38”; nella decorrenza 01/ 01/2022 è stato compilato il campo “Tasso d’interesse per rateazione” con il valore “0,10”.

Inoltre, come da circolare 32 del 23/11/2021, per l’anno 2021 e 2022 sono stati aggiornati i valori delle retribuzioni minime e massime utili al calcolo del contributo Inail per i collaboratori, rispettivamente

• Retribuzione soggetta minimale annua: € 17.448,90

• Retribuzione soggetta massimale annua: € 32.405,10.

Note informative

Si ricorda che è a cura dell'utente, nella tabella “Retribuzioni convenzionali” (…/Tabelle/Inail),

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l'aggiornamento delle altre retribuzioni convenzionali in modifica previste dalla circolare stessa ovvero:

• “Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita”

• “Dirigenti”

Si informa che, relativamente all'autoliquidazione 2021/2022, per le nature rapporto CO.CO.CO e per i rapporti di lavoro che versano su retribuzioni convenzionali, non è necessario eseguire alcun ricalcolo, in quanto, per queste tipologie di rapporto, la procedura provvede automaticamente a ricalcolare gli imponibili.

M.U.T. versione 4.0

L’applicativo è stato adeguato alla versione 4.0 della denuncia M.U.T., necessaria per generare le denunce di competenza “Dicembre 2021”, da trasmettere entro “Gennaio 2022”.

Di seguito le variazioni apportate nell’applicativo:

Tabella cantiere

La tabella “Cantiere” (…/Dati comuni/Tabelle/Generiche/Organico) è stata rivisitata al fine di rendere più semplice la consultazione dei dati e l’inserimento dei cantieri di nuova costituzione.

Nello specifico, è stata creata la sezione “Informazioni per file MUT” che raggruppa i dati del cantiere richiesti nella denuncia M.U.T. con la versione 4.0.

In questa sezione:

- il campo “Numerazione per M.U.T.” è stato ridenominato in “Codice cantiere”;

- il campo “Codice identificativo M.U.T.” è stato ridenominato in “Codice identificativo M.U.T.”/Codice univoco congruità”;

- i campi “Denominazione_1 per MUT” e “Denominazione_2” per MUT” sono stati accorpati nell’unico campo “Denominazione”.

Inoltre, nella sezione “Informazioni aggiuntive per cassa edile”, sono state eliminati i controlli che prevedevano l’emissione di una segnalazione in caso di mancata compilazione dei campi richiesti nelle versioni precedenti la versione 4.0 della denuncia M.U.T. .

Operazioni automatiche durante l’aggiornamento

Una conversione ha provveduto, in fase di caricamento del presente aggiornamento, ad impostare nel campo “Denominazione” della sezione “Informazioni per file MUT” il contenuto dei campi

“Denominazione_1 per MUT” e “Denominazione_2 per MUT”, divenuti obsoleti.

Tabella enti

Nella tabella “Definizione enti” (…/Tabelle/Contributive), per i soli enti aventi il campo “Identificativo istituto” compilato con “F.DI PREV. COMPLEMENTARE”, nella sezione “Fondo di previdenza complementare” è stato aggiunto il campo “Fondo regionale”.

L’attivazione di questo campo, permette di esporre l’ente nella denuncia M.U.T. con la codifica riconosciuta dalla singola cassa edile, ove ne venga richiesto il riconoscimento come “Fondo regionale”.

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Dati liberi utente

Dalla versione 4.0 della denuncia M.U.T. è stata prevista l'istituzione dei nuovi campi:

- “ORETOT_ResiduoOreFerieAC” (saldo iniziale del periodo di ore ferie residue anno corrente) - “ORETOT_ResiduoOreFerieAP” (saldo iniziale del periodo di ore ferie residue anno precedente) - “ORETOT_ResiduoOrePermAC” (saldo iniziale del periodo di ore permessi retribuiti anno corrente) - “ORETOT_ResiduoOrePermAP” (saldo iniziale del periodo di ore ferie permessi retribuiti anno precedente).

Nella tabella “Dati liberi utente” (…/Tabelle/Cassa edile), sono stati creati i seguenti dati liberi:

- Q886 “Residuo ore ferie AC”

- Q887 “Residuo ore ferie AP”

- Q888 “Residuo ore permessi AC”

- Q889 “Residuo ore permessi AP”

Stampa denuncia grafica

È stato eliminato il punto di menù della “Stampa denuncia grafica” in quanto ormai obsoleta. Si ricorda che eseguendo la funzione di “Genera file MUT” (…/Denunce/Cassa edile), contestualmente alla generazione del file, viene prodotta la stampa di controllo della denuncia M.U.T.

Flusso Uniemens Area INPS – Nuova indicazione codice contratto CNEL

A seguito della pubblicazione della circolare Inps n. 170 del 12 novembre 2021 avente per oggetto “Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Comunicazioni Uniemens dei datori di lavoro con matricola DM che applicano CCNL del settore privato” sono state apportate modifiche ai programmi di generazione UNIEMENS. In particolare si evidenziano le seguenti modifiche:

Tabella contratto

La tabella “Contratto” (…/Dati comuni/Tabelle/Contrattuali) è stata modificata con l’aggiunta della nuova sezione storica "Contratto nazionale CNEL”.

Operazioni automatiche durante l’aggiornamento

Una conversione ha provveduto ad impostare con “Data inizio validità 01.12.2021” il corrispondente codice contratto CNEL fornito dall’INPS tramite il documento xls

“CodContrUniemens_AzConDip_versione 9_0” nel foglio intestato Mappatura Contratti Inps-CNEL.

Al termine della conversione viene emessa una stampa di controllo che mostra tutti gli abbinamenti effettuati, inoltre vengono segnalati i contratti per i quali era presente il codice INPS “CD” per il quale l’INPS non ha fornito il relativo codice CNEL.

Operazioni a cura dell’utente

Per i contratti non ad aggiornamento automatico e segnalati nella stampa di controllo con il codice INPS “CD” (per i quali l’INPS non ha fornito il relativo codice CNEL), assegnare il codice contratto CNEL che si ritiene più corretto in base alla tabella allegata al doc tecnico Uniemens 4.14.1.

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Archivio denuncia individuale Uniemens/Uniemens Cig

La circolare INPS ha previsto un periodo transitorio nel quale è ancora possibile dichiarare il codice contratto Inps, attivando nel contempo un nuovo elemento sul file XML “Tipo codice contratto” che identifica se il codice contratto che viene indicato è il vecchio codice Inps (indicando il valore “01”) oppure se si tratta del nuovo codice contratto CNEL (indicando il valore “02”).

Nell’archivio Denuncia individuale Uniemens e Uniemens Cig è stato aggiunto il campo “Tipo codice contratto”.

Operazioni automatiche durante l’aggiornamento

Una conversione ha provveduto ad indicare il codice “01” su tutte le denunce individuali e Uniemens CIG presenti, in quanto finora è stato indicato il codice contratto INPS.

Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV)

Con la pubblicazione sul sito ufficiale EBAV della “Versione 15 - Gennaio 2022”, è stato introdotto, nel record

"DIPENDENTE", il campo "Data anzianità convenzionale”, che ha validità dalle competenze di “Gennaio 2022”.

Dal mese di gennaio le funzioni “Genera file EBAV (B01) e SANI (B02)” e “Genera file EBA (BZ01) e SANI-FONDS (BZ02)” sono state adeguate con l’indicazione del codice contratto CNEL. L’adeguamento si è reso necessario in quanto il nuovo codice CNEL va in sostituzione del precedente codice contratto INPS.

Nuovi congedi parentali – Circolare Inps 189 del 17-12-2021

In seguito alla pubblicazione della circolare Inps n. 189 del 17 dicembre 2021, si è provveduto a modificare la generazione del flusso Uniemens per gestire il nuovo codice tipo evento “MZ5: Congedo parentale SARS CoV- 2 articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146” valido a partire dai flussi di competenza settembre 2021 (scadenza 31 ottobre). Per consentire l'utilizzo degli stessi giustificativi già utilizzati per i permessi COVID 19 validi nell'anno, (per chi utilizza il servizio di aggiornamento automatico dei contratti giustificativi “A7” e “A8”) in automatico, durante la generazione del flusso Uniemens, i giustificativi con i tipi evento “Congedo disabili Covid 19” o “Congedo straordinario Covid 19“, verranno indicati nel file con il codice evento di nuova istituzione

“MZ5”. Viene inoltre effettuata la trasformazione automatica per il flusso “ListaPosPA” per i tipi servizio “89” e

“90” in “40 - Congedo parentale SARS CoV-2; articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,”; per il POSAGRI viene effettuata l’impostazione automatica del nuovo codice “CodAgio” “Q4 - Congedo parentale SARS CoV-2 - DL 146/2021 Art.9”.

Si informa che non è prevista la gestione automatica degli stessi permessi usufruiti a frazione oraria.

Operazioni a cura dell’utente

Per le casistiche interessate, cioè dipendenti in possesso di autorizzazione all’utilizzo dei permessi, eseguire la funzione il “Ricalcolo” dell’Uniemens (…/Denunce/Denunce Inps).

D.L.73/2021 - Esonero contributivo per settore del turismo, stabilimenti termali, del

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commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo

Come già anticipato con le precedenti versioni, l’articolo 43 del Decreto Legge n.73/2021, convertito con modificazioni in legge n.106/2021, prevede per i datori di lavoro privati del settore del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021. L’ammontare dell’esonero è pari al limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi sopra esposti e non deve eccedere la contribuzione datoriale dovuta nelle mensilità in cui ci si deve avvalere della misura.

Con il messaggio n. 96 del 10 gennaio 2022 sono state fornite le indicazioni operative per il recupero e l’esposizione dell’esonero.

Nel messaggio viene specificato che per determinare l'importo di esonero da recuperare, non si deve superare, oltre alla contribuzione datoriale relativa al mese di spettanza dell’esonero (ossia del periodo compreso tra maggio 2021 e novembre 2021), anche la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (da dicembre 2021 a maggio 2022). Nel mese di maggio invece potrà essere esposto il complessivo importo residuo anche senza il controllo della capienza.

Si fa presente che ad oggi la funzione di generazione delle voci di recupero, come per i precedenti esoneri, non prevede la limitazione alla contribuzione dovuta nel mese. Questo ulteriore aspetto sarà oggetto di uno dei prossimi rilasci.

Gli utenti che intendono comunque procedere al recupero nel mese di Gennaio 2022, con controlli e interventi manuali, possono eseguire la funzione di generazione voce verificando la capienza del mese, come da indicazioni sotto riportate.

Esonero contributivo per aziende che non ricorrono a integrazioni salariali

Nella funzione “Esonero contributivo aziende che non richiedono integrazione salariale” (…/Utilità aggiuntive/Ricalcolo archivi), al fine di calcolare l’esonero D.L.73/2021 relativo ai mesi pregressi nel campo “Tipo esonero da ricalcolare” è stato aggiunto l’elemento “Art.43 DL.73/2021”.

La funzione, quindi, genera nel mese di elaborazione indicato (es. 01/2022), per i dipendenti a cui è stata inserita in anagrafica la voce di agevolazione con l’identificativo contributo “Esonero ctr no CIG D.L.73/2021” le voci contributive con l’importo da recuperare per ogni periodo ricalcolato.

Operazioni a cura dell’utente

Nel messaggio INPS n.96 viene inoltre specificato che “Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, è stato autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale”).” le aziende che si trovassero in questa situazione dovranno modificare l’importo massimo da esonerare in “Archivio quota massima esonero” (…/Denunce/Ammortizzatori sociali/Esonero contributivo aziende no integrazione salariale) per uno o più dipendenti a “campione” in quanto si ricorda che il monte esonerabile è per posizione o azienda e che, come anche specificato nella circolare INPS n.140/2021, i dipendenti beneficiari dell’esonero in forza possono non essere gli stessi in forza che hanno fruito dei trattamenti di integrazione salariale.

Gli utenti che non si avvalgono del “Servizio di aggiornamento automatico delle tabelle”, devono creare

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la voce contributiva di agevolazione copiando da quella effettuata per il recupero dell’esonero D.L.137/2021, con l’identificativo contributo “Esonero ctr no CIG D.L.73/2021”.

La voce di agevolazione deve essere assegnata nel “Rapporto di lavoro”, sezione

“Contributi/Agevolazioni” (…/HR Anagrafici), ai dipendenti che verranno elaborati nel mese e per cui dovrà essere effettuato il recupero. Nell’assegnazione della voce contributiva inserire come data inizio e fine applicazione il periodo di spettanza dell’esonero (ad esempio da Maggio 2021 a Novembre 2021).

Per assegnare la voce ai dipendenti, è possibile eseguire la funzione di utilità ‘Imposta contributo/agevolazione dipendente’ (…/Utilità aggiuntive/Utilità su anagrafici rapporto di lavoro). Si ricorda che, se si vogliono considerare gli importi della quota di esonero nei costi del mese in elaborazione, è necessario inserire come data fine 31/12/2999 nell’assegnazione della voce.

Nota informativa

Per gli utenti che intendessero procedere con il mese di Gennaio 2022 al recupero, per effettuare manualmente il controllo della capienza dei contributi dovuti nel mese, si suggerisce, dopo aver eseguito una prima elaborazione dei cedolini di tutti i dipendenti dell’azienda, di eseguire la funzione di “Ricalcolo Uniemens” (…/Denunce/Denunce INPS/Uniemens) richiedendo la stampa di controllo e verificando la capienza dell’esonero nella citata “contribuzione dovuta”. Se ci fosse una “eccedenza”

dell’esonero sulla contribuzione dovuta, è possibile ridurre il valore da recuperare intervenendo nelle voci contributive prodotte di esonero riducendone l’importo nei vari dipendenti.

Si sottolinea che la gestione della regolarizzazione delle aziende cessate sarà oggetto del prossimo aggiornamento quindi si consiglia di eseguire solo il ricalcolo delle aziende non cessate o sospese.

Ammortizzatori sociali - Circolare Inps 183 del 10-12-2021

In seguito alla pubblicazione del circolare Inps n. 183 del 10 dicembre 2021, si è provveduto a modificare nella tabella “Definizione autorizzazioni INPS” (…/Denunce/Ammortizzatori sociali) il campo “Emergenza COVID-19”, prevedendo anche i nuovi codici per il recupero degli importi autorizzati.

Inoltre, in automatico durante la generazione dell’Uniemens, gli ANF erogati e a carico del FIS verranno esposti con il codice di nuova istituzione “L022 - Conguaglio ANF per COVID-19 D.L 146/2021”.

Previdenza complementare

Fondapi

Il file per la distinta contributive dell’ente FONDAPI è stato adeguato secondo le disposizioni del fondo:

sono stati aggiunti, nel tipo record “D”, i campi “Data cessazione” e “Motivo cessazione” e, per quanto riguarda il tipo record “Z”, il campo “Codice iban”. Inoltre nella distinta possono essere indicati i contributi Welfare (nuovo tipo operazione “CW”) e quelli derivanti da conversione di Premio di risultato (nuovo tipo operazione “PR”)

Previambiente

Il file per la distinta contributive dell’ente PREVIAMBIENTE è stato adeguato secondo le disposizioni del

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fondo in modo tale da poter essere indicati i contributi Welfare (nuovo tipo operazione “CW”).

Comunicazioni per l’impiego

Copia rapporto di lavoro

Al fine di rendere più velocemente raggiungibile l’utilità “Copia rapporto di lavoro” (…/Utilità/Utilità su anagrafici/Copia anagrafici), il relativo punto di menù viene reso disponibile anche nelle “Utilità” del modulo “Comunicazioni per l’impiego”.

Si ricorda che la funzione, oltre ad eseguire la funzione ordinaria di copia, è utile per creare massivamente nuovi rapporti di lavoro, copiandoli dall’ultimo rapporto di lavoro già instaurato dagli stessi soggetti che si desidera assumere: ad esempio per riassunzioni massive ad una certa data di assunzione. Per ottenere questo risultato compilare la funzione nel seguente modo:

Nel campo “Tipo copia” indicare l’opzione “Multipla”;

In sezione “Opzioni generali”:

attivare l’opzione “Copia totale” (in questo modo vengono copiate tutte le sezioni anagrafiche relative agli applicativi presenti sull’ambiente in cui si sta operando);

disattivare il campo “Controllo codice fiscale Azienda/Ente” per ottenere la copia di rapporti anche tra aziende con codici fiscali differenti. Lasciando attiva tale opzione, viene eseguito un controllo che permette la copia solo se il codice fiscale dell’azienda/ente di origine corrisponde a quello dell’Azienda/ente di destinazione.

In sezione “Rapporto di lavoro di origine”:

Indicare il codice Azienda/Ente e il codice dipendente da cui copiare;

Attivare l’opzione “Considera ultimo rapporto di lavoro” (in questo modo si ottiene di copiare, se presente, l'ultimo rapporto in essere del soggetto interessato; nel caso non fosse già presente almeno un rapporto di lavoro per il soggetto selezionato, viene utilizzato nella copia il codice indicato come "Codice dipendente di origine".

L’abbinamento utile al reperimento dei dati anagrafici per la creazione dei nuovi rapporti di lavoro, deve essere eseguito manualmente nel dialogo successivo, (che si presenta dopo aver selezionato “Conferma”), in cui vengono proposti i codici identificativi ai quali associare il codice dipendente in base alla scelta espressa in tabella “Regola di codifica – sezione Rapporto di lavoro” (…/Dati comuni) con il campo

“Assegna cod dipendente in automatico.

In sezione “Rapporto di lavoro di destinazione”:

Indicare il codice Azienda/Ente in cui copiare i nuovi rapporti;

Nel campo “Data inizio validità” indicare la data dalla quale si vuole che inizino le storicizzazioni delle sezioni anagrafiche del nuovo rapporto. In automatico viene proposto il valore 01/01/1800, ma se si è soliti indicare nelle date inizio del rapporto di lavoro, la data di assunzione, è utile modificare tale parametro indicando appunto la data di inizio del nuovo rapporto o dei nuovi rapporti di lavoro.

Nel campo “Scadenza T.D.”, indicare tale termine, nel caso si stia assumendo lavoratori a tempo determinato con la medesima data di scadenza. Attenzione: in questo caso

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anche i rapporti di lavoro di origine devono essere a tempo determinato.

“Assegna cod dipendente in automatico”, lasciare il campo come viene proposto in base alla scelta eseguita in tabella “Regole di codifica” (solitamente l’opzione si presenta attiva e permette l’attribuzione automatica dei codici dipendenti partendo dall’ultimo compilato).

In sezione “Dati anagrafici da altro identificativo”

Lasciare attivo il campo “Utilizzo codice azienda/Ente”

“Rapporto destinazione - Data assunzione” compilare la data di inizio del nuovo rapporto o dei nuovi rapporti che si stanno creando.

Per ulteriori dettagli sul funzionamento della presente utilità si rimanda ad una lettura del manuale operativo in linea o della documentazione pubblicata sul sito MyZucchetti.

Lettera detassazione

Operazioni automatiche durante l'aggiornamento

Nelle lettere dell’estrattore dati relative alle “Comunicazioni per l’impiego” (…/HR Moduli/Estrattore ati/Definizione estrazione) è stata aggiornata la “Lettera Detassazione”, per la richiesta del reddito utile al riconoscimento della detassazione per l'anno 2022.

Composizione nome file Unilav (per SARE)

A seguito di alcune richieste pervenute, in merito alle modifiche relative alla composizione del nome del file effettuate con la versione 05.41.00, viene estesa la possibilità di modificare il nome anche in caso di generazione del file Unilav da trasmettere ai nodi regionali che adottano il sistema SARE (per esempio l’Emilia Romagna e l’Umbria).

Si fa presente che tale modifica ha effetto solo se la comunicazione viene generata singolarmente da

“Gestione comunicazioni” (…/Altri Moduli/Comunicazioni per l’impiego/Comunicazioni obbligatorie).

Migliorie e correzioni anomalie

Lettere per detassazione

Operazioni automatiche durante l’aggiornamento

Nelle lettere dell’estrattore dati relative al “Rapporto di lavoro” (…/HR Moduli/Estrattore dati/Definizione estrazione) è stata aggiornata la “Lettera Detassazione”, per la richiesta del reddito utile al riconoscimento della detassazione per l'anno 2022.

Stampa libro unico

Stampa LUL per dipendenti cessati con tempificazione pagamenti stipendi post 12/1

A seguito delle modifiche apportate con la versione 05.42.00, è stata implementata la stampa

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del LUL con l’indicazione del rigo di conguaglio relativo all’anno successivo. Pertanto, in presenza di lavoratori cessati con tempificazione di pagamento stipendi post 12/1, verranno esposti due righi di conguaglio, un rigo con la dicitura “Licenziamento” oppure “Annuale” (se cessato il 30 o 31 dicembre) e l’altro con l’indicazione dell’anno di imposta successivo.

Filtri di popolazione – Selezione dipendenti oggetto di operazione societaria

È stata aggiunta la possibilità di filtrare i dipendenti oggetto di operazione societaria nel dialogo di selezione dei dipendenti.

Contatori forza lavoro

Incremento occupazionale per esonero assunzioni di donne lavoratrici biennio

Operazioni automatiche durante l’aggiornamento

A seguito di ulteriori approfondimenti in merito al conteggio dei rapporti di lavoro a tempo determinato nell’ambito della forza lavoro aziendale ai fini dell’esonero per assunzione di donne lavoratrici (rif. circolare Inps n. 32 del 22/2/2021), in considerazione del fatto che i contatori suggeriti nel sommario della versione 05.42.00 (ULA - Media Anno precedente D.L.150/2015 (Z00065) e ULA - Media anno successivo D L 150/2015 (Z00066)) non includevano i lavoratori a tempo determinato, si rendono disponibili due nuovi contatori, che non escludono i dipendenti in base al tipo di rapporto.

- ULA - Media Anno precedente (Eson.Donne) (Z00067) - ULA - Media Anno successivo (Eson.Donne) (Z00068) Operazioni a cura dell'utente

Per le modalità di utilizzo dei nuovi contatori si rimanda a quanto indicato nel sommario dei cambiamenti di Paghe Infinity versione 05.42.00.

Somministrati svantaggiati

Al fine dell’inclusione o esclusione nei contatori forza lavoro del lavoratore somministrato

“svantaggiato” (riferimento al Regolamento Unione Europea n. 651/2014 del 17 giugno 2014 articolo 2, esempio: lavoratore che abbia compiuto i 50 anni di età, oppure di età compresa tra i 15 e i 24 anni, oppure privo di diploma di scuola media superiore… etc.), nella sezione enti somministrati del rapporto di lavoro (HR Anagrafici/Rapporto di lavoro/Paghe/Istituti), è stato creato il campo “Personale svantaggiato”.

Operazioni a cura dell'utente

Ai dipendenti interessati attivare il campo anagrafico “Personale svantaggiato”.

Elementi contatori forza lavoro

In tabella “Elementi contatori forza lavoro” (Tabelle/Sistema) è stato previsto il nuovo codice elemento “6000000150 - SOMM:Personale svantaggiato".

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Calcolo forza lavoro – U.L.A.

Operazioni automatiche durante l’aggiornamento

E’ stato adeguato il contatore “Z00034 - N. somminis. T.D. Art. 31 c. 2 D.Lgs.81” con l’aggiunta dell’elemento “6000000150 - SOMM:Personale svantaggiato" in “Esclusione”.

Modello F24 (PagheWeb)

Tasso interessi per ravvedimento operoso

Dal 1/01/2022 il tasso d’interesse annuo d’applicare in caso di ravvedimento operoso è fissato nell’1,25%.

Operazioni automatiche durante l’aggiornamento

Una conversione ha provveduto ad impostare la percentuale 1,25 nella tabella interessi (…/Tabelle/Modello F24/Ravvedimento) con validità 01/01/2022, se questa non esiste. In caso contrario è mantenuta la percentuale presente nella validità.

Allineamento da OMNIA

Aliquota fissa in conguaglio

E’ stata corretta un’anomalia per cui, in caso di allineamento dell’anagrafico da Paghe Omnia, per i dipendenti con un valore nel campo “Aliquota mensile fissa” (…/Rapporto di lavoro/Paghe/Assoggettamenti/Addizionali) non veniva compilato il campo “Applica aliquota fissa in conguaglio”.

Operazioni a cura dell’utente

Se è stato eseguito l’allineamento da Paghe Omnia successivamente al caricamento della versione 05.42.00, per i dipendenti con aliquota fissa è necessario aggiornare il campo “Applica aliquota fissa in conguaglio”.

Registra dati infortunio

Nella funzione £Registra dati infortunio” (…/Denunce/Denunce infortuni), è stata data la possibilità di gestire la registrazione dei dati dell’infortunio in modalità semplificata per i dipendenti di aziende agricole per i quali non è inserita una posizione Inail nel rapporto di lavoro, in quanto i relativi contributi assicurativi vengono versati con le regole proprie Inps/Scau. Per tali dipendenti, pertanto, non ci saranno più dati obbligatori da inserire, se non quelli utili al calcolo della retribuzione giornaliera, ai fini dell’elaborazione del cedolino.

Note informative

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Allineamento da Portale MIP/HR a Omnia

Si informa che la funzione di “Allineamento da Portale MIP/HR a Omnia” (…/Altri moduli/Allineamenti) da Marzo 2022 verrà eliminata. Paghe Infinity non sarà più utilizzabile per esportare le presenze e le variazioni anagrafiche in OMNIA.

Traduzioni in lingua

Il dizionario è stato aggiornato alle lingue Inglese (ENG) e Tedesco (DEU).

Servizio di aggiornamento tabelle HR

Per apportare le modifiche di seguito indicate, è necessario utilizzare il gadget “Aggiornamento tabelle HR”.

Solo a titolo riepilogativo, si elencano le variazioni pubblicate dalla precedente versione. Si consiglia di effettuare un'attenta valutazione della situazione elaborativa prima di eseguire l'aggiornamento.

Parametri previdenziali

Con la circolare INPS n. 197 del 23/12/2021, è stato rivalutato il valore dell’assegno sociale.

Operazioni automatiche durante l'aggiornamento

Una conversione ha provveduto a creare in tabella “Parametri previdenziali” (…/Tabelle/Contributive) la versione storica valida dal 01/01/2022 (copiandola dalla versione storica precedente), impostando il valore del campo “Assegno sociale” pari ad € 6.079,45.

Aggiornamento addizionali comunali

Sono state pubblicate le aliquote delle addizionali comunali relative agli anni 2021 e 2022 aggiornate rispettivamente al 23/12/2021 e al 04/01/2022 e reperite dal sito del Ministero il 04/01/2022 e il 05/01/2022.

La verifica dei comuni interessati dalla casistica sopra riportata è possibile accedendo al sito:

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/do- wnload/tabella.htm

Si comunica che per i seguenti comuni sono state chiuse con data 2021, le Regole di calcolo abbinate agli ex Comuni Fusi (Regole 01-02-03 ecc. ecc.) in quanto non sono più presenti nel file del Ministero delle Finanze. Pertanto, i clienti che avessero ancora abbinato ai loro di-pendenti queste regole, dovranno modificare l’impostazione nell’anagrafico dipendente, per poter applicare la “Regola generale”. I Comuni interessati sono: M368 Montescudo-Montecolombo; M382 Valfornace; M394 Centro Valle Intelvi M406 Borgocarbonara.

Contratti

Nuove stipule pubblicate

• Nettezza Urbana (Az. Priv. Ind.)" (codice "Z0168") - "Nettezza Urbana (Az. Priv. Terz.)" -

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(codice "Z0728"): ipotesi di accordo del 09 dicembre 2021 che ha introdotto l’Una Tantum con decorrenza gennaio e aprile 2022. Inoltre sono stati modificati con data inizio vigenza gennaio 2022 l'istituto dell'apprendistato professionalizzante con la creazione dei nuovi gruppi di apprendistato (dal codice “020” al codice “028”).

Infine è stata modificata la gestione dell'assenza di malattia per il trattamento economico, maturazioni e conservazione del posto, anche con la creazione di due nuovi gruppi ufficiali (codice “05” e “06”) da abbinare in anagrafica dipendente per la gestione della salvaguardia CCNL 2016 ai sensi norma transitoria dell’art. 42

• “Igiene ambientale (Az. Priv. Ind.)” (codice “Z0174”) - “Igiene ambientale (Az. Priv. Terz.)”

(codice “Z0874”): ipotesi di accordo del 09 dicembre 2021 che ha introdotto l’Una Tantum con decorrenza gennaio e aprile 2022. Inoltre è stato modificato l’istituto dell’apprendistato professionalizzante con la creazione dei nuovi gruppi di apprendistato con data inizio vigenza 01/2022 (codici “011”, “012”, “013”).

• “Metalmeccanica Artigianato” (codice “Z0407”): ipotesi di accordo del 17 dicembre 2021 e integrazione del 22/12/2021 del Ccnl Area Meccanica, che ha introdotto aumenti retributivi con decorrenza Gennaio 2022, Maggio 2022 e Dicembre 2022 e l’Una Tantum con decorrenza Marzo 2022 e Luglio 2022.

Operazioni a cura dell’utente

Si informano gli utenti che per gestire l’indennità di funzione degli impiegati con funzioni direttive, sarà necessario inserire nell’anagrafica del dipendente (…/HR Anagrafici /Rapporto di lavoro/Sezione paghe/Retribuzione/Elementi di paga) il codice dell’elemento di paga “76” con il relativo importo.

Odontotecnici Artigianato” (codice “Z0409”): ipotesi di accordo del 17 dicembre 2021 e integrazione del 22/12/2021 del Ccnl Area Meccanica, che ha introdotto aumenti retributivi con decorrenza Gennaio 2022, Maggio 2022 e Dicembre 2022 e l’Una Tantum con decorrenza Marzo 2022 e Luglio 2022.

• “Oreficeria Artigianato” (codice “Z0410”): ipotesi di accordo del 17 dicembre 2021 e integrazione del 22/12/2021 del Ccnl Area Meccanica, che ha introdotto aumenti retributivi con decorrenza Gennaio 2022, Maggio 2022 e Dicembre 2022 e l’Una Tantum con decorrenza Marzo 2022 e Luglio 2022. E’ stato istituito un nuovo settore “Restauro Artistico Beni Culturali” con il codice settore “01”. I minimi stabiliti hanno decorrenza Gennaio 2022.

Operazioni a cura dell’utente

Si informano gli utenti che per gestire l’indennità di funzione degli impiegati con funzioni direttive, sarà necessario inserire nell’anagrafica del dipendente (…/HR Anagrafici/Rapporto di lavoro/Sezione paghe/Retribuzione/Elementi di paga) il codice dell’elemento di paga “76” con il relativo importo.

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• “Alimentari non Artigiani fino 15 dipendenti” (codice “Z0417”): ipotesi di accordo del 6 dicembre 2021 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area Alimentazione- Panificazione Artigiani, che ha introdotto aumenti retributivi con decorrenza novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022. Si ricorda che, con il rinnovo del 28 gennaio 2021, per i lavoratori addetti alle attività di ristorazione, era stato sospeso l’aumento retributivo previsto per febbraio e aprile 2021 e in tale occasione era stato creato il gruppo ufficiale

“01” da abbinare ai lavoratori interessati. Con l’attuale accordo di rinnovo, per tali lavoratori, è stata introdotta una nuova classificazione del personale articolata su 5 livelli

“A-B-C-D-E” e a far data dal 1° dicembre 2021, è stata prevista una retribuzione tabellare comprensiva di minimo tabellare, ex indennità di contingenza e E.d.r.

Operazioni a cura dell’utente

Si informa che per i lavoratori addetti alle attività di ristorazione per i quali è prevista la nuova classificazione, nel testo contrattuale non è presente una tabella di raccordo tra i vecchi e nuovi livelli. Pertanto rimane a cura all’utente la verifica di quale sia il nuovo livello da abbinare e la chiusura della validità del gruppo ufficiale, con data 11/2021 nell’anagrafica del dipendente nella sezione “Strutturali/Contrattuali” dell’anagrafico Rapporto di lavoro (…/HR Anagrafici), in quanto non più necessario.

• “Istituti socio assistenziali Agidae” (codice “Z0742”): ipotesi di accordo del 2 novembre 2021 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Istituti socio assistenziali Agidae, che ha introdotto aumenti retributivi con decorrenza dicembre 2021 e dicembre 2022. Con l’attuale accordo di rinnovo è stata introdotta, nella classificazione del personale, la nuova categoria D2.

Operazioni a cura dell’utente

In seguito alla modifica della durata massima dell’apprendistato per la categoria A3 si è reso necessario creare un nuovo gruppo apprendistato “015”. Occorrerà accedere alla sezione della “Qualifica” dell’Anagrafico dipendente (.../Anagrafici) e modificare il gruppo apprendistato avendo cura di non storicizzare.

Revisioni automatiche

“Grafica- Editoria Industria” (codice “Z0108”): a seguito di approfondimenti è stata modificata la gestione del rateo M96 “Elem. Raccordo Contrattuale ERC” che da 01/2022 verrà gestito ad importo e non più a ore o a giorni.

Operazioni a cura dell’utente

Per coloro che avessero caricato manualmente, nell’elemento di paga 89 di solo calcolo, l’importo degli elementi di paga al 31/12/2020 per la valorizzazione del premio, sarà necessario sostituire tale valore con l’importo corrispondete alla monetizzazione

delle 27 ore o dei 4 giorni spettanti al dipendente come premio annuo.

Si ricorda che questo inserimento si era reso necessario solamente per i dipendenti che

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non erano stati elaborati con il nostro applicativo nel mese di dicembre 2020.

Per tutti gli altri dipendenti non sarà necessario fare nulla.

• “Nettezza Urbana Aziende Private Industria” (codice“Z0168”), “Igiene ambientale (aziende private Industria)” (codice “Z0174”), “Nettezza Urbana Aziende Private Terziario” (codice

“Z0728”) e “Igiene ambientale (aziende private Terziario)” (codice “Z0874”): si provvede a modificare, con decorrenza 01/2022, l'importo delle tariffe presenti nelle voci di Retribuzione Convenzionale Inpdap, utili al conteggio dell'imponibile per il calcolo dei contributi Enpdep e Fondo Credito, durante le assenze AL/MB/MN/M6/PH (Circolare Inps n. 197 del 23/12/2021).

• “Concia Pelli Cuocio – Federconcia” (codice “Z0182”): in seguito a chiarimenti da parte dei firmatari si è provveduto ad inserire la gestione del Welfare contrattuale per gli anni 2022 – 2023 e 2024.

• “Alimentari non Artigiani fino 15 dipendenti” (codice “Z0417”): a seguito del Rinnovo del 6 dicembre 2021 e dopo approfondimenti con le parti firmatarie, con decorrenza 12/2021 per il giustificativo di assenza “Malattia” viene modificato il trattamento economico c/azienda per la qualifica apprendisti che prevede la liquidazione al 60% per i primi 180 giorni. Inoltre viene modificata la maturazione dei ratei (mensilità aggiuntive e ferie e permessi) per i lavoratori a tempo determinato e stagionali (Tipo rapporto stagionale e Tempo determinato) in quando la stessa deve avvenire in base a gg. lavorati.

• “Vigilanza Privata/Servizi Fiduciari” (codice “Z0733”): a seguito dei chiarimenti avuti dai firmatari datoriali, si è provveduto a modificare nella gestione assenze trattamento economico nel giustificativo MA, con decorrenza 01/2022, la modalità di trattamento degli scaglioni da “Ogni evento” ad “Evento unico” e ad attivare il campo “A cambio solare”.

• “Farmacie Ex Regolamen.Assofarm” (codice “Z0765”), “Associazioni (CEI-Confimpresa)”

(codice “Z0781”), “Scuole non statali – Asils” (codice “Z0797”) e “Serv.Ausil.Fiduciari Int.Safi”

(codice “Z0801”): viene inserito il codice contatto CNEL.

• “Servizi Ausiliari Integrati” (codice “Z0783”): in seguito a chiarimenti da parte dei firmatari, si è provveduto ad inserire le gestioni mancanti della Conservazione del posto e del Welfare contrattuale per gli anni 2022 – 2023 e 2024 e a modificare la gestione della Malattia del lavoratore Dirigente (Qualifica “7”).

Informazioni aggiuntive

• “Trasporto merci-Indust./Artig.”, “Trasporto merci Terziario”, “Logistica” (codice

“Z0127”, “Z0760”, “Z0740”): si riporta quanto indicato nel sommario dei cambiamenti della versione 05.37.00 in merito all’erogazione dell’EDR che decorrerà da 01/2022: “Infine viene riconosciuto, da gennaio 2022, l’EDR da gestire con una voce retributiva nel corpo del cedolino, trattandosi di importo omnicomprensivo che non incide su alcun istituto

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contrattuale. L’importo dell’EDR di cui trattasi, è stato inserito nel trattamento economico come elemento di paga di solo calcolo (cod. “75”).

Operazione a cura dell’utente

Resta a cura dell’utente la gestione delle voci retributive nel corpo del cedolino, con una con tariffa legata all’elemento di solo calcolo codice “75”.”

Contributi

• “INPS” (codice “9001”): a seguito della pubblicazione della circolare Inps n. 189/2021 e del Documento Tecnico Uniemens aggiornato alla versione 4.14.1 del 22/12/2021, vengono resi disponibili i seguenti codici:

- “A103” Contributo Addizionale su assegno ordinario aziende del settore dei servizi ambientali;

- “A104” Contributo Addizionale su assegno ordinario - attività professionali;

- “A105” Contributo Addizionale su assegno ordinario per contratto di solidarietà- attività professionali;

- “A106” Contributo Addizionale su assegno ordinario per contratto di solidarietà- settore servizi ambientali;

- “L012” Conguaglio assegno ordinario per contratto di solidarietà attività professionali;

- “L013” Conguaglio assegno ordinario per contratto di solidarietà -settore servizi ambientali. Circ. n. 183/2021;

- “W469” Ass. Contr. Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani e Agricoltori (ATECA);

- “L553” Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

- “S125” Congedo 2021 per genitori SARS CoV-2- fruizione giornaliera DL n. 146/2021 – art.9. Circolare n. 189/2021;

- “S126” Congedo 2021 per genitori SARS CoV-2- fruizione oraria DL n. 146/2021 – art.

9. Circolare n. 189/2021.

• “INPS” (codice “9001”): a seguito della pubblicazione del messaggio n.96 dell’Inps del 10 Gennaio 2022, relativo alla decontribuzione del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, si è provveduto alla creazione della voce contributiva Z00393 “Esonero contr. DL73/21 art.43”.

• “INPS – Gestione Ex Scau” (codice “9010”): a seguito della pubblicazione della circolare Inps n. 189/2021 e del Documento Tecnico Uniemens aggiornato alla versione 4.14.1 del 22/12/2021, viene reso disponibile il codice agevolazione “Q4” Congedo parentale SARS CoV-2 - DL 146/2021 Art.9. Circ. n. 189/2021.

• “INPS - Gestione EX INPDAP” (codice “9020”): a seguito della pubblicazione della circolare Inps n. 189/2021 e del Documento Tecnico Uniemens aggiornato alla versione 4.14.1 del 22/12/2021, vengono resi disponibili i seguenti codici:

- “22” Congedo parentale SARS CoV-2; articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021- fruizione giornaliera. Circolare n. 189 del 17/12/2021 (TipoServzio);

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- “23” Congedo parentale SARS CoV-2; articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021- fruizione oraria. Circolare n. 189 del 17/12/2021 (TipoServizio);

- “40” Congedo parentale SARS CoV-2; articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.

146, per dipendenti delle aziende di cui all'art. 20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112. Circolare n. 189 del 17/12/2021 (TipoServizio);

- “41” Congedo parentale SARS CoV-2; articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, per dipendenti delle aziende di cui all'art. 20 c.2 del decreto legge 25 giugno2008 n.112 - Modalità di fruizione oraria. Circolare n. 189 del 17/12/2021 (TipoServizio)

- “25” Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (CodiceRecupero).

• “INPS - Gestione EX INPDAP” (codice “9020”): a seguito della pubblicazione del messaggio n.96 dell’Inps del 10 Gennaio 2022, relativo alla decontribuzione del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, si è provveduto alla creazione della voce contributiva Z10447 “Esonero contr.

DL73/21 art.43”.

• “Cometa” (codice “9401”): si è provveduto a riorganizzare la gestione dei differenziatori inquadramento dipendente, con la chiusura dei differenziatori per le maggiori contribuzioni a carico dipendente, relativi alla normativa previgente.

I differenziatori 7015 “Volontario alternativo”, 7016 “Ulter. Volont.Alternat.”, 7055

“Volont.Altern.Neo Assunti” e 7056 “Ulter.Volont.Alter.neo Ass.” sono stati chiusi con data 12/2021. Per loro le aliquote erano già state chiuse in anni precedenti.

Invece i seguenti differenziatori sono stati chiusi in data 12/2021 ma solo come differenziatori. Le relative aliquote rimangono aperte fino al prossimo aggiornamento normativo dell’ente, a quella data anche loro verranno chiuse.

DIFF.ATTUALE DESCRIZIONE DIFF. DA 01/2022

7005 Minimo alternativo 7000 Minimo

7006 Ulter.Minimo alternat. 7000 Minimo

7020 Apprend.assunti post 03/06 7000 Minimo

7026 Minim.Alternat.Apprend. 7000 Minimo

7030 Volont.Apprend. 7010 Volontario

7036 Volont.Alternat.Apprend. 7010 Volontario

7045 Minimo alternat. Neo assunti 7040 Minimo neo assunti 7046 Ulter.Min.alter.Neo assunti 7040 Minimo neo assunti

7060 Minim.Apprend. Neo ass. 7040 Minimo neo assunti

7066 Min.alt.Apprend neo ass. 7040 Minimo neo assunti

7070 Volont.Apprend. Neo ass. 7050 Volont. Neo assunti

7076 Volont. Alter. Appr. Neo ass. 7050 Volont. Neo assunti

Operazioni a cura dell'utente

Si propone agli utenti che volessero continuare ad applicare la maggiore contribuzione, di sostituire i vecchi differenziatori con i nuovi proposti, avendo anche cura di forzare

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l’eventuale maggiore aliquota, accedendo alla sezione “Contributi/agevolazioni” del rap- porto di lavoro (…/HR Anagrafici).

• “PREVID. COOPERATIVA exCooperlavoro” (codice “9403”): a seguito dell'accordo del 17/11/2021, sottoscritto dalle Parti Sociali firmatarie del CCNL Edili Cooperative, sono state modificate le descrizioni delle voci contributive Z20031, Z20049 e Z20059 inserendo l'indicazione “F.do Prev. Cooperativa”.

• “FONDAPI” (codice “9408”): a seguito della variazione delle istruzioni tecniche per la comunicazione e il versamento dei contributi welfare, si è provveduto alla variazione della voce contributiva Z10923 “Q.ta Welfare CCNL/AZ. FONDAPI” inserendo nel campo

“Identificativo contributo” il valore CV invece di FO.

• “Previndai” (codice “9414”): a seguito di approfondimenti sono state create le voci contributive Z20145 “Ctr. Flessibilità PREVINDAI” e Z20146 “Ctr. Fless.no preavv.

PREVINDAI” per la gestione del contributo di flessibilità.

Operazioni a cura dell’utente

Da gennaio 2022 per applicare il contributo di flessibilità si dovrà accedere alla sezione

“Contributi/agevolazione” (…/HR Anagrafici/Rapporto di Lavoro) e:

- forzare la voce Z20140 inserendo la percentuale del c/dipendente ridotta (il dirigente in questi casi non paga il 4%)

- inserire la voce Z20145 forzando la percentuale del c/ditta (che in questo caso sarà pari alla quota stornata al dirigente nella voce Z20140 sopra indicata)

• “EBNA-FSBA” (codice “9605”):a seguito del verbale di accordo del 17/12/2021 è variata l’aliquota per le aziende rientranti nel campo di applicazione del titolo I del Dlgs. 148/2015.

Di conseguenza a far data dall’1/01/2022 l’aliquota della voce contributiva Z30071 legata al settore 7001 “Az.art.Ind.+ 15/No Art. Si Cig” diventa 11,65%.

• “Cassa Edile” (codice “9071):

o “Cassa edile Vercelli” (codice “Z050”): viene corretta la gestione del “Contributo associativo” con la creazione della nuova voce contributiva Z40449.

o “Cassa Edile Milano” (codice “Z100”): in riferimento alla comunicazione della Cassa Edile del 22/12/2021 è stata modificata la percentuale del contributo per previdenze sociali e sanitarie 2021 in 0,18%.

o “Cassa edile Mantova” (codice “Z105”): vengono corretti i dati liberi utente I881 e I905 inserendo la voce relativa al contributo Ape.

o “Ceav Cassa edile artig. veneta” (codice “Z161”): con decorrenza 01/2022 viene resa disponibile la contribuzione relativa alle qualifiche di impiegato e apprendista impiegato, l’implementazione della proposta contributiva è stata effettuata per i soli inquadramenti azienda 7005 (Artigianato) e 7020 (Interinali) così come previste dalle tabelle pubblicate dalla cassa edile.

Al fine di valorizzare l’imponibile contributivo è stato creato un nuovo codice

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imponibile “9211 Cassa Edile (Ore Lavorate)” che è stato abbinato alla voce retributiva “Z00001 Retribuzione”

Operazioni a cura dell’utente

In caso di lavoratori con la qualifica di Apprendista Impiegato è necessario abbinare nella sezione “Iscrizione enti contributivi” dell’anagrafico “Rapporto di lavoro”

(.../HR Anagrafici), il nuovo inquadramento dipendente “7000 Apprendista impiegato”. Inoltre resta in cura all’utente la valutazione dell’inserimento del nuovo imponibile nelle voci retributive che rientrano nel calcolo dell’imponibile (es. indennità sostitutiva di mensa, indennità di cassa e di maneggio di denaro, ecc.).

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