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Tribunale di Milano / n Dott. Peregallo - C. (Avv.ti Saia, Tornambè) - INPS (Avv. Mostacchi).

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Pensioni - Indebita percezione per concomitante percezione di redditi da lavoro - Regime di totale cumulabilità ex art. 44 comma 2 L. 289/2002 - Sanabilità degli indebiti maturati anteriormente alla nuova normativa - Esclusione.

Pensioni - Richiesta di declaratoria di irripetibilità dell'indebito - Regime decadenziale ex artt.

47 DPR 639/70 e art 4 DL 384/92 conv. in L. 488/92 - Applicabilità.

Tribunale di Milano - 6.03/10.06.08 n. 2606 - Dott. Peregallo - C. (Avv.ti Saia, Tornambè) - INPS (Avv. Mostacchi) .

La sanatoria introdotta dall'art. 44 comma 2 L. 289/2002 relativamente alle pensioni percepite in violazione del divieto totale o parziale di cumulo con redditi da lavoro non è estensibile, per il principio della non retroattività delle norme in materia di condono, ai soggetti per i quali, all’entrata in vigore della nuova disciplina, fosse già in corso il recupero di somme indebitamente percepite, non sussistendo il diritto alla restituzione di somme lecitamente incamerate dagli enti previdenziali in base alla precedente normativa.

Anche in caso di richiesta di declaratoria di irripetibilità dell’ indebito trova applicazione il regime decadenziale di cui agli artt. 47 comma 3 DPR 639/70 e art. 4 DL 384/92 conv. in L. 488/92.

F A T T O

C o n r i c o r s o p r o p o s t o a i s e n s i d e l l ' a r t . 4 1 4 c . p . c , e depositato il 7.6.2007 C. L. premesso di essere titolare di pensione di anzianità INPS VO n. 13453778 con decorrenza gennaio 1996, ha convenuto in giudizio l'INPS c ontesta ndo il ma ncat o acc ogli me nt o della richiesta di sanatoria dell'indebito pensionistico maturato per cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo ed ha chiesto a l T r i b u n a l e d i M i l a n o , p r e v i a d e c l a r a t o r i a d e l l a applicabilità della sanatoria di cui all'articolo 44, comma 3, L. 289/2002, di dic hiarare il suo diritto alla riduzi one dell’inde bit o pensionistico residuo al 31 marzo 2003 e pertanto dichiarare tenuto l'INPS a interrompere il recupero in atto e condannare l'Ente a restituire, con interessi e rivalutazione, la somma di € 7.505,82 (calcolata a maggio 2007) da maggiorarsi con importi mensili di € 337,09 in corrispondenza delle trattenute operate sulla pensione in corso di causa fin alla data della sentenza; in subordine, previa declaratoria della responsabilità dell'Ente per mancato accesso del ricorrente alla sanatoria di cui all'articolo 44, comma 3 L. 289/2002, dichiarare tenuto e condannare l'INPS a risarcire al

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ricorrente il danno nella misura di € 27.536,62 maggiorata di interessi e rivalutazione nella parte corrispondente all'importo di € 7.505,82 da incrementarsi con l'ammontare delle trattenute effettuate in corso di causa nel periodo successivo al maggio 2007; in ulteriore subordine sulla base del predetto riconoscimento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno e di un ravvisato contro credito dell'Ente per il recupero da residuo indebito, condannare l'INPS a restituire e corrispondere al ricorrente l'importo di £ 7.505,82 da incrementarsi con l'ammontare delle trattenute effettuate in corso di causa nel periodo successivo al maggio 2007, maggiorato di interessi e rivalutazione, disponendo nel contempo la compensazione legale del residuo risarcimento con il credito di pari importo addotto dall'Ente a titolo di residua ripetizione di indebito, spese rifuse.

Si costituiva l'INPS eccependo preliminarmente l'estinzione del diritto fatto valere dal ricorrente per intervenuta decadenza (ai sensi dell'articolo 47 comma 3 DPR 639/70 come modificato dall'art. 4 D.L. 384/92 convertito in L. 438 /92) e l'infondatezza nel merito.

All'udienza del 6 marzo 2008 , esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invitava i procuratori alla discussione e decideva la causa come da separato dispositivo .

DIRITTO

II ricorso non può trovare accoglimento.

Vanno preliminarmente chiariti i fatti .

Il ricorrente è titolare di pensione VO 13453778 dal gennaio 1996 ed ha svolto attività di lavoro autonomo dal 1° agosto 97 (per sua ammissione).

Sempre per sua ammissione si ricava dal ricorso che, negli anni successivi al 97, non ha presentato all'INPS le dichiarazioni reddituali annuali previste dalle norme in vigore ai fini della trattenuta sulla pensione da parte dell'Ente. Solo nel 2001 presentava "dichiarazioni reddituali" e l'Ente verificava l'indebita percezione della pensione per la somma di € 41.941,60 relativa ai periodo 1.1.96 - 30.4.2001 disponendo il recupero per reddito incumulabile di € 503,94 mensili e con provvedimento del 21 novembre 2001 1'INPS disponeva la trattenuta ulteriore di € 337,09 mensili.

A seguito dell'emanazione della Legge 289/2002 che, all'art. 44 , comma 2, ha previsto a far tempo dal 1 gennaio 2003 la possibilità di cumulare totalmente i redditi da lavoro autonomo dipendente con le pensioni di anzianità liquidate in presenza di almeno 37 anni di contribuzione

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a soggetti con almeno 58 anni di età, il signor C. ha potuto accedere al regime di totale cumulabilità versando una certa somma calcolata in base alle modalità descritte nel predetto articolo e pari ad € 2276,26 oltre interessi di dilazione.

Ciò ha comportato il venir meno della trattenuta mensile di € 503,95 e la restituzione delle trattenute sulla pensione effettuate a questo titolo dal gennaio 2003.

In data 20 febbraio 2003 il ricorrente L. C. chiedeva all'INPS di regolarizzare il preesistente indebito relativo agli anni dal 1996 al 2001 accedendo alla sanatoria prevista dall’ art. 44 comma 3 della legge citata e a tal fine versava all'INPS in data 17 marzo 2003 la prima rata dell'importo di € 2758,81.

Il Direttore del Centro Operativo di Melegnano, agenzia territorialmente competente per la gestione della pensione del ricorrente, gli comunicava in data 20 marzo 2003 che nella fattispecie

"in cui è in corso il recupero di un indebito per quote incumulabili non trova applicazione la sanatoria di cui all'art. 44 ,comma 3, legge 289/2002" respingendo la richiesta di accesso alla sanatoria.

A distanza di oltre tre anni il ricorrente proponeva ricorso amministrativo in data 22 settembre 2006 proponendo ricorso al Comitato Provinciale INPS chiedendo la rimessione in termini per la sanatoria e successivamente introduceva l'attuale giudizio.

Il ricorrente, in buona sostanza, eccepisce l'illegittimità del diniego dell'INPS e la sanabilità generale degli indebiti e più precisamente l'applicabilità, anche alla sua posizione, della speciale sanatoria prevista dall'articolo 44, comma 3, Legge 289/2002.

In virtù delle previsioni della legge 289/2002 i lavoratori, come il ricorrente, titolare di pensione di anzianità alla data del 1 dicembre 2002, e nei cui confronti trovavano applicazione i regimi di divieto totale o parziale di cumulo, hanno potuto accedere al nuovo regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1 gennaio 2003 versando un'importo calcolato con particolare modalità.

In forza di tale disposizione il ricorrente dal gennaio 2003 non subisce più alcuna trattenuta sulla pensione a titolo di quota incumulabile.

La legge non ha previsto che i pensionati, come il ricorrente, per i quali era già in corso alla data del 1 gennaio 2003 un recupero dell'importo indebitamente percepito dall'INPS come quote incumulabili per il periodo antecedente all’entrata in vigore della legge 289/2002, potessero accedere alla sanatoria prevista dall'articolo 44 comma 3.

Il dato testuale della norma (comma 3) conferma tale interpretazione: "per gli iscritti alle

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gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti a divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni non trov an o app licazio ne, per i l p eriod o fin o al 31 marzo 2003….”

In base al dato letterale va ritenuto che il legislatore ha inteso riservare i benefici di cui al comma 3 ai soggetti in situazione di concreta e attuale violazione delle norme sul divieto di cumulo che non siano ancora incorsi in sanzioni alla data del 31 dicembre 2002.

Non la generalità dei pensionati è pertanto destinataria dei benefici previsti dal comma 3 dell’articolo 44.

A conferma di ciò infatti depone anche la formulazione del comma 2 del medesimo articolo che individua come beneficiari del nuovo regime di cumulabilità dal 1 gennaio 2003 i soggetti:

"già pensionati di anzianità alla data del 1 dicembre 2002 e nei cui confronti trovavano applicazione i regimi di divieto totale o parziale di cumulo"(come il ricorrente che aveva già in corso la trattenuta della quota cumulabile perché nei suoi confronti trovava applicazione regime di divieto parziale di cumulo) .

L'Ente si è sempre attenuto a tale interpretazione della norma non ritenendo la sanatoria estensibile ai soggetti per i quali all'entrata in vigore della legge era già in corso il recupero di somme indebitamente percepite.

È evidente che l'Ente si sia attenuto al principio in base al quale la legge applicabile è quella vigente al momento in cui l'atto è stato compiuto a meno che espressamente la nuova legge intervenuta non disponga diversamente, cosa che non è avvenuta con la legge 289 del 2002.

Tale interpretazione è conforme inoltre all'indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale in analoga materia.

La Corte infatti ha affermato: "è fisiologico che il provvedimento di condono si applichi solo a coloro che debbano ancora regolarizzare la propria posizione, mentre il giudice a quo vorrebbe che alcuni degli effetti si estendessero a soggetti che non hanno da richiedere alcuna regolarizzazione avendovi già provveduto in passato" (Corte cost. ord. N. 303 del 1997) (1).

Tale interpretazione consegue al principio, stabilmente ribadito, della non retroattività delle norme in materia di condono e della insussistenza di un diritto alla restituzione di somme lecitamente incamerate dagli enti previdenziali in base alla precedente situazione normativa (Cass. 4175/99 e Cass. 3520/2001) .

Pertanto l'Ente ha operato legittimamente non consentendo al ricorrente di accedere alla

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sanatoria di cui all'art. 44 comma 3 Legge 289/2002 per quanto riguarda il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma.

Va comunque rilevato, anche se affrontato solo successivamente per comodità espositiva, che va accolta anche la preliminare eccezione di decadenza sollevata dall’INPS.

L'azione giudiziaria proposta dal ricorrente si configura come domanda avente ad oggetto una prestazione pensionistica. Il ricorrente in forza dell’ accesso alla sanatoria invocata rivendica il diritto ad un importo superiore di pensione rispetto a quello attualmente percepito ed alla restituzione di somme trattenutegli sulla pensione medesima. Trova pertanto applicazione l'articolo 47, comma 3 del DPR 639/70, come modificato dall'art. 4 del D.L. 384 /92 convertito nella legge 488/92.

La normativa sulla decadenza si applica in ogni caso quando si controverta in materia di pensioni anche in caso di domanda di liquidazione della pensione e di pagamento degli arretrati, né la Legge 438 / 92 esclude la fattispecie della ripetizione di indebito pensionistico dall'ambito di applicazione della normativa in materia di decadenza.

La mancata proposizione del ricorso giudiziario nei termini determina la decadenza.

In considerazione della particolarità delle questioni trattate appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.

(OMISSIS)

(1) V. in q. Riv., 1997, p. 574

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