COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)
ORIGINALE
Deliberazione n.
3 O Y
del
5{r/20A-1
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: Servizio sociale professionale. Atto di indirizzo.
L'anno duemilaundici
addì.C:(N~
€.del mese diW.4UP ...
alle oreA.b:·3Q nella sede comunale Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.All'appello risultano presente assente
De Meo Salvatore Sindaco X
De Santis Onorato Vice sindaco
Biasillo Lucio Assessore X
Capasso Vincenzo Assessore X
Conti Piergiorgio Assessore
X
Di Manno Onorato Assessore X
Maschietto Beniamino Assessore X
Peppe Arcangelo Assessore
X
Pietricola Silvio Assessore
x
con la partecipazione del Segretario Generale dotto Francesco Loricchio.
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, presentata dal Dirigente del 3 o Settore Servizi alla Persona, dotto Francesco Loricchio
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento
dotto
F~CChiO
IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA Non si esprime parere in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa
LA GIUNTA MUNICIPALE Premesso che
nel Piano di Zona 2009 è stato inserito il progetto "Servizio Sociale professionale"
per un importo di € 120.000,00
il Comitato Istituzionale dei Sindaci nella seduta del 3.9.2010 ha stabilito di utilizzare per la realizzazione del progetto di cui sopra le economie derivanti dai PDZ 2001-2005;
il Comitato Istituzionale dei Sindaci nella seduta del 16.2.2011 ha stabilito di ripartire l'intera somma di € 120.000,00 tra tutti i Comuni del distretto in parti uguali
Preso atto che questo Ente ha provveduto a trasferire a tutti Comuni del Distretto la quota pro capite e che per il Comune di Fondi ammonta ad € 17.142,00;
Ritenuto dover realizzare il progetto di che trattasi affidandolo ad una associazione di promozione sociale o di volontariato sulla base delle prescrizioni contenute nell'allegato schema di capitolato;
Acquisiti i pareri ex art. 49 del D. Lgvo n. 26712000 resi dai responsabili dei Settori;
con voto unanime
DELIBERA
l) di approvare la presente quale atto di indirizzo politico-amministrativo demandando al dirigente del III Settore l'attivazione di tutte le procedure per l'affidamento del progetto "Servizio Sociale professionale" previsto nel Piano di Zona 2009 ad associazione di promozione sociale o di volontariato dando atto che il servizio dovrà essere gestito sulla base dell' allegato schema di capitolato.
2)
LA GIUNTA MUNICIPALE Attesa l'urgenza, con successiva unanime votazione
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 40 comma dell'art.
134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267
COMUNE DI FONDI (Provincia di LATINA)
Allegato alla deliberazione di Giunta Municipale no_ del
CAPITOLATO D'APPALTO per l'affidamento del servizio di
- - -
Potenziamento delle attività del Servizio per la Famiglia - Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale Distrettuale - Area Minori e Famiglia
Legge 328/00, LR38/96, Legge
184/83,Legge 285/1997
INDICE ART. 1 OGGETTO E FINALITA'
ART. 2 DURATA ED IMPORTO DEL SERVIZIO ART. 3 TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI
ART. 4 REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ART. 5 COREaSPETTIVO
ART. 6 DIVIETO DI SUB-APPALTO
ART. 7 OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 8 PERSONALE INCARICATO: REQUISITI E NORME DI COMPORTAMENTO ART. 9 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
ART. lO DANNI A PERSONE E COSE - POLIZZA
ART. 11 VERIFICHE E CONTROLLI - PENALITÀ - RISOLUZIONE ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 CONTROVERSIE CON LA STAZIONE APPALTANTE: FORO COMPETENTE ART. 14 RICHIAMI ALLA LEGGE
Firma per accettazione in ogni pagina 1
ART. 1 Oggetto e finalità
1. Oggetto del presente capitolato è la disciplina delle modalità, condizioni e termini per la gestione del servizio di "potenziamento delle attività e integrazione professionale del Servizio per la Famiglia del Comune di Fondi con competenze Distrettuali" (sub ambito Fondi, Monte San Biagio, Lenola, Campodimele) Area Famiglia e Minori da realizzare nell'ambito delle attività proprie del Servizio Sociale Professionale Distrettuale, mediante l'impiego della figura professionale di Assistente Sociale.
2. Il servizio si pone quali obiettivi fondamentali: la collaborazione funzionale e l'affiancamento professionale, con il coordinamento e la supervisione del responsabile psicologo del Servizio per la Famiglia, nella gestione dei casi presi in carico dal Servizio Sociale Professionale, nel rispetto delle competenze proprie della figura di Assistente Sociale e della Organizzazione del Servizio Istituzionale:
a) su indicazioni dall'Autorità Giudiziaria, Tribunale dei Minorenni, Tribunale Ordinario, elaborazione di strategie e piani di intervento, di valutazione, di sostegno e ricostruzione eventuale delle dinamiche ed equilibri socio-familiari. Incontri di mediazione familiare e incontri protetti adulto/minore. Ascolto, orientamento e consulenza, visite domiciliari e indagini socio ambientali, osservazioni e monitoraggio situazioni socio-familiari: tutte le funzioni che attengono al Segretariato Sociale e al Servizio Sociale Professionale.
b) attività di tutela dei minori;
c) promozione ed attuazione dell' Affido Familiare nel territorio del distretto quale istituto di solidarietà sociale per i minori e famiglie in difficoltà.
d) valorizzazione della famiglia e del minore mediante attività di sensibilizzazione e partecipazione attraverso forme di promozione dell' Associazionismo
e) Programmazione, Progettazione, Valutazione e monitoraggio degli interventi del Piano di Zona distrettuale attraverso la partecipazione ai tavoli tematici, gruppi di lavoro, di progetto (all'interno dell'Ufficio di Piano) e nella realizzazione territoriale degli interventi.
f) Organizzazione dati mediante accesso alla Cartella Sociale Informatizzata
Il Servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di responsabilità istituzionale, riservatezza nel trattamento dei dati e delle situazioni sociali e sicurezza per il personale impiegato della Pubblica Amministrazione.
ART. 2 Durata ed importo del servizio
1. Il Servizio ha una durata 12 mesi
2. Il costo annuo del servizio orario a base di gara è pari ad € 16.482,70(
sedicimilaquattrocentoottantaduel70) oltre IV A al 4% per un totale complessivo di € 17.142,00 per l'intero appalto
3. La ditta aggiudicataria si impegna a dare esecuzione al Servizio anche nelle more della stipula del contratto.
ART. 3 Tipologia di prestazioni 1. Il Servizio consiste nell' affiancamento professionale in:
a) Attività tecnico-professionale, colloqui di valutazione, sostegno, orientamento, mediazione, analisi con adulti e minori, supporto socio-amministrativo, visite domiciliari, elaborazione di progetti individualizzati di intervento sociale, rapporti con l'Autorità Giudiziaria, Tribunale dei Minorenni, Tribunale Ordinario,con gestione degli interventi su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, relazioni, indagini, segnalazioni, attivazione percorsi di recupero e riabilitazione psico-sociale anche nel settore delle dipendenze, maltrattamento e abuso;
b) Mediazione genitoriale e familiare,
c) Interventi di tutela e protezione dei minori a rischio di abbandono;
d) Attività di promozione, sensibilizzazione, attuazione e conduzione degli interventi di Affido Familiare, Legge 184/83, in collaborazione con i servizi territoriali e gli Enti e Istituzioni sovraordinate;
e) Collaborazione e partecipazione alle attività distrettuali, tavoli tematici area Famiglia e Minori, nell'ambito della Programmazione del Piano di Zona, (Ufficio di Piano), azioni previste dalla L.328/2000;
f) Costituzione di una banca dati attraverso l'utilizzo della cartella sociale informatizzata.
3. Le prestazioni di cui al servizio sono svolte presso il Comune di Fondi quale Comune capofila del Distretto socio sanitario Fondi Terracina. L'Operatore deve essere disponibile allo spostamento eventuale nei Comuni del Distretto: Terracina, San Felice Circeo, Sperlonga, Monte San Biagio, Lenola, Campodimele.
4. Il Servizio è svolto su 5 giorni settimanali sulla base di un orario da concordare con il responsabile del servizio e che comunque non può superare le 25 ore settimanali
5. La ditta dovrà svolgere il Servizio garantendo il perseguimento dei seguenti obiettivi con le seguenti modalità:
O elevata esperienza e qualità professionale , capacità di lavoro in equipe e collaborazione funzionale ;
O integrazione con i restanti organismi presenti sul territorio distrettuale
6. L'Amministrazione comunale, nella persona del Dirigente del III Settore e del responsabile dell'Ufficio di Piano, mantiene le funzioni coordinamento amministrativo; il responsabile del Servizio per la Famiglia cura il coordinamento delle attività, il controllo e la supervisione degli interventi sociali .
7. La programmazione degli orari di svolgimento delle attività del servizio, dei criteri e delle modalità di accesso al servizio.
ART. 4 Requisiti professionali del personale
1.11 servizio deve essere svolto da operatori qualificati in possesso di diploma di laurea di Assistente Sociale che abbia svolto attività di tirocinio presso un Servizio Sociale professionale
ART. 5 Corrispettivo
1. Il pagamento del compenso avverrà entro 60 gg dalla data di presentazione della relativa
fattura mensile, compatibilmente con le esigenze contabili dell'Ente.
2. La fattura dovrà essere corredata dalla seguente documentazione comprovante le prestazioni rese nel mese di riferimento e la loro regolarità:
./ relazione professionale sul servizio svolto;
3. La ditta, unitamente alla presentazione della fattura e della documentazione appena indicata, dovrà presentare all'Amministrazione Comunale copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione della retribuzione (ad es. buste paga) nonché dei versamenti contributivi e previdenziali del personale impiegato nell'esecuzione del Servizio.
A questa documentazione, deve essere allegata una autodichiarazione resa ai sensi del d.P.R.
n. 445/2000 attestante che i versamenti indicati nei certificati si riferiscono ai dipendenti impiegati nel servizio.
4. In caso di accertamento della violazione delle norme vigenti che disciplinano i trattamenti minimi retributivi, contributivi e previdenziali, in ordine al personale impiegato nel servizio, si procederà senza alcun preavviso, alla risoluzione sia del rapporto contrattuale inerente alla gestione del servizio, sia degli altri rapporti contrattuali in corso con questa Amministrazione.
ART. 6 Divieto di sub-appalto
l. E' vietato il sub-appalto e la cessione, anche parziale, dell'attività oggetto del contratto.
2. L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediata risoluzione in danno del rapporto contrattuale e l'Ente Comunale provvederà ad incamerare la garanzia fidejussoria di cui al successivo articolo 12, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico
ART. 7 Obblighi a carico della Ditta
1. A conferma ed integrazione di quanto disposto in altri articoli del presente capitolato, la Ditta è tenuta ad assumere i seguenti obblighi:
rispettare nei confronti del personale impiegato tutte le norme contrattuali, i trattamenti economici e obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore e dalle leggi disciplinanti la materia; è fatto divieto assoluto di applicare regolamenti interni peggiorativi dei suddetti contratti, anche se trattasi di cooperative che ne facciano utilizzo nei confronti dei propri soci;
presentare, al momento della fatturazione, copia di tutti i documenti atti verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni (es.buste paga), nonché dei versamenti contributivi del personale impiegato nell'espletamento del Servizio; a queste certificazioni deve essere allegata un' autodichiarazione attestante che i versamenti indicati nei certificati si riferiscono al personale impiegato nel servizio;
garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dal successivo articolo 14;
garantire la formazione degli operatori a proprie spese secondo le modalità riportate nell'offerta tecnica presentata per la partecipazione alla gara;
fornire al personale, attrezzature e materiali adeguati e conformi alla normativa vigente, necessari per la corretta esecuzione del servizio;
comunicare, preventivamente l'utilizzo di nuovo personale con la specificazione dei seguenti dati: generalità, curriculum, qualificazione professionale e posizione assicurativa; il ricorso a nuovo personale potrà, in ogni caso, avvenire solo previa autorizzazione scritta da parte dell' Amministrazione Comunale;
trasmettere al coordinatore responsabile dell'Ufficio di Piano copia del contratto di lavoro;
osservare rigorosamente le disposizioni del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81;
far pervenire mensilmente al responsabile del Servizio per la Famiglia, apposita relazione sull'andamento tecnico del servizio;
garantire agli operatori impegnati nel servizio richiesto quanto previsto in materia d'igiene del lavoro dalla normativa vigente;
ART. 8 Personale incaricato: requisiti e norme di comportamento 1. All'atto dell'affidamento, la Ditta dovrà consegnare:
documentazione attestante i requisiti professionali, le esperienze e i titoli posseduti dal personale;
contratto di lavoro.
2. Il personale dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previsti dal presente capitolato, osservare il segreto professionale, attuare programmi di attività e protocolli di servizio, rispettare i profili orari di servizio.
3. Il personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti, potendo rilevare e discutere le problematiche individuali unicamente con il responsabile del servizio per la Famiglia.
4. La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà al responsabile dell'Ufficio di Piano, previo accordo con il responsabile del servizio per la famiglia, con semplice richiesta, di esigere l'allontanamento del personale.
ART. 9 Continuità del servizio
1. La Ditta al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo e quantitativo del servizio dovrà impegnarsi a garantire stabilità e continuità di prestazioni degli operatori addetti. Qualora debba procedere alla sostituzione temporanea o definitiva dell' operatore, la medesima dovrà essere espressamente autorizzata; a tal fine, la Ditta dovrà darne comunicazione al responsabile dei Servizi Sociali del Comune, indicando il nominativo del sostituto e del subentrante con preavviso minimo di 24 ore rispetto all' ora in cui il medesimo dovrebbe prendere servizio.
ART. lO Danni a persone e cose - Polizza
1. La Ditta è la sola responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio del coordinatore responsabile dell'Ufficio di Piano risultassero causati dal personale della ditta stessa; in tal caso, dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l'Amministrazione e il personale comunale preposto alla verifica dei servizi da ogni responsabilità.
ART. 11 Verifiche e controlli - Penalità - Risoluzione
1. Il Dirigente del Settore ha ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di indirizzo e di controllo sul corretto espletamento del Servizio. Più in particolare, il medesimo:
verifica e controlla l'effettiva prestazione svolta;
controlla la qualità e la conformità della prestazione al capitolato.
2. Il Dirigente del Settore si riserva ogni forma di controllo che dovesse ritenere più opportuna e si riserva, altresì, indagini da effettuarsi a campione, laddove lo ritenga opportuno con discrezionalità insindacabile.
3. Qualora si verificassero, da parte della Ditta, inadempienze tali da far ritenere insoddisfacente il servizio o, più in generale, quando non adempia anche ad una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato o di qualsiasi norma vigente in materia, il
responsabile dell'ufficio di piano potrà fissare un congruo tennine, almeno 3 (tre) giorni, entro il quale l'Associazione potrà produrre le proprie controdeduzioni. Trascorso il tennine stabilito e valutate non convincenti le giustificazioni addotte, oppure in mancanza di riscontro, potrà essere applicata una penalità di importo compreso tra € 200,00 e € 1.000,00 in funzione della gravità dell' irregolarità riscontrata. L'Amministrazione Comunale potrà altresì risolvere il contratto procedendo, nei confronti della Ditta, alla detenninazione dei danni, eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento di danni subiti.
4. Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del Contratto per inadempimento,ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:
apertura di una procedura concorsuale o di fallimento della Ditta;
messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte della Ditta;
abbandono del Servizio;
motivi di pubblico interesse o necessità;
inosservanze delle nonne di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale impegnato nel servizio;
interruzione non motivata del servizio;
subappalto del servizio;
cessione del contratto a terzi;
violazione delle nonne di sicurezza e prevenzione;
in seguito alla comminazione di n. 3 (tre) penalità, indipendentemente dalla relativa gravità;
gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle nonne del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall' Appaltatore anche a seguito di diffide dell'amministrazione Comunale.
violazione delle nonne vigenti in materia di riservatezza.
5. Nelle ipotesi su indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune Fondi, in fonna di lettera raccomandata, di rivalersi della clausola risolutiva.
6. La risoluzione del contratto per colpa comporta l'obbligo della Ditta al risarcimento dei danni, con conseguente incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 12, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.
ART. 12 Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi della D. Lgs. n. 196/2003, il Comune di Fondi, titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa il responsabile del servizio quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.
2. Il Responsabile procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:
dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
non potrà comunicare a terzi ( salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva infonnativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso alla Civica Amministrazione entro il tennine tassativo di 5 giorni;
dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
ART. 13 Controversie con la stazione appaltante: foro competente
1. Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territoriale competente è quello del Tribunale di Latina.
ART. 14 Richiami alla legge
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti normative di legge e regolamentari in materia che si intendono qui integralmente riportate e che la Ditta ha obbligo di osservare.
t savator~
La presente deli erazione:
Il presente verbale viene cosÌ sottoscritto:
ILSEGRE~T~:~ERALE
Dott. Fra.~~ChiO
ATTESTA TO DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVIT A'
ILSEGR~G~NERALE
Dott. Fran~o~chiO
~è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.V. 267/2000 D è divenuta esecutiva il giorno ... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretori o, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000
p.L'UFFICIO DELIBERAZIONI IL SEGR~;rAcJ'~;P