COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE
E GESTIONE RISORSE UMANE Ufficio Gestione Risorse Umane Prot. Gen. n.39121
Prot. Pers. n.15586
Ferrara, 10.10.2002
AL DIRETTORE GENERALE AL SEGRETARIO GENERALE AI DIRIGENTI DI SETTORE AI DIRIGENTI DI SERVIZIO
AI RESPONSABILI DI UNITA' ORGANIZZATIVE ALLE OO.SS.
- LL.SS. -
Per la massima diffusione fra i dipendenti CIRCOLARE N. 56
OGGETTO: diritto allo studio e congedi per la formazione.
DIRITTO ALLO STUDIO
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali,
Al fine di assicurare un'applicazione dell'istituto il più possibile conforme ai dettati normativi di riferimento e di chiarire i molteplici aspetti emersi, anche di carattere gestionale, si rende necessario rivedere le indicazioni fornite con circolare n. 168 del 7.11.95, fornendo un quadro esaustivo della disciplina concernente il diritto allo studio.
Descrizione dell'istituto
Per garantire il diritto allo studio, in aggiunta alle attività formative programmate dall'Amministrazione, sono concessi permessi straordinari retribuiti per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento dei seguenti titoli di studio e per sostenere i relativi esami:
• universitari
• post-universitari
• scuole di istruzione primaria
• scuole di istruzione secondaria
• scuole di qualificazione professionale
Le scuole possono essere:
• statali
• pareggiate
• legalmente riconosciute
• comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico
Tali permessi possono essere fruiti:
• dal personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale (sono esclusi i dipendenti con rapporto a termine o con contratto di formazione e lavoro), appartenente alle categorie dalla A alla D;
• nella misura massima di 150 ore individuali per ogni anno solare;
• nel limite -massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
Il personale interessato, oltre a tali permessi, ha diritto ad altre due agevolazioni:
assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza agli stessi corsi e la preparazione agli esami;
dispensa dall'obbligo di effettuare sia prestazioni di lavoro straordinario sia attività lavorativa nei giorni festivi o di riposo settimanale.
Criteri di priorità per la concessione dei permessi
Qualora il numero di richieste di permessi per studio superi la percentuale consentita per la concessione del beneficio, pari al 3% del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore, si rispetta il seguente ordine di priorità:
1. dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o postuniversitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
2. dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di aver superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
3. dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui ai punti precedenti;
Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui sopra, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
Qualora, a seguito dell'applicazione dei suddetti criteri, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, viene seguito l'ordine decrescente d'età.
Effetti giuridici ed economici
I "permessi retribuiti" per il diritto allo studio sono considerati come servizio prestato, utile a tutti gli effetti, ivi compresi quelli relativi al trattamento di previdenza e quiescenza.
Modalità di concessione
Per la concessione dei permessi studio, i dipendenti interessati, prima dell'inizio di ciascun anno di corso, devono avanzare apposita istanza corredata da:
certificato d'iscrizione;
• un piano di massima annuale di fruizione dei permessi in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto.
La domanda deve essere presentata, a cura dei richiedenti, al Servizio Organizzazione Formazione e Gestione Risorse Umane, Ufficio Gestione Risorse Umane, Via del Podestà n. 2 Ferrara, e in copia, per opportuna conoscenza, al responsabile del Settore/Servizio d'appartenenza.
Il Servizio Organizzazione, Formazione e Gestione Risorse Umane, verificato che gli interessati possono essere ricompresi, in base ai criteri di priorità sopra richiamati, nel contingente del personale avente diritto, provvederà, ricorrendone le condizioni, alla concessione del beneficio, dandone informazione anche ai dirigenti di riferimento.
I dipendenti così ammessi alla fruizione dei permessi, per assentarsi a tale titolo nel corso dell'anno, dovranno essere autorizzati direttamente dai responsabili delle proprie strutture d'appartenenza, a salvaguardia del principio per il quale l'esercizio del diritto allo studio deve conciliarsi con le esigenze di efficiente e regolare funzionamento del servizio.
La gestione del monte ore individuale annuale è demandata allo stesso Servizio d'appartenenza, che dovrà comunicare mensilmente i permessi fruiti da ciascun dipendente al Servizio Organizzazione Formazione e Gestione Risorse Umane, ai fini della registrazione e del controllo.
Per le richieste delle ore di permesso e per la rendicontazione mensile dovranno essere utilizzati i moduli appositamente predisposti, allegati alla presente circolare.
Al termine di ciascun anno di corso il dipendente deve presentare al suddetto Servizio Organizzazione, Formazione e Gestione Risorse Umane l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.
In luogo dell'attestato di partecipazione, i lavoratori interessati possono presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Coloro che frequentano corsi universitari devono allegare, in tal caso, il calendario delle lezioni dei corsi frequentati.
Per giustificare l'assenza dal servizio e per sanzionare la legittimità dei permessi utilizzati, è necessario, come sopra specificato, produrre idonea certificazione dalla quale risultino gli esami sostenuti, anche se non superati.
Per gli studenti universitari sono considerati utili anche gli esami ripetuti, pur se relativi agli anni precedenti o in posizione di fuori corso.
In mancanza delle predette certificazioni, i periodi di permesso già utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi personali e il competente Servizio Stipendi e Pensioni provvederà al recupero delle competenze corrisposte per gli stessi periodi.
Modalità di fruizione
I permessi per la frequenza a corsi legali di studio sono concessi al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in misura proporzionale alla durata della prestazione lavorativa.
I permessi studio sono fruiti ad ore.
Il permesso studio comprende anche il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi e per l'eventuale rientro in ufficio.
Le 150 ore di permesso studio devono essere fruite entro il 31 dicembre di ciascun anno. Eventuali residui non potranno essere cumulati con l'eventuale monte ore dell'anno successivo.
Per sostenere gli esami dei corsi di studio per i quali vengono concessi i permessi, il dipendente può utilizzare, limitatamente al solo giorno della prova, in aggiunta alle 150 ore individuali del "diritto allo studio", anche i permessi per esami previsti dall'art. 19 del CCNL del 6.7.95, nel limite massimo di otto giorni all'anno.
I permessi in oggetto competono per la partecipazione alle lezioni, per l'attività di preparazione dell'esame finale o della tesi di laurea, compresa la connessa attività di ricerca ed i necessari contatti con il relatore.
Al lavoratore che abbia già sostenuto tutti gli esami universitari previsti dal suo corso di studi, sono concedibili per una sola volta 150 ore annue a fronte della sola preparazione della tesi di laurea.
I permessi studio sono concessi anche agli studenti fuori corso, alle medesime condizioni e nel rispetto del contingente del personale ammesso e dei criteri di priorità vigenti.
La normativa sul diritto allo studio non pone limiti al numero dei titoli di studio che il dipendente può conseguire, pertanto sono concessi permessi anche per il conseguimento di ulteriori titoli di studio oltre al primo, nel rispetto, ovviamente, dei requisiti e delle condizioni previste.
CONGEDI PER LA FORMAZIONE
L'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ha ampliato le possibilità per i lavoratori di accrescere la propria formazione personale e professionale introducendo i "congedi per la formazione". Il disposto legislativo è stato successivamente integrato dall'art. 16 del CCNL del 14.9.2000.
Descrizione dell'istituto
Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso Ente, è riconosciuto il diritto di richiedere una sospensione del rapporto di lavoro, a titolo di congedi per la formazione, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
I congedi per la formazione sono concessi, salvo comprovate esigenze di servizio, per:
il completamento della scuola dell'obbligo;
il conseguimento del titolo di studio di secondo grado;
il conseguimento del diploma universitario o di laurea;
la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.
Gli stessi possono essere concessi nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
Trattamento giuridico ed economico
La fruizione dei congedi formativi dà diritto solo alla conservazione del posto di lavoro, con esclusione della retribuzione.
I periodi di congedo:
• non sono computabili nell'anzianità di servizio;
• non sono cumulabili con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi previsti da disposizioni legislative e/o contrattuali; tra due diversi periodi di assenza, quindi, si richiede un'interruzione ed un'effettiva ripresa del servizio.
Il congedo viene interrotto in presenza di una grave e documentata infermità che deve essere comunicata per iscritto all'Amministrazione e deve rientrare tra le patologie individuate con il D.M. 21 luglio 2000, n. 278.
In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 21 (art. 22, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 6.7.95, relativamente alle seguenti materie:
- periodo di comporto;
- determinazione del trattamento economico;
- modalità di comunicazione all'Ente;
- controlli.
Per quanto concerne il trattamento previdenziale, i periodi di congedo possono essere riscattati, ovvero si può procedere al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Diniego/Differimento
L'Amministrazione può non concedere i congedi formativi al verificarsi delle seguenti condizioni:
• il periodo previsto di assenza superala durata di undici mesi consecutivi;
• non è oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità del servizio cui lo stesso lavoratore risulta addetto.
Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, la fruizione del congedo, qualora possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, può essere differita fino ad un massimo di sei mesi.
Modalità di fruizione
I lavoratori interessati ai congedi in oggetto ed in possesso della prescritta anzianità devono avanzare apposita istanza contenente:
• indicazione dell'attività formativa che si intende svolgere;
• data di inizio della stessa;
• durata prevista
La domanda deve essere presentata, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività formative
• al responsabile del Settore/Servizio d'appartenenza per la verifica della compatibilità dell'assenza del lavoratore con le esigenze di servizio e dell'insussistenza delle ipotesi di diniego e/o differimento;
• al Servizio Organizzazione, Formazione e Gestione Risorse Umane - Ufficio Gestione Risorse - per l'accertamento del rispetto del limite complessivo degli aventi diritto e l'adozione, in base all'esito della verifica effettuata dal dirigente di riferimento, di una delle seguenti determinazioni:
• concessione del beneficio secondo la proposta del lavoratore
• differimento della fruizione del congedo di un periodo non superiore a sei mesi;
• diniego del congedo.
I dipendenti assunti dall'Amministrazione con pregresse esperienze lavorative superiori al quinquennio, dovranno dichiarare nella domanda di non aver mai usufruito nel corso della propria attività lavorativa dello stesso congedo o indicare il numero di giorni di cui hanno eventualmente già beneficiato.
Le istanze sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nel rispetto del citato limite percentuale del 10% del personale delle diverse categorie in servizio e ferme restando le ipotesi di diniego e/o differimento di cui al punto successivo.
S'invitano i responsabili in indirizzo a dare attuazione, per le parti di propria competenza, alla presente circolare ed a provvedere alla massima diffusione della stessa, per una corretta informazione a tutto il personale dipendente.
L'Ufficio Gestione Risorse Umane resta a disposizione per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott.ssa Lara Sitti
RICHIESTA PERMESSI STUDIO
(ART. 15 CCNL DEL 14.9.2000)
Al Servizio Organizzazione Formazione e Gestione Risorse Umane Ufficio Gestione Risorse Umane
e p.c. Al Dirigente del Settore/Servizio
, nat_ a _________________________
il______________ , dipendente a tempo indeterminato del Comune di Ferrara in qualità di cat. __________ , presso dichiara di essersi iscritt al presso
del seguente titolo di studio ___________________________________________________________
Il corso avrà inizio in data ________________ e terminerà in data
Per la frequenza al predetto corso chiede di poter usufruire dei permessi straordinari retribuiti, previsti dall'art. 15 del C.C.N.L. 14.9.2000, nella misura massima di 150 ore annuali.
A tal fine allega:
1. certificato d'iscrizione
2. piano di massima annuale di frequenza del corso.
Distinti saluti
Il dipendente 1 sottoscritt
(ART. 16 CCNL DEL 14.9.2000)
RICHIESTA CONGEDO NON RETRIBUITO PER LA FORMAZIONE
Al Dirigente del Settore/Servizio
indi
Al Servizio Organizzazione Formazione e Gestione Risorse Umane Ufficio Gestione Risorse Umane
l sottoscritt_ ____________________________________ , nat_ a ___________________________
il ______________, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Ferrara in qualità di
cat. __________ , presso in possesso della richiesta anzianità di servizio di almeno cinque anni, chiede di beneficiare, ai sensi dell'art. 16 del C.C.N.L.
14.9.2000, del congedo non retribuito per svolgere la seguente attività formativa o mesi
per la durata di giorni di a decorrere dal
A tal fine dichiara:
Odi non aver mai usufruito nel corso della propria attività lavorativa di tale beneficio;
Odi aver usufruito allo stesso titolo di n. giorni nel corso della propria attività lavorativa.
Distinti saluti.
Ferrara, _____________ Il dipendente
Visto, il dirigente del Settore/Servizio propone 0 di autorizzare il congedo richiesto
11 di differire il congedo al per il seguente motivo
11 di non concedere il congedo in oggetto per il seguente motivo